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Con sent. n. 22 del 30/03/04, il GDP di
Agrigento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti
di un imputato del reato di cui all'art. 186 c. II C.d.S.,
riconoscendo estinto il reato per "avvenuta condotta
riparatoria del danno".
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il versamento
di una somma a favore di una comunità terapeutica
per il recupero di persone dedite all’uso di bevande
alcoliche soddisfacesse le esigenze riparatorie e di riprovazione
richieste dall’art. 35 "Estinzione del reato
conseguente a condotte riparatorie" del D. lgs 274/2000
"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468".
N. 22/04 R Sent.
N. 04/03.G.P.
N. 395/02 RGNR.
Sentenza in data
17/03/04
Depositata in cancelleria
Il 30/03/04
GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
.................
Conclusioni delle parti
Il P.M. chiede non doversi procedere perché il reato
è estinto per ravvedimento operoso.
La difesa si associa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
D. D. veniva tratto in Giudizio sdavanti a questo Giudice
di Pace con decreto del 12/11/03, notificato 17/11/2003
per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.
Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato
chiedeva la sospensione del processo per consentirgli di
porre in essere la condotta riparatoria di cui all’art.
35 D.L.VO 274/2000 e pervenire all’estinzione del
reato in conseguenza del versamento di una somma di danaro
che lo stesso intendeva versare in favore di un Istituto
che si occupa del recupero degli alcolici dipendenti, chiedendo
al Giudice di volere indicare l’ammontare dell’importo
e l’istituto beneficiario.
Il P.M. non si opponeva.
Il Giudice di Pace sospendeva il processo fino al 16/03/2004
fissando la successiva udienza per la verifica dell’effettivo
svolgimento dell’attività riparatoria imponendo
all’imputato il pagamento della somma di € 700,00
in favore dell’ Associazione CASA FAMIGLIA ROSETTA
corrente in Caltanissetta ed indicando nella causale del
versamento “Donazioni alla Comunità Oasi di
Caltagirone per alcolisti, indicando, altresì, per
la verifica dell’attività riparatoria il responsabile
del servizio nella persona di Nino Amico.
All’udienza del 17/03/2004 la difesa produceva ricevuta
di versamento a mezzo di bonifico bancario per € 700,00
intestato all’Istituto prescritto.
Il P.M. non si opponeva
MOTIVAZIONE
Prima dell' apertura del dibattimento D.D. chiedeva, a mezzo
proprio procuratore, la sospensione del processo per consentirgli
di porre in essere la condotta riparatoria di cui all'art.35
D.LVO 274/2000.
Il Giudice sospendeva il processo ed indicava l'ammontare
dell' importo e l’Istituto beneficiario.All’udienza
successiva del 17/03/04, prodotta attestazione di pagamento
all’Istituto beneficiario, della somma di € 700,00,
le parti concludevano come in epigrafe.
Il pagamento della superiore, risultante dalle predette
attestazioni di pagamento, sussistendo le altre condizioni,
tra cui l’incensuratezza dell’imputato risultante
dal certificato del casellario giudiziale, estingue il reato
contestato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs 274/2000.
Invero, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere
in ordine al reato di cui all’art. 186 comma II C.d.S.
quando il versamento di una somma a favore di una comunità
terapeutica per il recupero di persone dedite all’uso
di bevande alcoliche soddisfano le esigenze riparatorie
e di riprovazione richieste da quanto disposto all’art.
35 del D. lgs 274/2000.
Ne consegue che va pronunciata sentenza di non doversi
procedere nei confronti dell’imputato in ordine al
reato di cui in rubrica.
P.Q.M.
Visti gli artt. 531 c.p.p. e 35 D. lgs
Dichiara
Non doversi procedere nei confronti di D.D. perché
il reato è estinto per avvenuta condotta riparatoria
del danno.
Agrigento, 17/03/2004 Il Giudice di Pace
Avv. Antonino Raineri
La redazione di megghy.com
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