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PENALE E PROCEDURE
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Guida in stato di ebbrezza: donazione ad una comunità può estinguere il reato
( Giudice di Pace di Agrigento, sentenza 30.03.2004 n° 22 )

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La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato deve essere computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice penale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253 del 21 luglio 2004, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 della Cost. in quanto prevedeva un'irragionevole disparità di trattamento dell’imputato detenuto all’estero in attesa di estradizione rispetto all’imputato in custodia cautelare in Italia.


SENTENZA N. 253

ANNO 2004


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 722 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dalla Corte di cassazione con ordinanza in data 8 ottobre 2003, depositata il 7 novembre 2003, iscritta al n. 1149 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di costituzione della parte privata;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

udito l’avvocato Francesca Conte per la parte privata.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza in data 8 ottobre 2003 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 722 del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che la custodia cautelare all’estero dell’estradando non rileva ai fini del computo dei termini di fase».

La Corte di cassazione premette:

- che nei confronti di un imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare rimasta ineseguita e che l’imputato era poi stato tratto in arresto in Olanda il 29 marzo 1999, a seguito di richiesta di estradizione avanzata dall’autorità giudiziaria italiana;

- che successivamente l’imputato era stato condannato con sentenza del 16 settembre 1999 dal Tribunale di Lecce alla pena di 14 anni di reclusione, sentenza confermata dalla Corte di appello di Lecce, che aveva ridotto la pena a 12 anni di reclusione, e poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 1° luglio 2002;

- che l’imputato era stato estradato dall’Olanda solo il 9 gennaio 2003 e che da tale data era detenuto in Italia;

- che l’imputato aveva presentato richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in quanto a seguito della regressione del procedimento in grado di appello dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione risultava ormai superato il doppio dei termini di fase;

- che tale richiesta era stata respinta sia dalla Corte di appello che dal Tribunale del riesame, sul presupposto che il dettato dell’art. 722 cod. proc. pen. fa riferimento esclusivamente al termine complessivo e che pertanto il termine di fase doveva essere calcolato esclusivamente a partire dal momento in cui l’imputato era stato arrestato nel territorio italiano, cioè a far data dal 9 gennaio 2003;

- che il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 303, 304 e 722 cod. proc. pen., osservando, anche alla luce delle recenti decisioni interpretative della Corte costituzionale, «le quali si riverberano necessariamente sulla interpretazione ed applicazione dell’art. 722 cod. proc. pen.», che a seguito del regresso del procedimento conseguente all’annullamento con rinvio in primo grado, risultava superato il doppio del termine di fase, e cioè tre anni.

Nel merito, la Cassazione osserva che, secondo la sua stessa giurisprudenza, l’art. 722 cod. proc. pen. va interpretato nel senso che la detenzione cautelare subita dal cittadino all’estero è computabile soltanto ai fini dei termini complessivi di custodia cautelare e non anche dei termini di fase, e che tale disciplina è stata ritenuta non irragionevole, in quanto la situazione della persona sottoposta a misura cautelare in Italia è diversa rispetto a quella di chi è sottoposto ad analoga misura all’estero in attesa della definizione del procedimento di estradizione.

D’altro canto, l’interpretazione seguita dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 292 del 1998 e sino all’ordinanza n. 243 del 2003, per la quale il doppio del termine di fase va calcolato «addizionando periodi di detenzione, anche eventualmente sofferti in fase diversa da quella in cui il procedimento è regredito», non sarebbe «pacificamente applicabile alla fattispecie […] in esame, dovendosi ritenere, alla luce della giurisprudenza di legittimità prima citata, che il doppio del termine di fase debba calcolarsi a far tempo dal momento in cui l’interessato abbia varcato la soglia di un istituto penitenziario nazionale».

La disciplina censurata - conclude la Corte di cassazione - sembra pertanto porsi in contrasto, dopo le menzionate decisioni della Corte costituzionale, «con i principi di cui agli artt. 3 e 13 della Carta costituzionale, nella parte in cui prevede che la custodia cautelare all’estero non rilevi ai fini del computo dei termini di fase».

2. – Si è costituito in giudizio l’imputato sottoposto a misura cautelare, concludendo per l’accoglimento della questione.

La difesa della parte privata ricorda che la Corte di cassazione ha sempre ritenuto la norma censurata aderente ai principi costituzionali e rileva che tale orientamento giurisprudenziale - se poteva essere ritenuto coerente con l’indirizzo secondo cui la detenzione dell’imputato all’estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, non costituisce legittimo impedimento a comparire - risulta definitivamente superato da una recente decisione con la quale le Sezioni unite hanno equiparato la situazione dell’imputato detenuto in Italia a quella dell’imputato detenuto a fini estradizionali all’estero. Si imporrebbe pertanto «una rivisitazione in bonam partem» della disciplina denunciata, conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost.: e ciò tanto più nel caso di specie, in cui «lo Stato richiesto (l’Olanda) aveva già concesso l’estradizione allo Stato richiedente (l’Italia) e [l’imputato] aveva, per tabulas, espresso la precisa volontà di presenziare in Italia».

Le argomentazioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della sentenza n. 292 del 1998 e delle successive ordinanze indurrebbero a «ritenere invalicabile il limite del doppio dei termini di fase previsti dall’art. 303, comma 1, cod. proc. pen.» sia per il detenuto all’estero che per il detenuto in Italia e «costituzionalmente obbligata in forza del valore espresso dall’art. 13 Cost.» l’interpretazione secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorché tale limite sia stato superato per qualsiasi causa, anche se l’imputato è detenuto all’estero in attesa di estradizione.

3. - Nell’udienza pubblica la difesa della parte privata ha ribadito e sviluppato le osservazioni svolte nella memoria di costituzione.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione ha per oggetto l’art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano non rileva ai fini del computo dei termini di fase.

La Corte di cassazione rimettente - chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un imputato che, essendo stato detenuto all’estero a fini estradizionali dal 29 marzo 1999 al 9 gennaio 2003, aveva chiesto la scarcerazione per decorrenza del doppio dei termini di fase a seguito del regresso del procedimento, deducendo la violazione degli artt. 303, 304 e 722 cod. proc. pen. – rileva che, secondo la sua stessa giurisprudenza, la detenzione subita dal cittadino all’estero è computata ai soli effetti della durata complessiva della custodia cautelare, e non anche dei termini di fase, in base al presupposto che la situazione del soggetto detenuto all’estero in attesa di estradizione non è equiparabile a quella di chi è sottoposto a custodia cautelare in Italia.

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, secondo la Corte di cassazione il doppio dei termini di fase dovrebbe essere calcolato a far tempo dal momento in cui il detenuto ha «varcato la soglia di un istituto penitenziario italiano», e pertanto al caso in esame non sarebbe «pacificamente» applicabile la disciplina relativa al computo dei termini di fase in caso di regresso del procedimento, secondo l’interpretazione seguita dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 292 del 1998.

La norma censurata, interpretata nel senso che la detenzione all’estero non rileva ai fini del computo dei termini di fase, si porrebbe quindi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

3. - Il testo attualmente in vigore dell’art. 722 cod. proc. pen. è frutto delle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. Il testo originario prevedeva che la detenzione all’estero a fini estradizionali fosse computata nella durata della custodia cautelare secondo le regole generali, e quindi anche ai fini della decorrenza dei termini di fase, ferma restando la sospensione nella fase del giudizio durante il tempo in cui il dibattimento fosse sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato (tale ritenendosi, secondo la relazione al Progetto preliminare del codice, la carcerazione subita all’estero a seguito di una domanda di estradizione), nonché la proroga prevista dall’art. 305 cod. proc. pen. ove la custodia dell’imputato nel territorio dello Stato fosse necessaria per il compimento di attività probatorie.

Nella relazione al decreto-legge n. 306 del 1992 il computo del periodo di detenzione all’estero solo ai fini della durata complessiva della custodia cautelare è giustificato dal «fatto che le fasi precedenti alla procedura di estradizione sfuggono alla disponibilità dello Stato italiano» e che da vari paesi che offrono all’Italia cooperazione internazionale era «venuta la richiesta di poter usufruire di maggior tempo per lo svolgimento delle procedure estradizionali».

Sebbene la nuova disciplina sia stata oggetto di critiche perché avrebbe privilegiato le esigenze processuali a scapito della tutela della libertà personale, la giurisprudenza di legittimità ne ha in più occasioni sostenuto la ‘ragionevolezza’, rilevando che la durata della detenzione non è ricollegabile all’inerzia dell’autorità giudiziaria nazionale, ma deriva da una situazione volontariamente creata dalla persona sottoposta alle indagini, rifugiatasi o comunque trasferitasi all’estero.

L’art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha poi integralmente sostituito l’art. 304 cod. proc. pen., nel cui comma 6 è stata collocata la disciplina del termine finale complessivo della custodia cautelare (prima contenuta nel comma 4, oggetto di richiamo nella norma impugnata) e sono stati introdotti i termini finali di fase. La giurisprudenza di legittimità non ha peraltro modificato l’interpretazione dell’art. 722 cod. proc. pen., giungendo in un caso ad affermare espressamente (Cass., sez. VI, sentenza n. 555 del 22 settembre 2000) che il richiamo operato da tale norma al comma 4 (ora 6) dell’art. 304 cod. proc. pen. si sostanzia in un rinvio ricettizio (o materiale) al contenuto del comma vigente al momento della modifica dell’art. 722; con la conseguenza che, ai fini della durata della custodia cautelare all’estero, non solo non sarebbe rilevante la distinzione tra termini finali di fase e termine finale complessivo, ma quest’ultimo dovrebbe essere ancora calcolato esclusivamente con riferimento ai due terzi della pena massima prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza (e non, come da ultimo stabilito, con riferimento ai termini di durata complessiva previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. aumentati della metà, ovvero, solo se più favorevole, al limite dei due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato).

4. - Le vicende legislative degli artt. 722 e 304, comma 6, cod. proc. pen.; la decisione di questa Corte che, con riferimento all’art. 3 Cost., ha affermato, al fine di ritenere sussistente il legittimo impedimento a comparire, che la detenzione dell’imputato all’estero, concretando comunque «un fatto materiale di impossibilità a comparire», non può essere «assunta a ragionevole presupposto di una diversità di trattamento» rispetto alla detenzione in Italia (sentenza n. 212 del 1974); la recente pronuncia (n. 21035 del 2003) con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione, conformemente a precedenti relativi alla piena fungibilità tra la custodia cautelare sofferta in Italia e quella subita all’estero, hanno affermato che anche la detenzione all’estero a fini di estradizione costituisce legittimo impedimento a comparire, in quanto a nulla rileva che l’imputato non abbia prestato il consenso all’estradizione, sono tutti elementi che concorrono a dimostrare l’illegittimità costituzionale della disciplina censurata.

In effetti, una volta affermata l’equivalenza tra detenzione cautelare all’estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, evidenti motivi di razionalità e coerenza interna del sistema impongono di applicare alla custodia cautelare all’estero la medesima disciplina prevista per la durata dei termini di custodia cautelare in Italia. In particolare, rientrando anche la detenzione all’estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire che determinano la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dall’art. 304, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non vi è alcuna ragione che possa giustificare per la detenzione all’estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia.

L’irragionevole disparità di trattamento dell’imputato detenuto all’estero in attesa di estradizione rispetto all’imputato in custodia cautelare in Italia determina quindi, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore


Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.



Con sent. n. 22 del 30/03/04, il GDP di Agrigento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un imputato del reato di cui all'art. 186 c. II C.d.S., riconoscendo estinto il reato per "avvenuta condotta riparatoria del danno".

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il versamento di una somma a favore di una comunità terapeutica per il recupero di persone dedite all’uso di bevande alcoliche soddisfacesse le esigenze riparatorie e di riprovazione richieste dall’art. 35 "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" del D. lgs 274/2000 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".

(Altalex, 21 luglio 2004. Si ringrazia per la segnalazione l' Avv. Giuseppina Ganci)


N. 22/04 R Sent.
N. 04/03.G.P.
N. 395/02 RGNR.

Sentenza in data
17/03/04

Depositata in cancelleria
Il 30/03/04

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

.................

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede non doversi procedere perché il reato è estinto per ravvedimento operoso.

La difesa si associa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

D. D. veniva tratto in Giudizio sdavanti a questo Giudice di Pace con decreto del 12/11/03, notificato 17/11/2003 per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.

Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato chiedeva la sospensione del processo per consentirgli di porre in essere la condotta riparatoria di cui all’art. 35 D.L.VO 274/2000 e pervenire all’estinzione del reato in conseguenza del versamento di una somma di danaro che lo stesso intendeva versare in favore di un Istituto che si occupa del recupero degli alcolici dipendenti, chiedendo al Giudice di volere indicare l’ammontare dell’importo e l’istituto beneficiario.

Il P.M. non si opponeva.

Il Giudice di Pace sospendeva il processo fino al 16/03/2004 fissando la successiva udienza per la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività riparatoria imponendo all’imputato il pagamento della somma di € 700,00 in favore dell’ Associazione CASA FAMIGLIA ROSETTA corrente in Caltanissetta ed indicando nella causale del versamento “Donazioni alla Comunità Oasi di Caltagirone per alcolisti, indicando, altresì, per la verifica dell’attività riparatoria il responsabile del servizio nella persona di Nino Amico.

All’udienza del 17/03/2004 la difesa produceva ricevuta di versamento a mezzo di bonifico bancario per € 700,00 intestato all’Istituto prescritto.

Il P.M. non si opponeva

MOTIVAZIONE


Prima dell' apertura del dibattimento D.D. chiedeva, a mezzo proprio procuratore, la sospensione del processo per consentirgli di porre in essere la condotta riparatoria di cui all'art.35 D.LVO 274/2000.

Il Giudice sospendeva il processo ed indicava l'ammontare dell' importo e l’Istituto beneficiario.All’udienza successiva del 17/03/04, prodotta attestazione di pagamento all’Istituto beneficiario, della somma di € 700,00, le parti concludevano come in epigrafe.

Il pagamento della superiore, risultante dalle predette attestazioni di pagamento, sussistendo le altre condizioni, tra cui l’incensuratezza dell’imputato risultante dal certificato del casellario giudiziale, estingue il reato contestato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs 274/2000.

Invero, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 186 comma II C.d.S. quando il versamento di una somma a favore di una comunità terapeutica per il recupero di persone dedite all’uso di bevande alcoliche soddisfano le esigenze riparatorie e di riprovazione richieste da quanto disposto all’art. 35 del D. lgs 274/2000.

Ne consegue che va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui in rubrica.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 35 D. lgs

Dichiara

Non doversi procedere nei confronti di D.D. perché il reato è estinto per avvenuta condotta riparatoria del danno.

Agrigento, 17/03/2004 Il Giudice di Pace

Avv. Antonino Raineri

dal sito: wwwaltalex.com

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