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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 6 ottobre 2004
Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art.
1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
(GU n. 235 del 6-10-2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto
2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare
il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla
pensione di anzianita';
Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi
per l'accesso al pensionamento di anzianita';
Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge
n. 243 del 2004, di stabilire le modalita' di attuazione
dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo stesso;
Decreta:
Art. 1.
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione
delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14
e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato
di cui all'art. 1, comma 12, della predetta legge, possono
rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive
della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facolta', ovvero dal primo
giorno del mese successivo a quello di esercizio della facolta'
medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza.
L'importo dei contributi non versati deve essere interamente
corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo
di paga cui si riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata
in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti
di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre
2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti
per la pensione di vecchiaia.
4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati,
la possibilita' di adottare le disposizioni di cui al presente
decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art.
3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al
posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve
darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio
Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per
lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato
1.
2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore
di lavoro la certificazione di cui all'art. 1, comma 3,
della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento
dei requisiti pensionistici di anzianita' di cui all'art.
1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla
richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa
necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la
certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n.
243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art.
1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio,
delle contribuzioni pensionistiche gia' versate per periodi
successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo
a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione
recuperata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio
n. 77
La redazione di megghy.com
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