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LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.
(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 (Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e'
inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO
PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per
crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale
e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque,
per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti
o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al
primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000
euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di
cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per
se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).
-
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini
dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando
o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e
anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai
combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai
detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle
competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori
dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua
scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui
al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a
due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater
e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di
chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e'
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo
le parole:
"e' punito" sono inserite le seguenti: ",
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca:
«Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon
costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).
- Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o
comunque deteriora animali che appartengono ad altri e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o
piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi
nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano
danno».
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la produzione o il confezionamento di
pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare
o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali
in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto,
di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica
sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici,
nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali.
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche
e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati
o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o
enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo
727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991,
n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo
491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"del titolo IX-bis del libro II del codice penale e
dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n.
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono
essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato
ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente
valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che
non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare
un esperimento, si deve documentare all'autorita' sanitaria
competente la necessita' del ricorso ad una specie determinata
e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu'
basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia
o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati
soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta
in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze
equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente
o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in
medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze
naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto
idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone
che si occupano direttamente o con compiti di controllo
di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione
e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione
deve inoltre avere una formazione scientifica attinente
alle attivita' sperimentali di sua competenza ed essere
in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio,
deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di
aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione
da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000
euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10
milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata
o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di
un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il
responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni
da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione
amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di
un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa
da lire 5 milioni a lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto
1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani,
gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione
della presente legge previsto dall'art. 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12
giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli
animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica
le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono
tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace
applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale
e dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni
stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti
dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli
animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a
cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i
conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli
a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a
trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati
o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali,
sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo
opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti
che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita'
di proteggere gli animali.».
«Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati
i contravventori alle disposizioni della presente legge
e dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia
delle guardie delle Societa' protettrici degli animali,
sono devolute alle Societa' stesse.».
Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione
dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di
ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione
degli alunni in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti
il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia
municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle
altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata
anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti
dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice
di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1.
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati
a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali
di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti
e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali
dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti
di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli
altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali
l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce
tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri
o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce
tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le
rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi
e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.
55.».
Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale,
le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi
dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura
penale:
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui
si procede, sono state riconosciute, in forza di legge,
finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti
e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale vedi art.
3 della presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato
di previsione del Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati
i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma
1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati
ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute
definisce il programma degli interventi per l'attuazione
della presente legge e per la ripartizione delle somme di
cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale vedi note
art. 3 della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 432):
Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni I, V, VII,
XII, XIII e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7
- 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24
e 25 luglio 2002; 25 settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un testo
unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
A.C. n. 2467 (On.le Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1930):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 27 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª,
12ª, 13ª giunta per gli affari delle Comunita'
europee e parlamentare per le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente,
il 4 febbraio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente,
il 27 febbraio 2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1° aprile
2003; 12 - 19 e 25 giugno 2003; 1° luglio 2003.
Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante
il 16 luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante,
il 16 luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un
testo unificato, con A.S. n. 42 (sen. Acciarini ed altri),
A.S. n. 294 (sen. Ripamonti), A.S. n. 302 (sen. Ripamonti
ed altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n. 926
(sen. Chincarini ed altri), A.S. n. 1118 (sen. Acciarini
ed altri), A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n.
1445 (sen. Buongiorno ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti
ed altri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n.
1554 (sen. Specchia ed altri); A.S. n. 1783 (sen. Zancan
ed altri) il 17 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 -
B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 23 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V,
VI, VII, XII, XIII, e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24 e
30 luglio 2003; 9 e 24 settembre 2003, 8 - 21 e 23 ottobre
2003; 27 gennaio 2004;
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa
il 7 aprile 2004.
Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il 7
aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302
-
789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783
- B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª,
13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 ed
approvato l'8 luglio 2004.
La redazione di megghy.com
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