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Con il decreto-legge n. 168 del 12 luglio
2004 il Consiglio dei Ministri ha reso immediatamente operativo
il pacchetto di misure correttive di finanza pubblica concordate
con la Unione Europea.
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
(Gazzetta Ufficiale N. 161 del 12 Luglio 2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
interventi correttivi dell'andamento della finanza pubblica,
al fine di conseguire un immediato contenimento delle spese,
in attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede ECOFIN,
nonche' di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 196 del 28 giugno 2004 in materia edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi correttivi di finanza pubblica
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150
milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte
di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate
con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento
degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo
per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli
incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi
agli strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte
e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati
per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle
derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure
di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione
negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata
al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge
n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno
2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata
dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata
di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti
di programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno
2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilita'
speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica
per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi
a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato
decreto-legge n.
415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986,
n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono
superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai
fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia
e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano
rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza
nazionale»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione
di un contratto in violazione del presente comma e' causa
di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato
nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti
di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici
preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi
del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto
allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale
attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto
delle disposizioni contenute nel comma 3.».
5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' inserito il seguente:
«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito
dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli
196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata
la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione
del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni
di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella
n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine
di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio,
resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare,
dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della
legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale
del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre
2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle
aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle
calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo
amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione,
sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano
ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie
spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi
natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento
rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti
da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento
in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita',
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi
ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa
annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta
del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o
di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione
in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente
motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla
legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni
caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo
ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei
diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali
a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune
direttive per conformarsi ai principi di cui al presente
comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva
alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente
comma non si applica agli organismi collegiali previsti
per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque
indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero
e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta
negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli
atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale.
Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun
ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
Il limite di spesa stabilito dal presente articolo puo'
essere superato in casi eccezionali, previa adozione di
un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi
previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore
a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando
che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica
anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento
di uffici all'estero, nonche' alle spese di rappresentanza,
relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita' conferiti
ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo,
il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma
9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del
comma 10.
12. Al fine di potenziare l'attivita' di formazione dei
pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le
altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono
prioritariamente la loro attivita' a favore dei predetti
dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle
regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attivita'
di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole
ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilita'
di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno,
in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di
tale attivita', nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento
di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il
prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato
dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle
norme vigenti in materia di formazione del personale della
scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n.
350, dopo le parole: «sono da intendere», sono
inserite le seguenti:
«come contributo pluriennale per la realizzazione
di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche
gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari,
ovvero».
Art. 2.
Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo
delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare
in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi
del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per
il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata,
in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei
contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita'
previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta
il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro
il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento
delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il
termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio
2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo
delle imposte sui redditi.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle
lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite
dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d)
e i) e b) del comma 1».
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta
l'acconto dovuto e' calcolato applicando le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il
versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente,
del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La
disciplina prevista dal comma 1».
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano
l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando
l'aliquota del 25 per cento.
Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo
acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e'
effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento
della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo
1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma
sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo
i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di
ogni anno.».
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi
di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate
con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: «al
31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente».
Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi
agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli
gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti
da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati
con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto
da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla
elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno
2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento
che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti
destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto
se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale
fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente
territoriale.».
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni
sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei
dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno
2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta
data.»;
b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3.
Alla determinazione delle aliquote e compartecipazione per
l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31
ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003.
Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione
delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di
consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche
delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale
minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove
compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni.
Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per
il parere.»;
c) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2.
Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto
delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio
2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
2001-2004».
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile
delle regioni e delle province autonome a favore di enti
o societa' possedute, anche indirettamente, dalle regioni
e province autonome medesime per almeno il 51 per cento
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo,
dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
Art. 4.
Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento
immobiliare con apporto di beni pubblici
1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo»,
sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo
e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente
al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano
indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti
ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia
del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in
uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili,
secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di
mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia
al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della
legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma
1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato
anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente
articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo,
ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.
326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma
1, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,
e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti, trasferimenti
e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque
e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate
in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali
dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto.».
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola: «adibiti»
sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da
ripartire»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano
l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo
4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.».
Art. 5.
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia
di definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal
comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, puo'
essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio
2004»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre
2004»;
2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre
2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre
2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il
30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 giugno 2005».
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004»
e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole:
«seconda rata» e «terza rata», sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre
2004» e «30 dicembre 2004»; le parole:
«30 settembre 2004», indicate dopo le parole:
«deve essere integrata entro il», sono sostituite
dalle seguenti:
«30 giugno 2005».
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI
Tabella 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)
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