megghy.com
 Mondo Blu
Bookmark- StartPage- Giochi- Playstation- Freeware- Cartoline- Roccaforte del Greco- Link- @Mail- Forum- Guestbook
Poesie- Autori in erba- Aforismi- Gif animate- Collezioni- Sfondi- Musica- Mondo Bimbi- Fai da te- Spazio Ospiti- Conoscersi- Umor
INFORMATICA E WEB
HOME
Indietro
Ministero delle comunicazioni: nuovo regolamento di organizzazione
( D.P.R. 22.06.2004 n° 176, G.U. 19.07.2004 )
Indietro
 

Versione stampabile

 

Con D.P.R. 22 giugno 2004 n. 176 è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.

La nuova struttura del Ministero prevede la figura del Segretariato generale e le seguenti direzioni generali:
- per la gestione delle risorse umane;
- per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
- per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- per la regolamentazione del settore postale;
- per la gestione delle risorse strumentali ed informative.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n.176

Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.

(GU n. 167 del 19-7-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;
Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Funzioni

1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.


Art. 2.
Segretariato generale

1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attivita' di vigilanza e coordina l'attivita' delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unita' di indirizzo nelle attivita' di competenza di piu' direzioni generali. In particolare:
a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
b) coordina le attivita', anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorita' amministrative indipendenti, nonche' la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;
c) coordina l'attivita' degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali;
d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
e) presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
f) assicura il coordinamento dell'attivita' ispettiva interna;
g) coordina le attivita' del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonche' quelle che rivestano profili di segretezza;
h) coordina le attivita' svolte dal Ministero nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN);
i) coordina l'attivita' della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonche' dei comitati e delle commissioni che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g).


Art. 3.
Direzione generale per la gestione delle risorse umane

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:
a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della mobilita';
b) svolge le attivita' relative al trattamento di quiescenza e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo indennizzo, alle rendite infortunistiche;
c) cura il contenzioso del lavoro;
d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore;
e) cura le relazioni sindacali e l'attivita' di contrattazione collettiva integrativa;
f) coordina l'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto dell'obbligo di esclusivita';
h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le relative sanzioni;
i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;
l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di attivita' sociali.


Art. 4.
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico:
a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione dello spettro radioelettrico;
b) espleta l'attivita' conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le assegnazioni relative;
c) collabora con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero;
d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche;
e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;
h) collabora con le autorita' regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico;
i) coordina l'attivita' tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli uffici periferici;
l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione;
o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;
p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
q) accredita i laboratori di prova;
r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica.


Art. 5.
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione:
a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;
b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive;
e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione;
g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) eroga contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana i nulla osta per i benefici dell'editoria;
i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonche' sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;
m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;
n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche.


Art. 6.
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorita' di regolamentazione del settore postale del Ministero:
a) cura la regolamentazione del settore postale;
b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione del settore postale;
c) partecipa ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale;
d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento e alla sua applicazione;
e) definisce i livelli di qualita' del servizio postale universale;
f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero;
g) svolge le attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' le attivita' istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;
i) cura la tenuta del registro degli operatori privati;
l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;
m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualita' e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore servizio postale universale;
o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonche' dal contratto di programma con il fornitore del servizio universale, nonche' sull'accertamento degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative sanzioni;
p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami;
q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici.


Art. 7.
Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative:
a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) e' responsabile dei sistemi informativi ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;
d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettivita' della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina l'attivita' ed i flussi di comunicazione interni ed esterni (siti);
e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche;
gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;
f) predispone e gestisce, nell'ambito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti informatici;
g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni.


Art. 8.
Funzioni comuni

1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza:
a) istruiscono il contenzioso;
b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e formulano proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;
c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare.


Art. 9.
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 10.
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» sono soppresse e le lettere e), f), g), h), i) e l) sono abrogate;
b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono abrogate;
c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) e' abrogata;
e) all'articolo 10, il comma 3 e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 104

 

La redazione di megghy.com.

 

 

 
Google
  Web www.megghy.com   
Indietro HOME
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati