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Con D.P.R. 22 giugno 2004 n. 176 è stato emanato
il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.
La nuova struttura del Ministero prevede la figura del
Segretariato generale e le seguenti direzioni generali:
- per la gestione delle risorse umane;
- per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
- per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- per la regolamentazione del settore postale;
- per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004,
n.176
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.
(GU n. 167 del 19-7-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1995, n. 166;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4 settembre 1996, n. 537;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
ed in particolare gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data
2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione
organica del personale del Ministero delle comunicazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre
2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n.
258, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166
del 19 luglio 2001;
Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile
2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data
26 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni
1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale
del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003,
n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e' riordinato con apposito regolamento
secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
Art. 2.
Segretariato generale
1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione
degli indirizzi del Ministero e nella attivita' di vigilanza
e coordina l'attivita' delle direzioni generali. Adotta
le opportune iniziative per assicurare unita' di indirizzo
nelle attivita' di competenza di piu' direzioni generali.
In particolare:
a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina
l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
b) coordina le attivita', anche internazionali, delle direzioni
generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9,
i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorita'
amministrative indipendenti, nonche' la partecipazione del
Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;
c) coordina l'attivita' degli ispettorati territoriali,
salve le competenze settoriali delle direzioni generali;
d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e
le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
e) presta attivita' di supporto alla vigilanza del Ministro
sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
f) assicura il coordinamento dell'attivita' ispettiva interna;
g) coordina le attivita' del Ministero in materia di sicurezza
delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche
e di protezione civile, nonche' quelle che rivestano profili
di segretezza;
h) coordina le attivita' svolte dal Ministero nell'ambito
del sistema statistico nazionale (SISTAN);
i) coordina l'attivita' della segreteria degli organi tecnici
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 2003, n. 366, nonche' dei comitati e delle commissioni
che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 1, lettera g).
Art. 3.
Direzione generale per la gestione delle risorse umane
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse
umane:
a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione
organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e
alla gestione del personale, alle procedure concorsuali,
allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione
della mobilita';
b) svolge le attivita' relative al trattamento di quiescenza
e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo
indennizzo, alle rendite infortunistiche;
c) cura il contenzioso del lavoro;
d) cura la formazione amministrativa del personale ed i
rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore;
e) cura le relazioni sindacali e l'attivita' di contrattazione
collettiva integrativa;
f) coordina l'attivita' di formazione del bilancio e di
previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione
ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui
provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti
dagli uffici competenti;
g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto
dell'obbligo di esclusivita';
h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed
applica le relative sanzioni;
i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;
l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia
di attivita' sociali.
Art. 4.
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico
1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico:
a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa
l'utilizzazione dello spettro radioelettrico;
b) espleta l'attivita' conseguente agli accordi internazionali
in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari
e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT) le assegnazioni relative;
c) collabora con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze
per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed
elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero;
d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa
al sistema di controllo internazionale tramite il Centro
nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche;
e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione
dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche
per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni
elettroniche;
g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;
h) collabora con le autorita' regionali nella definizione
dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della
disciplina sull'inquinamento elettromagnetico;
i) coordina l'attivita' tecnica di controllo delle emissioni
radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico
espletata dagli uffici periferici;
l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al
rilascio dei certificati di omologazione degli apparati
radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli
apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata
con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle
apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione;
o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici
di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici
periferici;
p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle
ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi
e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni
radioelettriche;
q) accredita i laboratori di prova;
r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa
agli impianti radio di comunicazione elettronica.
Art. 5.
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica e di radiodiffusione:
a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al
contratto di servizio con la societa' concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione
per la parte di competenza del Ministero;
b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive
di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e
di radiodiffusione;
c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero,
della regolamentazione per il settore delle comunicazioni
elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo
esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al
conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei
servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle
forme evolutive;
e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle
autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica
ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti
d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento
di gara;
f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
nel rispetto del Piano nazionale di numerazione;
g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni
e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) eroga contributi, benefici ed agevolazioni in materia
di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica
ed emana i nulla osta per i benefici dell'editoria;
i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli
impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai
titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione, nonche' sull'accertamento degli illeciti
e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte
di competenza del Ministero;
m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale
e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale
nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Art. 6.
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale
1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse
al ruolo di Autorita' di regolamentazione del settore postale
del Ministero:
a) cura la regolamentazione del settore postale;
b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive
di evoluzione del settore postale;
c) partecipa ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea
e internazionali relativamente al settore postale;
d) predispone il contratto di programma con il fornitore
del servizio universale e cura gli adempimenti relativi
al suo perfezionamento e alla sua applicazione;
e) definisce i livelli di qualita' del servizio postale
universale;
f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi
dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con
riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di
competenza del Ministero;
g) svolge le attivita' di supporto alla politica filatelica
e all'emissione delle carte valori postali, nonche' le attivita'
istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione
di carte valori postali e la filatelia;
h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria
inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;
i) cura la tenuta del registro degli operatori privati;
l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi
inerenti all'espletamento dei servizi postali;
m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del
servizio universale;
n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attivita' di
monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme,
standard di qualita' e inerenti obblighi, anche nei riguardi
del fornitore servizio postale universale;
o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da
licenze ed autorizzazioni, nonche' dal contratto di programma
con il fornitore del servizio universale, nonche' sull'accertamento
degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle
relative sanzioni;
p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei
reclami;
q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto
postelegrafonici.
Art. 7.
Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali
ed informative
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse
strumentali ed informative:
a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento
di beni e servizi a carattere generale;
b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) e' responsabile dei sistemi informativi ai sensi del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni;
d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici
centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del
Sistema pubblico di connettivita' della Rete Unitaria per
la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con
i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo
all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina
l'attivita' ed i flussi di comunicazione interni ed esterni
(siti);
e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza
delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche;
gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi
nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi
alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina
l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle
comunicazioni;
f) predispone e gestisce, nell'ambito del coordinamento
dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli
uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza
informatica dell'amministrazione relativo alla gestione
dei documenti informatici;
g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici
relativi al settore delle comunicazioni.
Art. 8.
Funzioni comuni
1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza:
a) istruiscono il contenzioso;
b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari
ed internazionali e formulano proposte per il recepimento
delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;
c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi
di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo
parlamentare.
Art. 9.
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti,
ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali,
si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale
di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 10.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione» sono soppresse
e le lettere e), f), g), h), i) e l) sono abrogate;
b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono
abrogate;
c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) e' abrogata;
e) all'articolo 10, il comma 3 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 104
La redazione di megghy.com.
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