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Con decreto del Presidente della Corte costituzionale del
21 luglio 2004 sono state approvate le norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
Il provvedimento disciplina i procedimenti in cui viene
proposta una questione di legittimità costituzionale
nel corso di un giudizio, o in via principale e i ricorsi
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e tra
Stato e regioni e tra regioni.
CORTE COSTITUZIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 luglio
2004
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
(GU n. 176 del 29-7-2004)
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
CAPO PRIMO Questioni di legittimita' costituzionale nel
corso di un giudizio
Art. 1.
Trasmissione dell'ordinanza notificata
1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale,
davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di
legittimita' costituzionale, deve essere trasmessa alla
Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova
delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 2.
Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza
1. Il presidente della Corte, accertata la regolarita'
dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza
stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e, quando occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni.
2. Il presidente accerta altresi' che siano state eseguite
le comunicazioni ai presidenti delle due Camere legislative,
a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta,
pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel
registro generale con l'indicazione, in apposita colonna,
delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale
delle regioni interessate.
Art. 3.
Costituzione delle parti
1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla
Corte ha luogo nel termine indicato nell'art. 25, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mediante deposito
in cancelleria della procura speciale, con la elezione del
domicilio in Roma, e delle deduzioni.
La procura puo' essere apposta in calce o a margine dell'originale
delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata
autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere
prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale.
2. Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi
tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 4.
Interventi in giudizio
1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio
dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte
dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. Il presidente della giunta regionale interviene depositando,
oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma
dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.
3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza
della Corte a decidere sulla loro ammissibilita', devono
aver luogo con le modalita' di cui al comma precedente.
4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve
essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
5. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle
parti costituite.
Art. 5.
Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono
effettuate da persona addetta alla Corte, all'uopo autorizzata
dal presidente.
2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto
consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o
con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio
eletto in Roma.
Art. 6.
Deposito degli atti del processo
1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al
giudizio di legittimita' costituzionale, devono essere depositati
in cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono
i componenti della Corte e le parti.
2. Il cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi
al giudizio di legittimita' costituzionale, che non siano
corredati del necessario numero di copie, scritte in carattere
chiaro e leggibile.
Art. 7.
Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione
1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente nomina un
giudice per l'istruzione e per la relazione, al quale il
cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della
causa.
2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento
adottato dal presidente su proposta del giudice relatore,
si disponga l'acquisizione al giudizio e' depositata nella
cancelleria.
3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma
2, da' comunicazione del deposito alle parti costituite.
Art. 8.
Convocazione della Corte in udienza pubblica
1. Il presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza
e convoca la Corte.
2. Almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza,
il decreto del presidente e' comunicato in copia, a cura
del cancelliere, alle parti costituite.
Art. 9.
Convocazione della Corte in camera di consiglio
1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio,
il presidente puo' convocare la Corte in camera di consiglio.
2. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo'
convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora
ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.
3. A cura del cancelliere, il decreto del presidente e'
comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima
della data fissata per la riunione della Corte in camera
di consiglio.
4. La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato
nel comma 2, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 10.
Deposito di memorie
1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte
di memorie illustrative, nel numero di copie sufficienti
per il collegio e per le parti, fino al dodicesimo giorno
libero prima dell'udienza o della riunione in camera di
consiglio, prevista nel comma 2 dell'articolo precedente.
Art. 11.
Trasmissione degli atti ai giudici
1. A cura del cancelliere e' trasmesso ad ogni giudice,
almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione
in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie
dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e
di tutti i successivi atti del processo.
Art. 12.
Mezzi di prova
1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che
ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi
per l'esecuzione.
Art. 13.
Esecuzione dei mezzi di prova
1. L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del
giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere,
che redige il verbale.
2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni
prima di quello fissato per l'assunzione delle prove orali.
3. Le spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico
del bilancio della Corte.
Art. 14.
Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte
1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati
nella cancelleria.
2. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti
costituite.
3. Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il presidente
fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme
dell'art. 8 o dell'art. 9, comma 1.
Art. 15.
Riunioni di procedimenti.
1. Il presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo'
ordinare che due o piu' cause siano chiamate alla medesima
udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause
debbano essere riunite per un'unica pronunzia.
Art. 16.
Astensione e ricusazione dei giudici
1. Le norme relative all'astensione e alla ricusazione
dei giudici non sono applicabili fuori dei casi previsti
nell'art. 47 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 17.
Udienza pubblica
1. All'udienza il giudice relatore espone le questioni
della causa.
2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente
i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente regola la discussione e puo' determinare
i punti piu' importanti sui quali essa deve svolgersi.
4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge
11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e
129 del codice di procedura civile.
Art. 18.
Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze
1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera
di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti
i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino
alla chiusura della discussione della causa.
2. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici,
cominciando dal meno anziano d'eta'; per ultimo vota il
presidente.
3. Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la
redazione dell'ordinanza o della sentenza, il cui testo
e' approvato dal collegio in camera di consiglio.
4. La data della decisione e' quella dell'approvazione di
cui al comma precedente.
5. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal presidente
e dal giudice nominato a norma del comma 3.
Art. 19.
Spese del giudizio
1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si
pronunzia condanna alle spese.
Art. 20.
Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze
1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge
regionale o provinciale il presidente ne dispone altresi'
la pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale.
Art. 21.
Correzioni delle omissioni o degli errori materiali delle
sentenze e delle ordinanze
1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o
degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze,
anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo
avviso alle parti costituite.
2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale
della sentenza o dell'ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di sentenza, che abbia dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di
legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme
dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo
1953, n.
87.
Art. 22.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione
del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte
costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa,
sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti
all'autorita' giurisdizionale, che ha promosso il giudizio
di legittimita' costituzionale.
Capo SECONDO Questioni di legittimita' costituzionale in
via principale Art. 23.
Ricorsi che promuovono questioni di legittimita' costituzionale
1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge
11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni
di legittimita' costituzionale devono essere depositati
nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con
i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella
detta legge. Per la costituzione in giudizio delle regioni
e' altresi' necessario il deposito della procura speciale
contenente l'elezione del domicilio in Roma.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita'
costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti
delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della
Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto
speciale, a norma dei rispettivi statuti.
3. La parte convenuta puo' costituirsi e presentare deduzioni
entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito
per il deposito del ricorso.
Art. 24.
Pubblicazioni
1. Il presidente, accertata la regolarita' degli atti e
delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche', ove
si faccia questione di un atto di una regione o di una provincia
autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale, previa annotazione
dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico,
nell'apposito registro.
Art. 25.
Norme di procedura per i ricorsi
1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano
gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, 10 a 21.
Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da
tutte le parti, estingue il processo.
Capo TERZO Conflitti di attribuzione Art. 26.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, deve contenere l'esposizione sommaria delle
ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali
che regolano la materia.
Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria
della Corte ed e' annotato a cura del cancelliere, in ordine
cronologico, nell'apposito registro.
2. Il presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte
in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo,
della legge sopracitata.
3. Il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite
a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta legge, e' depositato
nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima
notificazione.
4. Nello stesso termine fissato nel comma precedente ha
luogo la costituzione in giudizio e per i successivi atti
del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5,
6, 7, 8, 10 a 19 e 21.
5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si
applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articoli
37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
6. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata
da tutte le parti, estingue il processo.
Art. 27.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni
e tra regioni
1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge
11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, salvo i casi in cui egli sia
il ricorrente.
2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo
che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse
da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della Corte
entro venti giorni dall'ultima notificazione insieme con
la procura speciale, quando occorra.
4. Entro il termine, di cui al comma precedente, ha luogo
la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo
si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
a 19 e 21.
5. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo'
convocare la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi
che possa ricorrere il caso di manifesta inammissibilita'
del ricorso ovvero che l'attribuzione rivendicata manifestamente
non spetti alla parte ricorrente.
6. A cura del cancelliere, il decreto del presidente e'
comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima
della data fissata per la riunione della Corte in camera
di consiglio.
7. La Corte, se ritiene che non ricorrano i casi indicati
nel comma 5, rinvia la causa alla pubblica udienza.
8. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata
da tutte le parti, estingue il processo.
Art. 28.
Ordinanza di sospensione
1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art.
40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta
in qualsiasi momento.
2. La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza
motivata, uditi i rappresentanti delle parti e previe le
indagini che ritenga opportune.
3. Le parti possono presentare documenti e memorie.
4. L'istanza puo' essere presentata anche all'udienza di
discussione.
Art. 29.
Pubblicazioni
1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un
atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo
Bollettino ufficiale.
2. Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato unitamente
all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.
Capo QUARTO Disposizioni finali e transitorie Art. 30.
Deposito dei ricorsi
1. Il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 23, comma
1, 26, comma 3, 27, comma 3, puo' essere effettuato avvalendosi
del servizio postale. In tal caso, ai fini dell'osservanza
dei termini per il deposito, vale la data di spedizione
postale.
Art. 31.
Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della
Corte costituzionale
1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola
numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente
per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze
e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto
la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte.
Art. 32.
Diritti di cancelleria
1. Gli atti del procedimento davanti alla Corte sono esenti
da ogni tassa.
2. La Corte determina i diritti spettanti alla cancelleria
per prestazioni particolari.
Art. 33.
Norma transitoria
1. La costituzione delle parti nei procedimenti pendenti
davanti alla Corte alla data dell'entrata in vigore delle
presenti norme integrative e' ammessa fino al decimo giorno
successivo alla data stessa, qualora il termine non venga
a scadere posteriormente.
Art. 34.
Entrata in vigore delle presenti norme integrative
1. Le presenti norme integrative entrano in vigore il giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Roma, 21 luglio 2004
Il presidente: Zagrebelsky
La redazione di megghy.com
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