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Nuove disposizioni
in materia di difesa d’ufficio
(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001)
Legge 6 marzo 2001, n. 60 - "Disposizioni in materia
di difesa d’ufficio"
(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001)
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«2. I consigli dell’ordine forense di ciascun
distretto di corte d’appello, mediante un’apposito
ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività
della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi
dei difensori che a richiesta dell’autorità
giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai
fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano
i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze
specifiche, della prossimità alla sede del procedimento
e della reperibilità».
2. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 2.
1. Il comma 3 dell’articolo 97 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è
prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta
alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso
dell’atto al difensore il cui nominativo è
comunicato dall’ufficio di cui al comma 2».
Art. 3.
1. Il comma 4 dell’articolo 97 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando è richiesta la presenza del difensore
e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi
2 e 3 non è stato reperito, non è comparso
o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto
un altro difensore immediatamente reperibile per il quale
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime
circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio
di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione
di un altro difensore immediatamente reperibile, previa
adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni
dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere
nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco
di cui al comma 2».
Art. 4.
1. Il comma 1 dell’articolo 102 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio
possono nominare un sostituto».
Art. 5.
1. L’articolo 108 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
«Art. 108 – (Termine per la difesa) –
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità,
e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato
o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha
diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni,
per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui
fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore
se vi è consenso dell’imputato o del difensore
o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono
determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione
del reato. In tale caso il termine non può comunque
essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede
con ordinanza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
di seguito denominate «norme di attuazione del codice
di procedura penale», le parole: «idonei e»
sono soppresse.
Art. 7.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
«1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco
di cui all’articolo 97 del codice, è necessario
il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordine forense di appartenenza al termine della
frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati
dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale ovvero dall’unione delle camere penali.
I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell’elenco,
a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente,
dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale
per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione».
Art. 8.
1. Il comma 2 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso l’ordine forense
di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello
un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante
linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria
o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato
se il procedimento concerne materie che riguardano competenze
specifiche».
2. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 9.
1. Il comma 3 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d’appello».
Art. 10.
1. Il comma 4 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio
di rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco
di cui al comma 1;
b) che sia evitata l’attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti
tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l’effettività della difesa;
c) l’istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la
reperibilità di un numero di difensori d’ufficio
corrispondente alle esigenze».
Art. 11.
1. Il comma 5 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5. L’autorità giudiziaria e, nei casi
previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore
richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al
comma 2».
Art. 12.
1. Il comma 6 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«6. Il presidente del consiglio dell’ordine
forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto
dei criteri per l’individuazione e la designazione
del difensore d’ufficio».
Art. 13.
1. Il comma 7 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di
cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della
reperibilità».
Art. 14.
1. I commi 8 e 9 dell’articolo 29 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 15.
1. Al comma 1 dell’articolo 30 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale, le parole: «commi
2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma
3».
Art. 16.
1. Al comma 3 dell’articolo 30 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale, dopo la parola: «incarico»
sono inserite le seguenti: «e non ha nominato un sostituto»,
la parola: «avvertire» è sostituita dalla
seguente: «avvisare» e le parole: «a sostituirlo»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sostituzione».
Art. 17.
1. L’articolo 32 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali)
– 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti
professionali vantati dai difensori d’ufficio nei
confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati
inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il
compenso nella misura e secondo le modalità previste
dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere
esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme
di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore
d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa
al patrocinio a spese dello Stato».
Art. 18.
1. Dopo l’articolo 32 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 32-bis – (Retribuzione del difensore
d’ufficio di persona irreperibile) – 1. Il difensore
d’ufficio della persona sottoposta alle indagini,
dell’imputato e del condannato irreperibile è
retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese
dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1, comma
5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione
delle somme a carico di chi si è reso successivamente
reperibile».
Art. 19.
1. Dopo l’articolo 369 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
«Art. 369-bis – (Informazione della persona
sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) –
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto
di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi
per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato
disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico
ministero, a pena di nullità degli atti successivi,
notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione
della nomina del difensore d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della
difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione
della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge
alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo
indirizzo e recapito telefonico;
c) l’indicazione della facoltà di nominare
un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in
mancanza, l’indagato sarà assistito da quello
nominato d’ufficio;
d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire
il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni
per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento
che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione
forzata;
e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato».
Art. 20.
1. Il comma 3 dell’articolo 460 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«3. Copia del decreto è comunicata al pubblico
ministero ed è notificata con il precetto al condannato,
al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente
nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria».
La redazione di megghy.com
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