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Nel caso in cui l'Ente espropriante per l'acquisizione delle
aree da destinarsi ad edilizia economica e popolare ricorra
alla occupazione acquisitiva, non può far ricadere
sui concessionari delle aree e sui loro aventi causa i maggiori
costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree
realizzata attraverso un fatto civilisticamente illecito.
In tal senso ha statuito il Tar Lombardia, I Sez., con
sent. n. 776 del 27.02.04. Nel caso di specie, il ritardo
dell'Ente espropriante nel portare a termine la procedura
espropriativa comportava la scadenza della occupazione legittima
e dava luogo al fenomeno della c.d. accessione invertita
con passaggio all'amministrazione espropriante della proprietà
dei suoli.
L’art. 35 legge 22.10.1971, n. 865 prevede che le
aree comprese nei piani per l’edilizia residenziale
pubblica vengano espropriate dai comuni o loro consorzi
e da questi concesse in diritto di superficie per la costruzione
di case di tipo economico o popolare, sulla base di apposita
convenzione che preveda, tra l’altro, un corrispettivo
tale da "assicurare la copertura delle spese sostenute
dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle
aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167”.
L'Ente espropriante, in seguito a ricorso del proprietario
espropriato per il risarcimento del danno da accessione
invertita, richiedeva, quindi, il pagamento del conguaglio
definitivo per la concessione del diritto di superficie,
includendo nel costo di acquisizione delle aree anche la
somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Il Tar ha ritenuto che l'Ente espropriante non possa pretendere
di trasferire "automaticamente e integralmente i costi
di acquisizione" , in quanto il principio dell’integrale
copertura dei costi sostenuti per l’acquisto viene
meno qualora l'ente espropriante non rispetti la procedura
espropriativa prevista dalla legge.
Secondo il Tar, "Allorquando, viceversa, si fuoriesca
dallo schema legale tipico e l’acquisizione delle
aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia
economica e popolare avvenga, come nel caso di specie, non
già attraverso le procedure espropriative di legge,
bensì come effetto di un fatto illecito che da un
lato determina l’acquisto della proprietà del
suolo alla mano pubblica e dall’altro fa sorgere nei
proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno
per la perdita della proprietà ai sensi dell’art.
2043 c.c., il suddetto principio dell’integrale copertura
dei costi sostenuti per l’acquisto viene meno. Si
è infatti fuori dalla lettera e dalla ratio dell’art.
35 cit., e normativa sopra richiamata, non potendosi far
ricadere sui concessionari della aree e loro aventi causa
i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione
delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente
illecito, come la c.d. occupazione acquisitiva".
Il principio di integrale copertura dei costi viene meno
anche sulla base della convenzione siglata tra le parti
che deve essere letta alla luce del principio di interpretazione
del contratto secondo buona fede, "così da inferirne
che la stessa correli il pagamento del conguaglio ad un
corretto comportamento delle parti, e cioè all’acquisizione
delle aree in base alle procedure espropriative di legge".
T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 27 febbraio 2004,
n. 776
Sezione Prima
n. 1550/03 reg. ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 1^
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1550 del 2003 proposto da
F.M., A.F., .................................., tutti nella
loro qualità di aventi causa della disciolta Cooperativa
Edilizia a r.l. Lambro 1, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Serafino Generoso e Ugo Carlo Di Nicolò ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Di Nicolò
in Milano, Viale Bianca Maria, n. 35;
contro
C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia
Popolare), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Alessio Casini presso il cui studio
in Milano, viale Corsica n. 39 è elettivamente domiciliato;
e
Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Pilia presso
il cui studio in Milano, Corso Europa n. 12 è elettivamente
domiciliato;
dandone comunicazione a
Provincia di Milano, in persona del Presidente p.t. non
costituita in giudizio;
Banca Popolare di Lodi, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita in giudizio;
per l'accertamento previa sospensione
della non debenza da parte dei ricorrenti, quali aventi
causa della disciolta Cooperativa Lambro 1, di alcun conguaglio
del corrispettivo per la concessione in diritto di superficie
dell’area a parte del lotto PS/4 del vigente piano
di zona consortile in Comune di Peschiera Borromeo, conguaglio
richiesto dal CIMEP nella misura di complessivi € 1.397.258,37
(Lit. 2.705.469.464), pari ad € 95,79 (Lit. 185.475)
al mq, con nota prot. 1970 del 13.3.2003.
Visto il ricorso, notificato il 3.6.2003 e depositato il
6.6.2003;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del CIMEP e del
Comune di Peschiera Borromeo;
Viste le memorie delle parti;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2004
, relatore il dott. Riccardo Giani, i difensori delle parti;
Considerato quanto segue in fatto e diritto:
FATTO
I ricorrenti, premesso di agire per l’accertamento
negativo del loro obbligo al pagamento del conguaglio del
corrispettivo per la concessione in diritto di superficie
di area destinata a PEEP, si preoccupano preliminarmente
di evidenziare la sussistenza in materia della giurisdizione
del giudice amministrativo e a tal fine richiamano giurisprudenza
amministrativa e della Cassazione che, con riferimento agli
artt. 33 e 34 D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, come riformulati
dall’art. 7 legge 21.7.2000, n.205, specificamente
prevedono la giurisdizione in materia del g.a.
In punto di fatto i ricorrenti evidenziano:
- che il Comune di Peschiera Borromeo e il CIMEP, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza, decidevano di realizzare
un intervento di edilizia economica e popolare ai sensi
della legge 18.4.1962, n. 167, individuando nella Cooperativa
Lambro il soggetto cui affidare l’intervento edificatorio
in diritto di superficie, mediante lo strumento della convenzione
ex art. 35 legge 167/1962;
- che con deliberazione 1190 del 21.10.1987 il CIMEP autorizzava
l’occupazione d’urgenza della aree afferenti
al lotto PS/4 per il tempo massimo consentito dall’art.
20 legge 22.10.1971, n. 865 e cioè per cinque anni,
precisando che “tutte le aree in occupazione d’urgenza
…verranno assoggettate a procedimenti espropriativi”
e che “comunque tali procedimenti dovranno concludersi
in ogni caso prima della scadenza del quinquennio di occupazione
d’urgenza”, alla quale autorizzazione faceva
seguito l’occupazione d’urgenza, con decreto
in data 3.12.1987, di porzione del lotto PS/4 per complessivi
12.750 mq per un periodo massimo di cinque anni dalla presa
di possesso (presa di possesso CIMEP in data 14.1.1988,
consegna alla Cooperativa Lambro in data 22.1.1988);
- che con delibera n. 1518 del 18.12.1987 il CIMEP, premesso
di avere in corso acquisizione mediante esproprio delle
aree di cui al lotto PS/4, concedeva in diritto di superficie
l’area residenziale di mq. 10.575 alla Cooperativa
Edil Lambro per un corrispettivo di lire 238.125.000 ed
approvava lo schema di Convenzione ex art. 35, comma 7,
legge 865/71 e il relativo piano finanziario;
- che nell’aprile del 1988 il Sindaco di Peschiera
Borromeo certificava che, ai fini dell’indennità
aggiuntiva di esproprio eventualmente dovuta, i terreni
in questione erano terreni agricoli;
- che in data 27.7.1988 veniva stipulata Convenzione ex
art. 35 legge 865/71 con la quale il CIMEP concedeva alla
Cooperativa Lambro l’area di mq. 10.575 in diritto
di superficie per anni 90, la Cooperativa si impegnava alla
necessaria attività edificatoria, il corrispettivo
veniva stabilito in lire 238.125.000, somma che sarebbe
stata conguagliata dalla Cooperativa o suoi aventi causa
qualora il costo di esproprio fosse risultato superiore
(ovvero dal CIMEP se inferiore), prevedendosi una fideiussione
della Cooperativa, a mezzo Banca Popolare di Lodi, per un
ulteriore importo di lire 238.125.000;
- che la Cooperativa Lambro completava l’edificazione
nella primavera 1990 e consegnava gli alloggi ai soci con
trasferimento agli stessi anche dell’obbligo di eventuale
conguaglio al CIMEP del prezzo di esproprio;
- che il CIMEP tardava a portare a termine la procedura
espropriativi così che, il 14.1.1993, scaduta l’occupazione
legittima, si verificava la c.d. accessione invertita con
passaggio all’amministrazione espropriante della proprietà
dei suoli;
- che in data 20.5.1993 la Commissione Provinciale esproprio
di Milano determinava in Lit. 10.500/mq l’indennità
definitiva di esproprio per tutti i 20.000 me oggetto di
procedura ablativa nonché in Lit. 3.176.500 annue
per l’indennità di occupazione d’urgenza
per i 12.750 mq occupati in data 14.1.1988 mentre in data
24.1.1995 veniva emesso decreto di esproprio in favore di
CIMEP dei terreni necessari per la realizzazione del lotto
PS/4;
- che iniziava quindi un complesso contenzioso giudiziario
avente ad oggetto: 1) l’impugnazione da parte del
proprietario dei terreni espropriati della stima relativa
al calcolo dell’indennità di espropriazione
dinanzi alla Corte d’appello di Milano; 2) l’impugnazione
del decreto di esproprio dinanzi al TAR Lombardia; 3) l’azione
risarcitoria del proprietario espropriato nei confronti
del CIMEP per il risarcimento del danno da accessione invertita;
- che tale contenzioso portava a : 1) sentenza parziale
n. 1409 del 14.5.1996 della Corte d’Appello di Milano
che dichiarava il proprio difetto di competenza per l’area
di mq 12.750 oggetto di occupazione, respingeva l’opposizione
per i residui mq 7.250 e rimetteva la causa in istruttoria
per la determinazione dell’indennità di occupazione,
che veniva poi determinata in lire 726.181.850 con sentenza
definitiva del 16.1.1998, successivamente annullata dalla
Cassazione, con sentenza 3327 del 11.7.2000, con rinvio
ad altra sezione della Corte d’Appello; 2) a sentenza
TAR Lombardia n. 4982/00 di integrale annullamento del decreto
di esproprio per avvenuta previa realizzazione della occupazione
acquisitiva, modificata poi dal Consiglio di Stato con decisione
3882/01secondo cui il decreto di esproprio era illegittimo
solo nella parte in cui disponeva dei 12.750 mq occupati
in via d’urgenza e non con riferimento ai residui
mq. 7.250; 3) in pendenza del contenzioso dinanzi alla Corte
d’Appello in sede di rinvio dalla Cassazione e al
Tribunale Ordinario per l’azione risarcitoria CIMEP
e i proprietari espropriati addivenivano a transazione che
determinava l’indennità per l’esproprio
subito nell’importo omnicomprensivo di € 1.833.000,00,
dichiarandosi tra le parti che il decreto di esproprio era
da intendersi regolare e tempestivo, con ritrasferimento
all’espropriante, per quanto occorrer possa, dei 12.750
mq già trasferiti con l’accessione invertita;
- che infine il CIMEP, sul presupposto di aver sostenuto
per l’acquisto dell’area costituente il lotto
PS/4 la somma di € 1.915.800, richiedeva ai ricorrenti
il pagamento del conguaglio definitivo per la concessione
del diritto di superficie, minacciando il ricorso alle procedure
coattive.
A sostegno della loro azione di accertamento negativo i
ricorrenti evidenziano in punto di diritto:
1) Con il primo motivo, relativo a natura e limiti dell’obbligazione
assunta dalla Cooperativa Lambro e dai suoi aventi causa,
i ricorrenti evidenziano: a) quanto ai limiti: che ai sensi
dell’art. 4 delle Convenzione ex art. 35 legge 865/71
il pagamento del conguaglio al CIMEP da parte della Cooperativa
o suoi aventi causa era subordinato al rispetto sia di un
preciso limite temporale, quello stabilito dall’art.
20 legge 865/71 e cioè il limite temporale di cinque
anni dalla immissione in possesso entro cui avrebbe dovuto
essere posta in essere la procedura espropriativa, sia di
un limite di spesa rappresentato dal possibile ulteriore
pagamento di lire 238.125.000, cioè l’importo
pari alla fideiussione bancaria che il CIMEP pretese alla
stipula della Convenzione; b) quanto alla natura: che l’obbligazione
assunta era di pagare quanto eventualmente dovuto a condizione
che i terreni fossero acquistati mediante una procedura
di esproprio legittima o mediante cessione bonaria di aree,
niente essendo dovuto dai ricorrenti poiché il modo
di acquisto delle aree, con riferimento alla verificata
accessione invertita, è ontologicamente diverso da
quello previsto dalla legge 865/71 e dalla Convenzione.
2) Con il secondo motivo si evidenzia l’intervenuta
prescrizione del diritto vantato da CIMEP. Il 14.1.1993
si è avuta la irreversibile trasformazione del terreno
e, stante la mancata emissione del decreto di esproprio,
il trasferimento della proprietà dello stesso all’Amministrazione.
Da quella stessa data deve essere computato il termine per
l’esercizio di ogni pretesa da parte del CIMEP, con
conseguente maturarsi della prescrizione, in mancanza di
atti interrottivi, il 14.1.2003.
3) Con il terzo motivo si richiama l’effettiva volontà
delle parti che è sempre stata nel senso di rapportare
i costi di acquisizione dell’area al valore agricolo
delle stesse
4) Con il quarto motivo si contesta la non computabilità
nel conguaglio di interessi, rivalutazione monetaria e maggiorazione
del 10% a titolo di risarcimento del danno ex art. 5 legge
359/92.
Le tesi dei ricorrenti sono riprese e più ampiamente
sviluppate in ulteriori atti difensivi.
Il CIMEP, costituitosi in giudizio, in primo luogo eccepisce
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a
favore di quello ordinario, con specifico richiamo alla
previsione di cui alla lettera b) del comma terzo dell’art.
34 D.Lgs 80/1998, contestando per il resto la fondatezza
delle pretese dei ricorrenti.
Anche il Comune di Peschiera Borromeo, costituitosi in
giudizio, evidenzia l’infondatezza delle tesi dei
ricorrenti richiamando l’art. 35 legge 865/71, l’art.
3, comma 63, legge 662/1996 e la convenzione stipulata tra
le parti.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2004 la causa
veniva chiamata e, uditi i difensori della parti come da
verbale d’udienza, la stessa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, rilevato che siamo in presenza
di una azione di accertamento negativo relativa alla sussistenza
dell’obbligo di pagamento del conguaglio del corrispettivo
della concessione in diritto di superficie di area inserita
nel piano di edilizia economica e popolare ai sensi dell’art.
35 legge 865/71, evidenzia la sussistenza nella controversia
dedotta in giudizio della giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò in conformità all’univoco indirizzo
espresso dal giudice di appello, che ha richiamato a tal
fine o congiuntamente la giurisdizione esclusiva in materia
di urbanistica ed edilizia e in materia di servizi pubblici
(Cons. di Stato, IV sez., n. 361 del 2003) ovvero la sola
giurisdizione esclusiva in materia urbanistica (Cons. di
Stato, IV sez., n. 5359 del 2001).
Nel merito i motivi di ricorso primo, terzo e quarto -
che devono essere esaminati congiuntamente - riguardano
la legittimità della pretesa del CIMEP di ottenere
dai ricorrenti, quali aventi causa dalla Cooperativa Lambro
1, il conguaglio per la concessione in diritto di superficie
dell’area sulla quale sono stati realizzati gli interventi
di edilizia economica e popolare, sulla base di quanto dallo
stesso CIMEP pagato ai proprietari dall’area a seguito
di transazione che ha posto fine ad una complessa serie
di cause in corso.
Il tema del contendere, pur nelle diverse articolazioni
che assume nella prospettazione delle parti, passa attraverso
l’interpretazione, da un lato, dell’art. 35
legge 22.10.1971, n. 865 e, dall’altro, dell’art.
4 della Convenzione stipulata tra Comune di Peschiera Borromeo,
CIMEP e Cooperativa Edilizia Lambro 1 in data 26.7.1988,
ai sensi della stessa legge 865/71.
L’art. 35 legge 22.10.1971, n. 865 prevede che le
aree comprese nei piani per l’edilizia residenziale
pubblica ai sensi della legge 18.4.1962, n. 167 vengano
espropriate dai comuni o loro consorzi (comma 2) e da questi
concesse in diritto di superficie per la costruzione di
case di tipo economico o popolare (comma 4); tra ente concedente
e richiedente viene stipulata una convenzione, per atto
pubblico e da trascriversi presso il competente ufficio
dei registri immobiliari (comma 7), la quale deve avere
un contenuto indicato dalla legge. Il successivo comma 8
dello stesso articolo 35 cit. stabiliva, per le aree concesse
in superficie, che la convenzione di cui al comma 7 prevedesse,
tra l’altro, “il corrispettivo della concessione
in misura pari al costo di acquisizione delle aree”.
L’art. 16 D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella
legge 51/1982, ha poi previsto che il prezzo di concessione
in diritto di superficie delle aree destinate ad interventi
di edilizia economica e popolare “deve essere determinato
in misura tale da coprire le spese di acquisto” ecc.
L’art. 3, comma 63, legge 662/1996. modificando lo
stesso tenore letterale del comma 8 dell’art. 35 legge
865/71, ha stabilito che la convenzione del comma 7 deve
prevedere, tra l’altro, “il corrispettivo della
concessione e le modalità del relativo versamento,
determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l’applicazione
dei criteri previsti dal dodicesimo comma”, il quale
ultimo prevede che “i corrispettivi della concessione
in superficie, di cui all’ottavo comma, lettera a),
ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono,
nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute
dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle
aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167”. Da queste norme è
stato tratto il principio del perfetto pareggio economico,
con corrispondenza delle entrate e delle uscite e rimborso,
quindi, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi
causa, di tutte le spese sostenute per l’acquisto
delle aree medesime. La fattispecie sottoposta all’esame
del Tribunale impone, tuttavia, una riflessione aggiuntiva
sul come debba essere inteso detto principio di pareggio,
e su quali debbano essere i costi di acquisizione delle
aree che ricadono necessariamente sugli assegnatari delle
aree stesse e loro aventi causa. In particolare ritiene
il Collegio che il principio della integrale copertura dei
costi di acquisto delle aree sia necessariamente coerenziato,
nella disciplina sopra richiamata, al rispetto da parte
dell’ente concedente della sequenza individuata dalle
norme, ed in particolare dalla legge 18 aprile 1962, n.
167, e alla conseguente necessità che l’acquisizione
delle aree avvenga nel rispetto della procedura espropriativa
prevista dalla legge. Allorquando, viceversa, si fuoriesca
dallo schema legale tipico e l’acquisizione delle
aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia
economica e popolare avvenga, come nel caso di specie, non
già attraverso le procedure espropriative di legge,
bensì come effetto di un fatto illecito che da un
lato determina l’acquisto della proprietà del
suolo alla mano pubblica e dall’altro fa sorgere nei
proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno
per la perdita della proprietà ai sensi dell’art.
2043 c.c., il suddetto principio dell’integrale copertura
dei costi sostenuti per l’acquisto viene meno. Si
è infatti fuori dalla lettera e dalla ratio dell’art.
35 cit., e normativa sopra richiamata, non potendosi far
ricadere sui concessionari della aree e loro aventi causa
i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione
delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente
illecito, come la c.d. occupazione acquisitiva.
D’altra parte a risultati non diversi si giunge,
in un’ottica più squisitamente privatistica,
partendo dall’art. 4 della Convenzione con cui il
Comune di Peschiera Borromeo, il CIMEP e la Cooperativa
Lambro, hanno previsto, in esecuzione delle indicazioni
normative, l’obbligo del conguaglio del corrispettivo
del diritto di superficie, rispetto a quanto già
pagato. Si legge nella richiamata clausola contrattuale
che “la suddetta somma di L. 238.125.000 dovrà
essere conguagliata dalla Cooperativa o suoi aventi causa,
in via fra loro solidale, qualora il costo di esproprio
o di acquisizione risultasse superiore a quello sopra indicato,
oppure dal CIMEP, qualora tale costo risultasse inferiore.
Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verrà effettuato
ad iniziativa del CIMEP, sulla base sia della definitiva
liquidazione delle indennità di esproprio calcolate
secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali
di tali indennizzi pattuiti coi i proprietari espropriati
e espropriandi, nonché degli acquisiti effettuati
in pendenza di esproprio”. Tale previsione convenzionale,
in primo luogo, nel suo tenore letterale, correla in modo
necessario il conguaglio del corrispettivo della concessione
del diritto di superficie a vicende legate alla procedura
espropriative, e precisamente:
definitiva liquidazione delle indennità di espropriazione
calcolate secondo la normativa vigente;
determinazione convenzionale delle indennità espropriative;
acquisti effettuati in pendenza di esproprio, cioè
cessione volontaria di aree.
Quindi, già sul piano letterale, è escluso
che possa sussistere un obbligo di conguaglio del tutto
sganciato dai suddetti parametri. Per altro la suddetta
previsione convenzionale deve essere necessariamente letta
alla luce del principio di interpretazione del contratto
secondo buona fede, così da inferirne che la stessa
correli il pagamento del conguaglio ad un corretto comportamento
delle parti, e cioè all’acquisizione delle
aree in base alle procedure espropriative di legge. Ove
l’ente, invece di seguire le procedure espropriative
di legge, giunga all’acquisizione della proprietà
attraverso la consumazione di un fatto illecito, con le
conseguenze che ne derivano sul piano risarcitorio, salta
anche l’integrale obbligo di conguaglio assunto contrattualmente,
fuoriuscendosi dal quadro disciplinare convenzionalmente
determinato.
Nel caso di specie l’acquisizione di parte delle
aree è avvenuta attraverso occupazione acquisitiva
e la transazione tra originari proprietari e ente occupante-espropriante
giunge a determinare un costo di acquisizione che ricomprende
necessariamente il risarcimento del danno per l’illecito
perpetrato, ed infatti la transazione pone fine alle cause
in corso tra le parti, tra le quali rientra anche la causa
civilistica di determinazione del danno da occupazione acquisitiva.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte il CIMEP non
può pretendere di trasferire automaticamente e integralmente
i costi di acquisizione, così determinati, sugli
aventi causa della Cooperativa Lambro. È anche vero
che – stante anche la infondatezza della eccezione
di prescrizione formulata con il secondo motivo di ricorso,
dal momento che il dies a quo del termine prescrizionale
non può farsi coincidere con la irreversibile trasformazione
dell’area occupata, ma inizia a decorrere, quanto
prima, con la sentenza della Corte d’Appello di Milano
che si pronuncia sull’indennità di espropriazione
e che è del 14.5.1996 – la domanda di accertamento
negativo non può trovare integrale accoglimento.
Non può infatti sostenersi che niente sia dovuto
a titolo di conguaglio ma, posta la non debenza degli importi
richiesti dal CIMEP, farà carico agli odierni ricorrenti
quanto sarebbero stati tenuti a pagare in forza di tempestivo
e corretto esercizio dei poteri pubblicistici in materia
di edilizia economica e popolare secondo le leggi 18.4.1962,
n. 167 e 22.10.1971, n. 865.
Conseguentemente il ricorso merita di essere accolto, seppur
in parte, sussistendo giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
1^ Sez., definitivamente pronunciando, accoglie in parte,
nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio
del giorno 11 febbraio 2004, con l'intervento dei magistrati:
Dr. Ezio Maria Barbieri presidente
Dr. Carmine Spadavecchia consigliere
Dr. Riccardo Giani referendario, est.
dal sito: wwwaltalex.com
La redazione di megghy.com
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