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L'outsourcing come scelta strategica delle imprese: dalle
origini al contratto di catering
Alessandro Allaria
(Studio di consulenza legale www.contrattiesocieta.com)
Il contratto di outsourcing quale scelta strategica per
le imprese.
Il contratto di outsouricing rappresenta più che
una tipologia negoziale utilizzata dalle imprese per autoregolamentare
i propri interessi, un vera e propria scelta strategica
che riguarda l’aspetto organizzativo della gestione
aziendale.
Difatti l’impresa si attiva per selezionare un partner
qualificato allo scopo di acquisire dei vantaggi in termini
di riduzione dei costi e di miglioramento qualitativo dei
servizi erogati.
Una delle ragioni fondamentali che giustificano il ricorso
all’outsourcing è quello di garantire una maggiore
flessibilità di particolari funzioni aziendali: si
è notato che le esigenze delle imprese non sempre
risultano costanti nel tempo e quindi dover adeguare costantemente
la propria struttura interna potrebbe essere causa di diseconomie
in quanto per alcuni periodi vi potrebbe essere una eccedenza
di lavoro in rapporto alle risorse, mentre in altri momenti
il problema potrebbe essere l’inverso.
In concreto si assiste al trasferimento all’esterno
di una o più funzioni proprie di una azienda ad un’altra
entità esterna che possiede le capacità tecniche
ed organizzative per svolgere quel particolare servizio.
Uno dei principali vantaggi del ricorso all’outsourcing
è la possibilità di concentrare le risorse
aziendali su quelle attività che rappresentano il
“Core Business”, delegando ai soggetti terzi
la gestione dei settori secondari.
I compiti che possono essere affidati dall’impresa-cliente
all’impresa-outsourcing possono essere i più
vari come la pulizia aziendale, selezione e direzione del
personale, mensa per i dipendenti, tenuta della contabilità,
elaborazione buste paga, emissione fatture, gestione della
struttura informatica ( che è la tipologia più
utilizzata).
Il processo di esternalizzazione di tali attività
può assumere varie graduazione e si può arrivare
nei casi estremi alla cessione dell’intero ramo aziendale
che si occupa di uno specifico settore,oppure al caso in
cui ci si limita ad appaltare a terzi la gestione integrale
di un ramo della produzione.
La tipologia negoziale di riferimento ( considerato che
si tratta di un contratto innominato) va individuata dalla
combinazione degli elementi sia dei contratti sinallagmatici
che di quelli associativi. Mentre la qualifica giuridica
delle prestazioni a carico dell’outsourcer è
nella maggior parte dei casi una obbligazione di risultato
essendo tale l’interesse che l’impresa cliente
intende soddisfare; però si possono avere situazioni
in cui la prestazione richiesta all’outsourcer sia
un’ obbligazioni di mezzi come nel settore della consulenza
in materia fiscale e previdenziale, nell’attività
di recupero crediti.
Da un punto di vista contabile si assiste ad una riduzione
dei costi fissi e ad un aumento di quelli variabili. Inoltre
si il rischio dell’attività delegata all’esterno
viene ridotto in quanto viene ad essere ripartito con l’impresa
di outsourcing.
L’outsourcing dalle origini al contratto di Catering
L’outsourcing è quel processo per il quale
le imprese decidono di rivolgersi ad un fornitore esterno
per l’affidamento della gestione di un settore marginale
od accessorio del sistema produttivo al fine di concentrare
le proprie risorse sul quello che costituisce l’attività
principale e strategica della propria attività.Tale
esigenza nasce dalle richieste del mercato di risolvere
le problematiche legate ai costi sempre più elevati
e nella scarsa flessibilità del personale e inoltre
nella necessità di avere una maggiore specializzazione
produttiva.
Qualcuno usa distinguere l’outsourcing tradizionale
da quello strategico in quanto nel secondo caso ai fornitori
non vengono chieste semplici attività ma la gestione
di interi processi aziendali ed quindi il rapporto è
di lungo periodo verificandosi una condivisione degli obbiettivi
con una eventuale partecipazione ai risultati.
Le origini storiche sono antiche e risalgono ai tempi del
Medioevo e del Rinascimento dove le attività economiche
del settore tessile erano organizzate da mercanti imprenditori
che acquistavano le materie prime e i coloranti da varie
regioni del mondo e le affidavano ai diversi artigiani specializzati
nelle varie fasi della lavorazione.
Il paese che ha fatto più largo uso della strategia
dell’outsourcing è stata la Cina dove le proprie
imprese presentano un altissimo livello di decentramento
produttivo, accompagnato da stretti legami di tipo informale
con i principali fornitori.
L’ impostazione opposta era quella delle imprese
degli Stati Uniti d’America che contrariamente al
quelle cinesi tendevano a gestire al loro interno anche
settori accessori e secondari nell’ambito di una politica
accentratrice. A causa di una grave crisi che riguardò
le imprese automobilistiche il ricorso all’outsouricing
divenne per loro una scelta obbligata per risollevarsi dalla
situazione negativa che si era venuta a creare e ne determinò
la diffusione.
La politica delle imprese Europee si collocata in una posizione
intermedia dove si assiste ad un decentramento delle proprie
attività ma rivolto verso quei fornitori facenti
parte del proprio gruppo.
Il successo dell’outsourcing deriva dalla contemporanea
presenza di due fattori e cioè dalla esistenza sul
mercato di operatori specializzati che garantiscono un elevato
livello qualitativo delle prestazioni, ed il superamento
da parte del management aziendale di settore di remore di
natura psicologica che gli fanno pensare che in tal modo
si abbia un ridimensionamento della propria influenza professionale.Per
tale motivo si è diffusa la tendenza da parte dei
fornitori per la promozione dei propri dei servizi di rivolgersi
ai Top Management dove si è ormai diffusa la consapevolezza
che una impresa agile e snella sia il modello vincente sugli
attuali mercati.
Affinché l’outsourcing possa portare i massimi
vantaggi deve essere inserito in una strategia aziendale
tendente al raggiungimento di una crescita dimensionale
e produttiva nelle attività principali dell’impresa,
mentre invece sarebbe destinato a fallire nel caso venga
adoperato come soluzione finalizzata alla sola riduzione
dei costi.
Tra i settori che posso essere decentrati si può
elencare la produzione di parti componenti, prodotti finiti,
la produzione di servizi quali la contabilità, il
settore dei sistemi informativi, i servizi di consulenza
gestionale, la mensa, le pulizie, i servizi logistici, la
gestione immobiliare,la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
e servizi, la manutenzione degli impianti e dei macchinari,
la rete distributiva, la promozione, la pubblicità,
la ricerca di fonti di finanziamento.
( V.Comito)
Anche nel settore pubblico si stà diffondendo il
ricorso alla esternalizzazioni di alcuni servizi ma con
delle limitazioni rispetto al settore privato-aziendale
in quanto deve essere presente un effettivo risparmio dei
costi e non deve riguardare di poteri amministrativi, e
inoltre vi deve essere una effettiva carenza strutturale
a livello di organico.
Le esigenze che fanno propendere per il ricorso ai fornitori
esterni variano a seconda che si tratti di una amministrazione
centrale oppure di un ente locale. Nel primo caso l’outsourcing
ha come obbiettivo principale la riduzione del numero dei
dipartimenti ed al tempo stesso dei relativi dipendenti.Si
prevede,pertanto la costituzione di una SPA pubblica aperta
alla partecipazione privata che gestisce i servizi esternalizzati.
A livello locale le esigenze sono diverse in quanto non
si mira a ridurre i costi e ad riorganizzare gli uffici
ma vi è la necessità concreta di reperire
personale qualificato in presenza di carenze di organico
in determinati settori.
Nel nostro ordinamento non esiste una forma tipica di outsourcing,
e pertanto l’imprenditore deve adoperare, ogni qualvolta
ne abbia la necessità, il contratto tipico o la combinazione
tra diversi modelli che risulta più rispondente alle
proprie esigenze concrete.
Il modello contrattuale che forse meglio risponde alle
esigenze di regolamentare i rapporti di outsourcing è
l’appalto di servizi con l’aggiunta di quegli
adattamenti che si rendono necessari onde adeguarlo agli
interessi concreti delle parti e si può arrivare
ad dare vita ad un vero e proprio contratto atipico. Difatti
le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto purché vengono rispettate le disposizioni
di legge, ed inoltre a renderlo maggiormente fruibile è
la possibilità che l’erogazione del servizio
possa avvenire con cadenza periodica e continuativa, facendo
riferimento alla disciplina del contratto di fornitura (
dove invece l’oggetto delle prestazioni è la
somministrazione di beni).
La prestazione, che può essere richiesta dal committente,
varai di volta in volta e la qualità e l’efficacia
del risultato dipende principalmente dalla chiarezza e precisione
nella descrizione del suo oggetto all’appaltatore
e dagli strumenti a disposizione del committente definiti
nel contratto con precisione in base ai quali può
verificare la conformità delle attività realizzate
con quelle pattuite e descritte nel contratto.
Nel caso in cui l’imprenditore può raggiungere
i risultati attesi nella diffusione dei propri prodotti
sul mercato solamente instaurando un rapporto di natura
stabile e non occasionale, farà ricorso al contratto
di agenzia per decentrare le proprie funzioni relativamente
al settore della distribuzione.Con tale contratto un soggetto
denominato agente assume l’incarico da parte di un
altro denominato proponente di concludere di concludere
una serie di negozi per conto del primo in una zona determinata
in cambio di una retribuzione in denaro. Promuovere gli
affari non equivale a concluderli che rimane una facoltà
esclusiva riservata al proponente, tranne l’ipotesi
che l’agente sia munito di rappresentanza.
L’agente deve dotarsi di una propria struttura organizzativa
per svolgere l’incarico e assume il rischio della
propria attività ed il ruolo di lavoratore autonomo
oppure di imprenditore.
In base al Dlgs. n. 65/99 il diritto all’agente alla
provvigione si consolida nel momento in cui il proponente
fornisce oppure avrebbe dovuto fornire il servizio od il
prodotto oggetto del contratto indipendentemente dal pagamento
della prestazione da parte del cliente, salvo sia diversamente
pattuito.
La durata del contratto può essere a tempo determinato
oppure indeterminato e nel secondo caso ad entrambe alle
parti è attribuita la facoltà di recedere
comunicandolo tempestivamente alla controparte.
La forma del contratto ai fini probatori è quella
scritta ed è la medesima per il principio di simmetria
anche per ogni atto che lo riguardi.
La mancata iscrizione dell’agente nell’apposito
ruolo presso la Camera di commercio non determina più
la nullità del contratto di agenzia ma è soggetta
ad una sanzione amministrativa. (M. De Bellis)
Una delle applicazioni nella prassi dell’outsourcing,
è il contratto di Catering, che ha per oggetto la
fornitura di cibo e vivande per soddisfare le esigenze dei
dipendenti delle aziende, che per il mutamento delle condizioni
di vita non possono recarsi nella propria abitazione per
consumare i pasti quotidiani.
Tale fattispecie contrattuale non ha ricevuto riconoscimento
da parte del legislatore che si limita a menzionarla nella
legge n.856 del 1986.
Il contratto di Catering può assumere varie configurazioni
ma gli elementi costanti comprendono due differenti prestazioni
di cui una è rappresentata da un “fare”
( confezionamento dei pasti e l’altra da un “dare”
( la consegna dei pasti al cliente).
I modelli legali di riferimento per individuarne la disciplina
sono quelli del contratto di appalto di servizi e di somministrazione
di merci e secondo alcuni compresa qualche giurisprudenza
di merito ritiene che si tratti di un contratto misto (
Trib. di Venezia 12 aprile 1994).
Per quanto riguarda la disciplina dell’appalto di
servizi come va notare la menzionata giurisprudenza di merito
l’appaltatore ha l’obbligo di procurarsi l’organizzazione
e la strumentazione necessaria a fornire il servizio di
Catering ed in particolare deve munirsi del personale competente
a svolgere tali prestazioni.
La normativa sulla somministrazione trova applicazione
per in particolare con l’art. 1560 c.c. che regolamenta
l’entità della prestazione. Difatti se nel
contratto è sancito il solo limite massimo e quello
minimo per le singole prestazioni spetta all’avente
diritto la determinazione del quantitativo dovuto. Ma nell’ipotesi
in cui l’entità della somministrazione va determinata
in misura del fabbisogno e per il quale è prestabilito
un quantitativo minimo, l’avente diritto alla prestazione
dalla società di Catering ha diritto alla fornitura
per la quantità che soddisfa le proprie esigenze
anche se superano i valori pattuiti. ( Enciclopedia del
diritto della Garzanti)
La retribuizione può essere stabilita col criterio
del forfait integrale comprensivo del prezzo del pasto distribuito
e delle spese di fornitura, oppure col doppio forfait che
prevede una suddivisione dei corrispettivi.
Vi sono varie applicazione del Catering nella pratica e
possiamo avere le seguenti fattispecie:
A) Ristorazione mediante la preparazione dei pasti in loco
Viene utilizzato per soddisfare esigenze di collettività
numerose quali le grandi imprese per le quali la società
di Catering si obbliga ad una serie di prestazioni, di cui
alcune di natura principale quali la preparazione e la somministrazione
dei pasti e la pulizia dei locali,ed altre accessorie quali
il rifornimento di generi alimentari e la loro conservazione.
La disciplina di riferimento è quella dell’appalto
servizi in quanto la preparazione dei pasti non è
fine a se stessa ( come nell’appalto di opera) ma
è finalizzata alla fornitura di un servizio.
B) Fornitura di pasti preconfezionati.
Trova applicazione per le collettività di non grandi
dimensioni ( le PMI in particolare) per le quali non è
conveniente la predisposizione di locali e strutture per
fornire il servizio di mensa ai propri dipendenti.
Le scelte di pasto vengono effettuate dalla società
di Catering ed il confezionamento avviene all’esterno
della azienda-committente a cui vengono consegnati ad orari
prestabiliti.
Le prestazioni a carico della società di Catering
possono consistere nella semplice consegna dei pasti oppure
può prevedere anche il servizio di somministrazione
e di pulizia dei locali: nel primo caso si applica la disciplina
della somministrazione mentre nel secondo dell’appalto
di servizi.
C) Tickets restaurant
E’ utilizzato per quelle imprese che possiedono diverse
sedi allo scopo di evitare discriminazione tra i dipendenti.
La fornitura del servizio avviene dietro presentazione
di buoni pasto rilasciati dalla società di Catering
che poi gli vengono rimborsati dall’impresa-cliente
e può avvenire nelle sedi della stessa società
di Catering oppure di un’altra azienda ad essa collegata
: nel primo caso la disciplina di riferimento è quella
dell’appalto di servizi mentre nel secondo si fa riferimento
al sub-appalto.
D) Banqueting
Soddisfa le esigenze di organizzare feste, ricevimenti
o banchetti in occasione di particolari eventi.
La prestazione principale della società di Catering
è la somministrazione di cibi e vivande e la disciplina
applicabile è quella dell’appalto di servizi
e non quella della somministrazione in quanto manca il carattere
della periodicità e continuità.
Per quanto riguarda le prestazioni accessorie che possono
consistere nella messa a disposizione di locali e del personale
si fa riferimento alla normativa della locazione,trasporto
ed altro.(A. Avagliano)
La redazione di megghy.com
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