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Con il decreto legislativo n. 183 del 21 Maggio 2004
il Governo ha attuato la direttiva 2003/3 relativa ai limiti
dell’ozono nell’atmosfera, al fine di limitare
la presenza di tali sostanze inquinanti nell’aria
e sul suolo, nonchè di prevenire fenomeni di acidificazione
ed eutrofizzazione.
Il provvedimento prevede un completo rinnovamento della
normativa in materia e specifici obblighi in capo alle Regioni
(piani d’azione, informazione, misurazione) sulla
base di un indirizzo statale, nonchè cooperazione
fra gli Stati della Comunità.
DECRETO LEGISLATIVO 21 Maggio 2004 , n. 183
Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono
nell'aria.
(GU n. 171 del 23-7-2004 - Suppl. Ordinario n.127)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2002/3/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono
nell'aria;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
l'allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 1991;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14
maggio 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13
luglio 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999,
n. 163;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002, n. 60;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 1° ottobre 2002, n. 261;
Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata
con legge 27 aprile 1982, n. 289;
Vista la direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004,
concernente gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro delle attivita' produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante
ozono:
a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la
soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana
e sull'ambiente;
b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni
di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori
dell'ozono nell'aria;
c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico
in merito alle concentrazioni di ozono;
d) le misure volte a mantenere la qualita' dell'aria laddove
la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure
dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi;
e) le modalita' di cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli
di ozono.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende
per:
a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla
formazione di ozono a livello del suolo;
b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante
o deposizione dello stesso su una superficie in un dato
periodo di tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata
negli allegati da I a VI;
c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351;
d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare
a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente
nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro
un dato periodo di tempo;
e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria
al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base
alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti
sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale
obiettivo e' conseguito nel lungo periodo, sempreche' sia
realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire
un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio
per la salute umana in caso di esposizione di breve durata
e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste
dall'articolo 5;
g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi e'
un rischio per la salute umana in caso di esposizione di
breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili
della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate
le misure previste dall'articolo 5;
h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici,
diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche
e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici
reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.
2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351.
Art. 3.
Valori bersaglio
1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria
ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire
dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base
delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono
un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli
di ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al
comma 1.
3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma
2, un piano o programma coerente con il piano nazionale
delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva
2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti
al comma 1, sempreche' il raggiungimento di detti valori
bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro della salute,
sentito il Ministro delle attivita' produttive e sentita
la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di
cui al comma 3 ed i criteri per l'individuazione delle misure
proporzionate previste allo stesso comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono,
anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati,
ai sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono,
le regioni e le province autonome competenti, se necessario,
al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma
1, adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per
detti inquinanti.
6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono
almeno le informazioni descritte nell'allegato V del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Art. 4.
Obiettivi a lungo termine
1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono
nell'aria sono stabiliti all'allegato I, parte III.
2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono,
sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo
6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i
livelli di ozono nell'aria superano gli obiettivi a lungo
termine di cui al comma 1, ma sono inferiori o uguali ai
valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti
al comma 1, le regioni e le province autonome competenti
individuano e attuano nelle zone e negli agglomerati di
cui al comma 2 misure efficaci dal punto di vista dei costi,
purche' proporzionate.
4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con
i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5,
con le misure previste dal programma nazionale delle emissioni
predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE e con
le misure stabilite dalle altre disposizioni vigenti in
materia.
5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono,
sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo
6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i
livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi
a lungo termine di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto
possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera dell'inquinamento
da ozono e delle condizioni meteorologiche, mantengono,
nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i livelli
di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti
al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare
la migliore qualita' dell'aria compatibile con lo sviluppo
sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente
e della salute umana.
Art. 5.
Soglie di allarme e soglie di informazione
1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per
le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato
II, parte I.
2. L'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' l'autorita'
competente per la gestione dei piani di azione previsti
al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7,
comma 1.
3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte
ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento
della soglia di allarme, le regioni e le province autonome
competenti adottano piani d'azione che indicano le misure
specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle
circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale
significativo di riduzione di tale rischio o della durata
o gravita' dei superamenti della soglia di allarme.
Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di
controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti
necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune
attivita' che contribuiscono alle emissioni che determinano
il superamento della soglia di allarme, in particolare del
traffico di autoveicoli, nonche' misure efficaci connesse
all'attivita' degli impianti industriali e all'utilizzazione
di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono
tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in
cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilita'
significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravita'
dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche,
meteorologiche ed economiche.
4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di
sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano
le misure dei piani di cui al comma 3.
Art. 6.
Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori
1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione
preliminare della qualita' dell'aria per l'ozono ai fini
della prima individuazione delle zone e degli agglomerati
di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi
2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono
disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono
per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province
autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative,
utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla
normativa vigente, nonche' indagini o stime.
2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la
valutazione della qualita' dell'aria con riferimento all'ozono
secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3,
comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante
uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le
concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo
termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in
siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili
esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque
anni, l'accertamento dei superamenti degli obiettivi a lungo
termine puo' essere effettuato mediante brevi campagne di
misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei
massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari
delle emissioni e con l'uso di modelli.
4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3,
nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi sia
l'unica fonte di informazioni per la valutazione della qualita'
dell'aria, il numero minimo di punti di campionamento ai
fini della misurazione continua dell'ozono e' stabilito
nell'allegato V, parte I.
5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3,
nelle quali la misurazione continua in siti fissi sia integrata
da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione
o misurazioni indicative, il numero complessivo di punti
di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, puo'
essere ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni
stabilite dalla parte II dello stesso allegato. Nei casi
previsti dal presente comma si tiene conto dei risultati
ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative
ai fini della valutazione della qualita' dell'aria in riferimento
ai valori bersaglio.
6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante
tutti gli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni
di ozono non hanno superato gli obiettivi a lungo termine
di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di campionamento
ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono
e' stabilito nell'allegato V, parte III.
7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione
dei punti di campionamento ai fini della misurazione continua
dell'ozono nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti
nell'allegato IV.
8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato
VI e' effettuata presso uno o piu' punti di campionamento
in siti fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato
VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di azoto
il numero minimo di punti di campionamento e' stabilito
nell'allegato V.
9. Le regioni e le province autonome possono effettuare,
nell'ambito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione
dei precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.
10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono
stabiliti nell'allegato VIII, parte I.
11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite
nell'allegato VIII, parte II.
12. Gli obiettivi di qualita' dei dati da utilizzare nei
programmi di garanzia di qualita' sono stabiliti nell'allegato
VII.
Art. 7.
Informazioni al pubblico
1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle
soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1,
e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento
di dette soglie, l'autorita' di cui al comma 2 dello stesso
articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate
che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato
II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto
delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente
comma sono comunicate con la massima tempestivita' alla
popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti.
2. Le regioni e le province autonome competenti mettono
regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle
concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza
almeno giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con
frequenza oraria.
Dette informazioni includono almeno i casi di superamento
dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione
della salute umana, i casi di superamento delle soglie di
informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione
delle ore di superamento, nonche', se opportuno, una breve
valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di superamento.
3. Le regioni e le province autonome competenti mettono
a disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate
nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore
bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla
protezione della salute umana, i casi di superamento delle
soglie di informazione e delle soglie di allarme, per il
periodo di mediazione pertinente di superamento, i casi
di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo
termine, riferiti alla protezione della vegetazione, nonche',
se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali
casi di superamento. Le relazioni possono, altresi', contenere,
se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle
foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte
I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono.
4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente
articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile
e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi
adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni,
pannelli informativi e reti informatiche.
5. Le regioni e le province autonome competenti mettono
a disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui
all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo
5, comma 3, le informazioni relative alla attuazione di
detti piani d'azione, nonche' ogni studio connesso alla
loro adozione.
Art. 8.
Inquinamento transfrontaliero
1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio
o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente
decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori
dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla
Comunita' europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sulla base delle attivita' di valutazione
effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate,
nonche' sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuata
ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera con
le autorita' competenti di tali Stati al fine di predisporre,
se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani
o programmi concertati, contenenti misure proporzionate,
finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi
a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo.
2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma
3, confinino con altri Stati membri dell'Unione europea,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sulla base delle attivita' di valutazione effettuate dalle
regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla
base delle attivita' di monitoraggio effettuata ai sensi
del regolamento (CE) n. 2152/2003, coopera con le autorita'
competenti di detto Stato al fine di predisporre, se opportuno,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione congiunti
da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresi',
le modalita' dirette ad assicurare l'informazione del pubblico.
3. Nel caso di superamento della soglia di informazione
o della soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2,
l'autorita' individuata dalle regioni e dalle province autonome
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorita' competente
dello Stato confinante, appartenente alla Comunita' europea,
al fine di consentire l'informazione del pubblico di tali
Stati.
4. Le attivita' di cooperazione di cui al presente articolo
sono poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione
a Stati non appartenenti alla Comunita' europea.
Art. 9.
Trasmissione di informazioni e di relazioni
1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, di seguito denominata APAT:
a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la
valutazione preliminare della qualita' dell'aria ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, nonche' gli eventuali metodi utilizzati
in attuazione dell'articolo 6, comma 9;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005,
l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo
3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;
c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono
stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione
contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi
di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato
I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei
valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute
umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati,
nonche' dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo
3, commi 3 e 5;
d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi
realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma di cui
alla lettera c);
e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre
di ogni anno, a decorrere dal 2004:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per
ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie
di informazione e di allarme, le informazioni, formulate
in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio
in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora;
2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie,
indicate nell'allegato III;
f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal
2005, con riferimento all'anno antecedente quello della
comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III,
formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni
medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato
VI;
g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine
di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati
a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui
all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;
2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3;
3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i
relativi provvedimenti attuativi, nonche' una relazione
che descriva gli effetti di detti piani.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma
1, comunica alla Commissione europea:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005,
le informazioni di cui al comma 1, lettera b);
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati
rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo
3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);
d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata
ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma
1, lettera d);
e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni
di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno,
le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2);
f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005,
le informazioni di cui al comma 1, lettera f);
g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla
fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito
della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del
Consiglio, del 23 dicembre 1991, le informazioni di cui
al comma 1, lettera g).
Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti
l'ozono contenute nei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
b) decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 1991;
c) decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio l992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1992;
d) decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1994;
e) decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
f) decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13
luglio 1996.
2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano
ad applicarsi i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni,
dalle province e dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4,
ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi
previsti per il raggiungimento dei valori bersaglio si applicano
i criteri stabiliti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1° ottobre 2002, n. 261.
4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati
di svolgere le funzioni tecniche previste dal presente decreto
legislativo, inclusa l'attivita' di validazione di cui agli
allegati VI, parte III, e VIII, parte II, si applicano le
pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002.
A tale fine i riferimenti all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA)
contenuti nel citato decreto in data 20 settembre 2002 sono
da intendersi effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente
21 aprile 1999, n. 163, e successive modificazioni, le disposizioni
relative ai piani ed ai programmi previsti dagli articoli
7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono
da intendere riferite anche ai piani ed ai programmi di
cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro della salute,
sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono modificati gli
allegati al presente decreto in conformita' alle variazioni
apportate in sede comunitaria.
7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non
scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto
rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse
di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com
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