Versione
stampabile
INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
(Messaggio 2 luglio 2004 n° 20902)
OGGETTO:
Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle
provvidenze di invalidità civile
A seguito di accordi intervenuti con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto
segue.
1) - Nei casi di provvidenze di invalidità
civile non concesse all’origine per superamento dei
limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già
notificati agli interessati, l’istanza di riesame
per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone
una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e
che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto
alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua
presentazione.
La domanda originaria conserva il proprio
valore solo quando nel corso del successivo procedimento
amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica,
anche il requisito reddituale, mentre, ove quest’ultimo
manchi e sopravvenga solo dopo la notifica dell’originario
accertamento negativo, il beneficio non può decorrere
da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda
amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione
precedentemente non soddisfatta.
Ciò in quanto, in materia di prestazioni
in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza
dell’erogazione del beneficio dal mese successivo
alla proposizione della relativa domanda amministrativa
– a differenza dell’analoga previsione posta
per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su
uno specifico rapporto assicurativo – ha l’effetto
di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito
concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale,
per il riconoscimento del diritto.
Si potrà prescindere dalla visita di
controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti
degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti
che saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, a norma dell’art. 42, comma 7, della
legge 23.11.2003, n. 326, e rispetto alle quali sarà
indicata anche la documentazione sanitaria da acquisire
per comprovare l’invalidità.
2) - Nel caso di provvidenze revocate per
motivi reddituali successivamente alla loro concessione
in presenza di eventi che si ritiene dovranno incidere in
maniera costante sul patrimonio del titolare della prestazione
(quali, ad esempio, fatto salvo il principio della compatibilità,
la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell’Istituto
o di altro Ente o di Stato Estero che faccia superare i
limiti reddituali), l’eventuale istanza di riesame
per motivi reddituali riferita ad anni successivi deve avere
valore di nuova domanda.
In relazione a quanto sopra occorre attivare
nuovi accertamenti sanitari tranne i casi di cui all’ultimo
capoverso del punto 1).
3) - Qualora, successivamente alla concessione
originaria, i limiti reddituali vengano superati in presenza
di eventi straordinari non destinati ad incidere durevolmente
sul patrimonio dell’interessato (liquidazione di arretrati,
TFR ecc.) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata
dopo la sospensione per l’anno in cui, per tali motivi,
si verifica il superamento dei prescritti limiti reddituali.
In tali casi, non occorre attivare una nuova
procedura accertativa dell’invalidità e il
relativo ripristino deve avvenire dall’inizio dell’anno
in cui i redditi rientrano nei limiti previsti, previa,
però, istanza corredata di dichiarazione di responsabilità
reddituale rilasciata entro il dicembre precedente.
In relazione a quanto sopra esposto –
a ricezione della dichiarazione reddituale, comprensiva
dei proventi sopra individuati, rilasciata ai sensi dell’art.
1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno
31.10.1992, n. 553 – sarà cura delle Agenzie
di provvedere immediatamente alla sospensione della provvidenza
per l’anno interessato e, contestualmente, di richiedere
all’invalido una nuova domanda di ripristino della
provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo
corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro
nei limiti reddituali per l’anno considerato, fatta
salva la verifica differita della situazione reddituale
definitiva ai sensi di quanto previsto dal decreto n. 553/1992
sopra menzionato.
4) - Nell’eventualità in cui
l’iter amministrativo della concessione della provvidenza
si sia protratto per più anni e qualora il limite
reddituale annuo riferito alla data della domanda amministrativa
di prima istanza risultasse superato, la provvidenza stessa
dovrà essere concessa dall’inizio dell’anno
in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto, essendo
imputabile alla competente Amministrazione la mancata emissione
del provvedimento in tempo utile.
Contestualmente dovranno essere notificati
all’interessato i motivi della post-datazione della
decorrenza.
Valga a maggior chiarimento il seguente esempio:
domanda amministrativa di prima istanza datata
15.7.2002, ancora da definire a dicembre 2003, il cui esito,
quindi, non è stato notificato all’interessato;
decorrenza virtuale della provvidenza :1.8.2002;
l’accertamento reddituale effettuato
per l’anno 2001 evidenzia il superamento del limite
reddituale previsto per l’anno 2002;
l’accertamento reddituale effettuato
per l’anno 2002 e’ di importo inferiore al limite
reddituale previsto per l’anno 2003;
la prestazione e’ concessa con decorrenza
1.1.2003.
Al presente messaggio dovrà essere
assicurata la massima diffusione, in particolare presso
gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to CRECCO
La
redazione di megghy.com |