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Invalidi: le pensioni non concesse per reddito subiscono nuova verifica sanitaria
(Inps, Messaggio 2 luglio 2004 n° 20902)
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INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
(Messaggio 2 luglio 2004 n° 20902)

OGGETTO:
Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile

A seguito di accordi intervenuti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rappresenta quanto segue.

1) - Nei casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all’origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l’istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.

La domanda originaria conserva il proprio valore solo quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica, anche il requisito reddituale, mentre, ove quest’ultimo manchi e sopravvenga solo dopo la notifica dell’originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica della condizione precedentemente non soddisfatta.

Ciò in quanto, in materia di prestazioni in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza dell’erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa – a differenza dell’analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su uno specifico rapporto assicurativo – ha l’effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.

Si potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 42, comma 7, della legge 23.11.2003, n. 326, e rispetto alle quali sarà indicata anche la documentazione sanitaria da acquisire per comprovare l’invalidità.

2) - Nel caso di provvidenze revocate per motivi reddituali successivamente alla loro concessione in presenza di eventi che si ritiene dovranno incidere in maniera costante sul patrimonio del titolare della prestazione (quali, ad esempio, fatto salvo il principio della compatibilità, la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell’Istituto o di altro Ente o di Stato Estero che faccia superare i limiti reddituali), l’eventuale istanza di riesame per motivi reddituali riferita ad anni successivi deve avere valore di nuova domanda.

In relazione a quanto sopra occorre attivare nuovi accertamenti sanitari tranne i casi di cui all’ultimo capoverso del punto 1).

3) - Qualora, successivamente alla concessione originaria, i limiti reddituali vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere durevolmente sul patrimonio dell’interessato (liquidazione di arretrati, TFR ecc.) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la sospensione per l’anno in cui, per tali motivi, si verifica il superamento dei prescritti limiti reddituali.

In tali casi, non occorre attivare una nuova procedura accertativa dell’invalidità e il relativo ripristino deve avvenire dall’inizio dell’anno in cui i redditi rientrano nei limiti previsti, previa, però, istanza corredata di dichiarazione di responsabilità reddituale rilasciata entro il dicembre precedente.

In relazione a quanto sopra esposto – a ricezione della dichiarazione reddituale, comprensiva dei proventi sopra individuati, rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 31.10.1992, n. 553 – sarà cura delle Agenzie di provvedere immediatamente alla sospensione della provvidenza per l’anno interessato e, contestualmente, di richiedere all’invalido una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti reddituali per l’anno considerato, fatta salva la verifica differita della situazione reddituale definitiva ai sensi di quanto previsto dal decreto n. 553/1992 sopra menzionato.

4) - Nell’eventualità in cui l’iter amministrativo della concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda amministrativa di prima istanza risultasse superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall’inizio dell’anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto, essendo imputabile alla competente Amministrazione la mancata emissione del provvedimento in tempo utile.

Contestualmente dovranno essere notificati all’interessato i motivi della post-datazione della decorrenza.

Valga a maggior chiarimento il seguente esempio:

domanda amministrativa di prima istanza datata 15.7.2002, ancora da definire a dicembre 2003, il cui esito, quindi, non è stato notificato all’interessato;

decorrenza virtuale della provvidenza :1.8.2002;

l’accertamento reddituale effettuato per l’anno 2001 evidenzia il superamento del limite reddituale previsto per l’anno 2002;

l’accertamento reddituale effettuato per l’anno 2002 e’ di importo inferiore al limite reddituale previsto per l’anno 2003;

la prestazione e’ concessa con decorrenza 1.1.2003.

Al presente messaggio dovrà essere assicurata la massima diffusione, in particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to CRECCO

   La redazione di megghy.com

 

 
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