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Straniero residente da meno di un anno può utilizzare il permesso di guida estero
( Giudice di Pace di Roma, sentenza 12.03.2004 n° 13451 )
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L’art.135 C.d.S., co. 1 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri) prevede: I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché NON SIANO RESIDENTI IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO.

Nel febbraio 2003 veniva redatto verbale di contestazione a carico di una signora da parte del gruppo II di P.M. di Roma, per presunta violazione all’art.116, co.12 C.d.S.; per aver, cioè, affidato il proprio autoveicolo al di lei figlio sebbene lo stesso fosse in possesso di patente di guida ovvero in possesso di una provvisional, rilasciata dalle autorità inglesi, ma non valida nel territorio italiano. Verbale redatto d’ufficio.

Rivoltasi al proprio legale, impugnava il verbale, nel quale era contestata la seguente condotta: “Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 343,35”.

All’udienza del 28/11/03 il giudice di pace di Roma, nella persona del Dott. Antonio Devoto, accoglieva le argomentazioni del ricorrente, condannando il comune di Roma alle spese di giudizio, motivando come dalla contestata violazione è possibile evincersi che il figlio della odierna ricorrente è in possesso di regolare permesso di guida rilasciato in Inghilterra, e non è, altresì, residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto, quindi, della previsione normativa di cui all’art. 135 co. 1 C.D.S..

(Nota a cura del dott. Simone Pacifici – www.simonepacifici.com )


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa iscritta al N.° 51512/03 R.G.

TRA


XXX, domiciliata in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Diego Perugini

Ricorrente


CONTRO


Sindaco p.t. del Comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1


Resistente

OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.


CONCLUSIONI: come da verbale di causa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/81, il ricorrente di cui alla intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra.

Ne ha dedotto la illegittimità per regolare possesso del permesso di guida da parte del figlio XXX.

Non si costituiva l’Amministrazione

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.

Difatti, dalla contestata violazione è possibile evincersi che il figlio della odierna ricorrente è in possesso di regolare permesso di guida rilasciato in Inghilterra, e non è, altresì, residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto, quindi, della previsione normativa di cui all’art. 135 co. 1 C.D.S..

Le spese di causa come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando, ed in accoglimento della domanda proposta da XXX nei confronti del Comune di Roma, annulla la ordinanza ingiunzione.

Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 60,00 da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 28/11/2003


Depositato in cancelleria il 12 marzo 2004


IL GIUDICE DI PACE

Antonio Devoto

 

La redazione di megghy.com

 
 
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