Versione
stampabile
L’art.135 C.d.S., co. 1 (Circolazione con patenti
di guida rilasciate da Stati esteri) prevede: I conducenti
muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia
veicoli per i quali è valida la loro patente o il
loro permesso, purché NON SIANO RESIDENTI IN ITALIA
DA OLTRE UN ANNO.
Nel febbraio 2003 veniva redatto verbale di contestazione
a carico di una signora da parte del gruppo II di P.M. di
Roma, per presunta violazione all’art.116, co.12 C.d.S.;
per aver, cioè, affidato il proprio autoveicolo al
di lei figlio sebbene lo stesso fosse in possesso di patente
di guida ovvero in possesso di una provvisional, rilasciata
dalle autorità inglesi, ma non valida nel territorio
italiano. Verbale redatto d’ufficio.
Rivoltasi al proprio legale, impugnava il verbale, nel
quale era contestata la seguente condotta: “Chiunque,
avendo la materiale disponibilità di un veicolo,
lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritti, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 343,35”.
All’udienza del 28/11/03 il giudice di pace di Roma,
nella persona del Dott. Antonio Devoto, accoglieva le argomentazioni
del ricorrente, condannando il comune di Roma alle spese
di giudizio, motivando come dalla contestata violazione
è possibile evincersi che il figlio della odierna
ricorrente è in possesso di regolare permesso di
guida rilasciato in Inghilterra, e non è, altresì,
residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto, quindi,
della previsione normativa di cui all’art. 135 co.
1 C.D.S..
(Nota a cura del dott. Simone Pacifici – www.simonepacifici.com
)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51512/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliata in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso
lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Diego
Perugini
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del Comune di Roma, domiciliato in Roma, Via
del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso il
provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione allegato
alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne
fa parte integrante.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art.
23 L. 689/81, il ricorrente di cui alla intestazione ha
proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra.
Ne ha dedotto la illegittimità per regolare possesso
del permesso di guida da parte del figlio XXX.
Non si costituiva l’Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa
come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e conseguentemente
va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso
che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante
le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.
Difatti, dalla contestata violazione è possibile
evincersi che il figlio della odierna ricorrente è
in possesso di regolare permesso di guida rilasciato in
Inghilterra, e non è, altresì, residente in
Italia da oltre un anno, nel rispetto, quindi, della previsione
normativa di cui all’art. 135 co. 1 C.D.S..
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando,
ed in accoglimento della domanda proposta da XXX nei confronti
del Comune di Roma, annulla la ordinanza ingiunzione.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento
delle spese del presente giudizio liquidate in euro 60,00
da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 28/11/2003
Depositato in cancelleria il 12 marzo 2004
IL GIUDICE DI PACE
Antonio Devoto
La redazione di megghy.com
|