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L’uso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio
celebre per attirare con inganno gli utenti Internet verso
siti pornografici a pagamento costituisce un elemento di
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio.
Tale fenomeno, denominato “pornosquatting”,
è oggetto di una recente decisione del C.r.d.d. (Centro
risoluzione dispute domini) che ha riassegnato il dominio
torta900.it ad una pasticceria titolare del relativo marchio.
Centro risoluzione dispute domini C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione del nome a dominio torta900.it
Ricorrente: Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano &
C. (dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Giuseppe Strano
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere
https://www.crdd.it/
Svolgimento della procedura
Il 18 maggio 2004 la CRDD riceveva via e-mail ricorso per
l’instaurazione di una procedura di riassegnazione
dalla Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano & C.,
corrente in Ivrea, Corso Re Umberto 16/18, rappresentata
dal dott. Massimo Introvigne e domiciliata presso lo Studio
Legale Jacobacci & Associati, in Torino, Corso Regio
Parco 27, per il trasferimento in suo favore del nome a
dominio torta900.it registrato dal sig. Giuseppe Strano,
Via Cavour 12, Agrigento.
La CRDD provvedeva alla verifica dei datti del nome a dominio
torta900.it sul data base whois della Registration Authority,
accertando che lo stesso risultava formalmente contestato
dal 13 maggio 2004, data a cui corrisponde la dicitura “valore
contestato”. Verificava poi che l’indirizzo
https://www.torta900.it reindirizza a pagine web del sito
Virgilio.it in cui si offrono servizi e prodotti di Tin.it
https://tin.virgilio.it/prodotti_servizi/ servizi_web/.
In data 22 maggio 2004 perveniva il cartaceo del ricorso
e della documentazione ad esso allegata, che la CRDD provvedeva
ad inviare in copia al sig. Giuseppe Strano a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nel
whois della Registration Authority; tuttavia il plico tornava
al mittente in quanto sconosciuto il destinatario all’indirizzo
indicato.
La CRDD nominava in data 1 luglio 2004 la sottoscritta
avv. Maria Luisa Buonpensiere saggio per la presente procedura,
che il successivo 3 luglio 2004 accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
La società Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano
& C. assume di essere una nota società produttrice
di torte e biscotti che da oltre 40 anni offre al pubblico
il suo prodotto più noto TORTA 900. Essa afferma
e documenta che tale nome è protetto come marchio
da diverse registrazioni italiane, fra cui la domanda n.
TO2000C002177, nonchè dalla registrazione di marchio
comunitario n. 1.105.055.
Sostiene, inoltre, che il nome a dominio torta900.it riprende,
in maniera identica, il noto marchio di cui è titolare
la società ricorrente.
La società Pasticceria Balla s.n.c. ritiene quindi
che sussistano tutti i requisiti richiesti dalle Regole
di naming per la riassegnazione in suo favore del nome a
dominio contestato.
In particolare essa sostiene:
a) che il nome a dominio contestato ha come cuore un marchio
registrato e ampiamente utilizzato dalla ricorrente, oggetto
in quanto tale dei diritti esclusivi della legge marchi;
b) che il resistente non ha diritti o interessi legittimi
sul nome da lui registrato come dominio, non corrispondendo
al suo cognome o ditta;
c) che il nome a dominio è stato registrato in malafede
al solo scopo di creare un’interferenza con il noto
marchio TORTA900.
La mala fede, secondo la ricorrente, sarebbe anche dimostrata
dal fatto che digitando www.torta900.it si finiva su un
sito pornografico; essa infatti sostiene che il reindirizzamento
a siti pornografici a partire da un domain name che incorpora
un noto marchio sarebbe di per sé prova della malafede
(fenomeno denominato “pornosquatting”); e ciò,
sostiene la ricorrente, anche se successivamente alla contestazione
digitando lo stesso indirizzo si arriva ad una pagina che
pubblicizza i sevizi Tin.it.
Infine la ricorrente adduce che il sig. Strano ha registrato
in passato nomi a dominio corrispondenti ad altri noti marchi
e contro di lui sono state rese altre decisioni.
Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché
della documentazione a sostegno delle stesse, la ricorrente,
dopo aver passato in rassegna anche alcune decisioni emesse
dagli arbitri dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale) e della NAF (National Arbitration
Forum) ai sensi della procedura di riassegnazione denominata
MAP (Mandatory Administrative Procedure) omologa della procedura
di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima
è stata mutuata) in materia di “pornosquatting”,
conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio
torta900.it.
Posizione del resistente
Da quanto in atti risulta che l’indirizzo dato dal
sig. Strano al momento della registrazione del nome a dominio
risulta inesistente, tanto che le poste hanno rimandato
al mittente sia la lettera di contestazione precedente inviata
dalla ricorrente, sia il plico contente ricorso per l’instaurazione
della presente procedura che la documentazione inviati dalla
segreteria della CRDD.
Tutto quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa le condizioni
richieste dal’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure,
sicchè può ritenersi che il resistente, legalmente
posto in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto
replica alcuna nei termini.
Motivi della decisione
a) identità e confondibilità del nome
L’articolo 16.6.a delle regole di naming stabilisce
che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione
del nome a dominio contestato è che esso sia identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui
il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome.
Il nome a dominio contestato torta900.it risulta identico
al marchio TORTA 900, dalla ricorrente registrato a partire
dal 1960 in Italia e poi anche nella comunità europea.
Al riguardo la ricorrente ha depositato sia documento che
attesta il deposito del marchio in Italia sia il certificato
di registrazione europea.
Il saggio deve ritenere accertato il requisito della identità
e confondibilità del nome a dominio contesto con
il marchio registrato dalla società resistente.
b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a
dominio contestato.
Provata la identità del nome da parte del ricorrente,
il resistente è gravato dall’onere di provare
il proprio diritto sul nome a dominio contestato. Questa
circostanza non può, tuttavia, verificarsi nella
presente procedura perché il resistente non ha mai
ricevuto il ricorso, né avrebbe potuto riceverlo
vista l’inesistenza dell’indirizzo da lui stesso
fornito alla Registration Authority.
Questa circostanza non produce alcun ostacolo alla presente
decisione perché, sebbene non sia stato ricevuto
il plico, tuttavia la segreteria dell’ente conduttore
ha espletato tutto quanto in suo dovere per la regolare
instaurazione del contraddittorio. E, soprattutto, la contestazione
del nome a dominio risulta pubblicamente dal whois della
Registration Authority da 16 maggio 2003, data in cui è
stata aggiunta la dicitura “valore contestato”.
Ciò posto, il sottoscritto saggio, non avendovi
provveduto il resistente, passa in rassegna tutti gli elementi
di cui può disporre d’ufficio per verificare
se sussistano diritti concorrenti o legittimi interessi
sul nome a dominio oggetto del ricorso.
Il dominio torta900.it è un tipico segno di fantasia
che non corrisponde al cognome, né sono emerse dai
documenti agli atti elementi tali da evidenziare l’esistenza
di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6
autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione
del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario.
Non consta agli atti né è dato ricavare in
alcun modo che il sig. Giuseppe Strano, prima di avere avuto
notizia della contestazione in buona fede ha usato o si
e' preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o
un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di
beni e servizi; ciò è anzi da escludere in
quanto la società ricorrente ha, al contrario, provato
che il nome a dominio è stato utilizzato per il cosiddetto
pornosquotting cioè per attirare utenti internet
verso siti pornografici. Né il sig. Strano risulta
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale,
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio. Non risulta,
infine, che del nome a dominio il sig. Strano stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato. Il sito viene infatti attualmente
utilizzato a fini commerciali per offrire prodotti o servizi
della tin.it.
Non risulta, dunque, esistente alcun diritto del resistente
del nome a dominio contestato.
c) malafede della resistente.
L’art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai
fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato
registrato e venga usato in mala fede.
In primo luogo, è da considerarsi elemento di malafede
il fatto stesso dell’inesistenza dell’indirizzo
che il sig. Strano ha fornito alla Registration Authority
al momento della registrazione del nome a dominio.
La circostanza è stata ritenuta elemento di malafede
già in altre situazioni, sia in decisioni italiane
(decisione lanerieagnona.it, saggio Loffreda, https://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm)
che in MAP di ICANN in cui l’orientamento è
ormai consolidato (World Wrestling Federation Entertainment,
Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI N. D2000-0256, su https://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html;
Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N.
D2000-1608, su https://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html).
E se da sola la circostanza dell’indicazione di un
indirizzo inesistente non può che essere un semplice
indizio di malafede, essa tuttavia diventa determinante
se unita agli altri elementi di prova della malafede.
Deve infatti ritenersi dimostrata anche la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
In particolare la circostanza che il dominio contestato
sia stato utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente
di Internet ad un portale pornografico configura quanto
disposto dall’art. 16.7. lettere c) e d), come sostenuto
in numerose precedenti decisioni circa il pornosquatting,
che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza
formatasi in questa sede amministrativa nazionale ed internazionale,
quando si verifica l’uso di un nome a dominio corrispondente
ad un marchio celebre per attirare ingannevolmente gli utenti
Internet verso siti pornografici a pagamento (decisione
dominio pradaboutique.it saggio Fogliani, su https://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm).
L’uso del nome o del marchio altrui come nome a dominio
ha infatti in questi casi lo scopo di attirare sul proprio
sito utenti che non stavano cercando un sito pornografico,
ma stavano invece cercando i prodotti o servizi associati
al corrispondente nome o marchio.
Ai fini della prova della mala fede rileva inoltre il fatto
che attualmente al dominio in oggetto sia assegnata la sola
funzione di redirect verso un altro sito che nulla ha a
che fare con il sig. Giuseppe Strano.
Inoltre Torta900 è un marchio registrato e conosciuto
in Italia, talchè non appare sostenibile che la sua
registrazione ed il suo mantenimento siano stati effettuati
in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento del dominio torta900.it dal
signor Giuseppe Strano alla Pasticceria Balla s.n.c. di
Balla Stefano & C., corrente in Ivrea, Corso Re Umberto
16/18.
La presente decisione viene comunicata alla Registration
Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 16 luglio 2004
avv. Maria Luisa Buonpensiere.
dal sito: wwwaltalex.com
La redazione di megghy.com.
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