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Privacy: le regole per
le società di recupero crediti
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ultime dal governo 05/02/2006
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato
un provvedimento con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti e a quanti
svolgono tale attività direttamente, le misure alle quali attenersi
per non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a tutela dei
diritti dei cittadini. Queste, in sintesi, le prescrizioni del Garante. Non
sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare
ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente
informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano
l'interessato ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo. Non si deve
far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone
diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione
di inadempienza. Illecita è pure l'affissione di avvisi di mora sulla
porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei
dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti. Non
si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione,
come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio
di plichi recanti all'esterno la scritta 'recupero crediti' o formule simili.
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