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Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei
e' quinquennale (Corte dei Conti, II° sez.
giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n°
340)
Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del
1985, l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce: "Le
rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione
e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278,
dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque
anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica
anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti
indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o
loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere. Le indennità una
volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità
di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni.
La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della
rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno
sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento,
anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla
liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto
sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo
di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una
valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione
decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato,
a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".
2. Sulla materia, una consolidata giurisprudenza di questa
Sezione (ex multis: sentenze n. 57, 58, 66, 67, 92, 93,
104, 107 e 116 del 2004) ha precisato i seguenti principi,
che peraltro sembrano derivare senza difficoltà dalla
lettera e dalla ratio della disposizione appena riportata:
I) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art.
2 della legge n. 428 del 1985, costituisce una disciplina
speciale che prevale su quella generale civilistica: a quest'ultima
può farsi pertanto ricorso solo per gli aspetti non
disciplinati dalle normativa speciale. Affermare che la
prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. ha natura
"ordinaria", e quindi tendenzialmente generale,
non risulta d'altra parte significativo, poiché lo
stesso art. 2946 c.c. fa espressamente "salvi i casi
in cui la legge dispone diversamente". II) L'art. 2
del r.d.l. n. 295 del 1939 si articola sull'indicazione
del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale
(assegno, stipendio o pensione) e del tipo di quelle soggette
invece a prescrizione decennale ("le indennità
una volta tanto che tengono luogo di pensione" e "le
indennità di licenziamento"): per ragioni di
chiarezza e di semplificazione amministrativo-contabile
della materia, il legislatore ha infatti posto una disciplina
speciale unitaria ed organica che prescinde dalla diversa
natura delle "pensioni". III) Tra le "pensioni"
disciplinate dalla normativa speciale rientrano pertanto
anche le pensioni c.d. tabellari, spettanti in relazione
ad eventi lesivi dell'integrativa fisica occorsi durante
la prestazione del servizio militare di leva, e le pensioni
di guerra: se il legislatore avesse inteso invece riservare
a queste pensioni un termine di prescrizione decennale anziché
quinquennale, le avrebbe infatti menzionate insieme con
le "indennità" indicate al terzo comma.
IV) D'altra parte, ritenere che le pensioni tabellari e/o
le pensioni di guerra siano soggette ad un termine di prescrizione
decennale in ragione della loro natura risarcitoria, o più
precisamente indennitaria, comporterebbe un'ingiustificata
differenziazione anche rispetto al "diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 comma
1 c.c.) e al diritto a "tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi"
(art. 2948 n. 4 c.c.): trattasi infatti di diritti per i
quali è pur sempre prevista una prescrizione quinquennale.
V) Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.
2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della
legge n. 428 del 1985, si applica non solo ai ratei di pensione
ma anche agli emolumenti, in particolare le indennità
integrative speciali e le tredicesima mensilità,
che degli stessi ratei sono componenti o accessori. VI)
Poiché la disposizione speciale del citato art. 2
stabilisce espressamente che "la prescrizione decorre
dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando
il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni
di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba
provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento",
per il dies a quo del termine di prescrizione non può
farsi riferimento ad altre disposizioni: in particolare,
non rileva il diverso principio stabilito dall'art. 129
del r.d.l. n. 1827 del 1935, che per le pensioni a carico
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede invece
che il termine di prescrizione quinquennale si applichi
solo alle "rate di pensione non riscosse" e però
già liquidate.
(Corte dei Conti, II° sez. giurisdizionale di appello,
Sentenza 2 novembre 2004 n° 340)
La sentenza
Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è
quinquennale
(Corte dei Conti, II° sez. giurisdizionale di appello,
Sentenza 2 novembre 2004 n° 340)
Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del
1985, l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce: "Le
rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione
e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278,
dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque
anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica
anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti
indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o
loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere. Le indennità una
volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità
di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni.
La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della
rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno
sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento,
anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla
liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto
sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo
di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una
valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione
decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato,
a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".
2. Sulla materia, una consolidata giurisprudenza di questa
Sezione (ex multis: sentenze n. 57, 58, 66, 67, 92, 93,
104, 107 e 116 del 2004) ha precisato i seguenti principi,
che peraltro sembrano derivare senza difficoltà dalla
lettera e dalla ratio della disposizione appena riportata:
I) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art.
2 della legge n. 428 del 1985, costituisce una disciplina
speciale che prevale su quella generale civilistica: a quest'ultima
può farsi pertanto ricorso solo per gli aspetti non
disciplinati dalle normativa speciale. Affermare che la
prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. ha natura
"ordinaria", e quindi tendenzialmente generale,
non risulta d'altra parte significativo, poiché lo
stesso art. 2946 c.c. fa espressamente "salvi i casi
in cui la legge dispone diversamente". II) L'art. 2
del r.d.l. n. 295 del 1939 si articola sull'indicazione
del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale
(assegno, stipendio o pensione) e del tipo di quelle soggette
invece a prescrizione decennale ("le indennità
una volta tanto che tengono luogo di pensione" e "le
indennità di licenziamento"): per ragioni di
chiarezza e di semplificazione amministrativo-contabile
della materia, il legislatore ha infatti posto una disciplina
speciale unitaria ed organica che prescinde dalla diversa
natura delle "pensioni". III) Tra le "pensioni"
disciplinate dalla normativa speciale rientrano pertanto
anche le pensioni c.d. tabellari, spettanti in relazione
ad eventi lesivi dell'integrativa fisica occorsi durante
la prestazione del servizio militare di leva, e le pensioni
di guerra: se il legislatore avesse inteso invece riservare
a queste pensioni un termine di prescrizione decennale anziché
quinquennale, le avrebbe infatti menzionate insieme con
le "indennità" indicate al terzo comma.
IV) D'altra parte, ritenere che le pensioni tabellari e/o
le pensioni di guerra siano soggette ad un termine di prescrizione
decennale in ragione della loro natura risarcitoria, o più
precisamente indennitaria, comporterebbe un'ingiustificata
differenziazione anche rispetto al "diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 comma
1 c.c.) e al diritto a "tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi"
(art. 2948 n. 4 c.c.): trattasi infatti di diritti per i
quali è pur sempre prevista una prescrizione quinquennale.
V) Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.
2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della
legge n. 428 del 1985, si applica non solo ai ratei di pensione
ma anche agli emolumenti, in particolare le indennità
integrative speciali e le tredicesima mensilità,
che degli stessi ratei sono componenti o accessori. VI)
Poiché la disposizione speciale del citato art. 2
stabilisce espressamente che "la prescrizione decorre
dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando
il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni
di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba
provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento",
per il dies a quo del termine di prescrizione non può
farsi riferimento ad altre disposizioni: in particolare,
non rileva il diverso principio stabilito dall'art. 129
del r.d.l. n. 1827 del 1935, che per le pensioni a carico
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede invece
che il termine di prescrizione quinquennale si applichi
solo alle "rate di pensione non riscosse" e però
già liquidate.
La redazione di megghy.com
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