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Trib. Treviso, Sez. II, 7 agosto 2001 [Giud.
Passarelli]
Il Giudice istruttore, - vista l'istanza ex art. 186 quater
c.p.c. - ritenutane la ammissibilità essendo l'istruttoria
conclusa ed avendo la domanda ad oggetto la condanna al
pagamento di una somma di denaro; - rilevato che in data
9 dicembre 1994, verso le ore 20.00, Paolo Prenol stava
percorrendo a piedi via Belfiore 26 in Volpago del Montello,
quando veniva investito da un veicolo che non si fermava
e che veniva successivamente identificato per il furgone
di proprietà del convenuto Michielin Bruno (vedi
rapporto Carabinieri); - ravvisata la responsabilità
del sinistro in capo a Michielin Bruno che, viaggiando contromano,
ha travolto il pedone che stava camminando sul lato della
carreggiata (la responsabilità del convenuto emerge
da tutti gli elementi probatori raccolti: il teste Marco
Giotto, pur non avendo assistito all'impatto, ha riferito
di aver sentito un colpo e di aver notato un furgone Ducato
bianco che viaggiava sulla corsia alla sua sinistra; i Carabinieri,
interventi dopo il sinistro, hanno rinvenuto a terra due
pezzetti di plastica perfettamente combacianti con il faro
anteriore sinistro del furgone Ducato bianco del Michielin
ed hanno verificato che la parte anteriore di detto furgone
era danneggiata. Inoltre, va considerata la scelta del Michielin
di patteggiare la pena per il reato di omicidio colposo.
Nessun addebito, invece, va posto a carico del pedone che
procedeva sul lato della carreggiata diretto dalla sua abitazione
a quella dell'amico Giotto, sita sullo stesso lato della
strada, 30 mt più avanti della sua); - considerato
che Prenol Paolo, a causa del sinistro, è deceduto;
- ritenuto che i danni subiti dagli attori, sulla base della
consulenza tecnica svolta a dei criteri equitativi di regola
seguiti dal Tribunale di Treviso, possono essere quantificati
in complessive lire 359.610.000, così distinte: 1.
danno biologico, jure successionis, per l'invalidità
temporanea assoluta di Prenol Paolo nel periodo fra l'evento
dannoso (avvenuto il 9 dicembre 1994) e la morte (avvenuta
il 14 dicembre 1994); lire 360.000. 2. danno morale subito
dai genitori e dal fratello convivente: lire 277.500.000;
3. danno per la rottura del vincolo familiare (questo Giudice
ritiene, infatti, che alla famiglia nucleare in senso stretto
vada liquidato il danno per la rottura del vincolo familiare,
inteso come danno alla vita di relazione derivante dalla
ingiusta menomazione della integrità familiare. Si
tratta di un tipo di danno non patrimoniale che, ad opinione
di questo Giudice, deve essere tenuto distinto sia dalla
sofferenza che naturalmente provoca la morte del congiunto,
risarcibile come danno morale, e sia dal danno biologico
derivante da comprovate menomazioni fisiche o psichiche
eziologicamente connesse con il decesso del congiunto, cui
si richiama la Corte costituzionale con la sentenza 372/94.
Pur consapevole del prevalente indirizzo giurisprudenziale,
questo Giudice ritiene che, come affermato dalla stessa
Corte costituzionale ancora con la sentenza 184/86, l'art.
2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., vada necessariamente
esteso fino a ricomprendere tutti i danni che, almeno potenzialmente,
ostacolano le attività realizzatrici della persona
umana.
Ora, anche a non voler dilatare il concetto di danno alla
salute fino a ricomprendere ogni turbamento del benessere
esistenziale della persona all'interno di quella primaria
formazione sociale che è la famiglia, bisogna riconoscere
che l'esigenza di tutela dell'integrità familiare
trova comunque fondamento nella Costituzione agli artt.
2, 29, 30 e 31 e che, pertanto, l'ingiusta soppressione
del vincolo familiare rappresenta un fatto generatore di
responsabilità ex art. 2043 c.c.): lire 75.750.000
(ossia, lire 72.000.000 ad entrambi i genitori e lire 3.750.000
per il fratello.
L'importo è stato calcolato in ragione del 30% del
danno morale subito dai genitori, tenuto conto del fatto
che essi non avevano l'età per avere altri bambini
e che verosimilmente potevano aver risposto nel loro ultimogenito
aspettative solidaristiche per la loro vecchiaia, ed in
ragione del 10% del danno morale subito dal fratello, tenuto
conto della differenza di età con la vittima); 4.
spese funerarie: lire 6.000.000. - considerato che i convenuti
devono essere condannati in solido fra loro al pagamento
della somma complessiva di lire 350.610.000, oltre agli
interessi legali calcolati sulla somma liquidata, corrispondente
all'epoca del sinistro, annualmente rivalutata secondo gli
indici Istat, dal 9 dicembre 1994 al saldo; - ritenuto di
porre a carico dei convenuti, secondo la regola della soccombenza,
le spese processuali e di CTU. PQM condanna Michielin Bruno
e Sai Spa, in solido fra loro, al pagamento a favore degli
attori della somma di lire 359.610.000, oltre agli interessi
legali calcolati sulla somma liquidata, corrispondente all'epoca
del sinistro, annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat, dal 9 dicembre 1994 al saldo. Condanna gli stessi
convenuti, in solido fra loro al pagamento delle spese processuali
e di CTU, liquidate le prime in complessive lire 7.932.000,
di cui lire 4.920.000 per onorari
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