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SENTENZE DANNO ESISTENZIALE
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Tribunale di Treviso, Sez. II, 7 agosto 2001 [Rottura vincolo familiare]

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Trib. Treviso, Sez. II, 7 agosto 2001 [Giud. Passarelli]

Il Giudice istruttore, - vista l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. - ritenutane la ammissibilità essendo l'istruttoria conclusa ed avendo la domanda ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro; - rilevato che in data 9 dicembre 1994, verso le ore 20.00, Paolo Prenol stava percorrendo a piedi via Belfiore 26 in Volpago del Montello, quando veniva investito da un veicolo che non si fermava e che veniva successivamente identificato per il furgone di proprietà del convenuto Michielin Bruno (vedi rapporto Carabinieri); - ravvisata la responsabilità del sinistro in capo a Michielin Bruno che, viaggiando contromano, ha travolto il pedone che stava camminando sul lato della carreggiata (la responsabilità del convenuto emerge da tutti gli elementi probatori raccolti: il teste Marco Giotto, pur non avendo assistito all'impatto, ha riferito di aver sentito un colpo e di aver notato un furgone Ducato bianco che viaggiava sulla corsia alla sua sinistra; i Carabinieri, interventi dopo il sinistro, hanno rinvenuto a terra due pezzetti di plastica perfettamente combacianti con il faro anteriore sinistro del furgone Ducato bianco del Michielin ed hanno verificato che la parte anteriore di detto furgone era danneggiata. Inoltre, va considerata la scelta del Michielin di patteggiare la pena per il reato di omicidio colposo.
Nessun addebito, invece, va posto a carico del pedone che procedeva sul lato della carreggiata diretto dalla sua abitazione a quella dell'amico Giotto, sita sullo stesso lato della strada, 30 mt più avanti della sua); - considerato che Prenol Paolo, a causa del sinistro, è deceduto; - ritenuto che i danni subiti dagli attori, sulla base della consulenza tecnica svolta a dei criteri equitativi di regola seguiti dal Tribunale di Treviso, possono essere quantificati in complessive lire 359.610.000, così distinte: 1. danno biologico, jure successionis, per l'invalidità temporanea assoluta di Prenol Paolo nel periodo fra l'evento dannoso (avvenuto il 9 dicembre 1994) e la morte (avvenuta il 14 dicembre 1994); lire 360.000. 2. danno morale subito dai genitori e dal fratello convivente: lire 277.500.000; 3. danno per la rottura del vincolo familiare (questo Giudice ritiene, infatti, che alla famiglia nucleare in senso stretto vada liquidato il danno per la rottura del vincolo familiare, inteso come danno alla vita di relazione derivante dalla ingiusta menomazione della integrità familiare. Si tratta di un tipo di danno non patrimoniale che, ad opinione di questo Giudice, deve essere tenuto distinto sia dalla sofferenza che naturalmente provoca la morte del congiunto, risarcibile come danno morale, e sia dal danno biologico derivante da comprovate menomazioni fisiche o psichiche eziologicamente connesse con il decesso del congiunto, cui si richiama la Corte costituzionale con la sentenza 372/94.
Pur consapevole del prevalente indirizzo giurisprudenziale, questo Giudice ritiene che, come affermato dalla stessa Corte costituzionale ancora con la sentenza 184/86, l'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., vada necessariamente esteso fino a ricomprendere tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.
Ora, anche a non voler dilatare il concetto di danno alla salute fino a ricomprendere ogni turbamento del benessere esistenziale della persona all'interno di quella primaria formazione sociale che è la famiglia, bisogna riconoscere che l'esigenza di tutela dell'integrità familiare trova comunque fondamento nella Costituzione agli artt. 2, 29, 30 e 31 e che, pertanto, l'ingiusta soppressione del vincolo familiare rappresenta un fatto generatore di responsabilità ex art. 2043 c.c.): lire 75.750.000 (ossia, lire 72.000.000 ad entrambi i genitori e lire 3.750.000 per il fratello.
L'importo è stato calcolato in ragione del 30% del danno morale subito dai genitori, tenuto conto del fatto che essi non avevano l'età per avere altri bambini e che verosimilmente potevano aver risposto nel loro ultimogenito aspettative solidaristiche per la loro vecchiaia, ed in ragione del 10% del danno morale subito dal fratello, tenuto conto della differenza di età con la vittima); 4. spese funerarie: lire 6.000.000. - considerato che i convenuti devono essere condannati in solido fra loro al pagamento della somma complessiva di lire 350.610.000, oltre agli interessi legali calcolati sulla somma liquidata, corrispondente all'epoca del sinistro, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, dal 9 dicembre 1994 al saldo; - ritenuto di porre a carico dei convenuti, secondo la regola della soccombenza, le spese processuali e di CTU. PQM condanna Michielin Bruno e Sai Spa, in solido fra loro, al pagamento a favore degli attori della somma di lire 359.610.000, oltre agli interessi legali calcolati sulla somma liquidata, corrispondente all'epoca del sinistro, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, dal 9 dicembre 1994 al saldo. Condanna gli stessi convenuti, in solido fra loro al pagamento delle spese processuali e di CTU, liquidate le prime in complessive lire 7.932.000, di cui lire 4.920.000 per onorari

 

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