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Trib. Ravenna, Sez. Lav., 4 febbraio 2003
[Giud. Riverso]
Infortunio sul lavoro – Mancata adozione aziendale
delle misure protettive ex art. 2087 c.c. – Risarcimento
del danno biologico e morale - Interruzione forzata e definitiva
della propria attivita' di calciatore semiprofessionista
- Danno esistenziale – Risarcibilita'.
Poiche' lo stato psico fisico preesistente al trauma era
di completo benessere e la situazione patologica causata
dall’infortunio ha costretto il ricorrente ad interrompere
la propria carriera di calciatore semiprofessionista in
seguito alle lesioni riportate, ad avviso di questo giudice
si tratta di un pregiudizio che merita di essere risarcito
in quanto riconducibile nella categoria del danno esistenziale,categoria
di danno di recente elaborazione, ma che oramai ha assunto
sicura autonomia e validi riconoscimenti nell’ambito
della nostra giurisprudenza, anche di legittimita' (Cass.
07.06.2000 n.7713).
Il precedente assetto risarcitorio (incentrato sul solo
danno biologico, patrimoniale e morale) rischiava di lasciare
fuori dell’area del risarcimento diritti fondamentali
il cui pregiudizio non puo' essere sfornito di tutela secondo
la nostra Costituzione. Proprio per colmare queste lacune
si e' avvertita la necessita' della nuova categoria del
“danno esistenziale”, originariamente riferito
al solo specifico aspetto della vita di relazione, e poi
progressivamente ampliato ad ogni violazione di diritti
fondamentali della persona. Il danno esistenziale e' assurto
cosi' ad una nuova categoria di danno risarcibile nella
quale trovano posto tutte le lesioni (in se' e per se' considerate)
prodotte dalle violazioni dei diritti fondamentali prima
ricordati.
E’ un danno diverso sia da quello patrimoniale (non
si ha riguardo al reddito), sia da quello biologico(non
si ha riguardo all’integrita' psico fisica dell’individuo
e quindi al bene salute in senso stretto), sia da quello
non patrimoniale (non si riferisce alle afflizioni o patimenti
morali in senso stretto), che nel caso di specie si addiziona
a quest'ultimi due.
L’elaborazione del danno esistenziale, come autonoma
categoria di danno alla dignita' della persona ed alla qualita'
della vita, riceve poi dal diritto del lavoro ulteriori
elementi di sostegno tanto in base all’art. 41 della
Cost. che impedisce all’attivita' di impresa di ledere
la “dignita' umana”; tanto in virtu' della clausola
generale di cui all’art. 2087 c.c. che fa carico al
datore di lavoro di tutelare, nell’esecuzione del
rapporto contrattuale, non solo l’integrita' fisica,
ma anche la personalita' morale del lavoratore.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.7.2001 Andrea Dirani adiva
questo giudice del lavoro ed esponeva: di essere stato dipendente
della ditta CIS Bombardini Domenico, corrente in Lugo, con
la qualifica di operaio; che in data 23.8.1999, insieme
ad altri colleghi, veniva inviato al lavoro presso il cantiere
edile sito all’interno del complesso immobiliare Scuola
Ragionieri ITC Compagnoni di Lugo al fine di eseguire opere
di impermeabilizzazione del tetto dell’immobile; che
durante l’esecuzione delle proprie mansioni sopra
il tetto dell’edificio andava a finire sopra un lucernaio
della dimensione di circa 1 mq che risultava completamente
occultato alla vista perche' ricoperto in precedenza con
polistirolo e nylon; che nel passare sopra al lucernaio
provocava la rottura del pannello di polistirolo che lo
ricopriva ed attraverso lo spazio del lucernaio precipitava
due piani piu' sotto; che veniva trasportato al pronto soccorso
di Lugo dove vennero prestate le prime cure; che l’infortunio
gli provoco' varie lesioni, tra cui la frattura del sacro
coccige, con gli esiti invalidanti ed i danni descritti
in ricorso; che era evidente la responsabilita' civile e
penale del datore di lavoro convenuto per la violazione
degli artt. 2087 e 2043 c.c. e delle specifiche disposizioni
di natura preventiva indicate in ricorso.
Sulla scorta di queste premesse di fatto il ricorrente,
precisato che per l’infortunio era pure pendente un
procedimento penale, chiedeva la condanna del convenuto
a risarcirgli tutti i danni subiti sub specie di danno biologico,
danno patrimoniale, danno morale ed esistenziale; allegava
in particolare, in relazione alla identificazione e valutazione
dei danni, che a seguito degli esiti dell’incidente
aveva dovuto cambiare il proprio progetto di vita, sia perche'
aveva dovuto abbandonare il proposito di avviare un’impresa
edile per la cui realizzazione aveva gia' conseguito il
diploma di geometra, sia perche' aveva dovuto cessare l’attivita'
calcistica che egli praticava anche in categorie di eccellenza,
conseguendo pure discrete soddisfazioni economiche.
Il convenuto CIS Bombardini si costituiva in giudizio eccependo
la mancanza di qualsiasi propria responsabilita' in relazione
all’infortunio occorso al ricorrente; sosteneva di
aver rispettato tutte le norme di sicurezza anche in relazione
alla protezione dal lucernaio sul quale aveva sistemato
delle tavole di legno atte ad impedire a chiunque di cadere
di sotto; che peraltro queste tavole erano state autonomamente
rimosse dagli operai della ditta Euroedit, i quali avevano
provveduto pure a ricoprirlo con il nailon e il polistirolo,
senza autorizzazione ne' comunicazione di sorta; sosteneva
altresi' che il giorno dell’incidente i propri operai
si erano messi d’accordo per recarsi a lavorare un
giorno prima della riapertura del cantiere dopo la pausa
estiva; aggiungeva infine che alla produzione dell’evento
aveva concorso l’imprudenza del lavoratore ricorrente
che, pur non avendo mai lavorato in quel cantiere,appena
giunto sul posto era andato a prendere un bidone che si
trovava sul lucernaio.
(omissis)
La causa e' stata istruita con documenti, testimonianze
ed una C.T.U. medico legale; dopo la discussione veniva
pronunciata la decisione di cui al dispositivo.
Motivi della decisione
1. Risulta dal rapporto dell’AUSL, servizio di prevenzione
e sicurezza, in atti, che l’incidente di cui si discute
e' avvenuto durante i lavori di ampliamento della sede dell’Istituto
Tecnico Commerciale Compagnoni di Lugo di proprieta' della
Provincia di Ravenna, committente dei lavori che controllava
l’esecuzione delle opere in forza del proprio incaricato
e tecnico di cantiere geometra Casadio (v. test.).
Impresa appaltatrice dei lavori (per un corrispettivo di
oltre 1 miliardo e 300 milioni di lire; v.contratto in atti)
era l’Euroedit s.a.s., la quale si avvalse delle prestazioni
di alcuni subappaltatori; nel cantiere oltre all’Euroedit
operavano infatti altre sei imprese (“vi erano 4 subappalti
e due subcontratti”; test. Casadio), tra cui la ditta
CIS di Bombardini alla quale erano state affidate le opere
di impermeabilizzazione del tetto.
E’ provato ed incontestato che il ricorrente sia precipitato
all’interno di un lucernaio mentre stava lavorando
sul tetto il 23.08.1999. Il fatto e' avvenuto alla ripresa
dell’attivita' lavorativa dopo la pausa estiva; la
ripresa era stata programmata dalla provincia di Ravenna
per il giorno 24 agosto 1999 (vedi libro giornale dei lavori);
ma, come risulta da tutte le prove in atti, gli operai della
ditta CIS (oltre al ricorrente, Bellettini Luciano, Sarra
Francesco e Pozzetti Mauro) sono stati comandati a recarsi
nel cantiere un giorno prima dell’apertura, dal datore
di lavoro e titolare della ditta Bombardini Domenico, per
proseguire i lavori interrotti sul tetto prima delle ferie;
per entrare nel cantiere i lavoratori scavalcarono un cancello
chiuso con catena di ferro e lucchetto per espressa disposizione
impartita loro dal Bombardini, interpellato sul punto dai
medesimi lavoratori; ed e' quindi infondato l’assunto
secondo cui si sarebbero introdotti in cantiere secondo
una loro scelta.
Il ricorrente era al suo primo giorno di lavoro presso quel
cantiere e l’infortunio avvenne dopo diverso tempo
dall’inizio dell’attivita' lavorativa (dopo
un’ora,“qualche ora”, tre ore, secondo
le dichiarazioni rese rispettivamente da Bellettini, Sarra
e Pozzetti alla P.S.), allorche' si era recato a prendere
un bidone contenente adesivo (della ditta Bombardini) sistemato
sopra un lucernaio, a sua volta ricoperto con nylon e polistirolo,
e reso pertanto completamente non visibile (v. test.Bellettini
e Sarra); sotto il peso della sua persona la copertura cedeva
ed il ricorrente rovinava a terra due piani piu' sotto.
Alla stregua di queste chiare e non disputabili premesse
appare in tutta evidenza la responsabilita' del datore di
lavoro, il quale a mente dell’art 2087 c.c. aveva
l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti un ambiente
di lavoro sicuro e conforme a tutte le cautele e prescrizioni
previste dalla legge, dalla tecnica e dal comune buon senso.
(omissis)
Dalla relazione peritale emerge anzitutto l’esclusione
di qualsiasi danno permanente alla capacita' lavorativa;
da cio' consegue che il ricorrente non abbia diritto al
risarcimento per invalidita' permanente mancando il presupposto
rappresentato dall’esistenza del pregiudizio; nemmeno
ha diritto al risarcimento per il periodo di inabilita'
temporanea essendo stato indennizzato dall’INAIL per
i giorni in cui non ha lavorato; neppure e' provato che
il danno subito per l’inabilita' temporanea sia stato
maggiore di quello indennizzato dall’INAIL sicche'
il ricorrente non puo' chiedere l’attribuzione del
c.d. danno differenziale (in ipotesi dovuto per il venir
meno dell’esonero del datore in conseguenza della
sussistenza della responsabilita' penale ex artt.10 e 11
del dpr 1124/65).
Va pure affermato sotto questo profilo che il ricorrente
non puo' rivendicare alcun tipo di riparazione per il fatto
di aver deciso dopo l’amara esperienza dell’incidente
di abbandonare il proposito di esercitare l’attivita'
edile, posto che egli non sarebbe impedito a svolgerla in
conseguenza agli esiti dell’infortunio.
Risulta invece provato (v. test. e Ctu) che il ricorrente
abbia dovuto interrompere la propria attivita' di calciatore
in seguito alle lesioni riportate edelle fratture subite
(a carico del mento, del rachide cervicale, del sacro coccige,
del calcagno dx, del ginocchio dx).
In particolare secondo la CTU “lo stato psico fisico
preesistente al trauma era di completo benessere pertanto
la situazione patologica causata dall’infortunio ha
notevolmente inciso soprattutto psicologicamente sul signor
Dirani, che e' stato anche costretto ad interrompere la
propria carriera di calciatore semiprofessionista in seguito
alle lesion iriportate”.
Ad avviso di questo giudice si tratta di un pregiudizio
che merita di essere risarcito in quanto riconducibile nella
categoria del danno esistenziale,categoria di danno di recente
elaborazione, ma che oramai ha assunto sicura autonomia
e validi riconoscimenti nell’ambito della nostra giurisprudenza,
anche di legittimita' (Cass. 07.06.2000 n.7713).
E’ noto che il danno esistenziale deriva la propria
affermazione sulla base della sperimentata tecnica gia'
utilizzata nel passato per l’individuazione come autonoma
voce risarcitoria del danno biologico.
Il presupposto e' che esistano diritti fondamentali della
persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori
espressi dall’ordinamento, che meritano di essere
tutelati in quanto tali (salute, dignita', identita', immagine,
professionalita', liberta' sessuale, vita di relazione,
ecc.), pur se la loro lesione non si risolva in pregiudizi
di tipo patrimoniale.
Si registra pero' l’insufficienza a risarcirli sia
attraverso l’art.2059 c.c. in quanto relativo al “danno
non patrimoniale” soggettivamente inteso ossia al
danno morale, c.d. pretium doloris,tutelato nei soli casi
previsti dalla legge (reato);sia attraverso l’art.
2043 c.c. inteso nella tradizionale accezione del danno
patrimoniale (come “danno conseguenza” economicamente
valutabile).
Per ampliare queste anguste frontiere risarcitorie si e'
percio' parlato, a proposito delle lesioni ai diritti fondamentali,
di “danni eventi” suscettibili di essere risarciti
in se' e per se', per la serie di lesioni che essi stessi
rappresentano a carico della persona intesa in senso ampio
(della sua dignita' e liberta'), a prescindere dalle conseguenze
patrimoniali che comportano.
Tali danni sono risarcibili attraverso un’ interpretazione
costituzionalmente orientata ed estensiva dell’art.2043
(che postula la sola ingiustizia del danno), letto in combinazione
con le norme che nella Carta Costituzionale tutelano i valori
fondamentali della persona (per la salute in combinato con
l’art.32 della Cost.; e per gli altri diritti della
persona in collegamento con gli artt. 2, 3, 41), tutte norme
che per risalente orientamento giurisprudenziale sono pienamente
e direttamente operanti anche nei rapporti tra privati (sentenze
184/1986 e 356/91 della Corte Cost.).
6. Fino a qualche tempo fa per tutelare alcuni di questi
diritti fondamentali si era fatto ricorso ad un concetto
ampio di danno biologico di cui erano stati visti come componenti
( ad es. il danno sessuale, la vita di relazione, il danno
estetico).
E’ stato pero' rilevato che il concetto di danno biologico
– inevitabilmente correlato alle lesioni del bene
salute – non e' sempre idoneo ad assicurare la tutela
risarcitoria: come nei casi di molestie sessuali o di demansionamento
o di mobbing in cui il danno arrecato alla persona puo'
prescindere da qualsiasi compromissione della sua salute
( e solo eventualmente cumularsi con una componente psicopatologica
).
La tecnica utilizzata rischiava pertanto di lasciare fuori
dell’area del risarcimento diritti fondamentali il
cui pregiudizio non puo' essere sfornito di tutela secondo
la nostra Costituzione.
Proprio per colmare queste lacune si e' avvertita la necessita'
della nuova categoria del “danno esistenziale”,
originariamente riferito al solo specifico aspetto della
vita di relazione, e poi progressivamente ampliato ad ogni
violazione di diritti fondamentali della persona.
Il danno esistenziale e' assurto cosi' ad una nuova categoria
di danno risarcibile nella quale trovano posto tutte le
lesioni (in se' e per se' considerate) prodotte dalle violazioni
dei diritti fondamentali prima ricordati.
E’ un danno diverso sia da quello patrimoniale (non
si ha riguardo al reddito), sia da quello biologico(non
si ha riguardo all’integrita' psico fisica dell’individuo
e quindi al bene salute in senso stretto), sia da quello
non patrimoniale ( non si riferisce alle afflizioni o patimenti
morali in senso stretto).
L’elaborazione del danno esistenziale, come autonoma
categoria di danno alla dignita' della persona ed alla qualita'
della vita, riceve poi dal diritto del lavoro ulteriori
elementi di sostegno tanto in base all’art.41 della
Cost. che impedisce all’attivita' di impresa di ledere
la “dignita' umana”; tanto in virtu' della clausola
generale di cui all’art.2087 c.c. che fa carico al
datore di lavoro di tutelare, nell’esecuzione del
rapporto contrattuale, non solo l’integrita' fisica,
ma anche la personalita' morale del lavoratore.
7. Nel caso che si giudica va dunque riconosciuto che l’impedimento
alla prosecuzione dell’attivita' sportiva che il ricorrente
praticava a livelli semiprofessionistici, deve essere configurato
come lesione di un diritto fondamentale rientrante nel catalogo
dei diritti inviolabili sancito dall’art.2 della Cost.;
e cio' sia perche' attiene ad uno degli aspetti piu' qualificanti
della persona, sia perche' e' destinato a svolgersi nel
contesto di rapporti interpersonali nei quali si svolge
la personalita'; basti osservare che l’interruzione
di una pratica sportiva ha ricadute negative immediate da
una parte sul piano del benessere individuale, della felicita'
della persona e della realizzazione della propria dimensione
di vita; e dall’altra parte sul versante della vita
di relazione, del rapporto proficuo con gli altri, del consolidamento
e dell’arricchimento della trama delle relazioni umane.
Il pregiudizio esistenziale che si intende qui risarcire
non si e' risolto poi nella mera lesione di un diritto della
persona (in se' considerato, o danno evento, pur ritenuto
sufficiente ai fini del risarcimento), ma ha pure prodotto
concrete conseguenze pregiudizievoli, ossia modificazioni
peggiorative dell’agire del ricorrente obiettivamente
riscontrabili rispetto al suo modello di vita precedente
all’ infortunio; sicche' sono soddisfatti tanto l’ingiustizia
del danno ( inteso come lesione di una posizione soggettiva
qualificata) tanto l’esistenza del pregiudizio stesso
(come peggioramento concreto della qualita' della vita).
Non si e' poi trattato di una lesione rinchiusa nella sfera
dei patemi d’animo, nel foro interno ed emotivo dell’individuo,
e non puo' essere quindi confusa con il pregiudizio morale
in senso soggettivo, di cui non costituisce alcuna duplicazione
risarcitoria.
8. Sotto il profilo della liquidazione risarcitoria del
danno esistenziale, mancano ancora indicazioni normative
e sino ad oggi la giurisprudenza non ha elaborato tabelle
di riferimento valide per la generalita' dei casi come per
il danno biologico, sicche' i procede con un criterio esclusivamente
equitativo ai sensi degli artt.2056 – 1226 c.c.
Del resto data la natura del danno esistenziale, che comprende
la lesione di svariati diritti fondamentali, fra loro anche
assai diversi, difficilmente potranno trovarsi criteri oggettivi
come per il danno biologico; occorrera' quindi procedere
caso per caso, (tenendo conto dei soliti parametri oggettivi
a seconda del tipo di lesione, del diritto che viene in
rilievo, della gravita' della lesione, della sua durata,
del livello di realizzazione precedente, dell’eta'
dell’offeso, ecc.).
9. Ai fini della liquidazione dei danni va anche tenuto
conto, come si diceva, che nei fatti descritti deve essere
riconosciuta, incidenter tantum, la presenza degli estremi
della responsabilita' penale (in relazione alla fattispecie
di lesioni colpose aggravate, per la plurima violazione
di regole a contenuto precauzionale e cautelare); sicche'
al ricorrente spetta il risarcimento dei danni richiesti
in giudizio i quali ammontano (in applicazione delle risultanze
della ctu medico legale e dei criteri di liquidazione in
uso nelle tabelle adottate presso questo Tribunale) ai seguenti
importi:
a. per 130 giorni di danno biologico temporaneo totale =Euro
4498,34 (130 gg. totale x 67.000 lire al giorno = 8.710.000
lire da convertire in euro )
b. per 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale
al 50% = Euro 519,04 ( 30 gg. x 33.500 lire al giorno =
1.005.000 lire da convertire in euro)
c. per 27 giorni di danno biologico parziale al 30% = Euro
280,28 (27 gg. x 20100 lire = 542.700 lire da convertire
).
d. per l’8% di danno biologico permanente = Euro 19.145,71
( 8 punti di invalidita' X 245.466 pari al valore di punto
X 18,878 corrispondente al coefficiente di capitalizzazione
rapportato all’eta' = 37.071257,184 lire da convertire
in euro)
e. Spese = 775,98 Euro
f. danno morale 12.221,685 Euro (equitativamente determinato
nella meta' del danno biologico totale pari ad euro 24.443,37)
g. danno esistenziale 10.000 Euro in via equitativa (tenuto
conto di tutti i parametri oggettivi sopraindicati).
Sulle stesse somme spettano rivalutazione ed interessi legali
secondo le previsioni di legge; le spese legali seguono
la soccombenza come in dispositivo; quelle fra la Cis e
i chiamati in causa si compensano per giusti motivi.
La redazione di megghy.com
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