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Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14
febbraio 2003 [Pres. Roberto Odorisio]
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 25.3.1994 Alfio
Ciraldo e Paliasi Caterina convenivano in giudizio davanti
al Tribunale di Milano la societa' Centro Poligrafico di
Milano s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni subiti per l’asserita intollerabile rumorosita'
degli impianti di stampa utilizzati dal settembre 1992 all’interno
del capannone, sito in Rozzano, attiguo all’abitazione
degli attori .
Esponevano gli istanti di avere proposto ricorso ex art.
700 c.p.c. davanti al Pretore di Milano che , previe le
opportune indagini tecniche, aveva ordinato alla resistente
di tenere chiusi i portoni e le finestre durante le ore
lavorative e di far funzionare le macchine ad una velocita'
massima di 4.500 copie all’ora per ridurre la rumorosita'
a livelli tollerabili.
Chiedevano gli attori la conferma del provvedimento del
Pretore e la condanna del Centro Poligrafico di Milano al
risarcimento dei danni patiti a seguito delle immissioni
rumorose dal 1992, all’epoca attuale.
Si costituiva il Centro Poligrafico di Milano contestando
l’esistenza di rumorosita' molesta , asserendo di
avere sempre lavorato con porte e finestre chiuse e di aver
installato nel capannone anche l’impianto di ventilazione
suggerito dal ctu .
Disposta ctu medico-legale, il Tribunale di Milano, con
sentenza n. 2305 in data 22.12.1999/28.2.2000 , previo riconoscimento
del superamento della soglia della normale tollerabilita'
delle immissioni acustiche, condannava il Centro Poligrafico
di Milano al pagamento , a titolo di risarcimento del danno,
della somma di £ 4.000.000 a favore di ciascuno degli
attori, oltre interessi al tasso medio ponderato del 6,8%
dal settembre 1992 , oltre al pagamento delle spese processuali
e di ctu.
Il Tribunale riconosceva che “costituisce nozione
di comune esperienza che rumori che superino la soglia della
normale tollerabilita' con carattere continuativo ( e non
saltuario o occasionale) determinano stress, nervosismo,
irascibilita', ossia una sensazione di malessere ed un’alterazione
dell’equilibrio psico-fisico che , pur senza qualificarsi
come vero e proprio danno biologico (effettiva menomazione
dell’integrita' psico fisica soggetta all’onere
della prova) puo' considerarsi comunque una lesione del
diritto alla salute ed alla serenita' domestica, suscettibile
di risarcimento”.
Avverso tale sentenza proponevano appello , con atto di
citazione notificato in data 4.4.2000 il Centro Poligrafico
di Milano s.r.l. eccependo l’erronea decisione del
primo giudice che aveva accolto la domanda risarcitoria
, nonostante il danno fosse stato escluso dalla ctu medico-legale
rilevando anche come la durata delle immissioni, comunque
contestata, andrebbe circoscritta in ambiti temporali inferiori
a quelli stimati in sentenza, chiedendo , in riforma dell’impugnata
sentenza , il rigetto della domanda e, in subordine, la
rideterminazione in misura inferiore del danno, previa sospensione
dell’efficacia della provvisoria esecutivita' della
sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano i convenuti , contestando i motivi addotti
dall’appellante, insistendo per la conferma della
sentenza del Tribunale.
Respinta l’istanza di sospensione dell’esecutivita'
della sentenza, la causa passava , quindi, in decisione
sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Centro Poligrafico di Milano non contesta l’illegittimita'
delle immissioni , eccedenti la normale tollerabilita',
ma dopo avere censurato la pronuncia del primo giudice per
avere liquidato il danno , avendo la ctu medico-legale escluso
qualsiasi danno accertabile medicalmente, richiede, nelle
conclusioni rassegnate, in parziale riforma della sentenza,
la riduzione della somma liquidata dal primo giudice(£
4.000.000 ,oltre interessi), eventualmente con ricorso al
criterio di equita' ex art. 1226 c.c…
Il Tribunale ha riconosciuto , anche in mancanza di accertamento
di un danno alla salute accertabile con criterio medico
legale, il risarcimento del danno alla serenita' familiare
, in considerazione dello “stress, nervosismo, irascibilita',
ossia una sensazione di malessere ed un’alterazione
dell’equilibrio psico-fisico” dei coniugi appellati.
In relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come
ritenuto dal Tribunale, conformemente alle conclusioni della
ctu medico legale, che l’ipoacusia da cui e' risultato
affetto il Ciraldo fosse da ascriversi a cause estranee
all’attivita' della convenuta.
La progressiva accentuazione della finalita' riparatoria
del macrosistema della responsabilita' civile, impone di
considerare,a i fini della tutela, tutte le istanze del
danneggiato, in relazione sia alle tradizionali fattispecie
generatrici di danno, sia in relazione alle nuove forme
risarcitorie emergenti.
A seguito di fatti illeciti ad opera di terzi che provochino
nelle vittime, una alterazione dei normali ritmi di vita
, insofferenza, ansia stress, ecc, , senza alcuna alterazione
della salute medicalmente accertabile, e' stata riconosciuta
dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria
mediante risarcimento del danno.
Negli ultimi anni si e' assistito, soprattutto da parte
della giurisprudenza di merito, ad un ampliamento dell’ambito
di tutela del “valore uomo” la cui sfera di
interessi, qualora si traduca in una violazione di diritti
costituzionali,lesi da fatto illecito di terzi, viene garantita
e tutelata , indipendentemente dall’accertamento di
una lesione, sia fisica che psichica, accertabile medicalmente.
Ci si trova, nella fattispecie, di fronte ad un danno di
natura psichica, non percettibile visivamente dal giudicante
e, quindi, di difficile valutazione in mancanza di un accertamento
medico-legale che ne attesti l’esistenza.
Non puo', tuttavia, disconoscersi la effettivita' del danno,
ove provato o accertato, alla sfera psichica del danneggiato,
come nella fattispecie, anche se , tuttora, permangono dubbi,
da parte della giurisprudenza, sul riconoscimento della
risarcibilita' del pregiudizio psichico subito, in mancanza
di una lesione medicalmente accertabile.
Rileva la Corte come ai fini della completezza del sistema
risarcitorio non debbono rimanere vuoti o spazi scoperti
nella tutela di diritti soggettivi ,costituzionalmente garantiti,
a seguito di alterazioni, non riconducibili al danno biologico,
della personalita' del soggetto leso, avendo, comunque,
diritto il danneggiato al ristoro integrale delle conseguenze
pregiudizievoli nella sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente
garantiti, conseguenti a fatto illecito di terzi.
La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli
artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ., costituisce una sorta
di convenzione , codificata dalla giurisprudenza, in mancanza
di una normativa specifica, che , in sintesi, puo' essere
determinata nella tripartizione: danno patrimoniale, danno
non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno
morale), danno biologico.
In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto
danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato
disposto degli artt. 2059 cod. cov. e 185 cod. pen. e' stato
riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno
biologico, , la cui prima definizione legislativa si rinviene
nella l. 5 marzo 2001 ,n. 57 (art. 3), sia pure in relazione
alla normativa specifica , ma con valenza generale (“…per
danno biologico si intende la lesione all’integrita'
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale) e' stato ritenuto risarcibile dalla prevalente
giurisprudenza solamente in presenza di una lesione all’integrita'
psico-fisica, medicalmente accertabile.
Restava fuori dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale
, non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni
fisio-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale,
Tali limitazioni risarcitorie potrebbero dar luogo a profili
di incostituzionalita' sotto il profilo della parita' di
trattamento (art. 3 della Cost.) , ove si pensi ad esempio
alla non risarcibilita' del danno non patrimoniale in caso,
statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita'
ex art. 2054 , comma secondo , cod. civ. che non consente
il risarcimento del danno morale al danneggiato.
Il giudice, nell’interpretazione ed applicazione della
legge , deve, tuttavia, privilegiare, ove non voglia rimettere
la questione alla consulta, l’interpretazione costituzionalmente
corretta.
Al riguardo dovra' essere approfondita dalla giurisprudenza,
in mancanza di un intervento adeguatore del legislatore,
la tematica della risarcibilita' del danno morale e , piu'
in generale, del danno non patrimoniale, in caso di violazione
di diritti costituzionalmente garantiti e , quindi, della
possibilita' di riconoscimento del danno non patrimoniale
oltre gli stretti confini del danno morale, anche in mancanza
di fatto reato
Occorre, in tale sede, determinare , in presenza di fatti
potenzialmente idonei a ledere diritti fondamentali dell’individuo,
la soglia della tutela costituzionale.
In mancanza di una norma specifica che riconosca la tutela
risarcitoria , nel caso di accertata violazione di diritti
fondamentali dell’individuo, occorre che la violazione
accertata abbia caratteristiche tali da costituire effettivo
pregiudizio ai valori tutelati dalla Carta fondamentale,
tali da incidere sulla loro mancata realizzazione. Costituisce
attuazione dei principi costituzionali la piena tutela dei
diritti della personalita', compressi, in misura apprezzabile,
a causa di fatto illecito altrui, anche ove non accompagnata
dalla lesione dell’integrita' psico-fisica medicalmente
accertabile.
Appare netta, sotto il profilo sistematico, la distinzione
tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze,
cd “pretium doloris”, ) , il danno biologico
(lesione dell’integra' psico-fisica, suscettibile
di accertamento medico-legale erisarcibile indipendentemente
dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato
) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del
soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale,
che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualita'
della vita consistente in “un agire altrimenti”
o in un “non poter piu' fare come prima”)
In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente
personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva
, mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all’ambiente
esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto
leso, nell’estrinsecazione della propria personalita'
che viene impoverita o lesa.
Pertanto , in linea di principio, le tre voci risarcitorie
potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente,
e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento
Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sara',
quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti
di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del
danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi
del cd. danno esistenziale.
Nella fattispecie in esame e' ravvisabile , nei confronti
dei coniugi appellati, una violazione del diritto alla libera
estrinsecazione della personalita' di entrambi, lesa a seguito
di alterazione, ad opera di fatto illecito di terzi, delle
loro quotidiane attivita', protrattasi per un arco temporale
considerevole (circa due anni).
Tale diritto e' garantito dall’art. 2 della Costituzione,
che tutela i “diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singole che nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita'”, e ricomprende anche le attivita'
di svago, culturali , di intrattenimento, di riposo, di
relax, ecc. che incidono , con modalita' e gradi diversi,
conseguenti alla diversa sensibilita' individuale e struttura
della personalita' , ove compresse in misura apprezzabile,
nella sfera psichica del soggetto leso, alterando in misura
non irrilevante l’ambito dei rapporti interpersonali
(familiari sociali, culturali, affettivi,etc).
Trattasi di alterazioni non riconducibili direttamente ad
una lesione psichica, accertabile medicalmente,ma che, tuttavia,
appaiono suscettibili di tutela, provocando una alterazione
del modo di essere dell’individuo che, se non assume
rilievo sotto il profilo del danno psichico in senso stretto,
connesso ad una vera e propria patologia, accertabile medicalmente,
tuttavia lede diritti fondamentali dell’individuo
, di rango costituzionale, che vanno tutelati dall’ordinamento,
indipendentemente da limitazioni risarcitorie previste da
singole leggi ordinarie.
Non assume particolare rilievo il”nomen iuris””
del danno, individuato dal Tribunale , in senso positivo,
nella tutela della serenita' domestica e che puo' definirsi
quale “danno esistenziale da inquinamento ambientale”.
E’, infatti, , la lesione della personalita' del soggetto
che e' suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico
interesse leso che puo' anche non essere di diretta rilevanza
costituzionale (si pensi ad esempio al danno esistenziale
da vacanza rovinata), ma va tutelato ogni qual volta configuri
alterazione della manifestazione della personalita', tutelata
costituzionalmente ex art. 2 Cost..
Qualunque alterazione, purche' di valenza apprezzabile,
di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione
della liberta' individuale va, quindi, tutelata dall’ordinamento.
Non e' soltanto il diritto alla serenita' domestica , nel
ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato
, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago,
sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori
della abitazione familiare e costituiscono corollario alla
libera estrinsecazione della personalita' che puo' essere
lesa sia nell’ambito familiare e privato , sia esterno,
cioe' sociale , culturale, ricreativo, senza che insorga
necessariamente una vera e propria malattia psichica.
Il danno esistenziale e', quindi, individuabile , ove sia
accertata una modificazioni peggiorative, purche', come
gia' evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita',
nella sfera personale del soggetto leso, tra cui va fatta
rientrare la alterazione del diritto alla “ normale
qualita' della vita” e/o “alla libera estrinsecazione
della personalita'”.
Occorre anche che sussista il nesso di causalita' tra comportamento
lesivo e danno che deve tradursi , oltre che nella consecutivita'
temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un
giudizio di proporzionalita' o adeguatezza tra il fatto
illecito e le conseguenze dannose.
2) Il Tribunale ha anche ritenuto che non vi sia prova
certa e dimostrabile con criterio medico legale tra la rumorosita'
ambientale e l’episodio di autolesionismo (tentato
suicidio) posto in essere dalla Paliasi.
Nella documentazione clinica dell’Ospedale San Paolo,
ove l’appellata e' stata ricoverata si legge che “ha
sempre goduto di buona salute, da un mese e' in situazione
stressante per cui non puo' dormire, sembra che per riuscire
a dormire abbia ingoiato 18 capsule di Tavor ed un flacone
di Novalgina” (doc. 4), riferendo allo psichiatra
dell’Ospedale San Paolo che il Tavor le era stato
prescritto dal medico curante nel settembre del 1992 “perche'
da quel periodo in poi una fabbrica proprio vicino all’abitazione
della paziente inizio' a lavorare giorno e notte impedendo
il riposo” (doc. 4).
Deve pertanto ritenersi probabile il nesso eziologico tra
tentato suicidio e l’eccessiva rumorosita', anche
se agevolato dalle particolari condizioni psichiche del
paziente, pur non potendosi ritenere, in base ad una valutazione
prognostica fondata sul”id quod plerunque accidit”,
quale conseguenza logica e casualmente collegata alle immissioni
rumorose il tentativo di suicidio della vittima
Occorre, quindi, accertare se l’evento (tentato suicidio)
, ancorche' collegabile, in rapporto di connessione causale
con le immissioni rumorose, possa essere posto a carico
del danneggiante, a titolo di responsabilita'.
La questione controversa concerne la imputabilita' al danneggiante
dei danni psichici agevolati dalla predisposizione della
vittima .
Va escluso che lo stato di particolare debolezza emotiva
della vittima possa determinare una attenuazione della responsabilita'
o una riduzione del risarcimento, ma cio' solamente qualora
il fatto sia ritenuto sufficiente a provocare il danno psichico,
in base ad un giudizio di valore che si fondi sul senso
comune.
Solamente in tal caso , anche se la vittima versi in uno
stato di particolare sensibilita' emotiva che dia causa
a danni psichici piu' gravi di quelli prevedibili, questi
ultimi debbano essere risarciti integralmente e sempre che
si provi che le ripercussioni psichiche negative, pur accertate,
siano riconducibili causalmente al fatto illecito.
Ove ricorra tale evenienza il risarcimento del danno e'
integrale, indipendentemente dalle pregresse condizioni
psichiche del soggetto.
Ai fini della imputabilita' al danneggiante occorre , tuttavia,
accertare il nesso di causalita' “adeguato”
tra fatto illecito ed evento , acclarando se il primo (immissioni
rumorose eccedenti la normale tollerabilita' ) sia astrattamente
idoneo a provocare l’evento (tentativo di suicidio).
Nel caso di specie non sussistono tali condizioni in quanto
deve ritenersi, in base al senso comune, che la percezione
sensoriale della l’eccessiva rumorosita', non possa
cagionare, in termini generali, un impatto emotivo tale
da causare nella vittima una alterazione psichica talmente
intensa da spingerla al suicidio
Va, quindi, esclusa l’imputabilita' al danneggiante
del tentato suicidio della vittima , ma per motivazioni
differenti da quelle del Tribunale che ha negato “tout
court” l’esistenza del nesso di causalita' per
mancanza di prova del nesso causale semplice.
3) Il Tribunale non ha preso in esame la natura patrimoniale
o meno, del danno liquidato, essendosi limitato al riconoscimento
“tout court” della risarcibilita' della lesione
del diritto alla serenita' familiare.
Tale indagine va , invece, effettuata dalla Corte per individuare
la natura giuridica del danno esistenziale o alla serenita'
familiare, come definito dal Tribunale, e trarne le necessarie
conseguenze in tema di eventuali limitazioni risarcitorie,
rilevabili anche d’ufficio.
Nel caso di specie, trattasi di danno non reddituale, quale
conseguenza di evento lesivo che non incide direttamente
sulla capacita' di guadagno o patrimoniale dei soggetti
lesi , ma che ha ripercussione sui rapporti extra –lavorativi
e piu' specificamente familiari, di intrattenimento o svago,
sociali, e culturali.
Quindi ne va affermata la natura non patrimoniale.
Conseguentemente bisognerebbe accertare , in base al combinato
disposto degli art. 185 c.p. e 2059 c.c. la sussistenza
di un fatto costituente anche astrattamente reato, al fine
di poter liquidare il danno non patrimoniale.
Va, al riguardo rilevato come la categoria del danno non
patrimoniale non si esaurisce nel danno morale, in mancanza
di un’espressa previsione legislativa in tal senso,
ma ricomprende anche altre voci di danno individuate ed
elaborate dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni
(danno edonistico, alla serenita' familiare, alla vita sessuale,
esistenziale, da vacanza rovinata, ecc)
Estendendo il metodo sistematico interpretativo ricavabile
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986
in tema di danno biologico che, in estrema sintesi, esclude
limitazioni risarcitorie a diritti i costituzionalmente
garantiti , nel caso in cui, come nella fattispecie, si
accerti la lesione del diritto costituzionale alla libera
estrinsecazione della propria personalita' , non sussistono
ostacoli alla risarcibilita' del danno esistenziale da inquinamento
acustico anche in mancanza di prova di fatto costituente
reato.
Si legge, in particolare, in tale pronuncia che “
se e' vero che l’art. 32 Cost. tutela la salute come
diritto fondamentale del privato e se e' vero che tale diritto
e' primario e pienamente operante anche nei rapporti tra
privati , allo stesso modo come non sono configurabili limiti
alla risarcibilita' del danno biologico , quali quelli posti
dall’art. 2059 c.c.,non e' ipotizzabile limite alla
risarcibilita' dello stesso danno, per se' considerato,
ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. e' sanzione esecutiva del precetto primario: ed e'
la minima (a parte il risarcimento ex art. 2058 c.c.) delle
sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela
di un interesse.
Quand’anche si sostenesse che il riconoscimento in
un determinato ramo dell’ordinamento , d’un
diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla
sua tutela risarcitoria ....va energicamente sottolineato
che cio', in ogni caso, non puo' accadere per i diritti
e gli interessi della Costituzione dichiarati fondamentali.
Il legislatore ordinario, rifiutando la tutela risarcitoria
(minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente
dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno
nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione
della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi
escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario
rimarrebbe arbitro dell’effettivita' della predetta
dichiarazione costituzionale. Con l’aggravante che
, mentre il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043
c.c. porrebbe il divieto primario, generale, di ledere la
salute, il fatto lesivo della medesima, per il quale non
e' previsto dalla legge ordinaria il risarcimento del danno,
assurdamente impedirebbe al precetto primario d’applicarsi
(il risarcimento del danno rientra, infatti, nelle sanzioni
che la dottrina definisce esecutive) o, dovrebbe ritenersi
giuridicamente del tutto irrilevante.
Dalla correlazione tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. e'
posta, dunque, una norma che , per volonta' della Costituzione,
non puo' limitare in alcun modo il risarcimento del danno
biologico” (Corte Cost., 14.7.1986,n. 184).
Tale importante principio , evidenziato dalla Consulta in
relazione agli articoli 32 e Cost. e 2043 cod.civ.. risulta
applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di
interessi o valori costituzionalmente garantiti, estendendo
la pronuncia della Corte Costituzionale , stante l’ampiezza
dei principi enunciati, ad ogni lesione di diritti fondamentali,
con una lettura costituzionale dell’art. 2043 cod.
civ. , nel senso che tale in tale norma devono trovare integrale
tutela i diritti fondamentali della persona violati.
La stessa S.C. ha riconosciuto che “il citato art.
2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e segg. della Costituzione,
va cosi' necessariamente esteso fino a ricomprendere il
risarcimento dei danni non solo in senso stretto patrimoniali,
ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano
le attivita' realizzatrici della persona umana. Per cui,
quindi, essendo le norme costituzionali di garanzia dei
diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente
operanti, anche nei rapporti tra privati ( cd “drittwirkung”)-
non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' della relativa
lesione, per se' considerata (Corte Cost., n. 184/86) ,
ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.” CASS., 7.6.2000,n.7713
Il precetto costituzionale integra la norma di garanzia
di cui all’art. 2043 cod.civ. e consente di fondare
un sistema completo di garanzia del principio generale del
“neminem laedere” , che comprende anche la tutela
del danno esistenziale, inteso quale violazione di un diritto
fondamentale dell’individuo , tutelabile, senza limitazioni
risarcitorie, ex art 2043 c.c. che , interpretato ed applicato
alla luce dell’art. 2 della Costituzione va esteso
fino a ricomprendere la risarcibilita' non solamente dei
danni patrimoniali, ma anche di tutti gli altri danni connessi
alla mancata realizzazione della persona umana, indipendentemente
dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non
patrimoniale).
Ogni lesione, di contenuto apprezzabile, di un diritto costituzionalmente
protetto non puo', quindi, soffrire limitazioni risarcitorie
da parte del legislatore ordinario.
Cio' vale anche, in particolare, in relazione all’art.
2059 cod.civ. che limita la risarcibilita' del danno non
patrimoniale ai soli casi di fatto costituente anche reato.
Il principio ispiratore della Consulta e' individuabile
nella tutela integrale di tutti i diritti della personalita'
, intesi anche come diritti dell’individuo che, pertanto
, vanno risarciti senza limitazione alcuna.
La tutela della persona umana costituisce, peraltro, principio
informatore di tutte le Costituzioni europee e di quella
Americana , la cui centralita' di tutela e' individuabile
anche nella nostra Costituzione negli artt. 2, 3 e 32 .e
non puo' subire limitazioni e condizionamenti da parte del
legislatore ordinario
Il precetto costituzionale , improntato alla piene tutela
della persona, prevale, quindi, su eventuali limitazioni
risarcitorie imposte dal legislatore ordinario.
4) Il danno e' rappresentato dalle ripercussioni sulle
attivita' non reddituali dei danneggiati,ed, in particolare
dalla alterazione delle normali abitudini di vita e non
va qualificato, come gia' evidenziato, come danno biologico
in senso stretto , in quanto non comporta un’alterazione
dello stato di salute o l’insorgere di una malattia
, ma consiste in un’alterazione dei normali ritmi
di vita che si riflettono sulla personalita' del soggetto
danneggiato, incidendo negativamente, come riconosciuto
dal Tribunale nella fattispecie, sulle normali attivita'
quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che
genera , cumulativamente o alternativamente, ansia , irritazione,
difficolta' a far fronte alle normali occupazioni, depressione,
pur non cagionando in una vera e propria patologia sotto
il profilo medico-legale
La tutela deve , quindi ammettersi , in base al precetto
costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di
perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento
e' la diminuzione o privazioni di valori della persona inerenti
al bene protetto (per tale principio in materia di danno
biologico da morte cfr Corte Costt. 27.10.1994,n. 372)
Trattandosi di danno “evento” , conseguente
alla accertata lesione di un diritto fondamentale dell’individuo
ne va riconosciuta “la tutela risarcitoria (minima)
a seguito della violazione del diritto costituzionalmente
dichiarato fondamentale” (cfr in tema di danno biologico,
Corte Cost., 14.7.1986,n. 184).
Occorre, peraltro, accertare se e quale tipologia di prove
siano sufficienti ai fini risarcitori
Un orientamento, seguito anche dalla S.C. , ritiene che
la prova della lesione di un diritto costituzionale e' anche
prova del danno, nel senso che la lesione e' “in re
ipsa” (CASS., 3.4.2001,n. 4881, CASS, 10.5.2001,n.
6507)
Occorre, tuttavia, accertare se da tale enunciazione o,
comunque, in base ai principi generali del nostro ordinamento,
ne discende che l’accertata violazione del diritto
fondamentale attribuisca il diritto al risarcimento del
danno, anche senza necessita' di prova specifica.
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
La prova dell’esistenza della lesione non significa
che tale prova sia sufficiente ai fini del risarcimento,
in quanto deve ritenersi necessaria la prova ulteriore dell’entita'
del danno , cosi' come affermato dalla stessa Corte Costituzionale
, in relazione al danno biologico da morte (cfr Corte Costt.
27.10.1994,n. 372)
Infatti, sottolinea la Consulta , la “…prova
della lesione e' , in re ipsa, prova dell’esistenza
del danno , non gia' che questa prova sia sufficiente ai
fini del risarcimento” , in quanto “e' sempre
necessaria la prova ulteriore dell’entita' del danno,
ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita
di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 cod.civ.,costituito
dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non
patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente)
commisurato” (Corte Cost. 27.10.1994,n. 372).
Tale importante enunciazione trova fondamento giuridico
ove si consideri che , nel nostro ordinamento, mentre sono
previste forme di responsabilita' oggettiva (es: responsabilita'
dei genitori per fatti commessi dai figli minori (art. 2047
cod. civ.), dei datori di lavoro (art. 2049 cod. civ.) o
presunta (artt. 2050-2054 cod. civ., non e' prevista alcun
danno di natura oggettiva, risarcibile indipendentemente
dalla sua prova o alcuna presunzione di danno, ne' la tutela
accordata alla lesione di valori costituzionali, anche in
mancanza di una normativa specifica, puo' legittimare l’esclusione
della prova del danno.
La necessita' della prova del danno, anche in caso di violazione
di diritti fondamentali della persona non e', inoltre, contrastante
con i principi della Carta Costituzionale, vigendo anche
in materia di onere della prova del danno la generale enunciazione
di cu all’art. 2697 cod. civ., con le eccezioni espressamente
previste dalla legge e la norma di chiusura di cui all’art.
2698 cod. civ. relativa alla nullita' dei patti di modifica
o inversione dell’onere della prova, nei casi indicati
dalla norma.
Peraltro Il risarcimento del danno esistenziale , riconducibile
alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali
i diritti fondamentali della persona, non puo' fondarsi
su considerazioni che , sia pure basate sulla comune esperienza,
si limitino ad un aspetto interiore della persona lesa,
occorrendo la prova dell’incidenza, in concreto, della
lesione di valori fondamentali dell’individui sulle
attivita' realizzatrici del soggetto danneggiato , con conseguente
alterazione , di contenuto apprezzabile, della personalita'
del soggetto, sia sotto il profilo personale che relazionale,
quindi “esterno” ,quale conseguenza del fatto
illecito altrui.
Anche se la lesione, in tal caso, e' “in re ipsa”
, non ne puo' discendere, quale corollario, che il danno
debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato
l’onere di fornire la prova della sua esistenza ,
costituendo la lesione di valori costituzionali un semplice
indizio, sia pure di valenza pregnante, dell’esistenza
del danno che, tuttavia, dovra' essere provato facendo ricorso
ai principi generali in tema di prova.
Si ritiene che la prova, per le considerazioni dianzi espresse,
possa essere agevolata o meno rigorosa, anche mediante il
ricorso, in base al prudente apprezzamento del giudicante,
alle presunzioni, ai “fatti notori”, alle massime
di “comune esperienza”, ma senza esonerare il
danneggiante dall’onere di allegare i fatti e gli
elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.
Peraltro costituisce principio pacifico, che , anche ove
si ricorra alla valutazione equitativa , nel caso in cui
il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare
(art. 1226), occorra pur sempre fornire la prova del danno
stesso.
Non puo' infatti escludersi, in linea di principio, che
la lesione di valori costituzionali, non provochi, per ragioni
peculiari o contingenti legati alla sfera soggettiva del
soggetto leso o alle particolari situazioni ambientali,
alcun danno concreto nella sfera del danneggiato, con conseguente
esclusione del risarcimento , sia pure in presenza di un
fatto illecito, solo potenziamele lesivo di datti valori
costituzionali..
Relativamente ai mezzi di prova ammissibili , in mancanza
di un accertamento medico-legale , potra' anche farsi riferimento,
come gia' evidenziato, ove ne ricorrano i presupposti, alle
presunzioni semplici o a situazioni reali , di valenza sintomatica,
da cui desumere in termini di certezza o di elevata probabilita'
, l’effettivita' del pregiudizio subito.
Tuttavia non e' da escludersi che la stessa consulenza medico-legale,
una volta esclusa una lesione apprezzabile sotto il profilo
medico-legale, possa estendersi , ove sia formulato apposito
quesito, ad accertare la compromissione, sotto l’aspetto
esistenziale, delle attivita' realizzatrici del soggetto
danneggiato, avendo anche il consulente tecnico medico-legale,a
seguito dell’anamnesi del soggetto leso e degli altri
elementi in suo possesso, formulare un giudizio attendibile
sulle ripercussioni concrete del fatto illecito sulla personalita'
della parte lesa, indagine che non necessariamente, salvo
casi particolari, deve essere affidata a psicologi o assistenti
sociali, con nuova ctu , anche per evitare ulteriori spese
non necessarie,
Si ritiene, invece, che occorra cautela qualora si voglia
fondare la tutela risarcitoria sui “fatti notori”
o sulle nozioni di “comune esperienza”, in mancanza
di riscontri concreti, riferibili alla fattispecie in esame,
che consentano l’utilizzazione a fini probatori di
tali elementi presuntivi, in quanto ogni individuo ha una
propria personalita' , unica e diversa da ogni altro soggetto
e, quindi, diverse da individuo a individuo saranno le conseguenze
psichiche collegate a fatti illeciti di valenza simile,
sotto il profilo della loro concreta incidenza sulla personalita'
del soggetto leso.
In mancanza di tali elementi la tutela risarcitoria, sulla
base di tali mezzi di prova presuntiva, va riconosciuta
in quella minima, individuata dal giudice in base a parametri
riferibili alla fattispecie, astrattamente considerata.
Nondimeno sara', in linea generale, ammissibile, ai fini
della prova del danno, Il ricorso alle cd. presunzioni semplici,
che dovranno tenere conto non solamente degli aspetti cd
“interni” della lesione esistenziale, ma anche
e soprattutto delle ripercussioni nell’ambito cd “esterno”
.
Il criterio risarcitorio, non puo', allo stato, che essere
equitativo, ex art. 1226 cod.civ., stante le difficolta'
intuitive di pervenire, stante la particolare natura del
danno, ad una sua precisa quantificazione.
Tuttavia, ai fini della determinazione del “quantum”,
occorre individuare , per evitare possibili liquidazioni
arbitrarie, parametri di valutazione omogenei che tengano
conto di tutti gli elementi della fattispecie;
pertanto, a fini esemplificativi, si dovra' tenere conto
: a) della personalita' del soggetto leso, b) dell’interesse
violato; c) dell’ attivita' svolte dalla vittima;
d) delle ripercussioni del fatto illecito sulla personalita'
del soggetto leso, e) delle alterazioni, provocate dal fatto
illecito, anche nell’ambito familiare e sociale del
danneggiato.
Le conseguenze sugli appellati della intollerabilita' delle
immissioni , considerato anche un arco temporale ridotto
di 2 mesi , rispetto al piu' ampio arco temporale di 24
mesi circa preso in esame dal Tribunale, (da settembre 1992
ad aprile 1994, epoca di installazione del sistema di ventilazione
, oltre che nei mesi estivi del 1994), pur considerata la
chiusura feriale settimanale o in occasione di festivita',
devono ritenersi particolarmente gravose, sotto il profilo
dell’equilibrio psichico, per i danneggiati, rilevato
che l’attivita' lavorativa si svolgeva nell’arco
temporale delle 24 ore, quindi anche di notte, e certamente
, fino alla installazione del sistema di ventilazione ,
ma anche fino ai mesi estivi del 1994, Il Centro Poligrafico
Milano non poteva svolgere l’attivita' produttiva
tenendo costantemente porte e finestre chiuse. Al riguardo
il ctu ha rilevato che non sussistevano le condizioni termoigrometriche
compatibili tra la chiusura delle porte e finestre e la
presenza di personale all’interno del capannone.
Peraltro anche con portone aperto e le finestre dello stabilimento
verso strada venivano superati i limiti tollerabili, a tutti
i regimi di funzionamento della macchina con finestre dell’abitazione
del Ciraldo sia aperte che chiuse.
Considerato l’arco temporale di intollerabilita' delle
immissione, la loro intensita' , e soprattutto la costante
durata nell’intero arco della giornata, valutate le
conseguenze psichiche, in senso ampio, subite dai danneggiati,
gia' evidenziate, la somma liquidata dal primo giudice appare,
sotto il profilo equitativo, limitativa dell’effettivo
pregiudizio subito dai danneggiati, certamente suscettibile
di un risarcimento maggiore, ma non essendovi appello incidentale
sul punto , non puo' essere emessa alcuna pronuncia al riguardo
, dovendosi limitare la Corte alla conferma della sentenza
impugnata.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio
vanno poste a carico del Centro Poligrafico Milano s.r.l.,
rimasto soccombente
PQM
definitivamente pronunciando, sull’appello proposto
contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2305 in data
22.12.1999/28.2.2000,respinta ogni contraria domanda, eccezione
e difesa ,
RESPINGE
l’appello.
CONFERMA
la sentenza impugnata
CONDANNA
Il Centro Poligrafico Milano s.r.l al rimborso, a favore
degli appellati anche delle spese processuali del giudizio
d’appello che liquida in € 46,48 per spese, €
466.89 per diritti, € 2.298,22 per onorario, oltre
iva e cpa.
La redazione di megghy.com
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