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Trib. di Roma, Sez. XII, 3 marzo 2003 [Giud.
Serrao]
La mancata maturazione di una esperienza formativa in un
soggiorno di studi all’estero come risultante dagli
accordi contrattuali provoca un danno non patrimoniale (non
comportando una deminutio del patrimonio), né morale
(non comportando un patema d’animo in senso stretto),
né biologico (non identificandosi in una lesione
psicofisica), ma esistenziale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24 dicembre 1998
De Angelis Anna Maria conveniva in giudizio la Ef Education
s.r.l., per sentir condannare la convenuta al risarcimento
dei danni subiti a seguito dell'inadempimento del contratto
di soggiorno all’estero stipulato in data 25 maggio
1998 in favore del figlio minore Agostini Emiliano.
Esponeva l’attrice che, con tale contratto, la convenuta
si era impegnata ad offrire al minore Agostini Emiliano
un soggiorno di studi annuale (per l’anno scolastico
1998/1999) negli Stati Uniti, organizzandone l’inserimento
in una famiglia locale adeguatamente selezionata allo scopo
e curandone l’attività scolastica con assistenza
ed aiuto da parte della società tramite l’accostamento
di un tutor. Lamentava, l’attrice, danni conseguenti
ad una serie di inadempimenti della convenuta tra cui, in
particolare, i disagi del figlio per essere stato collocato
in una famiglia non corrispondente alle sue esigenze e specifiche
richieste e non adeguatamente selezionata, bensì
frettolosamente rimediata; il mancato accostamento di un
tutor di supporto; il mancato raggiungimento del titolo
graduation, necessario per l’accesso all’università
americana e promesso dalla convenuta ma che la scuola (Central
Cambria Hight School), scelta dalla stessa convenuta , non
poteva rilasciare.
Si costituiva in giudizio, all'udienza del 21 giugno 1999,
la Ef Education s.r.l.., contestando la fondatezza della
domanda e chiedendone il rigetto, deducendo che l’accordo
prevedeva l’assistenza degli studenti all’estero
da parte di un responsabile della società (accordo
rispettato poiché la "responsabile locale Sharon
D’Arcangelo ha accolto lo studente al suo arrivo e
lo ha seguito durante tutto l’anno"), non invece
l’accostamento di un tutor; respingeva ogni addebito
circa il mancato raggiungimento della graduation, dipendente
esclusivamente dai meriti dello studente e dalla autorizzazione
del Preside; deduceva, infine, la corretta selezione della
famiglia ospitante il minore, avvenuta secondo l’ordinaria
procedura.
All’udienza del 28 maggio 2001 veniva disposta la
riunione alla causa introdotta il 24.12.98 del procedimento
n.31248/2000 r.g., avente ad oggetto l’opposizione,
notificata il 26.4.2000, da parte di De Angelis Anna Maria
al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 22
febbraio 2000 in favore della EF Education s.r.l. e della
EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., inerente
al pagamento di £. 7.030.450 per l’esecuzione
del contratto per cui è causa.
Esponeva l’opponente che la somma ingiunta non era
dovuta sia perché il diritto era prescritto, sia
perché la società ricorrente si era resa inadempiente
alle obbligazioni contrattualmente assunte. Aggiungeva,
a quanto già indicato nell’atto di citazione
del 24.12.98, che il figlio Agostani Emiliano, una volta
ritornato in Italia, non si era potuto iscrivere direttamente
al V liceo scientifico in conseguenza del mancato riconoscimento
dell’anno di studi svolto in America.
All’udienza del 3 luglio 2002 si costituiva in giudizio
l’interventore volontario Agostini Emiliano, nelle
more del processo divenuto maggiorenne, che si riportava
alle argomentazioni svolte nell’atto di citazione
ed offriva in comunicazione documenti, la cui produzione
veniva considerata tardiva.
L'istruttoria si svolgeva mediante produzione di documenti,
interrogatorio libero dell’attrice e dell’interventore
volontario, ed escussione dei testi Silvio Arduini, Alessandra
Agostini, Laura Farina, Fiammetta Semmola, Massimiliano
Agostini.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, di cui in epigrafe,
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
25 novembre 2002.
Motivi della decisione
La domanda è in parte fondata.
Occorre, in primo luogo, delimitare l’oggetto del
contratto stipulato tra De Angelis Anna Maria e la EF Education
s.r.l. in data 25 maggio 1998.
L’art.1 delle Condizioni Generali di contratto chiarisce
che le informazioni contenute nell’opuscolo informativo
non costituiscono proposta contrattuale e che il contenuto
del contratto è determinato dalla domanda d’iscrizione,
oltre che dalle stesse condizioni generali di contratto
e dalle informazioni di cui a pag.14 dell’opuscolo.
Vanno, quindi, analizzate separatamente le ipotesi di lamentato
inadempimento della convenuta.
In merito al ritardo della partenza rispetto alla data
prevista, indicata genericamente nel contratto nel mese
di agosto 1998, va osservato, in primo luogo che a pag.14
dell’opuscolo informativo si legge ‘dopo il
24.4.98 le domande saranno prese in considerazione solo
in caso di posti disponibili’, individuando il 24.4.98
come termine ultimo di presentazione delle domande. La domanda
d’iscrizione è stata, nel caso concreto, presentata
il 25.5.98.
E’, d’altro canto, pacifico tra le parti che
l’effettiva partenza dello studente sia avvenuta il
1 settembre 1998, ossia entro il termine di tolleranza previsto
dall’art.8 delle Condizioni Generali di contratto,
considerato che nel contratto era stato indicato solo il
mese (di agosto), che, quindi, il termine contrattuale per
la partenza era entro il 31 agosto 1998. Il citato art.8
così recita: ‘..per esigenze di traffico aereo
le date di partenza e soggiorno possono mutare e non costituiscono
modificazione di un elemento significativo del contratto,
se tali modifiche non siano superiori a 10 giorni rispetto
alla data contrattualmente stabilita’. L’asserito
inadempimento non può, dunque, ritenersi tale.
Il danno conseguente a tale profilo d’inadempimento
si sarebbe, in ogni caso, sostanziato nell’aver impedito
allo studente di iniziare puntualmente la scuola prendendo
immediatamente contatto con i compagni e l’ambiente
scolastico, essendo giunto negli Stati Uniti e messo in
condizioni di andare a scuola solo qualche giorno dopo il
suo arrivo, e cioè ad anno scolastico già
iniziato da qualche giorno (le lezioni presso la Central
Cambria H.S. ebbero inizio il 31 agosto 1998, come risulta
dal doc. n.3 di parte convenuta) ; tuttavia parte attrice
non ha dedotto specificamente tale tipo di danno.
L’attrice ha, invece, dedotto l’inadempimento
della convenuta sostenendo che il figlio non è stato
indirizzato presso un istituto scolastico abilitato al rilascio
a studenti stranieri del titolo di accesso agli studi universitari
negli Stati Uniti e che, al ritorno in Italia, l’anno
di studio all’estero non è stato riconosciuto.
Va, in proposito, rilevato che nessun obbligo contrattuale
è stato assunto dalla EF Education s.r.l. in merito
alla scelta della scuola, né sotto il profilo dell’ubicazione
e dell’"importanza" dell’istituto,
né sotto il profilo dell’abilitazione dell’istituto
al rilascio agli studenti stranieri del titolo per accedere
agli studi universitari negli Stati Uniti. L’unico
riferimento fatto al c.d. Certificato di Graduation è
rinvenibile alla pagina 9 dell’opuscolo informativo,
non richiamata nel contenuto del contratto, ove si legge
‘Se il Preside lo permette, alla fine dell’anno
scolastico i ragazzi possono ottenere il Certificato di
Graduation’. Non va, poi, trascurato che la parte
attrice non ha fornito alcuna prova a sostegno dell’assunto
che l’istituto frequentato da Agostini Emiliano non
fosse abilitato al rilascio di tale certificato in favore
di studenti stranieri e che, pertanto, tale circostanza
di fatto è rimasta una mera affermazione priva di
ogni riscontro.
Con riguardo al riconoscimento del periodo di studio all’estero
da parte della scuola italiana, nessuna specifica obbligazione
era stata contrattualmente assunta.
Va, però, osservato che sia sulla copertina sia
a pag.9 dell’opuscolo informativo si legge : ‘Il
periodo di studi all’estero viene riconosciuto sulla
base di precise normative (d.l.16/4/1994 art.192 n.297)’
ed ancora : ‘Il Ministero della Pubblica Istruzione
riconosce il periodo di studi all’estero sulla base
di precise normative (d.l.16/4/94 art.192 n.297). Per maggiori
informazioni, contattate i nostri uffici’; segue un
numero verde.
La norma indicata nell’opuscolo prevede che per accedere
alla classe superiore, coloro che non provengono da istituti
e scuole statali devono superare un esame di idoneità
e che, per i giovani provenienti dall’estero, il consiglio
di classe può consentire l’iscrizione alla
classe alla quale aspirano purché dimostrino, previo
esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso
consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti
in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere
adeguata preparazione sull’intero programma prescritto
per l’idoneità alla classe cui aspirano.
Il richiamo alla suindicata normativa contenuto nell’opuscolo
informativo deve considerarsi, per come articolato, ingannevole.
Infatti, non corrisponde esattamente al vero che ‘il
periodo di studi all’estero viene riconosciuto’,
dato che la normativa richiamata prevede che lo studente
debba, in un modo o nell’altro, essere sottoposto
ad un esame d’idoneità ovvero a verifica in
merito alla preparazione sul programma della classe italiana
corrispondente all’anno di studi effettuato all’estero.
L’inadempimento della EF Education s.r.l. si sarebbe,
a dire dell’attrice, tra l’altro sostanziato
nell’assenza di un tutor che assistesse il figlio
e lo indirizzasse nello studio.
Circa l’assistenza all’estero del minore, il
contratto di soggiorno per cui è causa non prevedeva
l’accostamento agli studenti di un tutor, ma contemplava
l’assistenza di un "Responsabile Locale EF Foundation"
(punto 11 opuscolo inf.), nonché uno "Speciale
Servizio Assistenza allo studente 24 ore su 24, notturno
e festivo" (punto 12 opuscolo inf.).
L’escussione del teste Laura Farina ha confermato
che l’accostamento di un tutor agli studenti non era
previsto dal contratto, fugando i dubbi relativi alla possibile
sovrapposizione e coincidenza, nell’intento dei contraenti,
della figura del tutor a quella del responsabile. I doveri
di un responsabile dello studente devono ritenersi meno
pregnanti di quelli di un tutor: mentre quest’ultimo
è una figura professionale specifica che assiste
e segue personalmente e da vicino lo studente lungo tutto
il corso di studi, con un contatto quotidiano o, comunque,
assai frequente, il responsabile ha un ruolo meno incisivo
e costituisce un mero punto di riferimento dello studente
per la soluzione di problematiche legate al corso di studi
ma non direttamente inerenti allo studio in sé. Nei
termini descritti la convenuta non può considerarsi
inadempiente circa gli obblighi di assistenza previsti nel
contratto di soggiorno in quanto non ha dimostrato che il
responsabile locale non abbia svolto il compito demandatogli
dall’organizzatore. La convenuta, dal canto suo, ha
dimostrato per testi e per documenti la presenza di una
responsabile del minore, tale Sharon D’Arcangelo,
che ha accolto in casa Agostini Emiliano al suo arrivo negli
Stati Uniti, ne ha curato l’iscrizione a scuola e
il collocamento presso la famiglia ospitante ed ha richiesto
ai professori informazioni circa il rendimento dello studente.
La lettera asseritamente scritta dai coniugi Krumenaker,
la cui provenienza è stata specificamente contestata,
non può assumere valore probatorio nei confronti
della convenuta in quanto si tratta di documento privo di
data e di incerta provenienza.
In merito alla scelta della famiglia ospitante, sebbene
non emerga dal contratto che la EF Education s.r.l. avesse
assunto l’obbligazione di reperire una famiglia con
figli coetanei di Agostini Emiliano, è però
vero che a pag. 14 dell’opuscolo informativo, nel
riquadro relativo a ‘Tutto ciò che è
incluso’ si legge, tra l’altro, che la EF Education
s.r.l. si obbligava alla ricerca e selezione accurata della
famiglia ospitante. A pag.5 dell’opuscolo informativo
si legge: ‘Solo le famiglie che ricevono un giudizio
positivo (da parte di studenti già ospitati), vengono
confermate per l’anno successivo’, mentre risulta
documentato nella scheda di presentazione della famiglia
prodotta dalla stessa convenuta che i coniugi Krumenaker
erano venuti in contatto con la EF Education s.r.l. per
la prima volta il 1 settembre 1998, tramite un parente.
Risulta, dunque, provato che la scelta della famiglia ospitante
da parte della società convenuta non è avvenuta
secondo "selezione accurata", costituente specifico
obbligo della convenuta in base al contratto concluso dalle
parti. Dai documenti in atti (doc. n.5 fascicolo convenuta)
risulta che la domanda dei coniugi Krumenaker, come famiglia
ospitante, è stata presentata solo in data 8 settembre
1998 (ben sette giorni dopo l’arrivo del minore negli
Stati Uniti), probabilmente su sollecitazione della stessa
convenuta di fronte alla difficoltà di trovare altra
adeguata sistemazione per Agostini Emiliano.
Ferme restando le clausole specificamente trasfuse nel
contratto, ove l’interpretazione del contratto si
fermasse al tenore letterale dell’atto, dovrebbero,
in effetti, escludersi tanto l’obbligazione di reperire
una famiglia già ‘collaudata’ da altri
studenti, quanto l’obbligazione di far ottenere all’iscritto
un titolo di studio riconosciuto in Italia, non trattandosi
di clausole specificamente richiamate nelle Condizioni Generali
di contratto né nella domanda d’iscrizione
sottoscritta dall’attrice.
La fattispecie in esame deve, però, inquadrarsi
nella disciplina prevista dal D.lgs.17 marzo 1995, n. 111,
attuativo della Direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’, espressamente
richiamata nel contratto ed, in ogni caso, applicabile al
caso concreto in quanto si tratta di un contratto avente
ad oggetto la vendita di servizi di trasporto e di alloggio
dietro pagamento di un prezzo forfettario offerto dall’organizzatore.
L’applicabilità di tale normativa al rapporto
contrattuale in esame impone l’accoglimentp della
domanda risarcitoria avanzata da De Angelis Anna Maria,
e da Agostini Emiliano, con riferimento all’inadempimento
dell’organizzatore del viaggio all’obbligo d’informazione
previsto dall’art.8, 4° comma, del citato testo
normativo. La norma prevede, infatti, il ‘divieto
di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità
del servizio offerto, sul prezzo, e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore’.
Non può dubitarsi del fatto che le informazioni
contenute nell’opuscolo di presentazione dell’offerta,
ancorché non trasfuse nel contenuto del contratto,
siano state effettivamente comunicate al consumatore e possano
aver ingannato De Angelis Anna Maria in merito alle caratteristiche
del servizio offertole, sia con riferimento all’esperienza
e serietà dell’organizzatore nella selezione
delle famiglie ospitanti, sia con riferimento alla possibilità
di conseguire un titolo di studio valido anche in Italia.
A tale ultimo proposito, è agevole confrontare l’immediata
percepibilità dell’informazione concernente
il preteso ‘riconoscimento’ del titolo di studio
con la più nascosta ed, apparentemente, incomprensibile
testimonianza di un studentessa, a pag.8 dell’opuscolo,
la quale riferisce di aver scelto all’estero materie
attinenti al suo corso di studi italiano e di aver ripassato
il programma durante l’estate.
Va, infine, rilevato che, sebbene in calce alla domanda
d’iscrizione fosse stata apposta l’annotazione
che escludeva la disponibilità di posti per la partecipazione
di Agostini Emiliano all’incontro di orientamento
per gli studenti all’arrivo nel paese ospitante, il
documento n.4 del fascicolo di parte attrice è un
telegramma, la cui provenienza non è stata disconosciuta,
da cui si evince che, successivamente alla stipula del contratto,
la EF Education s.r.l. promise che Agostini Emiliano sarebbe
stato inviato alla scuola internazionale di Boston per svolgere
un corso di preparazione, in realtà mai svolto.
Ritenendo dimostrata dalla parte attrice, per i motivi
esposti, la condotta inadempiente della EF Education s.r.l.,
sia in relazione ad obblighi contrattualmente assunti (selezione
accurata della famiglia e partecipazione al corso di preparazione),
sia con riguardo al generale obbligo di fornire informazioni
non ingannevoli al consumatore (metodi di scelta della famiglia
ospitante e riconoscimento in Italia dell’anno di
studio all’estero), va ora preso in esame il profilo
della domanda attinente al danno lamentato.
Con riferimento al danno patrimoniale, asseritamente concretato
dalla spesa sostenuta per le lezioni private impartite al
minore per l’esame d’idoneità all’ultima
classe della scuola superiore o individuabile nell’offerta
di un servizio di minor valore rispetto al corrispettivo
pattuito, il quadro probatorio risulta completamente muto.
La domanda risarcitoria avanzata da De Angelis Anna Maria
in proprio dev’essere, pertanto, rigettata per difetto
di prova del danno.
Risultano, invece, provati per testi o, comunque, di fatto
presumibili tanto lo stato di disagio dello studente conseguente
alla mancata frequentazione di un corso preparatorio, specificamente
promesso, che lo aiutasse ad avviare con profitto gli studi
nella scuola straniera, quanto l’imbarazzo creatogli
dalla convivenza nella famiglia ospitante, di professione
religiosa diversa dalla sua ma sempre pronta a condurlo
con sé a partecipare alle pratiche religiose. Lo
stesso Agostini ha, in proposito, riferito in sede di libero
interrogatorio : ‘la domenica mattina i padroni di
casa volevano che andassi con loro alle funzioni religiose
della comunità protestante e mi sentivo, quale loro
ospite, in dovere morale di accompagnarli’.
Si tratta, quindi, di un danno non patrimoniale (non comportando
una deminutio del patrimonio), né morale (non comportando
un patema d’animo in senso stretto), né biologico
(non identificandosi in una lesione psicofisica), ma relativo
ad un’attività esistenziale dello studente
: quella di maturare l’esperienza formativa di un
soggiorno di studi all’estero sentendosi (parafrasando
la proposizione iniziale dell’opuscolo informativo)
‘a casa dall’altra parte del mondo’.
In altri termini, la violazione di specifiche obbligazioni
contrattuali, da un lato, ma, soprattutto, di obblighi d’informazione
gravanti sull’organizzatore del viaggio, dall’altro,
hanno determinato per Agostini Emiliano la sostanziale perdita
di un anno di studi in Italia impedendogli al contempo di
maturare un’adeguata, inversamente proporzionale,
progressione negli studi all’estero.
Tale danno, da valutarsi in via equitativa in quanto non
può essere provato nel suo esatto ammontare, va liquidato
tenendo conto della perdita effettivamente subita dal consumatore
del servizio. Ciò significa valutare, se ed in quanto
provati, il grado di compromissione che l’attività
sperata ha ricevuto, le alternative utilità areddituali
che il danneggiato avrebbe ottenuto astenendosi dal concludere
il contratto, la presumibile incidenza dell’evento
dannoso sul futuro atteggiarsi del danneggiato nei confronti
di esperienze analoghe o di esperienze di studio in generale,
senza però trascurare le concrete attitudini dello
studente e le ovvie difficoltà che ogni adolescente
avrebbe incontrato in un’esperienza analoga.
Considerando che è stata fornita la prova che Agostini
Emiliano ha, comunque, completato con un certo profitto
l’anno di studio all’estero e che, pur invitato
a seguire lezioni private prima dell’inizio delle
lezioni, non si è mai presentato; che, d’altro
canto, ha lasciato in Italia una famiglia numerosa e, presumibilmente,
accogliente per incontrare una famiglia composta da due
pensionati malati e molto dediti alle pratiche religiose
ed ha dovuto rinunciare alla vacanza estiva e trascorrere
l’estate successiva al ritorno in Italia a studiare
alacremente per essere ammesso all’ultimo anno della
scuola superiore, si stima corretto determinare il danno
risarcibile, che oltretutto si connota nel caso in esame
per essersi consumato in un circoscritto arco temporale,
in euro 10.000,00.
Sulla riunita causa di opposizione a decreto ingiuntivo
(n.r.g. 31248/2000) occorre, preliminarmente, rigettare
l’eccezione, avanzata dall’opponente, di prescrizione
del credito vantato dalla opposta Ef Education s.r.l., in
proprio e quale rappresentante della EF Educational Foundation
for Foreign Study Ltd. Infatti l’art.1 delle Condizioni
Generali di contratto, che costituiscono parte integrante
del contratto di soggiorno per cui è causa, assoggetta
il contratto stesso alla disciplina prevista d.lgs. 17 marzo
1995 n.111. Risulta, dunque, inapplicabile il termine di
prescrizione di un anno (o 18 mesi per il trasporto che
inizia o termina fuori Europa) così come previsto
dall’art.2951 c.c. per i contratti di trasporto, dovendosi
escludere l’applicazione estensiva o analogica di
tale norma al contratto di soggiorno all’estero (tanto
che l’art. 15 comma 2 d.lgs. 111/95 richiama l’art.
2951 c.c. per la prescrizione del diritto al risarcimento
del danno alla persona ma solo relativamente a inadempimenti
inerenti al contratto di trasporto, da ciò arguendosi,
dunque, la natura atipica, o se si vuole mista, del contratto
di viaggio). Inoltre, poiché il d.lgs. 111/95 non
richiama la legge 1084/77 in materia di azione dell’organizzatore
per l’inadempimento del consumatore, deve escludersi
anche l’applicabilità di tale norma (il cui
art.30 stabilisce che il termine annuale di prescrizione
decorre dalla data prevista nel contratto per il termine
del servizio che dia luogo alla controversia) e ritenersi
applicabile l’ordinaria prescrizione decennale di
cui all’art. 2946 c.c.
Nel merito, però, la pretesa di adempimento dell’obbligazione
di pagare il corrispettivo del contratto di soggiorno vantata
dall’organizzatore deve ritenersi validamente paralizzata
dall’eccezione d’inadempimento sollevata dall’opponente,
per le motivazioni già in precedenza esposte.
Il rifiuto di De Angelis Anna Maria di adempiere l’obbligazione
di pagare il saldo dovuto quale corrispettivo contrattuale
appare, dunque, giustificato dall’inadempimento della
controparte e conforme a buona fede, anche in considerazione
del fatto che una parte del credito è stata corrisposta.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo n.2433/00, emesso
dal Tribunale di Roma in data 22 febbraio 2000 su ricorso
della EF Education s.r.l..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo, nei minimi tariffari in difetto di
nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da De Angelis Anna Maria nei confronti della Ef
Education s.r.l. con atto notificato il giorno 24 dicembre
1998, nonché sulla domanda proposta da Agostini Emiliano
nei confronti della medesima società convenuta con
atto di intervento depositato il 3 luglio 2002, nonché
sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con
atto notificato il 26 aprile 2000, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accertato l’inadempimento da parte della Ef Education
s.r.l., alle obbligazioni assunte con contratto stipulato
in data 25 maggio 1998 con De Angelis Anna Maria, quale
rappresentante legale di Agostini Emiliano, condanna la
convenuta Ef Education s.r.l., in persona del legale rappresentante,
a pagare in favore di Agostini Emiliano a titolo risarcitorio
del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di euro
10.000,00;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata
da De Angelis Anna Maria in proprio;
c) accoglie l’opposizione proposta da De Angelis
Anna Maria nei confronti della EF Education s.r.l. e della
EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. e, per
l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2433/00
emesso dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2000;
d) condanna la EF Education s.r.l., in proprio e quale
rappresentante della EF Educational Foundation for Foreign
Study Ltd., in persona del legale rappresentante, al pagamento
in favore di De Angelis Anna Maria e di Agostini Emiliano
delle spese processuali, che liquida in complessivi E.4.008,00,
di cui E.508,00 per esborsi, E.2.000,00 per diritti ed E.1.500,00
per onorari, oltre IVA e CAP come per legge.
La redazione di megghy.com |