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Tribunale di Roma, 3 marzo 2003 [Mancata esperienza formativa soggiorno di studi]

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Trib. di Roma, Sez. XII, 3 marzo 2003 [Giud. Serrao]

La mancata maturazione di una esperienza formativa in un soggiorno di studi all’estero come risultante dagli accordi contrattuali provoca un danno non patrimoniale (non comportando una deminutio del patrimonio), né morale (non comportando un patema d’animo in senso stretto), né biologico (non identificandosi in una lesione psicofisica), ma esistenziale

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 24 dicembre 1998 De Angelis Anna Maria conveniva in giudizio la Ef Education s.r.l., per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento del contratto di soggiorno all’estero stipulato in data 25 maggio 1998 in favore del figlio minore Agostini Emiliano.

Esponeva l’attrice che, con tale contratto, la convenuta si era impegnata ad offrire al minore Agostini Emiliano un soggiorno di studi annuale (per l’anno scolastico 1998/1999) negli Stati Uniti, organizzandone l’inserimento in una famiglia locale adeguatamente selezionata allo scopo e curandone l’attività scolastica con assistenza ed aiuto da parte della società tramite l’accostamento di un tutor. Lamentava, l’attrice, danni conseguenti ad una serie di inadempimenti della convenuta tra cui, in particolare, i disagi del figlio per essere stato collocato in una famiglia non corrispondente alle sue esigenze e specifiche richieste e non adeguatamente selezionata, bensì frettolosamente rimediata; il mancato accostamento di un tutor di supporto; il mancato raggiungimento del titolo graduation, necessario per l’accesso all’università americana e promesso dalla convenuta ma che la scuola (Central Cambria Hight School), scelta dalla stessa convenuta , non poteva rilasciare.

Si costituiva in giudizio, all'udienza del 21 giugno 1999, la Ef Education s.r.l.., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, deducendo che l’accordo prevedeva l’assistenza degli studenti all’estero da parte di un responsabile della società (accordo rispettato poiché la "responsabile locale Sharon D’Arcangelo ha accolto lo studente al suo arrivo e lo ha seguito durante tutto l’anno"), non invece l’accostamento di un tutor; respingeva ogni addebito circa il mancato raggiungimento della graduation, dipendente esclusivamente dai meriti dello studente e dalla autorizzazione del Preside; deduceva, infine, la corretta selezione della famiglia ospitante il minore, avvenuta secondo l’ordinaria procedura.

All’udienza del 28 maggio 2001 veniva disposta la riunione alla causa introdotta il 24.12.98 del procedimento n.31248/2000 r.g., avente ad oggetto l’opposizione, notificata il 26.4.2000, da parte di De Angelis Anna Maria al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2000 in favore della EF Education s.r.l. e della EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., inerente al pagamento di £. 7.030.450 per l’esecuzione del contratto per cui è causa.

Esponeva l’opponente che la somma ingiunta non era dovuta sia perché il diritto era prescritto, sia perché la società ricorrente si era resa inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte. Aggiungeva, a quanto già indicato nell’atto di citazione del 24.12.98, che il figlio Agostani Emiliano, una volta ritornato in Italia, non si era potuto iscrivere direttamente al V liceo scientifico in conseguenza del mancato riconoscimento dell’anno di studi svolto in America.

All’udienza del 3 luglio 2002 si costituiva in giudizio l’interventore volontario Agostini Emiliano, nelle more del processo divenuto maggiorenne, che si riportava alle argomentazioni svolte nell’atto di citazione ed offriva in comunicazione documenti, la cui produzione veniva considerata tardiva.

L'istruttoria si svolgeva mediante produzione di documenti, interrogatorio libero dell’attrice e dell’interventore volontario, ed escussione dei testi Silvio Arduini, Alessandra Agostini, Laura Farina, Fiammetta Semmola, Massimiliano Agostini.

Sulle conclusioni precisate dalle parti, di cui in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2002.

Motivi della decisione

La domanda è in parte fondata.

Occorre, in primo luogo, delimitare l’oggetto del contratto stipulato tra De Angelis Anna Maria e la EF Education s.r.l. in data 25 maggio 1998.

L’art.1 delle Condizioni Generali di contratto chiarisce che le informazioni contenute nell’opuscolo informativo non costituiscono proposta contrattuale e che il contenuto del contratto è determinato dalla domanda d’iscrizione, oltre che dalle stesse condizioni generali di contratto e dalle informazioni di cui a pag.14 dell’opuscolo.

Vanno, quindi, analizzate separatamente le ipotesi di lamentato inadempimento della convenuta.

In merito al ritardo della partenza rispetto alla data prevista, indicata genericamente nel contratto nel mese di agosto 1998, va osservato, in primo luogo che a pag.14 dell’opuscolo informativo si legge ‘dopo il 24.4.98 le domande saranno prese in considerazione solo in caso di posti disponibili’, individuando il 24.4.98 come termine ultimo di presentazione delle domande. La domanda d’iscrizione è stata, nel caso concreto, presentata il 25.5.98.

E’, d’altro canto, pacifico tra le parti che l’effettiva partenza dello studente sia avvenuta il 1 settembre 1998, ossia entro il termine di tolleranza previsto dall’art.8 delle Condizioni Generali di contratto, considerato che nel contratto era stato indicato solo il mese (di agosto), che, quindi, il termine contrattuale per la partenza era entro il 31 agosto 1998. Il citato art.8 così recita: ‘..per esigenze di traffico aereo le date di partenza e soggiorno possono mutare e non costituiscono modificazione di un elemento significativo del contratto, se tali modifiche non siano superiori a 10 giorni rispetto alla data contrattualmente stabilita’. L’asserito inadempimento non può, dunque, ritenersi tale.

Il danno conseguente a tale profilo d’inadempimento si sarebbe, in ogni caso, sostanziato nell’aver impedito allo studente di iniziare puntualmente la scuola prendendo immediatamente contatto con i compagni e l’ambiente scolastico, essendo giunto negli Stati Uniti e messo in condizioni di andare a scuola solo qualche giorno dopo il suo arrivo, e cioè ad anno scolastico già iniziato da qualche giorno (le lezioni presso la Central Cambria H.S. ebbero inizio il 31 agosto 1998, come risulta dal doc. n.3 di parte convenuta) ; tuttavia parte attrice non ha dedotto specificamente tale tipo di danno.

L’attrice ha, invece, dedotto l’inadempimento della convenuta sostenendo che il figlio non è stato indirizzato presso un istituto scolastico abilitato al rilascio a studenti stranieri del titolo di accesso agli studi universitari negli Stati Uniti e che, al ritorno in Italia, l’anno di studio all’estero non è stato riconosciuto.

Va, in proposito, rilevato che nessun obbligo contrattuale è stato assunto dalla EF Education s.r.l. in merito alla scelta della scuola, né sotto il profilo dell’ubicazione e dell’"importanza" dell’istituto, né sotto il profilo dell’abilitazione dell’istituto al rilascio agli studenti stranieri del titolo per accedere agli studi universitari negli Stati Uniti. L’unico riferimento fatto al c.d. Certificato di Graduation è rinvenibile alla pagina 9 dell’opuscolo informativo, non richiamata nel contenuto del contratto, ove si legge ‘Se il Preside lo permette, alla fine dell’anno scolastico i ragazzi possono ottenere il Certificato di Graduation’. Non va, poi, trascurato che la parte attrice non ha fornito alcuna prova a sostegno dell’assunto che l’istituto frequentato da Agostini Emiliano non fosse abilitato al rilascio di tale certificato in favore di studenti stranieri e che, pertanto, tale circostanza di fatto è rimasta una mera affermazione priva di ogni riscontro.

Con riguardo al riconoscimento del periodo di studio all’estero da parte della scuola italiana, nessuna specifica obbligazione era stata contrattualmente assunta.

Va, però, osservato che sia sulla copertina sia a pag.9 dell’opuscolo informativo si legge : ‘Il periodo di studi all’estero viene riconosciuto sulla base di precise normative (d.l.16/4/1994 art.192 n.297)’ ed ancora : ‘Il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce il periodo di studi all’estero sulla base di precise normative (d.l.16/4/94 art.192 n.297). Per maggiori informazioni, contattate i nostri uffici’; segue un numero verde.

La norma indicata nell’opuscolo prevede che per accedere alla classe superiore, coloro che non provengono da istituti e scuole statali devono superare un esame di idoneità e che, per i giovani provenienti dall’estero, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione alla classe alla quale aspirano purché dimostrino, previo esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.

Il richiamo alla suindicata normativa contenuto nell’opuscolo informativo deve considerarsi, per come articolato, ingannevole. Infatti, non corrisponde esattamente al vero che ‘il periodo di studi all’estero viene riconosciuto’, dato che la normativa richiamata prevede che lo studente debba, in un modo o nell’altro, essere sottoposto ad un esame d’idoneità ovvero a verifica in merito alla preparazione sul programma della classe italiana corrispondente all’anno di studi effettuato all’estero.

L’inadempimento della EF Education s.r.l. si sarebbe, a dire dell’attrice, tra l’altro sostanziato nell’assenza di un tutor che assistesse il figlio e lo indirizzasse nello studio.

Circa l’assistenza all’estero del minore, il contratto di soggiorno per cui è causa non prevedeva l’accostamento agli studenti di un tutor, ma contemplava l’assistenza di un "Responsabile Locale EF Foundation" (punto 11 opuscolo inf.), nonché uno "Speciale Servizio Assistenza allo studente 24 ore su 24, notturno e festivo" (punto 12 opuscolo inf.).

L’escussione del teste Laura Farina ha confermato che l’accostamento di un tutor agli studenti non era previsto dal contratto, fugando i dubbi relativi alla possibile sovrapposizione e coincidenza, nell’intento dei contraenti, della figura del tutor a quella del responsabile. I doveri di un responsabile dello studente devono ritenersi meno pregnanti di quelli di un tutor: mentre quest’ultimo è una figura professionale specifica che assiste e segue personalmente e da vicino lo studente lungo tutto il corso di studi, con un contatto quotidiano o, comunque, assai frequente, il responsabile ha un ruolo meno incisivo e costituisce un mero punto di riferimento dello studente per la soluzione di problematiche legate al corso di studi ma non direttamente inerenti allo studio in sé. Nei termini descritti la convenuta non può considerarsi inadempiente circa gli obblighi di assistenza previsti nel contratto di soggiorno in quanto non ha dimostrato che il responsabile locale non abbia svolto il compito demandatogli dall’organizzatore. La convenuta, dal canto suo, ha dimostrato per testi e per documenti la presenza di una responsabile del minore, tale Sharon D’Arcangelo, che ha accolto in casa Agostini Emiliano al suo arrivo negli Stati Uniti, ne ha curato l’iscrizione a scuola e il collocamento presso la famiglia ospitante ed ha richiesto ai professori informazioni circa il rendimento dello studente. La lettera asseritamente scritta dai coniugi Krumenaker, la cui provenienza è stata specificamente contestata, non può assumere valore probatorio nei confronti della convenuta in quanto si tratta di documento privo di data e di incerta provenienza.

In merito alla scelta della famiglia ospitante, sebbene non emerga dal contratto che la EF Education s.r.l. avesse assunto l’obbligazione di reperire una famiglia con figli coetanei di Agostini Emiliano, è però vero che a pag. 14 dell’opuscolo informativo, nel riquadro relativo a ‘Tutto ciò che è incluso’ si legge, tra l’altro, che la EF Education s.r.l. si obbligava alla ricerca e selezione accurata della famiglia ospitante. A pag.5 dell’opuscolo informativo si legge: ‘Solo le famiglie che ricevono un giudizio positivo (da parte di studenti già ospitati), vengono confermate per l’anno successivo’, mentre risulta documentato nella scheda di presentazione della famiglia prodotta dalla stessa convenuta che i coniugi Krumenaker erano venuti in contatto con la EF Education s.r.l. per la prima volta il 1 settembre 1998, tramite un parente.

Risulta, dunque, provato che la scelta della famiglia ospitante da parte della società convenuta non è avvenuta secondo "selezione accurata", costituente specifico obbligo della convenuta in base al contratto concluso dalle parti. Dai documenti in atti (doc. n.5 fascicolo convenuta) risulta che la domanda dei coniugi Krumenaker, come famiglia ospitante, è stata presentata solo in data 8 settembre 1998 (ben sette giorni dopo l’arrivo del minore negli Stati Uniti), probabilmente su sollecitazione della stessa convenuta di fronte alla difficoltà di trovare altra adeguata sistemazione per Agostini Emiliano.

Ferme restando le clausole specificamente trasfuse nel contratto, ove l’interpretazione del contratto si fermasse al tenore letterale dell’atto, dovrebbero, in effetti, escludersi tanto l’obbligazione di reperire una famiglia già ‘collaudata’ da altri studenti, quanto l’obbligazione di far ottenere all’iscritto un titolo di studio riconosciuto in Italia, non trattandosi di clausole specificamente richiamate nelle Condizioni Generali di contratto né nella domanda d’iscrizione sottoscritta dall’attrice.

La fattispecie in esame deve, però, inquadrarsi nella disciplina prevista dal D.lgs.17 marzo 1995, n. 111, attuativo della Direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’, espressamente richiamata nel contratto ed, in ogni caso, applicabile al caso concreto in quanto si tratta di un contratto avente ad oggetto la vendita di servizi di trasporto e di alloggio dietro pagamento di un prezzo forfettario offerto dall’organizzatore.

L’applicabilità di tale normativa al rapporto contrattuale in esame impone l’accoglimentp della domanda risarcitoria avanzata da De Angelis Anna Maria, e da Agostini Emiliano, con riferimento all’inadempimento dell’organizzatore del viaggio all’obbligo d’informazione previsto dall’art.8, 4° comma, del citato testo normativo. La norma prevede, infatti, il ‘divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo, e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore’.

Non può dubitarsi del fatto che le informazioni contenute nell’opuscolo di presentazione dell’offerta, ancorché non trasfuse nel contenuto del contratto, siano state effettivamente comunicate al consumatore e possano aver ingannato De Angelis Anna Maria in merito alle caratteristiche del servizio offertole, sia con riferimento all’esperienza e serietà dell’organizzatore nella selezione delle famiglie ospitanti, sia con riferimento alla possibilità di conseguire un titolo di studio valido anche in Italia.

A tale ultimo proposito, è agevole confrontare l’immediata percepibilità dell’informazione concernente il preteso ‘riconoscimento’ del titolo di studio con la più nascosta ed, apparentemente, incomprensibile testimonianza di un studentessa, a pag.8 dell’opuscolo, la quale riferisce di aver scelto all’estero materie attinenti al suo corso di studi italiano e di aver ripassato il programma durante l’estate.

Va, infine, rilevato che, sebbene in calce alla domanda d’iscrizione fosse stata apposta l’annotazione che escludeva la disponibilità di posti per la partecipazione di Agostini Emiliano all’incontro di orientamento per gli studenti all’arrivo nel paese ospitante, il documento n.4 del fascicolo di parte attrice è un telegramma, la cui provenienza non è stata disconosciuta, da cui si evince che, successivamente alla stipula del contratto, la EF Education s.r.l. promise che Agostini Emiliano sarebbe stato inviato alla scuola internazionale di Boston per svolgere un corso di preparazione, in realtà mai svolto.

Ritenendo dimostrata dalla parte attrice, per i motivi esposti, la condotta inadempiente della EF Education s.r.l., sia in relazione ad obblighi contrattualmente assunti (selezione accurata della famiglia e partecipazione al corso di preparazione), sia con riguardo al generale obbligo di fornire informazioni non ingannevoli al consumatore (metodi di scelta della famiglia ospitante e riconoscimento in Italia dell’anno di studio all’estero), va ora preso in esame il profilo della domanda attinente al danno lamentato.

Con riferimento al danno patrimoniale, asseritamente concretato dalla spesa sostenuta per le lezioni private impartite al minore per l’esame d’idoneità all’ultima classe della scuola superiore o individuabile nell’offerta di un servizio di minor valore rispetto al corrispettivo pattuito, il quadro probatorio risulta completamente muto. La domanda risarcitoria avanzata da De Angelis Anna Maria in proprio dev’essere, pertanto, rigettata per difetto di prova del danno.

Risultano, invece, provati per testi o, comunque, di fatto presumibili tanto lo stato di disagio dello studente conseguente alla mancata frequentazione di un corso preparatorio, specificamente promesso, che lo aiutasse ad avviare con profitto gli studi nella scuola straniera, quanto l’imbarazzo creatogli dalla convivenza nella famiglia ospitante, di professione religiosa diversa dalla sua ma sempre pronta a condurlo con sé a partecipare alle pratiche religiose. Lo stesso Agostini ha, in proposito, riferito in sede di libero interrogatorio : ‘la domenica mattina i padroni di casa volevano che andassi con loro alle funzioni religiose della comunità protestante e mi sentivo, quale loro ospite, in dovere morale di accompagnarli’.

Si tratta, quindi, di un danno non patrimoniale (non comportando una deminutio del patrimonio), né morale (non comportando un patema d’animo in senso stretto), né biologico (non identificandosi in una lesione psicofisica), ma relativo ad un’attività esistenziale dello studente : quella di maturare l’esperienza formativa di un soggiorno di studi all’estero sentendosi (parafrasando la proposizione iniziale dell’opuscolo informativo) ‘a casa dall’altra parte del mondo’.

In altri termini, la violazione di specifiche obbligazioni contrattuali, da un lato, ma, soprattutto, di obblighi d’informazione gravanti sull’organizzatore del viaggio, dall’altro, hanno determinato per Agostini Emiliano la sostanziale perdita di un anno di studi in Italia impedendogli al contempo di maturare un’adeguata, inversamente proporzionale, progressione negli studi all’estero.

Tale danno, da valutarsi in via equitativa in quanto non può essere provato nel suo esatto ammontare, va liquidato tenendo conto della perdita effettivamente subita dal consumatore del servizio. Ciò significa valutare, se ed in quanto provati, il grado di compromissione che l’attività sperata ha ricevuto, le alternative utilità areddituali che il danneggiato avrebbe ottenuto astenendosi dal concludere il contratto, la presumibile incidenza dell’evento dannoso sul futuro atteggiarsi del danneggiato nei confronti di esperienze analoghe o di esperienze di studio in generale, senza però trascurare le concrete attitudini dello studente e le ovvie difficoltà che ogni adolescente avrebbe incontrato in un’esperienza analoga.

Considerando che è stata fornita la prova che Agostini Emiliano ha, comunque, completato con un certo profitto l’anno di studio all’estero e che, pur invitato a seguire lezioni private prima dell’inizio delle lezioni, non si è mai presentato; che, d’altro canto, ha lasciato in Italia una famiglia numerosa e, presumibilmente, accogliente per incontrare una famiglia composta da due pensionati malati e molto dediti alle pratiche religiose ed ha dovuto rinunciare alla vacanza estiva e trascorrere l’estate successiva al ritorno in Italia a studiare alacremente per essere ammesso all’ultimo anno della scuola superiore, si stima corretto determinare il danno risarcibile, che oltretutto si connota nel caso in esame per essersi consumato in un circoscritto arco temporale, in euro 10.000,00.

Sulla riunita causa di opposizione a decreto ingiuntivo (n.r.g. 31248/2000) occorre, preliminarmente, rigettare l’eccezione, avanzata dall’opponente, di prescrizione del credito vantato dalla opposta Ef Education s.r.l., in proprio e quale rappresentante della EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. Infatti l’art.1 delle Condizioni Generali di contratto, che costituiscono parte integrante del contratto di soggiorno per cui è causa, assoggetta il contratto stesso alla disciplina prevista d.lgs. 17 marzo 1995 n.111. Risulta, dunque, inapplicabile il termine di prescrizione di un anno (o 18 mesi per il trasporto che inizia o termina fuori Europa) così come previsto dall’art.2951 c.c. per i contratti di trasporto, dovendosi escludere l’applicazione estensiva o analogica di tale norma al contratto di soggiorno all’estero (tanto che l’art. 15 comma 2 d.lgs. 111/95 richiama l’art. 2951 c.c. per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla persona ma solo relativamente a inadempimenti inerenti al contratto di trasporto, da ciò arguendosi, dunque, la natura atipica, o se si vuole mista, del contratto di viaggio). Inoltre, poiché il d.lgs. 111/95 non richiama la legge 1084/77 in materia di azione dell’organizzatore per l’inadempimento del consumatore, deve escludersi anche l’applicabilità di tale norma (il cui art.30 stabilisce che il termine annuale di prescrizione decorre dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dia luogo alla controversia) e ritenersi applicabile l’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Nel merito, però, la pretesa di adempimento dell’obbligazione di pagare il corrispettivo del contratto di soggiorno vantata dall’organizzatore deve ritenersi validamente paralizzata dall’eccezione d’inadempimento sollevata dall’opponente, per le motivazioni già in precedenza esposte.

Il rifiuto di De Angelis Anna Maria di adempiere l’obbligazione di pagare il saldo dovuto quale corrispettivo contrattuale appare, dunque, giustificato dall’inadempimento della controparte e conforme a buona fede, anche in considerazione del fatto che una parte del credito è stata corrisposta.

Segue la revoca del decreto ingiuntivo n.2433/00, emesso dal Tribunale di Roma in data 22 febbraio 2000 su ricorso della EF Education s.r.l..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei minimi tariffari in difetto di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Angelis Anna Maria nei confronti della Ef Education s.r.l. con atto notificato il giorno 24 dicembre 1998, nonché sulla domanda proposta da Agostini Emiliano nei confronti della medesima società convenuta con atto di intervento depositato il 3 luglio 2002, nonché sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto notificato il 26 aprile 2000, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) accertato l’inadempimento da parte della Ef Education s.r.l., alle obbligazioni assunte con contratto stipulato in data 25 maggio 1998 con De Angelis Anna Maria, quale rappresentante legale di Agostini Emiliano, condanna la convenuta Ef Education s.r.l., in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di Agostini Emiliano a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di euro 10.000,00;

b) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da De Angelis Anna Maria in proprio;

c) accoglie l’opposizione proposta da De Angelis Anna Maria nei confronti della EF Education s.r.l. e della EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2433/00 emesso dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2000;

d) condanna la EF Education s.r.l., in proprio e quale rappresentante della EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di De Angelis Anna Maria e di Agostini Emiliano delle spese processuali, che liquida in complessivi E.4.008,00, di cui E.508,00 per esborsi, E.2.000,00 per diritti ed E.1.500,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge.

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