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Giudice di Pace di Avellino, 6 maggio 2001
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.09.00. l’Avv.
…. e l’Avv. … convenivano davanti al Giudice
di Pace di Avellino e Poste Italiane S.p.A., in persona
del legale rapp.te p.t., onde sentirle condannare al risarcimento
del danno da contenersi nei limiti di £. …,
oltre spese, diritti e onorari.
Assumevano gli attori, che erano costituiti nella procedura
giudiziaria avanti il Tribunale di Benevento N. …,
avente per oggetto l’Accertamento Tecnico Preventivo,
ove era parte la Concessionaria …, cui dovevano notificare
il provvedimento del presidente del Tribunale di Benevento
entro il termine ultimo del giorno 30.06.00 .
Essi provvedevano alla notifica tramite posta con racc.ta
n. ………. del 21.06.00; ma in data 27.06.01
il plico veniva restituito al mittente con dicitura apposta
dall’ufficiale postale del seguente tenore : “ditta
trasferita in via … Milano”.
A seguito di immediati accertamenti telefonici, agli attori
veniva confermata l’attuale operativita’ della
Convenuta s.r.l. al medesimo indirizzo indicato nel plico
raccomandato.
Essi pertanto in data 28.06.00 dovettero adoprarsi per compiere
con urgenza - tramite l’ufficio notifiche di Avellino
- per la notifica del provvedimento del Presidente del Tribunale
di Benevento, nei termini indicati alla Concessionaria …
.
Ritennero altresi’, oltre alle spese sostenute, di
avere subito anche danno alla salute, tutelata dall’art.
32 della Carta Costituzione, per lo stress e il turbamento
dovuti al pericolo di incorrere nella decadenza dell’intera
procedura, con successivo danno e responsabilita’
professionale, nei confronti del loro assistito.
Il reclamo e la relativa diffida invita alle Poste dagli
attori in data 07.07.00 non sortiva effetto alcuno, salvo
una lettera di scuse per “involontario e occasionale
disservizio", inviata dalle Poste di Avellino in data
03.08.00 .
La societa’ convenuta non si costituiva in giudizio,
per cui precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta
per la sentenza.
DIRITTO
La lettera 03.05.00 delle Poste inviata agli attori con
le scuse per “l’involontario e occasionale disservizio”,
prodotta in atti, conferma l’assunto attoreo.
Viene pertanto riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento
del danno; esso si e’ concretato nelle spese di trasferta
da Benevento ad Avellino e ritorno, nonche’ delle
ulteriori spese di notifica richieste dall’ufficiale
giudiziario del Tribunale di Avellino .
Questo giudice ritiene di liquidarle complessivamente in
via equitativa in £. … .
Per quanto riguarda il danno alla salute, costituzionalmente
tutelato, e’ opinione del giudicante che esso debba
effettivamente essere risarcito.
Infatti lo stress cui e’ sottoposto l’avvocato
normalmente nelle difese e nei rapporti con i magistrati
e comunque con gli uffici pubblici, e’ gia’
di per se’ gravoso e causa di turbamento; se a questo
viene aggiunto il disservizio di tali uffici pubblici in
generale, e nella fattispecie dell’ufficio postale,
che non sempre, quando si tratta di notifiche, riesce ad
eseguirle, e’ di tutta evidenza, soprattutto quando
si tratta di cause o di procedure particolarmente importanti,
che esso diviene esasperante.
Si ritiene opportuno, pertanto, sempre in via equitativa,
commisurare l’entita’ del risarcimento dei danni,
che ovviamente andro’ liquidato per un solo avvocato,
anche se il mandato e’ congiunto, al costo di una
“settimana bianca”, notoriamente rilassante,
pari a £. … .
Le spese seguono la soccombenza; ritenendo pero’ che
le stesse vadano calcolate sullo scaglione da … a
… milioni, e non come erroneamente indicate nello
scaglione da … a … milioni, in quanto il valore
della causa e’ dato dalla domanda su cui si chiede
il giudizio, e non dalla causa di riferimento (A.T.P. Benevento).
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Avellino, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda per quanto di ragione, e condanna le
Poste Italiane, al pagamento della somma complessiva di
£. …, oltre le spese di questo giudizio che
liquida in £. … per spese, £. …
per diritti e £. … per onorari, oltre I.V.A.,
C.N.A. e maggiorazione 10 %.
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