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Trib. di Venezia, Sez. III Civ., 7 aprile
2003 [Giud. Simone]
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20.02.98 Pulvirenti
Giuseppe evocava in giudizio dinanzi alla Pretura Circondariale
di Venezia, la Co.Di.Ve. s.c.a.r.l. per sentirla condannare
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto
di cinque sculture di sua realizzazione e di sua proprieta'
oltre che per il danneggiamento di un’ulteriore scultura
denominata “Ionica”. Esponeva l’attore
che, in seguito ad un’esposizione delle opere avvenuta
a Venezia nel febbraio del 1997, la convenuta cooperativa
era stata incaricata del trasporto delle sculture dal luogo
della mostra al suo domicilio in Roma. Sta di fatto che
durante il detto trasporto, delle sei opere consegnate al
vettore quattro erano state trafugate, mentre una quinta
era rimasta danneggiata.
Tanto esposto l’attore chiedeva che, accertata la
responsabilita' della Co.Di.Ve., la stessa fosse condannata
al risarcimento di tutti i danni subiti per la riparazione
della scultura denominata “Ionica”, per la perdita
del valore di mercato correlabile alle opere sottratte,
oltre al pregiudizio derivante dall’impossibilita'
di documentare il suo percorso artisitico.
Si costituiva la Co.Di.Ve. s.c.a.r.l. e resisteva alla domanda
proposta eccependo la propria carenza di legittimazione
passiva nei confronti dell’attore in quanto la stessa
non aveva mai intrattenuto alcun rapporto col Pulvirenti,
destinatario del trasporto, ma unicamente con la Galleria
Nuova Icona, in qualita' di mittente. Eccepiva inoltre la
convenuta l’estinzione dell’azione nei confronti
del vettore per la mancata denuncia del furto-danneggiamento
nel termine di cui all’art.1698 c.c.. Contestava in
ogni caso la convenuta la quantificazione dei danni prospettata
dall’attore, affermando che per il computo degli stessi
era necessario fare riferimento alla disciplina delle tariffe
a forcella di cui all’art.1 L.450/85 per il trasporto
su strada e all’art. 423 cod. nav. per quello via
acqua. Notava infine la convenuta di non aver eseguito personalmente
il trasporto dei colli, ma di essersi avvalsa dell’opera
di Paganuzzi Andrea per il trasporto via acqua e della Collodo
Autotrasporti s.p.a. per quello via terra, chiedendo quindi
il differimento dell’udienza ex art. 180 c.p.c. al
fine di procedere alla chiamata in causa degli stessi, dai
quali chiedeva di essere manlevata.
Si costituiva la terza chiamata Collodo s.p.a. e resisteva
alla domanda proposta nei suoi confronti, eccependo l’estinzione
dell’azione ex art.1698 c.c. sia nei confronti del
vettore Co.Di.Ve., sia nei confronti del subvettore Collodo.
Affermava inoltre la terza chiamata che la responsabilita'
per l’avaria della scultura denominata “Ionica”
doveva imputarsi ad un vizio d’imballaggio ad essa
estraneo e contestava infine la quantificazione dei danni
operata dall’attore, ritenendo che nel caso trovasse
applicazione la limitazione al risarcimento di cui all’art.1
L.450/85.
Il Paganuzzi, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non
si costituiva ed era dichiarato contumace all’esito
dell’udienza ex art. 180 c.p.c.
A seguito di istruttoria documentale, disposta consulenza
tecnica d’ufficio, la causa, previa riassegnazione
al nuovo istruttore, per effetto della soppressione dell’Ufficio
del Pretore disposta dall’art. 1 d.lgs. 51/98, sulle
conclusioni epigrafate era trattenuta in decisione all’udienza
del 05.07.02, concedendosi i termini per il deposito degli
atti difensivi ex art. 190 c.p.c.
In comparsa conclusionale 18.10.02 la terza chiamata dichiarava
l’intervenuto fallimento della Collodo s.p.a e per
l’effetto il Giudice con ordinanza 12.11.02 dichiarava
l’interruzione del processo.
A seguito di ricorso per la riassunzione presentato il 05.12.02
dall’attore nessuno si costituiva per il Fallimento
Collodo e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione
all’udienza del 17.01.03, con rinuncia delle parti
costituite al termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
1) Deve essere dichiarata la contumacia del Fall.to Collodo
Autotrasporti s.p.a., ritualmente evocata in giudizio a
seguito della riassunzione fatta dall’attore con ricorso
notificato il 21-12-2002.
Si deve in via pregiudiziale rilevare l’improcedibilita'
ex art. 52 R.D. 267/42 della domanda di manleva proposta
dalla convenuta Co.Di.Ve. nei confronti della terza chiamata
Collodo Autotrasporti s.p.a., se e in quanto non rinunciata,
poiche' intervenuto il fallimento di quest’ultima,
i crediti azionati avverso la stessa devono essere accertati
nell’ambito della sede concorsuale.
Da cio' deriva che la domanda formulata in sede di cognizione
ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura
concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilita'
e' rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente
dettate a tutela del principio della par condicio creditorum
(cfr. Cass. 15/05/2001, n.6659; 2/2/2001, n.1511; 11/04/1997,
n.3161).
In ogni caso, quand’anche si dovesse opinare per la
soluzione opposta a quella sopra indicata, rispetto alle
domande in esame, sempre per effetto della dichiarazione
di fallimento, sussiste la competenza funzionale del Tribunale
fallimentare ai sensi dell’art. 24 R.D. 267/42.
Infatti, per costante giurisprudenza del Supremo Collegio
deve essere riconosciuta la competenza funzionale del Tribunale
fallimentare, non soltanto in relazione a tutte le domande
che traggono origine dal dissesto, ma anche a quelle che
comunque investono, o restano influenzate, dal fallimento,
poiche' debbono trovare il loro svolgimento nella procedura
fallimentare per assicurare l'unita' della esecuzione concorsuale.
Fra tali domande si annoverano anche quelle di accertamento
in quanto siano dirette a porre in essere il presupposto
di una successiva sentenza di condanna (cfr. Cass., 25-7-1997,
n. 6976; 28-12-1994, n. 11235; 14-10-1988, n. 5602).
Nel caso di specie deve esser affermata, quindi, la competenza
esclusiva del Tribunale Fallimentare di Bolzano (da cui
e' stata pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento)
per essere la procedura concorsuale la sede di accertamento
di ogni credito in conseguenza del concorso dei creditori
sul patrimonio del fallito.
Sempre in via pregiudiziale di rito, se ed in quanto non
rinunciata, deve essere disattesa l’eccezione d’incompetenza
per valore dedotta dalla convenuta. A partire dal 2 giugno
1999, data in cui e' divenuto efficace il d.leg. 51/98 (cfr.
gli artt. 1 e 247, come modificato dall’art. 1 l.
16 giugno 1998, n. 188), l’ufficio del Pretore e'
stato soppresso. Ai sensi dell’art. 132, comma 1,
d.leg. 51/98 i procedimenti pendenti dinanzi al Pretore
(al 2 giugno 1999) sono definiti dal Tribunale in base alle
disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo.
In tali procedimenti le udienze fissate davanti al Pretore
per una data successiva al 2 giugno 1999 si intendono fissate
dinanzi al Tribunale per gli stessi incombenti (art. 132,
comma 2, d.leg. 51/98).
Rispetto ad un siffatto impianto fanno eccezione i procedimenti,
per i quali sia prevista la persistente applicazione delle
disposizioni anteriormente vigenti (cfr. l’art. 42
d.leg. 51/98), da identificarsi, in base all’art.
133, comma 1, d.leg. 51/98, con quelli in cui alla data
del 2 giugno 1999 siano state precisate le conclusioni,
ovvero la causa sia gia' stata trattenuta in decisione.
Tali ultimi procedimenti sono definiti dal
Pretore sulla base delle disposizioni precedenti, salvo
che la causa sia rimessa in istruttoria. In tale evenienza,
in base all’art. 133, comma 2, d.leg. 51/98 la causa
e' definita dal Tribunale sulla base delle disposizioni
introdotte dal d.leg. 51/98 secondo quanto stabilito dall’art.
132, comma 2, d.leg. 51/98.
In quest’ordine normativo, in virtu' della disposizione
speciale contenuta nell’art. 132 d.leg. 51/98, atta
a derogare al principio racchiuso nell’art. 5 c.p.c.
in tema di perpetuatio iurisidictionis, l’odierno
procedimento, in quanto pendente dinanzi al Pretore alla
data del 2-6-1999, deve essere definito dal Tribunale in
base alle disposizioni del cennato decreto legislativo,
con il conseguente venir meno della dedotta incompetenza
per valore per effetto dell’abrogazione dell’art.
8 c.p.c. (cfr. l’art. 49 d.leg. 51/98) e della modifica
dell’art. 9 c.p.c. (cfr. l’art. 50 d.leg. 51/98),
a mente del quale il Tribunale e' competente per tutte le
cause che non siano di competenza di altro giudice. A cio'
s’aggiunga che se il legislatore avesse inteso rendere
inapplicabile lo ius superveniens ai giudizi
in corso in virtu' dell’art. 5 c.p.c. non avrebbe
avuto alcun bisogno di prevedere l’eccezione di cui
all’art. 132 d.leg. 51/98 (cfr. in senso favorevole
all’applicazione dello ius superveniens, ossia del
d.leg. 51/98 ai procedimenti pendenti alla data del 2 giugno
1999, Cass. 28 settembre 2000, n. 1044/SU; 7 novembre 2000,
n. 14488; 22 gennaio 2001, n. 892; 3 luglio 2001, n. 8992).
2) Nel merito, la domanda proposta dall’attore e'
fondata per le ragioni di seguito indicate. Deve ritenersi
pacifico sulla base della documentazione prodotta che in
data 21.02.97, Andrea Paganuzzi si reco' per conto della
Co.Di.Ve. presso la Galleria Nuova Icona di Venezia, al
fine di ricevere e trasportare via acqua tre colli contenenti
complessivamente sei sculture del Pulvirenti, tutte identificate
nella dichiarazione allegata alla lettera di vettura (doc.1
attoreo). Altrettanto pacifico deve ritenersi che il furto
delle opere d’arte avvenne mentre i colli erano nella
disponibilita' del Paganuzzi, il quale ha riferito in sede
di denuncia di aver ormeggiato la barca e di essersi recato
a consumare il pranzo in piazzale Roma per poi accorgersi
al ritorno della sparizione di un collo (cfr. il doc. del
fascicolo di parte convenuta, nonche' il doc. 3 del fascicolo
Collodo).
Cio' chiarito in punto di fatto, mette conto evidenziare
che l’attore ha agito nei confronti della Co.Di.Ve.
in qualita' di destinatario al fine di ottenere il ristoro
dei danni connessi alla sottrazione delle quattro sculture
ed al danneggiamento di una quinta denominata “Ionica”,
affidate in custodia alla convenuta in forza del contratto
di trasporto concluso con la stessa dalla Galleria Nuova
Icona di Venezia. In quest’ordine d’idee, l’affermazione
della convenuta, a cui dire essa sarebbe priva di legittimazione
passiva in quanto estranea a qualunque rapporto con il Pulvirenti,
non puo' essere condivisa.
Infatti, qualora mittente e destinatario siano, come nel
caso de quo, soggetti diversi, il contratto di trasporto
concluso dal primo col vettore si configura quale contratto
a favore di terzo ex art. 1411 c.c., cui il destinatario
aderisce per effetto della richiesta di riconsegna della
merce trasportata (ex pluribus, Cass., 04-03-1986, n. 1355,
Cass., 11-11-1988, n. 6081). Ai sensi dell’art.1689
c.c., tale richiesta, una volta arrivate le cose a destinazione
o scaduto il termine di consegna, segna il momento a partire
dal quale il destinatario si sostituisce al mittente nell’esercizio
dei diritti e delle azioni nascenti dal contratto (Cass.,
sez. III, 04-10-1991, n. 10392), compreso quello di agire
contro il vettore per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza dell’avaria o della perdita del carico
(Cass., sez. I, 18-04-1994, n. 3692).
Nel caso che ci occupa, quindi, non v’e' dubbio che
tale legittimazione spetti al Pulvirenti (quale destinatario)
nei confronti del vettore-Co.Di.Ve., a far tempo dal 13.03.97,
data in cui l’attore chiese ed ottenne dal vettore
la riconsegna delle opere trasportate, evidenziando l’assenza
di un collo con l’apposizione della propria firma
per ricevuta “di solo 2 (due) colli” sulla lettera
di vettura (doc.8 attoreo). Anche con riferimento al danneggiamento
della scultura denominata “Ionica” l’azione
spetta, avvenuta la riconsegna, al destinatario, il quale
ne denuncio' puntualmente l’avaria al vettore, come
si dira' in seguito.
L’ulteriore eccezione di parte convenuta, secondo
cui nessuna responsabilita' potrebbe esserle direttamente
imputata non avendo essa eseguito personalmente il contratto
di trasporto, deve essere disattesa. Infatti, la corretta
qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale
scaturita dall’istruttoria documentale, evidenzia
l’esistenza, nel caso in esame, di un contratto di
trasporto e di due contratti di sub-trasporto. In particolare,
il primo si concluse tra la Nuova Icona (mittente) e la
Co.Di.Ve. (vettore), a favore di Pulvirenti (destinatario);
i secondi si conclusero tra Co.Di.Ve. (sub-mittente) e,
rispettivamente, Paganuzzi Andrea per una prima tratta e
la Collodo Autotrasporti per la successiva (sub-vettori).
In sostanza, il mittente stipulo' il contratto di trasporto
con un unico vettore (Co.Di.Ve.), il quale, a sua volta,
si avvalse per la totale esecuzione del contratto di altri
due vettori con cui concluse altrettanti contratti di sub-trasporto.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1693 e 1228
c.c., il primo vettore e' pertanto contrattualmente responsabile
nei confronti del destinatario (dopo la riconsegna) della
perdita ed avaria delle merci, cagionate dal fatto colposo
(grave) dei propri ausiliari (sub-vettori). In particolare
la Co.Di.Ve. deve rispondere della sottrazione ad opera
di ignoti delle quattro opere del Pulvirenti, sottrazione
imputabile al fatto colposo del Paganuzzi, il quale, ricevutele
in consegna (e quindi in custodia ex art.1693 c.c.) presso
la Galleria Nuova Icona, le lasciava successivamente incustodite
sul “paiolato” della propria imbarcazione per
recarsi a pranzo (cfr. verbale di denuncia, doc. 2 del fascicolo
della convenuta).
Ne' vale ad escludere una tale responsabilita' il comportamento
tenuto dal mittente, il quale avrebbe, secondo la tesi di
parte convenuta, omesso o non correttamente indicato la
natura della merce trasportata ovvero il suo valore: nella
dichiarazione della Nuova Icona, infatti, le opere d’arte
oggetto del trasporto sono identificate come “sculture”
e descritte singolarmente (cfr. doc. 1 del fascicolo di
parte convenuta). L’omessa indicazione del loro valore,
poi, non autorizza il vettore ad usare una diligenza inferiore
a quella normale del buon padre di famiglia nell’esecuzione
del contratto (Cass. 17-1-1989, n. 359), tanto piu' che
nel caso in esame il vettore era comunque ben informato
della natura della merce trasportata, il cui valore, sebbene
non espressamente indicato, deve ritenersi, per comune esperienza,
intrinseco.
Del pari La Co.Di.Ve. deve essere considerata responsabile
per il danneggiamento della scultura denominata “Ionica”:
la stessa fu infatti presa in consegna senza riserve e senza
contestazione in ordine all’imballaggio dal Paganuzzi
prima e dalla Collodo successivamente. Ai sensi dell’art.
1693 c.c., spetta al vettore dare la prova che l’avaria
e' dipesa dalla natura o dai vizi delle cose trasportate
o del loro imballaggio: detta prova non e' peraltro mai
stata fornita in giudizio dal vettore Co.Di.Ve., ne' dai
sub-vettori, sicche' la responsabilita' per il danneggiamento
deve essere posta a carico della convenuta.
Per converso, tanto la perdita quanto l’avaria furono
tempestivamente denunciate dal destinatario al vettore ai
sensi del secondo periodo dell’art. 1698 c.c.: cio'
emerge espressamente dalla raccomandata inviata dal legale
del Pulvirenti alla Co.Di.Ve. in data 19.03.97 (doc. c)
memoria istrutt. attorea), pertanto entro il termine di
otto giorni dalla consegna (avvenuta il 13.03.97, cfr. lettera
di vettura) prescritto dalla suddetta norma a pena di estinzione
dell’azione.
Accertato l’inadempimento della convenuta mette conto
provvedere alla determinazione dell’ambito delle conseguenze
pregiudizievoli risarcibili. Si osserva innanzitutto come
l’applicazione, nel caso in esame, della limitazione
al risarcimento del danno prevista dagli artt. 1, commi
1 e 2 L. 450/85 per il trasporto terrestre sia esclusa dal
dettato dell’art.1, comma 3 L.450/85, vertendosi in
ipotesi di colpa grave del vettore. Il Paganuzzi, quale
ausiliario del debitore, agi' con straordinaria ed inescusabile
imprudenza, omettendo di osservare non solo la diligenza
media del buon padre di famiglia, ma anche un grado minimo
ed elementare di prudenza adottabile da una persona non
particolarmente diligente quando lascio' le sculture incustodite
sull’imbarcazione (come espressamente affermato dallo
stesso nella denuncia di furto) senza adottare alcuna precauzione.
D’altro canto la stessa applicabilita' della invocata
limitazione di responsabilita' e' smentita dal fatto che
il trasporto in questione, in quanto avente ad oggetto opere
d’arte, in base all’art. 59, lett. d), l. 298/74
esula dall’ambito di applicazione della normativa
de qua.
Analogamente deve escludersi la limitazione di responsabilita'
di cui all’art. 423 c.n., non essendo al cospetto
di un trasporto da effettuarsi solo via acqua, ma con una
pluralita' di mezzi.
Non trovando applicazione le suddette limitazioni, si deve
provvedere alla liquidazione dei danni subiti dall’attore
secondo i principi e le regole generali in tema di risarcimento,
il quale ha, nel nostro ordinamento, in linea di massima
la funzione di porre il danneggiato nello stesso stato in
cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo. Tale
finalita' viene conseguita in ambito contrattuale attraverso
l’attribuzione di un equivalente in denaro, (tutte
le volte in cui non sia possibile – come nel caso
de quo – una reintegrazione in forma specifica), il
quale deve ricomprendere, oltre al pregiudizio immediato
e diretto ex art. 1223 c.c., anche il danno mediato, in
quanto costituisca l’effetto normale dell’inadempienza
secondo il criterio della regolarita' causale (Cass. 6325/87).
Nel caso in esame, dall’inadempimento deriva certamente
in via immediata un danno patrimoniale correlato alla perdita
delle quattro sculture e al danneggiamento di una quinta
(la c.d. “Ionica”). Poiche' il danno consistente
nella mancata riconsegna delle opere trasportate e nell’avaria
e' costituito, rispettivamente, dal valore delle opere stesse
al momento della mancata riconsegna (cfr. Cass. 27-07-1998,
n. 7338) e dall’esborso necessario per la riparazione,
alla luce delle indicazioni e delle stime compiute dal consulente
d’ufficio nel suo elaborato, il cui contenuto deve
intendersi in questa sede integralmente richiamato. Tale
danno puo' essere equitativamente liquidato in Euro 19.000,00
quale valore delle opere trafugate e in Euro 2.390,00 quale
esborso necessario per la riparazione della scultura danneggiata,
cosi' da pervenire all’importo di Euro 21.390,00.
Ritiene il giudicante che nell’ipotesi in esame l’attore
abbia risentito anche un danno, sempre eziologicamente riconducibile
all’inadempimento della convenuta, incidente sulla
sua sfera personale, e segnatamente sulla sua immagine artistica,
come tale iscrivibile nella sfera di quel tertium genus
(tra danno patrimoniale e danno morale) a cui appartengono
le costruzioni del danno biologico e, piu' di recente, quello
esistenziale. Piu' in chiaro, come gia' detto, una volta
stabilito ex art. 1218 c.c. quale sia l’inadempimento
imputabile, occorre provvedere a determinare ex art. 1223
c.c. l’ambito delle conseguenze risarcibili sulla
base di un criterio di regolarita' causale o, meglio, di
ricognizione del rischio coperto dalla prestazione se correttamente
eseguita.
Non v’e' dubbio che per effetto della irreversibile
sottrazione delle ridette opere, come ben evidenziato dal
consulente, d’ufficio, l’attore ha visto irrimediabilmente
sottratta una fetta del suo percorso artistico, trattandosi
di “un gruppo di sculture assolutamente esemplari
dell’intera produzione di un periodo determinato.
La mancata possibilita' dell’artista di documentare
una fase peraltro significativa della sua ricerca creativa
aggrava il dato di per se' della perdita, la quale sottrae
in effetti non solo al mercato, ma alla stessa conoscenza
storico critica un consistente nucleo di lavori …”
In altri termini, cosi' argomentando non si intende dar
luogo ad una duplicazioni di poste risarcitorie, posto che
il pregiudizio patrimoniale correlato alla impossibilita'
di porre nel mercato (coperto dalla somma sopra indicata)
e' affatto diverso dall’irreversibile perdita della
possibilita' di documentare, non solo in senso cartaceo,
una parte del percorso artistico dell’attore. Va da
se' che al cospetto di un artista, data l’unicita'
delle sue opere, la perdita in questione incide sulla piu'
intima sfera personale, finendo per distruggere un tratto
della sua esistenza.
Si badi che per questa via non si intende ipotizzare un
concorso di responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale,
ne' tantomeno dare ingresso sul piano contrattuale a valore
idiosincratici per definizione estranei al calcolo economico
alla base di qualsiasi rapporto contrattuale. La scelta
sopra enunciata si mantiene nell’ambito dell’art.
1225 c.c., poiche' sapendo la natura dei beni trasportabili
il vettore avrebbe potuto rappresentarsi le conseguenze
derivanti dalla sottrazione di beni per definizione infungibili.
Al riguardo, stimasi equa una valutazione di tale voce di
danno nella misura di Euro 9.500, pari alla meta' del valore
di mercato delle opere in questione.
Il danno complessivamente patito dall’attore, quindi,
deve essere liquidato in Euro 30.890. Su tale somma, inoltre,
saranno dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi
sul capitale rivalutato di anno in anno, dalla domanda al
saldo.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta
nei confronti del sub-vettore Paganuzzi, per essere divenuta
improcedibile quella azionata contro la Collodo, la stessa
deve essere accolta, essendo certamente ascrivibile al comportamento
gravemente imprudente e negligente del medesimo il danno
patito dall’attore.
Il Paganuzzi, pertanto, dovra' manlevare la convenuta in
relazione a quanto la stessa dovra' versare a titolo di
risarcimento danni, con esclusione della sola voce relativa
alle spese di riparazione della opera denominata “Ionica”,
in difetto di prova circa il momento di verificazione del
danno, e per spese.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono
la soccombenza.
Spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa
in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione,
cosi' provvede:
1) dichiara la contumacia del Fall.to Collodo Autotrasporti
s.p.a.;
2) dichiara l’improcedibilita' della domanda svolta
dalla Co.Di.Ve. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., nei confronti della terza chiamata Collodo Autotrasporti
s.p.a. per intervenuto fallimento di quest’ultima;
3) in accoglimento della proposta domanda, condanna la Autotrasporti
Co.Di.Ve. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento in favore di Pulvirenti Giuseppe della
somma di Euro 30.890, oltre gli interessi compensativi,
da calcolarsi sul capitale rivalutato di anno in anno dalla
domanda al saldo;
4) condanna Paganuzzi Andrea a manlevare la Co.Di.Ve., in
persona del legale rappresentante p.t., in relazione a quanto
quest’ultima dovra' versare all’attore per le
ridette causali per capitale, con esclusione della sola
spesa per la riparazione dell’opera denominata Ionica,
interessi e spese;
5) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante
p.t., alla rifusione in favore dell’attore delle spese
di lite, liquidate in complessivi Euro 2.378,09 di cui Euro
200,45 per spese, Euro 1.213,63 per diritti ed Euro 964,01
per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;
6) condanna Paganuzzi Andrea alla rifusione in favore della
convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle
spese di lite, liquidate, d’ufficio in assenza di
nota, in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 100 per spese,
Euro 100 per diritti ed Euro 900 per onorari, oltre IVA
e CPA se dovuti per legge;
7) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta;
8) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La redazione di megghy.com
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