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Trib. di Torino, Sez. Dist. Chivasso, 21 maggio
2003 [Giud. Bosco]
Il danno ‘esistenziale’ è configurabile
solo quando si accerti rigorosamente che il comportamento
illecito del terzo ha davvero menomato o compresso in modo
apprezzabile i diritti inviolabili della persona, o che
la scorrettezza altrui ha arrecato al danneggiato una privazione
che è giunta a pregiudicare i valori tutelati dall’art.
2 della Carta costituzionale
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2000, Francesco
e Grazia convenivano in giudizio Lucia chiedendo che, a
conferma del provvedimento cautelare emesso dal Giudice
in data 4 luglio 2000, il Giudice le ordinasse di sospendere
i comportamenti illeciti consistenti nel getto di alcool
sui cani rottwailer di proprietà degli attori e nel
provocare rumori molesti al mattino presto dei giorni festivi;
chiedevano inoltre il risarcimento del danno morale, patrimoniale
ed esistenziale patito a causa dei comportamenti illeciti
della Lucia.
Ritualmente costituita Lucia contestava il fondamento di
ogni pretesa attorea, assumendo di non aver mai gettato
alcool sui cani della controparte e di non aver mai prodotto
rumori molesti al mattino presto dei giorni festivi.
Nel corso della istruttoria venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe,
la causa era trattenuta in decisione all’udienza del
19.2.2003, con assegnazione dei termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
Motivi della decisione
A) Sul getto di alcol
Gli attori hanno sostenuto che la Lucia spruzzava alcol,
o una miscela di acqua ed alcol, sui due cani rottwailer
di loro proprietà, provocando agli stessi irritazioni
cutanee e congiuntivite.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni
rese dai testi escussi.
Mario ha dichiarato: io sono stato presente due volte quando
la Lucia ha spruzzato alcol sui cani di Francesco e Grazia.
La prima volta non ho fatto in tempo a raggiungerla. La
seconda volta invece ho chiesto di smetterla a lei mi ha
risposto che non intendeva desistere perché il suo
veterinario le aveva consigliato di utilizzare una miscela
di acqua ed alcol per allontanare i cani (…) la Lucia
infilava la bottiglia tra le maglie della rete e spruzzava
il liquido in faccia ai cani dritto negli occhi. C’era
un forte odore di alcol e i cani si rotolavano nella sabbia.
Entrambi gli episodi sono avvenuti nel gennaio 2000 a distanza
di circa 10 giorni l’uno dall’altro.
Mafalda ha dichiarato: io ho assistito ad un episodio (…)
la Lucia aveva una bottiglia di plastica. Mi sono avvicinata
al cancello ed ho costatato che i cani di mia zia erano
bagnati di alcol come si evinceva dal forte odore …
Anna ha dichiarato: ho visto io personalmente la Lucia
bagnare i cani con l’alcol. Ho sentito l’odore
di alcol e mi sono affacciata per vedere cosa accadeva.
Dal cortile dietro casa mia posso vedere il cancello della
Lucia. La Lucia gettava l’alcol sui cani e quando
le ho chiesto cosa faceva, si è messa a ridere (…)
altre volte ho sentito l’odore di alcol ed i cani
che abbaiavano furiosamente, io però in queste occasioni
non ho mai visto la Lucia gettare l’alcol (…)
ho visto i cani che non mangiavano e stavano sempre accucciati,
avevano delle irritazioni sulla pelle
Di segno opposto è solo la testimonianza di Gessica,
figlia della Lucia, la quale ha dichiarato che la madre
non aveva mai gettato alcol direttamente sui cani, ma solo
sulla recinzione. Tale deposizione tuttavia appare meno
attendibile delle precedenti, atteso non solo lo stretto
vincolo di parentela che lega la minore alla Lucia, ma soprattutto
il fatto che essa contrasta con quanto dichiarato dalla
stessa convenuta nell’atto di integrazione della propria
querela, datato 15 novembre 1999, dove si legge: preciso
che bagnavo, come già detto sopra, i cani con acqua
e alcol (doc 18 parte attrice); e con le dichiarazioni rese
ai Carabinieri della Stazione di Castiglione Torinese in
data 17 marzo 2000, nel corso delle quali la Lucia ha ammesso
più volte di aver spruzzato alcol sui due rottwailer
(doc. 19).
Per quanto concerne invece la prova del nesso causale tra
il getto di alcol sui cani degli attori e i danni da questi
riportati, sono parse sufficienti le deposizioni rese dai
due veterinari che li hanno visitati.
Paolo, chiamato per una visita a domicilio ha costato che
i due cani erano affetti da una dermatite e da una congiuntivite,
e che lungo la recinzione c’era odore di alcol. Il
medico ha affermato che quelle malattie sono compatibili
con il getto di alcol anche se non ha potuto stabilire con
certezza il rapporto di causa ed effetto.
Più significativa la deposizione di Pier Mauro,
veterinario che, anche precedentemente, aveva in cura i
cani, il quale, avendo costatato che i due animali erano
affetti da dermatite e congiuntivite con lesioni corneali,
ha ritenuto di poterne imputare la causa all’alcol,
sostanza irritante del cui odore era intriso il pelo dei
cani, piuttosto che a parassiti che non aveva riscontrato
sugli animali. Il veterinario peraltro ha aggiunto che i
cani non avevano mai sofferto prima di quelle patologie.
La prova in merito al getto di alcol sul pelo e negli occhi
dei cani, e l’accertamento di patologie compatibili
con quella sostanza irritante – dermatite e congiuntivite
-, fanno ritenere sussistente il nesso di causalità
tra il danno lamentato dagli attori e la condotta illecita
della Lucia, senza che sia stato necessario, come auspicato
dal difensore della convenuta, disporre una CTU per accertare
quali ed eventuali diverse cause avrebbero potuto provocare
gli stessi disturbi nei due animali. Ed infatti non essendo
emerso alcun indizio nel corso della istruttoria che abbia
fatto pensare alla esistenza di altre cause all’origine
della congiuntivite e della dermatite, deve ritenersi che
un accertamento ulteriore avrebbe avuto una finalità
meramente esplorativa, allo stato degli atti inopportuna
ed inutile.
Nessun rilievo riveste poi, ai fini dell’accertamento
della responsabilità della Lucia, il fatto che la
convenuta si sarebbe legittimamente difesa dal cattivo odore
e dai parassiti presenti sul pelo dei due cani.
In primo luogo infatti il veterinario curante ha escluso
che il due cani avessero dei parassiti, almeno visibili
ad occhio nudo; ed in secondo luogo, anche se la circostanza
fosse stata provata, ciò non avrebbe comunque legittimato
la Lucia ad infierire sugli animali, arrecando loro ferite
e sofferenze.
I testi hanno riferito di comportamenti tenuti dalla Lucia
in un periodo di tempo circoscritto tra il settembre 1999
ed il maggio 2000. E’ emerso peraltro che i due cani,
dopo le cure cui sono stati sottoposti, sono completamente
guariti.
Accertata la fondatezza delle doglianze degli attori per
quanto concerne la condotta pregressa della Lucia, oggetto
del procedimento cautelare, non va reiterato in questo procedimento
l’ordine, già emesso, ed a quanto consta, non
disatteso dalla convenuta, di desistere dal getto di alcol
sui cani degli attori.
B) Sui rumori molesti
Gli attori hanno sostenuto che la Lucia, al mattino presto
dei giorni festivi produceva forti rumori impedendo a Francesco
e Grazia di riposare.
La circostanza è stata confermata da Patrizia che,
essendo stata più volte ospite a casa degli attori
nel fine settimana, aveva sentito forti rumori come di martello
pneumatico, alle 7 del mattino; e da Anna, vicina di casa,
la quale ha precisato che quei forti rumori iniziavano verso
le 6.30-7.00 del mattino, specialmente nei giorni festivi,
svegliando tutto il vicinato. Tuttavia ciò era accaduto
nel periodo in cui la Lucia stava ristrutturando la sua
abitazione.
Dalle deposizioni dei testi e dal tipo di rumori lamentati
(martello pneumatico, betumiera) sembra emergere che il
problema dei forti rumori mattutini è stato circoscritto
ad un periodo di tempo, non meglio specificato dai testi,
durante il quale la Lucia effettuava i lavori di ristrutturazione
della sua casa, mentre nessuno ha riferito sulla attuale
persistenza di quella condotta molesta.
Non sussistendo la turbativa in atto, non occorre pertanto
reiterare l’ordine già emesso in sede di accoglimento
della domanda cautelare nei confronti della convenuta di
astenersi dal produrre rumori molesti al mattino presto.
C) Sul risarcimento del danno
Il danno patrimoniale
Gli attori hanno provato di aver speso £ 251.000
pari ad € 129,63, di cui £ 70.000 per visita
veterinaria oculistica del dr Pier Mauro, £ 51.000
per intervento del veterinario della Asl (doc. 16) e £
130.000 per visita domiciliare del dr Pier Mauro (doc. 17),
che rivalutate dal momento dell’esborso (febbraio-marzo
2000) alla attualità, ammontano ad € 139,91.
Il danno morale
Lo svolgimento della istruttoria ha provato, incidentalmente,
la sussistenza degli estremi di reato di cui all’art.
727 c.c nel comportamento della Lucia che ha gettato alcol
sul pelo e sugli occhi dei cani rottwailer degli attori.
La condotta della Lucia, ripetuta nel tempo, ha provocato
ai due animali non poche sofferenze nel periodo tra il settembre
1999 ed il maggio 2000. I due cani si rotolavano nella sabbia
per il bruciore al corpo, colpito dalla dermatite, ed agli
occhi, segnati da lesioni corneali. Le malattie dovute al
getto di alcol sono completamente guarite solo a seguito
di una cura durata 15 giorni.
Il comportamento della convenuta, oltre ad offendere il
comune sentimento di pietà e mitezza verso quegli
animali domestici, appare aver inciso ingiustificatamente
sulla loro sensibilità, poiché come ha spiegato
il veterinario, l’uso dell’alcol era rimedio
inutile per eliminare zecche e parassiti, che tra l’altro
non erano stati riscontrati sul pelo dei due rottwailer.
La sofferenza dei due cani ha causato chiaramente un patimento
anche per i proprietari Francesco e Grazia, ai quali pertanto
va riconosciuto ai sensi dell’art. 2059 c.c., in considerazione
della durata del comportamento illecito della Lucia e del
tempo necessario per la guarigione dei due animali, un risarcimento
del danno equitativamente valutato all’attualità
in complessivi € 700,00.
Sul danno esistenziale
Gli attori hanno chiesto altresì la liquidazione
in via equitativa del danno esistenziale patito per:
- aver vissuto in un ambiente insalubre perché impregnato
delle esalazioni di alcol
- aver dovuto rinunciare ai fine settimana di vacanza per
proteggere i cani dalle sofferenze loro inferte dalla Lucia
- non aver potuto riposare al mattino dei giorni festivi
per rumori molesti prodotti dalla Lucia.
Al fine di valutare la risarcibilità del danno asseritamente
patito dagli attori, occorre premettere delle considerazioni
sulla natura del cosiddetto danno esistenziale.
Il danno esistenziale è quella figura di danno creata
dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina per la sentita esigenza,
di colmare, nel sistema risarcitorio del danno alla persona,
tutelata espressamente dall’art. 2 della Carta Costituzionale,
il vuoto lasciato tra le due figure del danno morale e del
danno biologico.
A differenza del danno morale, che è risarcibile
solo in presenza di una fattispecie di reato, e viene commisurato
al dolore che il danneggiato ha intimamente patito; ed a
differenza del danno biologico che consiste nella lesione
psicofisica del soggetto, accertabile con criterio medico-legale,
il danno esistenziale può essere definito come la
lesione della personalità del soggetto nel suo modo
di essere sia personale che sociale che si sostanzia nella
alterazione apprezzabile della qualità della vita
consistente in "agire altrimenti" o in un "non
poter più fare come prima" (Corte d’appello
di Milano, sez. II, 29 gennaio 2003).
La figura del danno esistenziale perciò assicura
la tutela risarcitoria a fronte di quei comportamenti illeciti
che non integrano un fatto di reato e non hanno cagionato
al danneggiato una lesione alla integrità psico-fisica,
accertabile con criterio medico-legale, ma non di meno hanno
menomato o fortemente compresso la estrinsecazione della
sua personalità nei rapporti con il prossimo, con
l’ambiente o rispetto alle attività della vita,
in modo da ledere i diritti costituzionalmente tutelati
dall’art. 2 Cost.
La creazione giurisprudenziale del danno esistenziale pone
il problema di delimitarne i confini, al fine di evitare
che le enormi potenzialità estensive di questa figura
vengano utilizzate non più, o non solo, per assicurare
la tutela risarcitoria a situazioni di diritto soggettivo
leso, non altrimenti tutelabili, ma per estendere la risarcibilità
del danno a vantaggio di chi, più o meno scaltramente,
decida di dare sfogo alla propria intolleranza. Questa valutazione,
rimessa al Giudice del singolo caso, è tanto più
necessaria dove si ponga mente al fatto che, nella nostra
società caratterizzata da una qualità della
vita in continuo miglioramento, da rapporti sociali ed opportunità
non solo lavorative, ma soprattutto ricreative sempre più
intense ed alla portata di tutti, la nuova figura di danno
esistenziale può rappresentare al tempo stesso la
grande opportunità di tutela delle più svariate
situazione di diritto soggettivo leso, ma non di meno una
pericolosa apertura verso forme di abuso del diritto, di
istigazione alla intolleranza ed alla litigiosità,
fomentate dalla speranza di poter trarre vantaggio da ogni
scorrettezza o errore altrui.
Pur nel condiviso sforzo di garantire il valore uomo, in
ogni sua apprezzabile estrinsecazione, l’interprete
del diritto, per fuggire alla tentazione di trasformare
in situazioni di diritto soggettivo leso, anche quelle piccole
o temporanee privazioni che sono ineliminabili nella convivenza
sociale, deve rimanere aderente al dettato Costituzionale
ed accertare in modo rigoroso, nel singolo caso, quando
il comportamento illecito del terzo ha davvero menomato
o compresso in modo apprezzabile i diritti inviolabili della
persona, o quando di contro la scorrettezza altrui ha arrecato
al danneggiato una privazione che non è giunta a
pregiudicare i valori tutelati dall’art. 2 della Carta
Costituzionale.
Passando all’esame del caso di specie, si osserva:
a) quanto alla asserita insalubrità dell’ambiente
in cui gli attori sarebbero stati costretti a vivere.
Francesco e Grazia non hanno fornito alcuna prova del fatto
che il getto di alcol - senz’altro nocivo per i cani
sui quali veniva direttamente spruzzato -, ha arrecato loro
un pregiudizio tale che, pur non sostanziandosi in una lesione
psico-fisica, accertabile con criterio medico -legale non
di meno ha pregiudicato in modo apprezzabile la solo esistenza
e la libera estrinsecazione della loro personalità.
In mancanza di una prova specifica sul punto, e considerata
la comune esperienza, deve ritenersi che l’odore di
alcol nel giardino di casa, per quanto sgradevole, non sia
sufficiente a determinare alcuna compressione dei diritti
della personalità né in relazione ai rapporti
sociali, né in relazione all’ambiente.
b) Quanto alla impossibilità di allontanarsi di
casa per i fine settimana nel periodo settembre 1999 - maggio
2000.
I testi Mario e Patrizia hanno riferito che i coniugi erano
soliti trascorre il fine settimana fuori casa mentre tra
il settembre 1999 ed il maggio 2000 non avevano mai lasciato
la loro abitazione. Anna invece ha riferito che gli attori
non sono soliti andare via durante l’inverno ma solo
per le ferie estive.
La contraddittorietà delle risultanze testimoniali
e la genericità delle risposte date dai testi, non
hanno consentito di accertare se e quanto spesso i coniugi
erano soliti trascorrere dei fine settimana fuori casa anche
nel periodo invernale. In mancanza di una prova specifica
sul punto deve ritenersi che il trascorrere fuori i weekends
non fosse una abitudine talmente consolidata ed imprescindibile
per la loro esistenza per cui l’averci dovuto rinunciare
ha loro creato un forte disagio esistenziale ed una compressione
della loro personalità nel suo abituale modo di estrinsecarsi.
Sembra piuttosto doversi ritenere che la situazione oggettiva
di conflitto con la Lucia abbia suggerito agli attori di
non allontanarsi da casa, per tutelare la salute dei due
rottwailer, sottoponendosi ad un sacrificio senz’altro
fastidioso ma non addirittura pregiudizievole per la loro
esistenza.
c) Per quanto riguarda i rumori prodotti al mattino dei
giorni festivi.
Si possono ripetere a tale proposito le considerazioni
già svolte al punto precedente. I testi infatti si
sono limitati a dire di aver udito rumori molesti al mattino
presto dei giorni festivi senza riferire però per
quante settimane o mesi essi si sono ripetuti, non consentendo
al Giudice di valutare se per la loro durata essi hanno
pregiudicato in modo apprezzabile la tranquillità
dei coniugi, compromettendo sensibilmente la estrinsecazione
della loro personalità.
La domanda di risarcimento per danno esistenziale va dunque
respinta.
Le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare
sono poste a carico della convenuta soccombente. Liquidazione
come da dispositivo.
La redazione
di megghy.com |