megghy.com
 Mondo Blu
Bookmark- StartPage- Giochi- Playstation- Freeware- Cartoline- Roccaforte del Greco- Link- @Mail- Forum- Guestbook
Poesie- Autori in erba- Aforismi- Gif animate- Collezioni- Sfondi- Musica- Mondo Bimbi- Fai da te- Spazio Ospiti- Conoscersi- Umor
SENTENZE DANNO ESISTENZIALE
HOME
Indietro

Trib. di Torino, Sez. Dist. Chivasso, 21 maggio 2003 [Maltrattamenti animali]

Indietro
 

Versione stampabile

Trib. di Torino, Sez. Dist. Chivasso, 21 maggio 2003 [Giud. Bosco]

Il danno ‘esistenziale’ è configurabile solo quando si accerti rigorosamente che il comportamento illecito del terzo ha davvero menomato o compresso in modo apprezzabile i diritti inviolabili della persona, o che la scorrettezza altrui ha arrecato al danneggiato una privazione che è giunta a pregiudicare i valori tutelati dall’art. 2 della Carta costituzionale

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2000, Francesco e Grazia convenivano in giudizio Lucia chiedendo che, a conferma del provvedimento cautelare emesso dal Giudice in data 4 luglio 2000, il Giudice le ordinasse di sospendere i comportamenti illeciti consistenti nel getto di alcool sui cani rottwailer di proprietà degli attori e nel provocare rumori molesti al mattino presto dei giorni festivi; chiedevano inoltre il risarcimento del danno morale, patrimoniale ed esistenziale patito a causa dei comportamenti illeciti della Lucia.

Ritualmente costituita Lucia contestava il fondamento di ogni pretesa attorea, assumendo di non aver mai gettato alcool sui cani della controparte e di non aver mai prodotto rumori molesti al mattino presto dei giorni festivi.

Nel corso della istruttoria venivano escussi i testi.

Precisate le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 19.2.2003, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

A) Sul getto di alcol

Gli attori hanno sostenuto che la Lucia spruzzava alcol, o una miscela di acqua ed alcol, sui due cani rottwailer di loro proprietà, provocando agli stessi irritazioni cutanee e congiuntivite.

La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Mario ha dichiarato: io sono stato presente due volte quando la Lucia ha spruzzato alcol sui cani di Francesco e Grazia. La prima volta non ho fatto in tempo a raggiungerla. La seconda volta invece ho chiesto di smetterla a lei mi ha risposto che non intendeva desistere perché il suo veterinario le aveva consigliato di utilizzare una miscela di acqua ed alcol per allontanare i cani (…) la Lucia infilava la bottiglia tra le maglie della rete e spruzzava il liquido in faccia ai cani dritto negli occhi. C’era un forte odore di alcol e i cani si rotolavano nella sabbia. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel gennaio 2000 a distanza di circa 10 giorni l’uno dall’altro.

Mafalda ha dichiarato: io ho assistito ad un episodio (…) la Lucia aveva una bottiglia di plastica. Mi sono avvicinata al cancello ed ho costatato che i cani di mia zia erano bagnati di alcol come si evinceva dal forte odore …

Anna ha dichiarato: ho visto io personalmente la Lucia bagnare i cani con l’alcol. Ho sentito l’odore di alcol e mi sono affacciata per vedere cosa accadeva. Dal cortile dietro casa mia posso vedere il cancello della Lucia. La Lucia gettava l’alcol sui cani e quando le ho chiesto cosa faceva, si è messa a ridere (…) altre volte ho sentito l’odore di alcol ed i cani che abbaiavano furiosamente, io però in queste occasioni non ho mai visto la Lucia gettare l’alcol (…) ho visto i cani che non mangiavano e stavano sempre accucciati, avevano delle irritazioni sulla pelle

Di segno opposto è solo la testimonianza di Gessica, figlia della Lucia, la quale ha dichiarato che la madre non aveva mai gettato alcol direttamente sui cani, ma solo sulla recinzione. Tale deposizione tuttavia appare meno attendibile delle precedenti, atteso non solo lo stretto vincolo di parentela che lega la minore alla Lucia, ma soprattutto il fatto che essa contrasta con quanto dichiarato dalla stessa convenuta nell’atto di integrazione della propria querela, datato 15 novembre 1999, dove si legge: preciso che bagnavo, come già detto sopra, i cani con acqua e alcol (doc 18 parte attrice); e con le dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Castiglione Torinese in data 17 marzo 2000, nel corso delle quali la Lucia ha ammesso più volte di aver spruzzato alcol sui due rottwailer (doc. 19).

Per quanto concerne invece la prova del nesso causale tra il getto di alcol sui cani degli attori e i danni da questi riportati, sono parse sufficienti le deposizioni rese dai due veterinari che li hanno visitati.

Paolo, chiamato per una visita a domicilio ha costato che i due cani erano affetti da una dermatite e da una congiuntivite, e che lungo la recinzione c’era odore di alcol. Il medico ha affermato che quelle malattie sono compatibili con il getto di alcol anche se non ha potuto stabilire con certezza il rapporto di causa ed effetto.

Più significativa la deposizione di Pier Mauro, veterinario che, anche precedentemente, aveva in cura i cani, il quale, avendo costatato che i due animali erano affetti da dermatite e congiuntivite con lesioni corneali, ha ritenuto di poterne imputare la causa all’alcol, sostanza irritante del cui odore era intriso il pelo dei cani, piuttosto che a parassiti che non aveva riscontrato sugli animali. Il veterinario peraltro ha aggiunto che i cani non avevano mai sofferto prima di quelle patologie.

La prova in merito al getto di alcol sul pelo e negli occhi dei cani, e l’accertamento di patologie compatibili con quella sostanza irritante – dermatite e congiuntivite -, fanno ritenere sussistente il nesso di causalità tra il danno lamentato dagli attori e la condotta illecita della Lucia, senza che sia stato necessario, come auspicato dal difensore della convenuta, disporre una CTU per accertare quali ed eventuali diverse cause avrebbero potuto provocare gli stessi disturbi nei due animali. Ed infatti non essendo emerso alcun indizio nel corso della istruttoria che abbia fatto pensare alla esistenza di altre cause all’origine della congiuntivite e della dermatite, deve ritenersi che un accertamento ulteriore avrebbe avuto una finalità meramente esplorativa, allo stato degli atti inopportuna ed inutile.

Nessun rilievo riveste poi, ai fini dell’accertamento della responsabilità della Lucia, il fatto che la convenuta si sarebbe legittimamente difesa dal cattivo odore e dai parassiti presenti sul pelo dei due cani.

In primo luogo infatti il veterinario curante ha escluso che il due cani avessero dei parassiti, almeno visibili ad occhio nudo; ed in secondo luogo, anche se la circostanza fosse stata provata, ciò non avrebbe comunque legittimato la Lucia ad infierire sugli animali, arrecando loro ferite e sofferenze.

I testi hanno riferito di comportamenti tenuti dalla Lucia in un periodo di tempo circoscritto tra il settembre 1999 ed il maggio 2000. E’ emerso peraltro che i due cani, dopo le cure cui sono stati sottoposti, sono completamente guariti.

Accertata la fondatezza delle doglianze degli attori per quanto concerne la condotta pregressa della Lucia, oggetto del procedimento cautelare, non va reiterato in questo procedimento l’ordine, già emesso, ed a quanto consta, non disatteso dalla convenuta, di desistere dal getto di alcol sui cani degli attori.

B) Sui rumori molesti

Gli attori hanno sostenuto che la Lucia, al mattino presto dei giorni festivi produceva forti rumori impedendo a Francesco e Grazia di riposare.

La circostanza è stata confermata da Patrizia che, essendo stata più volte ospite a casa degli attori nel fine settimana, aveva sentito forti rumori come di martello pneumatico, alle 7 del mattino; e da Anna, vicina di casa, la quale ha precisato che quei forti rumori iniziavano verso le 6.30-7.00 del mattino, specialmente nei giorni festivi, svegliando tutto il vicinato. Tuttavia ciò era accaduto nel periodo in cui la Lucia stava ristrutturando la sua abitazione.

Dalle deposizioni dei testi e dal tipo di rumori lamentati (martello pneumatico, betumiera) sembra emergere che il problema dei forti rumori mattutini è stato circoscritto ad un periodo di tempo, non meglio specificato dai testi, durante il quale la Lucia effettuava i lavori di ristrutturazione della sua casa, mentre nessuno ha riferito sulla attuale persistenza di quella condotta molesta.

Non sussistendo la turbativa in atto, non occorre pertanto reiterare l’ordine già emesso in sede di accoglimento della domanda cautelare nei confronti della convenuta di astenersi dal produrre rumori molesti al mattino presto.

C) Sul risarcimento del danno

Il danno patrimoniale

Gli attori hanno provato di aver speso £ 251.000 pari ad € 129,63, di cui £ 70.000 per visita veterinaria oculistica del dr Pier Mauro, £ 51.000 per intervento del veterinario della Asl (doc. 16) e £ 130.000 per visita domiciliare del dr Pier Mauro (doc. 17), che rivalutate dal momento dell’esborso (febbraio-marzo 2000) alla attualità, ammontano ad € 139,91.

Il danno morale

Lo svolgimento della istruttoria ha provato, incidentalmente, la sussistenza degli estremi di reato di cui all’art. 727 c.c nel comportamento della Lucia che ha gettato alcol sul pelo e sugli occhi dei cani rottwailer degli attori.

La condotta della Lucia, ripetuta nel tempo, ha provocato ai due animali non poche sofferenze nel periodo tra il settembre 1999 ed il maggio 2000. I due cani si rotolavano nella sabbia per il bruciore al corpo, colpito dalla dermatite, ed agli occhi, segnati da lesioni corneali. Le malattie dovute al getto di alcol sono completamente guarite solo a seguito di una cura durata 15 giorni.

Il comportamento della convenuta, oltre ad offendere il comune sentimento di pietà e mitezza verso quegli animali domestici, appare aver inciso ingiustificatamente sulla loro sensibilità, poiché come ha spiegato il veterinario, l’uso dell’alcol era rimedio inutile per eliminare zecche e parassiti, che tra l’altro non erano stati riscontrati sul pelo dei due rottwailer.

La sofferenza dei due cani ha causato chiaramente un patimento anche per i proprietari Francesco e Grazia, ai quali pertanto va riconosciuto ai sensi dell’art. 2059 c.c., in considerazione della durata del comportamento illecito della Lucia e del tempo necessario per la guarigione dei due animali, un risarcimento del danno equitativamente valutato all’attualità in complessivi € 700,00.

Sul danno esistenziale

Gli attori hanno chiesto altresì la liquidazione in via equitativa del danno esistenziale patito per:

- aver vissuto in un ambiente insalubre perché impregnato delle esalazioni di alcol

- aver dovuto rinunciare ai fine settimana di vacanza per proteggere i cani dalle sofferenze loro inferte dalla Lucia

- non aver potuto riposare al mattino dei giorni festivi per rumori molesti prodotti dalla Lucia.

Al fine di valutare la risarcibilità del danno asseritamente patito dagli attori, occorre premettere delle considerazioni sulla natura del cosiddetto danno esistenziale.

Il danno esistenziale è quella figura di danno creata dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina per la sentita esigenza, di colmare, nel sistema risarcitorio del danno alla persona, tutelata espressamente dall’art. 2 della Carta Costituzionale, il vuoto lasciato tra le due figure del danno morale e del danno biologico.

A differenza del danno morale, che è risarcibile solo in presenza di una fattispecie di reato, e viene commisurato al dolore che il danneggiato ha intimamente patito; ed a differenza del danno biologico che consiste nella lesione psicofisica del soggetto, accertabile con criterio medico-legale, il danno esistenziale può essere definito come la lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in "agire altrimenti" o in un "non poter più fare come prima" (Corte d’appello di Milano, sez. II, 29 gennaio 2003).

La figura del danno esistenziale perciò assicura la tutela risarcitoria a fronte di quei comportamenti illeciti che non integrano un fatto di reato e non hanno cagionato al danneggiato una lesione alla integrità psico-fisica, accertabile con criterio medico-legale, ma non di meno hanno menomato o fortemente compresso la estrinsecazione della sua personalità nei rapporti con il prossimo, con l’ambiente o rispetto alle attività della vita, in modo da ledere i diritti costituzionalmente tutelati dall’art. 2 Cost.

La creazione giurisprudenziale del danno esistenziale pone il problema di delimitarne i confini, al fine di evitare che le enormi potenzialità estensive di questa figura vengano utilizzate non più, o non solo, per assicurare la tutela risarcitoria a situazioni di diritto soggettivo leso, non altrimenti tutelabili, ma per estendere la risarcibilità del danno a vantaggio di chi, più o meno scaltramente, decida di dare sfogo alla propria intolleranza. Questa valutazione, rimessa al Giudice del singolo caso, è tanto più necessaria dove si ponga mente al fatto che, nella nostra società caratterizzata da una qualità della vita in continuo miglioramento, da rapporti sociali ed opportunità non solo lavorative, ma soprattutto ricreative sempre più intense ed alla portata di tutti, la nuova figura di danno esistenziale può rappresentare al tempo stesso la grande opportunità di tutela delle più svariate situazione di diritto soggettivo leso, ma non di meno una pericolosa apertura verso forme di abuso del diritto, di istigazione alla intolleranza ed alla litigiosità, fomentate dalla speranza di poter trarre vantaggio da ogni scorrettezza o errore altrui.

Pur nel condiviso sforzo di garantire il valore uomo, in ogni sua apprezzabile estrinsecazione, l’interprete del diritto, per fuggire alla tentazione di trasformare in situazioni di diritto soggettivo leso, anche quelle piccole o temporanee privazioni che sono ineliminabili nella convivenza sociale, deve rimanere aderente al dettato Costituzionale ed accertare in modo rigoroso, nel singolo caso, quando il comportamento illecito del terzo ha davvero menomato o compresso in modo apprezzabile i diritti inviolabili della persona, o quando di contro la scorrettezza altrui ha arrecato al danneggiato una privazione che non è giunta a pregiudicare i valori tutelati dall’art. 2 della Carta Costituzionale.

Passando all’esame del caso di specie, si osserva:

a) quanto alla asserita insalubrità dell’ambiente in cui gli attori sarebbero stati costretti a vivere.

Francesco e Grazia non hanno fornito alcuna prova del fatto che il getto di alcol - senz’altro nocivo per i cani sui quali veniva direttamente spruzzato -, ha arrecato loro un pregiudizio tale che, pur non sostanziandosi in una lesione psico-fisica, accertabile con criterio medico -legale non di meno ha pregiudicato in modo apprezzabile la solo esistenza e la libera estrinsecazione della loro personalità. In mancanza di una prova specifica sul punto, e considerata la comune esperienza, deve ritenersi che l’odore di alcol nel giardino di casa, per quanto sgradevole, non sia sufficiente a determinare alcuna compressione dei diritti della personalità né in relazione ai rapporti sociali, né in relazione all’ambiente.

b) Quanto alla impossibilità di allontanarsi di casa per i fine settimana nel periodo settembre 1999 - maggio 2000.

I testi Mario e Patrizia hanno riferito che i coniugi erano soliti trascorre il fine settimana fuori casa mentre tra il settembre 1999 ed il maggio 2000 non avevano mai lasciato la loro abitazione. Anna invece ha riferito che gli attori non sono soliti andare via durante l’inverno ma solo per le ferie estive.

La contraddittorietà delle risultanze testimoniali e la genericità delle risposte date dai testi, non hanno consentito di accertare se e quanto spesso i coniugi erano soliti trascorrere dei fine settimana fuori casa anche nel periodo invernale. In mancanza di una prova specifica sul punto deve ritenersi che il trascorrere fuori i weekends non fosse una abitudine talmente consolidata ed imprescindibile per la loro esistenza per cui l’averci dovuto rinunciare ha loro creato un forte disagio esistenziale ed una compressione della loro personalità nel suo abituale modo di estrinsecarsi. Sembra piuttosto doversi ritenere che la situazione oggettiva di conflitto con la Lucia abbia suggerito agli attori di non allontanarsi da casa, per tutelare la salute dei due rottwailer, sottoponendosi ad un sacrificio senz’altro fastidioso ma non addirittura pregiudizievole per la loro esistenza.

c) Per quanto riguarda i rumori prodotti al mattino dei giorni festivi.

Si possono ripetere a tale proposito le considerazioni già svolte al punto precedente. I testi infatti si sono limitati a dire di aver udito rumori molesti al mattino presto dei giorni festivi senza riferire però per quante settimane o mesi essi si sono ripetuti, non consentendo al Giudice di valutare se per la loro durata essi hanno pregiudicato in modo apprezzabile la tranquillità dei coniugi, compromettendo sensibilmente la estrinsecazione della loro personalità.

La domanda di risarcimento per danno esistenziale va dunque respinta.

Le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare sono poste a carico della convenuta soccombente. Liquidazione come da dispositivo.

    La redazione di megghy.com
 
 
Google
  Web www.megghy.com   
Indietro HOME
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati