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Giudice di pace di Bologna, 8 febbraio 2001
[Giud. Camerani]
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri
Gian Antonio Pace e Luca Melideo convenivano in giudizio
il Comune di Bologna in persona del Sindaco Sig. Giorgio
Guazzaloca o del Sindaco pro-tempore, per sentirlo condannare
al pagamento in favore del Sig. Luca Melideo della somma
di L. 24.800 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale
nonché della somma di L. 150.000 a titolo di risarcimento
di danno esistenziale ed in favore del Sig. Gian Antonio
Pace della somma di L. 300.000 a titolo di risarcimento
di danno esistenziale ovvero, per entrambi, di altra somma
ritenuta di giustizia nei limiti comunque di L. 2.000.000.
Precisavano gli attori che in data 22/2/1999 e 9/3/1999
venivano elevate al Sig. Melideo due contravvenzioni per
violazione dell’art. 146 D.d.S., perché con
la propria autovettura viaggiava “su corsia preferenziale,
con veicolo non autorizzato”. “Non contestate
perché l’accertatore non era provvisto di segnale
distintivo”.
In entrambi i casi l’attore trasportava il Sig. Pace,
il quale, essendo portatore di handicap, era in possesso
di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16/12/1992, n.
495 portante il n. HI/3642 con scadenza 22/2/2004 (doc.
1) regolarmente esposto.
Gli attori ritenendo le contravvenzioni illegittime si recavano
al Comando dei Vigili Urbani per chiederne l’annullamento,
nonostante i gravi disagi per poter esporre le proprie doglianze
in particolare per il Sig. Pace, il quale, non potendo accedere
agli uffici privi di accesso per i portatori di handicap,
si vedeva costretto a rilasciare le proprie dichiarazioni
sul marciapiede antistante la sede del Corpo in via Castiglione
7.
Nonostante la evidenza dei fatti i Vigili Urbani si rifiutavano
di accogliere l’istanza di revoca d’ufficio
delle due contravvenzioni benché fosse palese l’illegittimità
delle stesse -accertate, tra l’altro, senza la contestazione
immediata- costringendo così il Sig. Melideo a ricorrere
al Prefetto per veder accogliere le proprie richieste.
Il Prefetto di Bologna infatti con ordinanze n. 3930/99
e 4794/99, disponeva la archiviazione dei due procedimenti.
Gli attori ritenendo che il comportamento del Comune avesse
provocato loro danni di natura sia patrimoniale che esistenziale,
proponevano azione per il risarcimento ai sensi dell’art.
2043 C.C., oltre alle spese di causa.
All’udienza del 13/11/2000 si costituiva il Comune
di Bologna chiedendo il rigetto delle domande attoree perché
infondate.
In particolare il Comune di Bologna sottolineava che le
contravvenzioni erano state accertate dagli ausiliari del
traffico nel pieno rispetto delle norme che ne regolano
l’attività e del C.d.S., perciò allo
stesso non potevano attribuirsi alcuna responsabilità
da fatto illecito, in mancanza di elementi soggettivi, quanto
meno determinati dalla colpa, anche a prescindere dalla
riscontrata illegittimità dei provvedimenti amministrativi
in oggetto.
Veniva espletato l’interrogatorio libero del Sig.
Gian Antonio Pace, il tentativo di conciliazione che dava
esito negativo ed ammessa la integrazione delle prove documentali.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, dopo la discussione,
per la quale le parti dichiaravano di riportarsi ai rispettivi
atti e memorie, la causa era trattenuta in decisione alla
udienza del 5/12/2000.
Motivi della decisione
Le domande proposte dagli attori appaiono fondate e vengono
accolte per i motivi sotto precisati.
Oggetto della presente causa è, quanto a Luca Melideo,
il risarcimento di danni patrimoniali ed esistenziali, e,
quanto a Gian Antonio Pace, il risarcimento di danni esistenziali
determinati dal comportamento dei Vigili Urbani di Bologna
in conseguenza delle due contravvenzioni accertate il 22/2/1999
e 9/3/1999 con i verbali n. 335062-86 e 826902-74.
Come gli attori hanno ben evidenziato nel proprio atto introduttivo,
la presente causa non ha come oggetto la dichiarazione della
illegittimità delle due contravvenzioni, peraltro
già accertata in sede amministrativa dal Prefetto
della Provincia di Bologna con conseguente archiviazione
dei due verbali impugnati, quanto l’accertamento della
responsabilità della Pubblica Amministrazione per
i danni lamentati dagli attori.
L’Autorità Amministrativa, infatti, tempestivamente
informata dei fatti, si è rifiutata di intervenire
annullando i due verbali come era suo potere-dovere, di
fatto costringendo la persona contravvenzionata ad agire
in sede amministrativa per la tutela dei propri diritti.
Tutto ciò ha comportato evidenti danni non solo al
Sig. Melideo cui i due verbali sono stati intestati, ma
anche al Sig. Pace, il quale in entrambi i casi era trasportato
sull’autovettura del Melideo con regolare permesso
di transitare anche sulle corsie preferenziali, essendo
portatore di handicap.
L’iter percorso dagli attori per ottenere l’archiviazione
dei due verbali ha evidenziato la mancanza di diligenza
ed anzi il più totale disinteresse della Pubblica
Amministrazione di fronte alle legittime contestazioni dei
richiedenti.
Parte convenuta non contesta quanto asserito dagli attori
ma rileva la perfetta legittimità di comportamento
degli agenti accertatori con ciò escludendo ogni
sua responsabilità per i danni lamentati dagli attori.
La tesi non è accoglibile.
Non può certo addossarsi al cittadino la conseguenza
della mancata contestazione immediata delle due contravvenzioni.
Quale difesa infatti il Melideo avrebbe potuto, a posteriori,
opporre, dal momento che il permesso del Sig. Pace, essendo
personale e non legato a particolari esigenze (quali ad
esempio cure mediche, interventi, accesso ai vari enti ospedalieri
e simili) bensì per una normale vita di relazione,
nel caso in cui questi intendesse salire in auto anche per
una normale “passeggiata”?
Non avrebbe certo potuto né dimostrare, dopo vari
mesi, che la vetrofania richiesta era regolarmente esposta
e tanto meno che egli era trasportato sull’auto, all’epoca
delle due contravvenzioni.
Del resto quale utilità in pratica potrebbe derivare
al titolare del particolare permesso se, di fatto, ciò
gli fosse impedito da vicende come quelle verificatesi il
22/2/1999 o il 9/3/1999 ? Nessuna.
E’ del tutto irrilevante sottolineare, come fa parte
convenuta, abbiano agito in perfetta corrispondenza con
le norme di legge nel momento in cui non effettuavano la
contestazione immediata, essendo, nei due casi particolari,
l’accertamento non completo. Poiché l’Autorità
Amministrativa era perfettamente in grado a fronte delle
dichiarazioni fornite dagli attori e con il semplice controllo
della documentazione in loro possesso, di valutare la fondatezza
delle richieste, ben avrebbero potuto e dovuto agire in
autotutela annullando le due contravvenzioni, se non altro
per mancanza della prova della sussistenza delle violazioni
contestate.
Il rifiuto della Pubblica Amministrazione ha comportato
pertanto danni nei confronti del Sig. Luca Melideo determinati
dal conseguente stato di frustrazione e disagio che ne è
derivato, senza dimenticare il disagio per il grave dispendio
di tempo ed energie necessarie per le proprie difese, essendo
egli consapevole delle proprie buone ragioni.
Egualmente tale rifiuto ha comportato conseguenze, anche
più gravi, per la salute del Sig. Gian Antonio Pace,
finendo per renderlo così incerto del proprio diritto
da convincerlo a non usarlo più almeno fino al doppio
provvedimento di archiviazione.
Per tali motivi questo Giudice, in applicazione dell’art.
2043 c.c. dichiara tenuto e conseguentemente condanna il
Comune di Bologna in persona del Sindaco pro-tempore, al
pagamento in favore di Luca Melideo della somma di L. 174.800
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale
ed al pagamento in favore di Gian Antonio Pace della somma
di L. 300.000 a titolo di risarcimento del danno esistenziale,
equitativamente determinato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo
secondo le tabelle vigenti della T.P., ritenendole congrue,
seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando
con giudizio di equità, sulla domanda proposta da
Luca Melideo e Gian Antonio pace contro il comune di Bologna,
in persona del sindaco pro-tempore, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa e respinta, così
decide:
dichiara tenuta e, conseguentemente, condanna parte convenuta
al pagamento in favore di Luca Melideo della somma di L.
174.800 ed al pagamento in favore di Gian Antonio Pace della
somma di L. 300.000 a titolo di risarcimento danni ex art.
2043 c.c;
condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori
delle spese di causa liquidate in complessive L. 492.000
di cui L. 50.000 per spese, L. 162.000 per competenze e
L. 280.000 per onorari oltre IVA e CPA se ripetibili per
legge e successive occorrende.
La redazione di megghy.com
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