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Trib. Pistoia, Sez. Lavoro, 29 giugno 2001
Svolgimento del processo
GF, medico dirigente di primo livello della ASL 3 presso
l'ospedale di Pescia, lamenta la sua mancata preposizione
all'incarico di direttore della sezione di pronto soccorso
del detto ospedale.
Deduce che, a mezzo di avviso interno, erano state raccolte
le disponibilita’ di quattro medici, compreso il ricorrente
Fiore, e che con delibera del 3.9.98 l'incarico era affidato
al dott. N. Cessato dal servizio il 31.12.98 il dott. N,
il dirigente medico aveva segnalato al direttore generale
come interessati a ricoprire la funzione in questione, oltre
al dott. GF e, altri due medici; tuttavia, espone il ricorrente
che il dirigente riteneva di segnalare anche
altro medico, il dott. C., che mai aveva dato la sua disponibilita’
a ricoprire l'incarico e che mai aveva fatto parte della
graduatoria compilata a seguito del primo interpello.
Lamenta che il direttore generale con delibera 213 del 26.3.99
ha nominato responsabile del servizio del pronto soccorso
il dott. C.. Deduce, inoltre, che prima, con successiva
delibera 217/99, e’ stato revocato l'incarico al C.
e, quindi, immotivatamente e in via provvisoria nuovamente
affidato con delibera 333/99.
Ricorda il ricorrente di avere avverso detto provvedimento
aziendale proposto ricorso di urgenza innanzi al Tribunale
di Pistoia, risoltosi tuttavia con declaratoria di cessazione
della materia del contendere, in quanto l'Azienda sanitaria
aveva sostanzialmente riaperto la procedura per l'assegnazione
del detto incarico.
Lamenta il ricorrente, tuttavia, la totale arbitrarieta’
del comportamento
dell'ente nella formazione della graduatoria, che - ritiene
egli - non avere
tenuto conto delle sue specializzazioni rispetto a quelle
dei medici che gli
sono stati preposti in graduatoria e dichiara, altresi’,
che da tale illegittimo
comportamento, consistente nel mancato conferimento dell'incarico
ancorche’ in
via provvisoria, ha subito un danno patrimoniale ed uno
stato di grave
afflizione personale con compromissione dell'integrita’
psico-fisica nella misura del 4/5%
di invalidita’.
Con ampi richiami in diritto e ritenuto che nelle procedure
di promozione a
scelta la discrezionalita’ del datore di lavoro e’
comunque circoscritta e che il
dipendente puo’ nei confronti di tale procedura vantare
diritti soggettivi,
conclude perche’, previo accertamento della illegittimita’
dei provvedimenti della
convenuta Azienda, questa sia condannata al risarcimento
di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti nella vicenda, chiedendo
l'ammissione di
una consulenza medico-legale per valutare il danno alla
persona.
L'Azienda convenuta resiste alla domanda e, ritenuto pienamente
legittimo
l'operato in merito alla scelta discrezionale del preposto
al servizio di pronto
soccorso del presidio ospedaliero di Pescia, sulla scorta
della disciplina
dell'art.19 del d.l.vo 29/93, che prescrive che per il conferimento
di ciascun
incarico di funzione dirigenziale vanno tenute in considerazione
le attitudini e
le capacita’ professionali del singolo dirigente e
la natura e le caratteristiche
dei programmi da realizzare, sostiene la piena capacita’
del dott. C. indicato
come responsabile del servizio in questione e che, inoltre,
in graduatoria
davanti al dott. GF si era comunque classificato il dott.
R., per cui, in ogni
caso, nessun interesse puo’ vantare il GF alla pronuncia
circa la illegittimita’
della preposizione del dott. C. Contesta, infine, la esistenza
di un danno
patrimoniale, giacche’ sostanzialmente nessun incremento
di stipendio si e’
verificato per i medici che hanno avuto la responsabilita’
della dirigenza del
pronto soccorso rispetto agli altri medici di primo livello.
Nega che siano
inoltre sussistenti danni di natura non patrimoniale derivanti
dalla mancata
assegnazione del posto di responsabile del servizio in questione.
La convenuta conclude di conseguenza.
E' stata depositata dal ricorrente memoria di replica in
ordine all'attivita’
extra moenia del dott. GF; quindi, depositati i decreti
ministeriali relativi
alla disciplina delle equipollenze delle specializzazioni
mediche da valutare
nell'ambito della formazione della graduatoria, all'odierna
udienza, la causa e’
stata discussa e decisa.
M O T I V I
La disciplina attinente alla fattispecie in esame, che si
impernia sul citato
art. 19 del decreto 29, nonche’ sulle norme del contratto
collettivo di
riferimento, effettivamente lascia ampia discrezionalita’
all'Azienda datrice di
lavoro ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.
Una
discrezionalita’, tuttavia, che non puo’ sconfinare
nell'assoluto arbitrio, per
cui gia’ la disciplina legale si e’ preoccupata
di collegare la scelta del
dirigente al programma da realizzare e alle attitudini e
capacita’ professionali
del singolo dirigente, prefigurando pertanto implicitamente
un vero e proprio
concorso interno, nel caso in cui vi siano piu’ candidati
che esprimano
disponibilita’ alla copertura dell'incarico di funzione
dirigenziale in concreto
da assegnare. E' quanto di fatto e’ avvenuto per il
responsabile del pronto
soccorso dell'ospedale di Pescia.
Nella fattispecie, d'altro canto, l'Azienda convenuta per
la selezione interna
in questione ha effettivamente raccolto le varie disponibilita’,
impegnandosi in
una operazione necessitata di valutazione delle attitudini
e delle singole
competenze, che deve essere interpretata come una regola
ulteriore che l'Azienda
ha voluto applicare alla ipotesi concretamente determinatasi.
Solleva ampi
margini di perplessita’, allora, la circostanza, avvenuta
disattendendo in effetti la procedura instaurata attraverso
il preliminare passaggio della
disponibilita’ dei vari medici, della autonoma indicazione
del tutto
estemporanea, e soprattutto esterna alla previa disponibilita’
del soggetto, da
parte del dirigente del presidio di Pescia al direttore
generale del nominativo
del dott. C., quale "ottimale" responsabile del
servizio; come pure di
conseguenza il fatto che poi il direttore generale abbia
in concreto scelto
proprio tale nominativo per la funzione dirigenziale specifica.
Non e’ qui tanto
in discussione il profilo professionale del dott. C. ovvero
la sussistenza di
migliori requisiti in quest'ultimo rispetto agli altri tre
medici che avevano
esplicitato la loro disponibilita’ alla copertura
dell'incarico, quanto piuttosto
che l'instaurata procedura per la selezione - che imprescindibilmente
doveva
tenere conto delle disponibilita’/partecipazioni individualmente
espresse - sia
stata in notevole misura aggirata attraverso l'indicazione
di un soggetto, pur
meritevole, che non aveva tempestivamente esternato nelle
maniere formalizzate
(attraverso la domanda e soprattutto l'allegazione del curriculum)
la propria
disponibilita’.
Ritiene il giudicante, pertanto, come anche e’ dato
in qualche misura rilevare
sulla scorta delle delibere succedutesi per l'assegnazione
poi per la revoca poi
ancora per la nuova assegnazione all'incarico del C., che
sostanzialmente
l'Azienda ha disatteso la limitazione che essa stessa s'era
data nell'ambito
della procedura, rendendo cosi’ illegittima la scelta
sul soggetto in parola.
Da questo punto di vista, infatti, non puo’ l'Azienda
soltanto rivendicare
l'ampia discrezionalita’ riconosciuta nella materia
in questione, giacche’, una
volta fissati i "paletti" entro cui quest'ampia
discrezionalita’ si e’ deciso di
contenere, e’ illegittimo superarli per mere ragioni
di ordine pratico, quali ad
esempio la pur legittima valutazione che i candidati propostisi
per la selezione
interna fossero tutti considerati dalla direzione aziendale
non del tutto
idonei.
Da questa preliminare verifica circa il profilo di illegittimita’
procedural-formale della nomina del dott. C., deriva tuttavia
la necessita’ di
valutare - ai fini della domanda risarcitoria del GF - se
comunque quest'ultimo
abbia motivo di rivendicare una illegittima pretermissione
della sua esclusione
dalla scelta.
L'Azienda sostiene che in graduatoria in ogni caso davanti
al GF era posto il
dott. R.
Replica il ricorrente che sotto questo profilo la graduatoria
e’ altrettanto
illegittima perche’ male sono state considerate dall'azienda
le specializzazioni
equipollenti in possesso di R. e dello stesso GF, assumendo
che, non essendo il
primo in possesso di specializzazione equipollente per la
preposizione al
servizio di pronto soccorso, nemmeno poteva essere presa
in considerazione la
sua disponibilita’ per la selezione interna rispetto
a lui ricorrente che e’ in
possesso della specializzazione in diabetologia e di quella
in gerontologia,
mentre R. era in possesso della sola specializzazione in
anestesia. Il regime
delle equipollenze, fondamentale nella specie per valutare
l'attendibilita’ della
graduatoria per il posto di responsabile di pronto soccorso
e’ previsto dai
decreti ministeriali 30 gennaio `98, 31 gennaio `98, 22
gennaio `99 e altri
successivi. Dei decreti in questione non e’ utilizzabile
nella specie il decreto
30 gennaio `98 perche’ esso regolamenta l'accesso
al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario, mentre nella specie
siamo in presenza di
dirigenti di primo livello.
Non contestate le specializzazioni in possesso rispettivamente
del dott. R. e del ricorrente GF, va allora valutato, sulla
scorta delle tabelle delle
specializzazioni in discipline affini allegate al d.m. 31.1.98
(che all'area
medica n.13 - medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
- riferibile
appunto all'attivita’ di un pronto soccorso ospedaliero
indica come discipline
affini: geriatria ed equipollenti; scuole equipollenti alla
chirurgia generale
non gia’ ricomprese tra le equipollenti alla medicina
e chirurgia d'accettazione
e d'urgenza). Va, a questo punto, segnalato che all'area
medica 9 - geriatria -
viene specificata tra le discipline affini la specializzazione
in diabetologia;
inoltre, e’ del tutto evidente la equipollenza, se
non addirittura la
sovrapponibilita’, tra specializzazione in geriatria
e gerontologia. Pertanto,
non vi puo’ essere dubbio che il dott. GF e’
in possesso di due specializzazioni
che rientrano tra le discipline affini alla medicina d'accettazione
e d'urgenza.
Per mera completezza deve essere considerato che, per quanto
riguarda l'area
chirurgica e delle specialita’ chirurgiche, al punto
2 relativo alla chirurgia
generale (richiamata nella seconda linea del punto 13 dell'area
medica di cui si
sta discutendo), il d.m. 31.1.98 non inserisce alcuna disciplina
affine.
Il d.m. 22.1.99, a sua volta, integra le equipollenze, peraltro
in relazione al
d.m. 30.1.98, ossia per quanto riguarda l'accesso al secondo
livello
dirigenziale, come pure in riferimento a tale d.m. 30.1.98
esplicitano nuove
equipollenze sia il d.m. 26.7.2000, sia il d.m. 27.12.2000.
Si e’ gia’ rilevato
che il riferimento nella fattispecie in esame va operato
in relazione al d.m.
31.1.98 e, pertanto, le integrazioni portate dai decreti
ora menzionati non
hanno una diretta rilevanza nella soluzione della vicenda
in esame. D'altro
canto, peraltro, le equipollenze fissate dai decreti successivi
al 1998
attengono a specializzazioni di tutta altra natura rispetto
sia a quelle
ricordate in possesso del dott. GF sia a quella in anestesiologia
del dott. R.
Va comunque rimarcato che il dott. R., secondo le indicazioni
dell'azienda
convenuta, presta attivita’ al servizio 118; il ricorrente
replica che la
prestazione di tale attivita’ alla centrale operativa
118 (che il d.m. 22.1.99,
ad integrazione del d.m. 30.1.98, pure indica come specializzazione
equipollente
a quella di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza)
non comporta la
specializzazione in detta specifica area medica, per cui
- pur avendo un rilievo
genericamente utilizzabile, aggiunge il giudice - non puo’
essere posta sullo
stesso piano delle effettive specializzazioni in possesso
del GF. Tale obiezione
del ricorrente non e’ priva di fondamento, ancorche’
vada specificato che la
valutazione delle attitudini e delle capacita’ professionali
passa anche
attraverso non la sola considerazione delle specializzazioni
teoricamente in
possesso dei candidati, ma anche del concreto sviluppo delle
capacita’
manifestato "sul campo".
In ogni caso, pare di dovere concludere per una quanto meno
enfatizzata
valutazione delle competenze del dott. R rispetto ad una
mortificazione delle
specializzazioni del dott. GF. Ritiene, pertanto, il giudicante
conclusivamente
che nell'ambito della graduatoria stilata per l'assegnazione
del posto di
responsabile del pronto soccorso (affidato, si e’
visto, al C. in maniera che e’
stata ritenuta lesiva della procedura selettiva) il ricorrente
sia stato
illegittimamente pretermesso al dott. R. Ne consegue il
suo pieno interesse a
fare valere quanto in precedenza gia’ valutato circa
la invalida attribuzione al
C. dell'incarico in questione.
Resta da affrontare un profilo specifico emerso in causa
ed oggetto delle note
di replica del ricorrente, concernente la inidoneita’
del GF alla copertura
dell'incarico in esame in quanto egli ha optato per l'esercizio
della libera professione extramuraria. Precisato che tale
circostanza nemmeno e’ stata
ritenuta ostativa dalla Azienda convenuta, giacche’
ha comunque inserito il GF
nella graduatoria per la selezione interna, appaiono fondate
le considerazioni
di parte ricorrente allorche’ ricorda come la domanda
per l'esercizio della
libera professione extramuraria e’ stata presentata
dal dott. GF precedentemente
a tutta la procedura per l'assegnazione del posto di responsabile
del pronto
soccorso e che, quindi, essendo tale scelta del sanitario
sempre revocabile a
domanda, nessuna influenza la circostanza finisce per avere
nel momento
preliminare dell'assegnazione, a seguito soltanto della
quale era potenzialmente
esistente il conflitto con l'esercizio professionale extraospedaliero;
conflitto
superabile o con la rinuncia all'incarico di responsabile
ovvero con la revoca
della opzione per la professione extramuraria.
Il dott. GF non chiede l'attribuzione del posto di responsabile
del pronto
soccorso, limitandosi a domandare il risarcimento dei danni,
patrimoniali e non
patrimoniali, subiti per la illegittima pretermissione sopra
evidenziata.
I danni patrimoniali, secondo quanto dedotto dall'azienda
che ha allegato gli
statini paga dei vari responsabili succedutisi al pronto
soccorso, per quanto
riguarda differenze stipendiali sono in realta’ estremamente
contenuti; tuttavia,
rientrano in questo tipo di danni anche in linea generale
i cosiddetti danni
alla professionalita’ del dipendente e alla immagine
professionale dello stesso.
La mancata adibizione all'incarico di responsabile di pronto
soccorso certamente
ha provocato, pur se in maniera oggettivamente contenuta,
un danno professionale
al ricorrente (sotto il profilo dell'affinamento complessivo
delle sue
competenze) e, quanto meno all'interno della complessa struttura
ospedaliera di
Pescia, anche un verosimile danno alla "immagine"
professionale del dott. GF.
La liquidazione di tali danni, come ritenuto in via univoca
dalla giurisprudenza
di merito e di legittimita’, avviene da parte del
giudice attraverso meccanismi
equitativi, ossia facendo ricorso da parte del giudice del
lavoro allo specifico
meccanismo di cui all'art. 432 c.p.c. .
Tenuto conto che la datazione iniziale del comportamento
illegittimo
dell'Azienda va fissata a partire dai primi mesi del 1999,
ossia al momento in
cui l'Azienda dovette supplire alla cessazione dal servizio
del dott. N,
responsabile del pronto soccorso fino al dicembre 1998,
stima equo il giudicante
valutare complessivamente per i circa due anni e mezzo intercorsi
un
risarcimento di £. 2.000.000, comprensive di rivalutazione
e interessi, in
quanto certamente e’ da escludere il profilo della
dequalificazione professionale
giacche’ trattavasi di uno di quei posti dirigenziali
che sono assegnati
all'interno di un medesimo livello di inquadramento economico
e normativo. Si
consideri, inoltre, che a un dirigente medico di primo livello
tra fine `98 e
inizio `99 era garantito uno stipendio netto mensile di
circa 4/5 milioni di
lire.
Il GF chiede inoltre il risarcimento di danni non patrimoniali
e, in maniera
particolare dei danni biologici derivatigli dal contraccolpo
psicofisico
cagionato dall'illegittimo comportamento tenuto nei suoi
confronti. Sul punto ha
chiesto l'ammissione di c.t.u. medico-legale.
Ritiene il giudicante che il generico danno alla professionalita’,
sopra
individuato e per il quale sono stati indicati danni di
natura patrimoniale,
possa in effetti contenere anche altre voci tradizionali
di danno, come il danno
biologico o un danno morale; tuttavia, in effetti, secondo
un piu’ recente
approfondimento dottrinale in tema di lesione della dignita’
del lavoratore, va
individuata un'ulteriore categoria di danno, cosiddetto
esistenziale, ossia relativo alle generiche e generali compromissioni
peggiorative della sfera
esistenziale della vittima del comportamento illegittimo;
un danno non
patrimoniale, cioe’, collegato ad un peggioramento
oggettivo delle condizioni
dell'esistenza. Un danno, inoltre, per sua stessa natura
del tutto reversibile,
nel senso che, una volta rimosse le cause, le condotte illecite
verso il
lavoratore (in maniera, deve ritenersi sia ripristinatoria,
sia risarcitoria),
la condizione esistenziale del soggetto - in ogni caso ricostituita
eliminando
l'input peggiorativo - ritorna sostanzialmente quella precedente
alla condotta
negativa per il soggetto.
Cosi’ brevemente inquadrata questa figura del danno
esistenziale, va specificato
che non necessariamente esso si risolve in un danno biologico,
accertabile in
via medico-legale e quantificabile attraverso i parametri
di riduzione della
capacita’. Anzi, proprio la reversibilita’ delle
cause produttive del danno
suggerisce la sostanziale inutilita’ di un accertamento
medico legale,
impossibilitato a ricostruire una condizione psicologica
di disagio,
sostanzialmente superata e che, quindi, non comporta piu’
strascichi
oggettivamente rilevabili nel soggetto. E' quello che ritiene
il giudicante
profilarsi anche nella fattispecie in esame, laddove - anche
in connessione con
lo specifico petitum della presente controversia - il riconoscimento
della
illegittimita’ del comportamento datoriale e la gia’
indicata risarcibilita’ dei
danni patrimoniali da questo derivante appaiono sufficienti
a ricostituire nel
dott. Fiore un clima psicoaffettivo sostanzialmente normale,
cosi’ come
precedentemente alla vicenda nel suo complesso esaminata.
Per questo motivo non
e’ stata ritenuta, dunque, necessaria una consulenza
medico-legale.
Per il danno esistenziale sopportato dal GF, nel periodo
in cui vi e’ stata la
gia’ esaminata mancata considerazione nei suoi confronti
da parte della ASL,
altrettanto va utilizzato il meccanismo equitativo di cui
al citato art. 432.
Ritiene in concreto questo giudicante che la quantificazione
del risarcimento in
parola possa essere individuata nella analoga misura di
£. 2.000.000,
comprensive di rivalutazione e interessi, considerata la
sostanziale lievita’
degli stessi sintomi, cosi’ come emergenti dalle certificazioni
mediche prodotte
dal ricorrente, le quali esplicitano anche una proficua
risposta ai normali
presidi farmacologici che lo specialista neurologo ha nel
frattempo prescritto
al Fiore.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Azienda convenuta
e sono liquidate
in dispositivo.
P.Q.M.
condanna l'Azienda convenuta a risarcire a GF i danni subiti
per l'illegittima
posizione assegnatagli in graduatoria nelle seguenti misure,
calcolate in via
equitativa, di £. 2.000.000 per danno professionale
e di £. 2.000.000 per danno
esistenziale; condanna la convenuta alla rifusione delle
spese di lite,
liquidate in £. 4.000.000, di cui £. 15.000
per spese vive.
Pistoia, 19 giugno 2001
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Fabrizio Amato
La redazione di megghy.com
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