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SENTENZE DANNO ESISTENZIALE
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Tribunale di Pistoia, 29 giugno 2001 [Mancato conferimento dell'incarico]
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Trib. Pistoia, Sez. Lavoro, 29 giugno 2001

Svolgimento del processo
GF, medico dirigente di primo livello della ASL 3 presso l'ospedale di Pescia, lamenta la sua mancata preposizione all'incarico di direttore della sezione di pronto soccorso del detto ospedale.
Deduce che, a mezzo di avviso interno, erano state raccolte le disponibilita’ di quattro medici, compreso il ricorrente Fiore, e che con delibera del 3.9.98 l'incarico era affidato al dott. N. Cessato dal servizio il 31.12.98 il dott. N, il dirigente medico aveva segnalato al direttore generale come interessati a ricoprire la funzione in questione, oltre al dott. GF e, altri due medici; tuttavia, espone il ricorrente che il dirigente riteneva di segnalare anche
altro medico, il dott. C., che mai aveva dato la sua disponibilita’ a ricoprire l'incarico e che mai aveva fatto parte della graduatoria compilata a seguito del primo interpello.
Lamenta che il direttore generale con delibera 213 del 26.3.99 ha nominato responsabile del servizio del pronto soccorso il dott. C.. Deduce, inoltre, che prima, con successiva delibera 217/99, e’ stato revocato l'incarico al C. e, quindi, immotivatamente e in via provvisoria nuovamente affidato con delibera 333/99.
Ricorda il ricorrente di avere avverso detto provvedimento aziendale proposto ricorso di urgenza innanzi al Tribunale di Pistoia, risoltosi tuttavia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto l'Azienda sanitaria aveva sostanzialmente riaperto la procedura per l'assegnazione del detto incarico.
Lamenta il ricorrente, tuttavia, la totale arbitrarieta’ del comportamento
dell'ente nella formazione della graduatoria, che - ritiene egli - non avere
tenuto conto delle sue specializzazioni rispetto a quelle dei medici che gli
sono stati preposti in graduatoria e dichiara, altresi’, che da tale illegittimo
comportamento, consistente nel mancato conferimento dell'incarico ancorche’ in
via provvisoria, ha subito un danno patrimoniale ed uno stato di grave
afflizione personale con compromissione dell'integrita’ psico-fisica nella misura del 4/5%
di invalidita’.
Con ampi richiami in diritto e ritenuto che nelle procedure di promozione a
scelta la discrezionalita’ del datore di lavoro e’ comunque circoscritta e che il
dipendente puo’ nei confronti di tale procedura vantare diritti soggettivi,
conclude perche’, previo accertamento della illegittimita’ dei provvedimenti della
convenuta Azienda, questa sia condannata al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti nella vicenda, chiedendo l'ammissione di
una consulenza medico-legale per valutare il danno alla persona.
L'Azienda convenuta resiste alla domanda e, ritenuto pienamente legittimo
l'operato in merito alla scelta discrezionale del preposto al servizio di pronto
soccorso del presidio ospedaliero di Pescia, sulla scorta della disciplina
dell'art.19 del d.l.vo 29/93, che prescrive che per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale vanno tenute in considerazione le attitudini e
le capacita’ professionali del singolo dirigente e la natura e le caratteristiche
dei programmi da realizzare, sostiene la piena capacita’ del dott. C. indicato
come responsabile del servizio in questione e che, inoltre, in graduatoria
davanti al dott. GF si era comunque classificato il dott. R., per cui, in ogni
caso, nessun interesse puo’ vantare il GF alla pronuncia circa la illegittimita’
della preposizione del dott. C. Contesta, infine, la esistenza di un danno
patrimoniale, giacche’ sostanzialmente nessun incremento di stipendio si e’
verificato per i medici che hanno avuto la responsabilita’ della dirigenza del
pronto soccorso rispetto agli altri medici di primo livello. Nega che siano
inoltre sussistenti danni di natura non patrimoniale derivanti dalla mancata
assegnazione del posto di responsabile del servizio in questione.
La convenuta conclude di conseguenza.
E' stata depositata dal ricorrente memoria di replica in ordine all'attivita’
extra moenia del dott. GF; quindi, depositati i decreti ministeriali relativi
alla disciplina delle equipollenze delle specializzazioni mediche da valutare
nell'ambito della formazione della graduatoria, all'odierna udienza, la causa e’
stata discussa e decisa.
M O T I V I
La disciplina attinente alla fattispecie in esame, che si impernia sul citato
art. 19 del decreto 29, nonche’ sulle norme del contratto collettivo di
riferimento, effettivamente lascia ampia discrezionalita’ all'Azienda datrice di
lavoro ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Una
discrezionalita’, tuttavia, che non puo’ sconfinare nell'assoluto arbitrio, per
cui gia’ la disciplina legale si e’ preoccupata di collegare la scelta del
dirigente al programma da realizzare e alle attitudini e capacita’ professionali
del singolo dirigente, prefigurando pertanto implicitamente un vero e proprio
concorso interno, nel caso in cui vi siano piu’ candidati che esprimano
disponibilita’ alla copertura dell'incarico di funzione dirigenziale in concreto
da assegnare. E' quanto di fatto e’ avvenuto per il responsabile del pronto
soccorso dell'ospedale di Pescia.
Nella fattispecie, d'altro canto, l'Azienda convenuta per la selezione interna
in questione ha effettivamente raccolto le varie disponibilita’, impegnandosi in
una operazione necessitata di valutazione delle attitudini e delle singole
competenze, che deve essere interpretata come una regola ulteriore che l'Azienda
ha voluto applicare alla ipotesi concretamente determinatasi. Solleva ampi
margini di perplessita’, allora, la circostanza, avvenuta disattendendo in effetti la procedura instaurata attraverso il preliminare passaggio della
disponibilita’ dei vari medici, della autonoma indicazione del tutto
estemporanea, e soprattutto esterna alla previa disponibilita’ del soggetto, da
parte del dirigente del presidio di Pescia al direttore generale del nominativo
del dott. C., quale "ottimale" responsabile del servizio; come pure di
conseguenza il fatto che poi il direttore generale abbia in concreto scelto
proprio tale nominativo per la funzione dirigenziale specifica. Non e’ qui tanto
in discussione il profilo professionale del dott. C. ovvero la sussistenza di
migliori requisiti in quest'ultimo rispetto agli altri tre medici che avevano
esplicitato la loro disponibilita’ alla copertura dell'incarico, quanto piuttosto
che l'instaurata procedura per la selezione - che imprescindibilmente doveva
tenere conto delle disponibilita’/partecipazioni individualmente espresse - sia
stata in notevole misura aggirata attraverso l'indicazione di un soggetto, pur
meritevole, che non aveva tempestivamente esternato nelle maniere formalizzate
(attraverso la domanda e soprattutto l'allegazione del curriculum) la propria
disponibilita’.
Ritiene il giudicante, pertanto, come anche e’ dato in qualche misura rilevare
sulla scorta delle delibere succedutesi per l'assegnazione poi per la revoca poi
ancora per la nuova assegnazione all'incarico del C., che sostanzialmente
l'Azienda ha disatteso la limitazione che essa stessa s'era data nell'ambito
della procedura, rendendo cosi’ illegittima la scelta sul soggetto in parola.
Da questo punto di vista, infatti, non puo’ l'Azienda soltanto rivendicare
l'ampia discrezionalita’ riconosciuta nella materia in questione, giacche’, una
volta fissati i "paletti" entro cui quest'ampia discrezionalita’ si e’ deciso di
contenere, e’ illegittimo superarli per mere ragioni di ordine pratico, quali ad
esempio la pur legittima valutazione che i candidati propostisi per la selezione
interna fossero tutti considerati dalla direzione aziendale non del tutto
idonei.
Da questa preliminare verifica circa il profilo di illegittimita’
procedural-formale della nomina del dott. C., deriva tuttavia la necessita’ di
valutare - ai fini della domanda risarcitoria del GF - se comunque quest'ultimo
abbia motivo di rivendicare una illegittima pretermissione della sua esclusione
dalla scelta.
L'Azienda sostiene che in graduatoria in ogni caso davanti al GF era posto il
dott. R.
Replica il ricorrente che sotto questo profilo la graduatoria e’ altrettanto
illegittima perche’ male sono state considerate dall'azienda le specializzazioni
equipollenti in possesso di R. e dello stesso GF, assumendo che, non essendo il
primo in possesso di specializzazione equipollente per la preposizione al
servizio di pronto soccorso, nemmeno poteva essere presa in considerazione la
sua disponibilita’ per la selezione interna rispetto a lui ricorrente che e’ in
possesso della specializzazione in diabetologia e di quella in gerontologia,
mentre R. era in possesso della sola specializzazione in anestesia. Il regime
delle equipollenze, fondamentale nella specie per valutare l'attendibilita’ della
graduatoria per il posto di responsabile di pronto soccorso e’ previsto dai
decreti ministeriali 30 gennaio `98, 31 gennaio `98, 22 gennaio `99 e altri
successivi. Dei decreti in questione non e’ utilizzabile nella specie il decreto
30 gennaio `98 perche’ esso regolamenta l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario, mentre nella specie siamo in presenza di
dirigenti di primo livello.
Non contestate le specializzazioni in possesso rispettivamente del dott. R. e del ricorrente GF, va allora valutato, sulla scorta delle tabelle delle
specializzazioni in discipline affini allegate al d.m. 31.1.98 (che all'area
medica n.13 - medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - riferibile
appunto all'attivita’ di un pronto soccorso ospedaliero indica come discipline
affini: geriatria ed equipollenti; scuole equipollenti alla chirurgia generale
non gia’ ricomprese tra le equipollenti alla medicina e chirurgia d'accettazione
e d'urgenza). Va, a questo punto, segnalato che all'area medica 9 - geriatria -
viene specificata tra le discipline affini la specializzazione in diabetologia;
inoltre, e’ del tutto evidente la equipollenza, se non addirittura la
sovrapponibilita’, tra specializzazione in geriatria e gerontologia. Pertanto,
non vi puo’ essere dubbio che il dott. GF e’ in possesso di due specializzazioni
che rientrano tra le discipline affini alla medicina d'accettazione e d'urgenza.
Per mera completezza deve essere considerato che, per quanto riguarda l'area
chirurgica e delle specialita’ chirurgiche, al punto 2 relativo alla chirurgia
generale (richiamata nella seconda linea del punto 13 dell'area medica di cui si
sta discutendo), il d.m. 31.1.98 non inserisce alcuna disciplina affine.
Il d.m. 22.1.99, a sua volta, integra le equipollenze, peraltro in relazione al
d.m. 30.1.98, ossia per quanto riguarda l'accesso al secondo livello
dirigenziale, come pure in riferimento a tale d.m. 30.1.98 esplicitano nuove
equipollenze sia il d.m. 26.7.2000, sia il d.m. 27.12.2000. Si e’ gia’ rilevato
che il riferimento nella fattispecie in esame va operato in relazione al d.m.
31.1.98 e, pertanto, le integrazioni portate dai decreti ora menzionati non
hanno una diretta rilevanza nella soluzione della vicenda in esame. D'altro
canto, peraltro, le equipollenze fissate dai decreti successivi al 1998
attengono a specializzazioni di tutta altra natura rispetto sia a quelle
ricordate in possesso del dott. GF sia a quella in anestesiologia del dott. R.
Va comunque rimarcato che il dott. R., secondo le indicazioni dell'azienda
convenuta, presta attivita’ al servizio 118; il ricorrente replica che la
prestazione di tale attivita’ alla centrale operativa 118 (che il d.m. 22.1.99,
ad integrazione del d.m. 30.1.98, pure indica come specializzazione equipollente
a quella di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza) non comporta la
specializzazione in detta specifica area medica, per cui - pur avendo un rilievo
genericamente utilizzabile, aggiunge il giudice - non puo’ essere posta sullo
stesso piano delle effettive specializzazioni in possesso del GF. Tale obiezione
del ricorrente non e’ priva di fondamento, ancorche’ vada specificato che la
valutazione delle attitudini e delle capacita’ professionali passa anche
attraverso non la sola considerazione delle specializzazioni teoricamente in
possesso dei candidati, ma anche del concreto sviluppo delle capacita’
manifestato "sul campo".
In ogni caso, pare di dovere concludere per una quanto meno enfatizzata
valutazione delle competenze del dott. R rispetto ad una mortificazione delle
specializzazioni del dott. GF. Ritiene, pertanto, il giudicante conclusivamente
che nell'ambito della graduatoria stilata per l'assegnazione del posto di
responsabile del pronto soccorso (affidato, si e’ visto, al C. in maniera che e’
stata ritenuta lesiva della procedura selettiva) il ricorrente sia stato
illegittimamente pretermesso al dott. R. Ne consegue il suo pieno interesse a
fare valere quanto in precedenza gia’ valutato circa la invalida attribuzione al
C. dell'incarico in questione.
Resta da affrontare un profilo specifico emerso in causa ed oggetto delle note
di replica del ricorrente, concernente la inidoneita’ del GF alla copertura
dell'incarico in esame in quanto egli ha optato per l'esercizio della libera professione extramuraria. Precisato che tale circostanza nemmeno e’ stata
ritenuta ostativa dalla Azienda convenuta, giacche’ ha comunque inserito il GF
nella graduatoria per la selezione interna, appaiono fondate le considerazioni
di parte ricorrente allorche’ ricorda come la domanda per l'esercizio della
libera professione extramuraria e’ stata presentata dal dott. GF precedentemente
a tutta la procedura per l'assegnazione del posto di responsabile del pronto
soccorso e che, quindi, essendo tale scelta del sanitario sempre revocabile a
domanda, nessuna influenza la circostanza finisce per avere nel momento
preliminare dell'assegnazione, a seguito soltanto della quale era potenzialmente
esistente il conflitto con l'esercizio professionale extraospedaliero; conflitto
superabile o con la rinuncia all'incarico di responsabile ovvero con la revoca
della opzione per la professione extramuraria.
Il dott. GF non chiede l'attribuzione del posto di responsabile del pronto
soccorso, limitandosi a domandare il risarcimento dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, subiti per la illegittima pretermissione sopra evidenziata.
I danni patrimoniali, secondo quanto dedotto dall'azienda che ha allegato gli
statini paga dei vari responsabili succedutisi al pronto soccorso, per quanto
riguarda differenze stipendiali sono in realta’ estremamente contenuti; tuttavia,
rientrano in questo tipo di danni anche in linea generale i cosiddetti danni
alla professionalita’ del dipendente e alla immagine professionale dello stesso.
La mancata adibizione all'incarico di responsabile di pronto soccorso certamente
ha provocato, pur se in maniera oggettivamente contenuta, un danno professionale
al ricorrente (sotto il profilo dell'affinamento complessivo delle sue
competenze) e, quanto meno all'interno della complessa struttura ospedaliera di
Pescia, anche un verosimile danno alla "immagine" professionale del dott. GF.
La liquidazione di tali danni, come ritenuto in via univoca dalla giurisprudenza
di merito e di legittimita’, avviene da parte del giudice attraverso meccanismi
equitativi, ossia facendo ricorso da parte del giudice del lavoro allo specifico
meccanismo di cui all'art. 432 c.p.c. .
Tenuto conto che la datazione iniziale del comportamento illegittimo
dell'Azienda va fissata a partire dai primi mesi del 1999, ossia al momento in
cui l'Azienda dovette supplire alla cessazione dal servizio del dott. N,
responsabile del pronto soccorso fino al dicembre 1998, stima equo il giudicante
valutare complessivamente per i circa due anni e mezzo intercorsi un
risarcimento di £. 2.000.000, comprensive di rivalutazione e interessi, in
quanto certamente e’ da escludere il profilo della dequalificazione professionale
giacche’ trattavasi di uno di quei posti dirigenziali che sono assegnati
all'interno di un medesimo livello di inquadramento economico e normativo. Si
consideri, inoltre, che a un dirigente medico di primo livello tra fine `98 e
inizio `99 era garantito uno stipendio netto mensile di circa 4/5 milioni di
lire.
Il GF chiede inoltre il risarcimento di danni non patrimoniali e, in maniera
particolare dei danni biologici derivatigli dal contraccolpo psicofisico
cagionato dall'illegittimo comportamento tenuto nei suoi confronti. Sul punto ha
chiesto l'ammissione di c.t.u. medico-legale.
Ritiene il giudicante che il generico danno alla professionalita’, sopra
individuato e per il quale sono stati indicati danni di natura patrimoniale,
possa in effetti contenere anche altre voci tradizionali di danno, come il danno
biologico o un danno morale; tuttavia, in effetti, secondo un piu’ recente
approfondimento dottrinale in tema di lesione della dignita’ del lavoratore, va
individuata un'ulteriore categoria di danno, cosiddetto esistenziale, ossia relativo alle generiche e generali compromissioni peggiorative della sfera
esistenziale della vittima del comportamento illegittimo; un danno non
patrimoniale, cioe’, collegato ad un peggioramento oggettivo delle condizioni
dell'esistenza. Un danno, inoltre, per sua stessa natura del tutto reversibile,
nel senso che, una volta rimosse le cause, le condotte illecite verso il
lavoratore (in maniera, deve ritenersi sia ripristinatoria, sia risarcitoria),
la condizione esistenziale del soggetto - in ogni caso ricostituita eliminando
l'input peggiorativo - ritorna sostanzialmente quella precedente alla condotta
negativa per il soggetto.
Cosi’ brevemente inquadrata questa figura del danno esistenziale, va specificato
che non necessariamente esso si risolve in un danno biologico, accertabile in
via medico-legale e quantificabile attraverso i parametri di riduzione della
capacita’. Anzi, proprio la reversibilita’ delle cause produttive del danno
suggerisce la sostanziale inutilita’ di un accertamento medico legale,
impossibilitato a ricostruire una condizione psicologica di disagio,
sostanzialmente superata e che, quindi, non comporta piu’ strascichi
oggettivamente rilevabili nel soggetto. E' quello che ritiene il giudicante
profilarsi anche nella fattispecie in esame, laddove - anche in connessione con
lo specifico petitum della presente controversia - il riconoscimento della
illegittimita’ del comportamento datoriale e la gia’ indicata risarcibilita’ dei
danni patrimoniali da questo derivante appaiono sufficienti a ricostituire nel
dott. Fiore un clima psicoaffettivo sostanzialmente normale, cosi’ come
precedentemente alla vicenda nel suo complesso esaminata. Per questo motivo non
e’ stata ritenuta, dunque, necessaria una consulenza medico-legale.
Per il danno esistenziale sopportato dal GF, nel periodo in cui vi e’ stata la
gia’ esaminata mancata considerazione nei suoi confronti da parte della ASL,
altrettanto va utilizzato il meccanismo equitativo di cui al citato art. 432.
Ritiene in concreto questo giudicante che la quantificazione del risarcimento in
parola possa essere individuata nella analoga misura di £. 2.000.000,
comprensive di rivalutazione e interessi, considerata la sostanziale lievita’
degli stessi sintomi, cosi’ come emergenti dalle certificazioni mediche prodotte
dal ricorrente, le quali esplicitano anche una proficua risposta ai normali
presidi farmacologici che lo specialista neurologo ha nel frattempo prescritto
al Fiore.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Azienda convenuta e sono liquidate
in dispositivo.
P.Q.M.
condanna l'Azienda convenuta a risarcire a GF i danni subiti per l'illegittima
posizione assegnatagli in graduatoria nelle seguenti misure, calcolate in via
equitativa, di £. 2.000.000 per danno professionale e di £. 2.000.000 per danno
esistenziale; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite,
liquidate in £. 4.000.000, di cui £. 15.000 per spese vive.
Pistoia, 19 giugno 2001
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Fabrizio Amato

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