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2.2. Ambito oggettivo
L'articolo 87, comma 1, prevede che "non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo
86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni
in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse
le società semplici e gli enti alle stesse equiparate,
e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da
titoli...".
Il campo di applicazione dell'esenzione si estende, oltre
che alle plusvalenze relative alle azioni o quote di partecipazione,
anche a quelle realizzate con riferimento:
- agli strumenti finanziari similari alle azioni, definiti
dall'articolo 44 del nuovo TUIR;
- ai contratti di associazione in partecipazione con apporto
di solo capitale o misto.
Il comma 3 dell'articolo 87 in esame, infatti, precisa che
"l'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse
condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai
sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli
strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo
44 ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b)".
A differenza delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni,
le quali rilevano per l'esenzione quando siano realizzate
mediante:
- cessione a titolo oneroso (articolo 86, comma 1, lettera
a)) . assegnazione ai soci o destinazione a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 86, comma
1, lettera c)), le plusvalenze relative alla cessione di
strumenti finanziari similari alle azioni (ai sensi dell'articolo
44) ed ai contratti (di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b)), sono esenti solo se realizzate mediante cessione a
titolo oneroso, dal momento che nel citato comma 3 dell'articolo
87 manca un esplicito rinvio al comma 3 dell'articolo 86,
che illustra le modalità di calcolo della plusvalenza
nell'ipotesi di realizzo mediante assegnazione ai soci o
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Avendo riguardo al disposto dell'articolo 9, comma 5, del
TUIR, in base al quale "ai fini delle imposte sui redditi
le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso
valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento...",
si ritiene che rilevano per l'esenzione in esame anche le
plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo
oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che
producono i medesimi effetti giuridici, quali:
- il conferimento;
- la permuta;
- lo scambio di azioni.
Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento
ed alla permuta) anche l'ipotesi disciplinata dall'articolo
166, comma 1, del nuovo TUIR. Tale articolo dispone che
"costituisce realizzo" - al valore normale - anche
il trasferimento all'estero della sede o della residenza
della società partecipante, salvo che i componenti
dell'azienda o il complesso aziendale non siano confluiti
in una stabile organizzazione presente nel territorio dello
Stato.
2.2.1. Partecipazioni in società
ed enti
Il regime della participation exemption si applica alle
operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote
di partecipazione in:
- società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.);
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice,
comprese le società di fatto che abbiano per oggetto
l'esercizio di attività commerciali;
- società di armamento;
- enti pubblici e privati diversi dalle società,
relativamente all'attività di impresa commerciale
da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni
non riconosciute.
Il regime di cui all'articolo 87 opera indipendentemente
dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi
detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto
di controllo o di collegamento con la partecipata.
In base alla esplicita esclusione operata dall'articolo
87, comma 1, l'esenzione non trova applicazione in relazione
a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in
società semplici ed enti ad esse equiparati, come
le società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio
di attività commerciali e le associazioni professionali
senza personalità giuridica.
2.2.2. Strumenti finanziari e contratti
assimilati alle partecipazioni
L'articolo 87, comma 3, estende l'ambito di applicazione
oggettivo del regime delle plusvalenze esenti anche a:
- strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo
44;
- contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza
agli utili di cui all'articolo 109, comma 9, lett. b).
L'estensione si giustifica in ragione della necessità
di uniformare il trattamento tributario previsto per gli
strumenti finanziari e per i contratti di associazione in
partecipazione a quello delle partecipazioni in società
ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione
(totale partecipazione ai risultati dell'emittente con riferimento
agli strumenti finanziari) ovvero per le caratteristiche
dell'apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti
di associazione in partecipazione), sia possibile individuare
una sostanziale identità di funzione economica tra
gli strumenti e contratti, di cui al comma 3 dell'articolo
87, e le partecipazioni in società ed enti.
L'esenzione per le plusvalenze derivanti dal realizzo degli
strumenti partecipativi citati si applica alle medesime
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 87 per le
plusvalenze relative a partecipazioni in società
ed enti. Ne consegue che, per applicare a tali strumenti
finanziari e a tali contratti il regime delle plusvalenze
esenti, occorre verificare la sussistenza dei requisiti
previsti alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo
87, nonchè il rispetto delle disposizioni sul realizzo
della plusvalenza e sulle modalità di determinazione
della stessa commentati nei successivi paragrafi della presente
circolare.
2.2.2.1. Strumenti finanziari similari
alle azioni
In sede di attuazione della riforma del diritto societario,
il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha disciplinato
sotto l'aspetto civilistico gli "strumenti finanziari".
Per eliminare ogni incertezza sulla qualificazione fiscale
di tali strumenti finanziari, è stata introdotta
nel comma 2, lett. a) dell'articolo 44 una presunzione assoluta
secondo cui "si considerano similari alle azioni i
titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è
costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati
economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione
al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi".
Tale disposizione, come specificato nella relazione governativa,
è riferibile solo a titoli e strumenti finanziari
diversi dai contratti indicati nel comma 1 del citato articolo
44.
Per una precisa individuazione degli strumenti finanziari
similari alle azioni si rinvia al paragrafo 2.3 della circolare
n. 26 del 2004.
In questa sede si ribadisce che, al fine di estendere agli
strumenti finanziari il trattamento fiscale proprio delle
azioni e, in particolare, il regime delle plusvalenze esenti,
è comunque necessario che la remunerazione di tali
strumenti finanziari sia costituita "totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici" della società
emittente (o di altra appartenente al medesimo gruppo) o
dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti
finanziari sono stati emessi.
2.2.2.2. Contratti di associazione in
partecipazione e di cointeressenza agli utili
L'articolo 87, comma 3, estende il regime delle plusvalenze
esenti anche ai contratti richiamati dall'articolo 109,
comma 9, lett. b), cioè ai contratti di associazione
in partecipazione e ai contratti di partecipazione agli
utili o alle perdite di cui all'articolo 2554 del codice
civile.
Anche ai fini dell'applicazione del regime delle plusvalenze
esenti, tuttavia, l'assimilazione del trattamento dell'associato
a quello del socio opera a condizione che l'apporto dell'associato
sia costituito da solo capitale o contemporaneamente da
capitale ed opere o servizi (apporto misto).
Vista la necessità di un effettivo apporto, richiesto
dall'articolo 109, comma 9, lett. b), la disposizione in
esame non si applica ai contratti con i quali un contraente
attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite
dell'impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto.
2.2.3. Casi particolari
Si analizzano di seguito alcune fattispecie particolari
che riguardano:
- le azioni proprie;
- il diritto di usufrutto su azioni, i diritti di opzione
e le obbligazioni convertibili;
- le quote di Fondi comuni d'investimento e le quote di
partecipazione in SICAV;
- i contratti di pronti contro termine su titoli immobilizzati
e il prestito titoli;
- i titoli emessi da non residenti.
2.2.3.1. Azioni proprie
L'articolo 82 del nuovo TUIR disciplina la cessione obbligatoria
di partecipazioni sociali, disponendo che "alle plusvalenze
imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma
degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma,
e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano
le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86".
Tale disposizione è da interpretarsi nel senso che
si riconosce la possibilità di rateizzare le plusvalenze
realizzate a seguito della cessione obbligatoria di azioni
proprie, a prescindere dal requisito temporale del possesso
"triennale" affermato dall'articolo 86, comma
4, per le partecipazioni diverse da quelle qualificate per
l'esenzione.
Tanto premesso, si evidenzia così come chiarisce
la stessa relazione al decreto, che le azioni proprie rientrano
tra i beni la cui cessione può dare origine a plusvalenze
esenti, anche nel caso in cui siano "...cedute obbligatoriamente
a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357 - bis, secondo
comma e 2359 - ter, c.c. e a norma dell'articolo 121 del
d.lgs. n. 58/1998".
E' da ritenersi, peraltro, che anche le plusvalenze relative
al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della
participation exemption, a condizione che ricorrano tutti
i requisiti previsti dall'articolo 87 (ed, in particolare,
quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla
classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie).
Si osserva, infatti, che:
- l'articolo 87 non prevede, per le azioni proprie, disposizioni
derogatorie rispetto al regime generale della participation
exemption;
- il tenore letterale della disposizione contenuta nell'articolo
82 è tale da circoscriverne l'applicazione alle sole
"plusvalenze" ossia alle cessioni di azioni proprie
iscritte tra i titoli immobilizzati. Pertanto, la cessione
di azioni proprie classificate nell'attivo circolante dà
comunque luogo al realizzo di ricavi ai sensi dell'articolo
85.
2.2.3.2. Diritto di usufrutto, diritti
d'opzione e obbligazioni convertibili
La cessione del diritto di usufrutto e dei diritti d'opzione
può realizzare una plusvalenza qualificabile per
il regime di esenzione a condizione che tali diritti siano
ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione.
Qualora, infatti, per iniziativa del titolare della partecipazione
i diritti di opzione siano da questa "scorporati",
ovvero il diritto di usufrutto sia ceduto dal titolare del
pieno diritto di proprietà, si è in presenza
della cessione di una quota parte del valore patrimoniale
delle azioni o quote, che, in presenza dei requisiti previsti
dall'articolo 87 del nuovo TUIR, può qualificarsi
per l'esenzione.
La stessa conclusione non può affermarsi, invece,
nel caso che i diritti d'opzione siano negoziati da un terzo
al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle
partecipazioni cui sono collegati, ovvero nel caso che il
diritto di usufrutto sia ceduto dall'usufruttuario stesso
o da un successivo avente causa; si ritiene, infatti, che:
- i diritti d'opzione, così come le obbligazioni
convertibili, siano titoli solo potenzialmente in grado
di divenire partecipazioni;
- l'usufrutto non rappresenti una quota di partecipazione
iscrivibile tra le immobilizzazioni.
Nei casi esaminati, invero, nè i diritti d'opzione
nè le obbligazioni convertibili nè il diritto
di usufrutto possono essere annoverati tra le "azioni
o quote di partecipazioni in società ed enti..."
che, in caso di cessione, danno luogo a plusvalenze qualificate
per la participation exemption.
2.2.3.3. Quote dei Fondi comuni d'investimento
e di partecipazione alle SICAV
Il dato letterale dell'articolo 87, comma 1, induce a ritenere
che siano escluse dal regime di participation exemption
le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare, anche
se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto
non rientranti tra le "azioni e quote di partecipazione
in società ed enti".
Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono,
inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote
di partecipazione nelle SICAV.
Pur configurandosi come strumenti riconducibili nel genus
delle "azioni e quote di partecipazione in società
ed enti", si ritiene che tali quote non possano fruire
della participation exemption, essendo esse equiparate ai
fini del trattamento tributario ai Fondi comuni d'investimento
ed alle SICAV.
2.2.3.4. Pronti contro termine e prestito
titoli
Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, "le cessioni di
titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti
contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni
delle rimanenze dei titoli" in capo al cedente a pronti.
Ciò, nel presupposto che la titolarità fiscale
dei titoli continui a sussistere in capo a detto soggetto.
Ne deriva che a seguito di cessione "pronti contro
termine" non si realizzano plusvalenze e quindi non
può trovare applicazione il regime previsto dall'articolo
87. Coerentemente a tale impostazione, in capo al cedente
a pronti non si verificherà - in caso di successiva
dismissione della partecipazione - interruzione del periodo
di possesso rilevante ai fini della maturazione del requisito
previsto dalla lett. a), comma 1, dell'articolo 87.
Le medesime considerazioni valgono per le operazioni di
prestito titoli alle quali, ai sensi dell'articolo 7, comma
2, del decreto legge n. 6 del 1996, si applicano anche le
disposizioni contenute nell'articolo 94, comma 2 del nuovo
TUIR.
2.2.3.5. Titoli e strumenti finanziari
dei non residenti
L'istituto della participation exemption previsto dal comma
1 dell'articolo 87 si applica anche alle plusvalenze realizzate
a seguito della cessione di azioni o quote di partecipazione,
comprese quelle non rappresentate da titoli, relative alle
società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), del nuovo TUIR, ossia alle società ed
enti, con o senza personalità giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
Come già illustrato nella circolare n. 26 del 16
giugno 2004, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 44,
dopo aver enucleato i requisiti caratterizzanti delle azioni
estere, definisce anche la tipologia di strumenti finanziari
di natura partecipativa emessi dai soggetti non residenti
che possono essere assimilati alle azioni anche ai fini
della participation exemption.
Sulla base di quanto affermato nella citata circolare, le
plusvalenze che derivano dalla cessione di strumenti finanziari,
rappresentati o non da titoli ed emessi da soggetti non
residenti, potranno fruire della participation exemption
a condizione che sia rispettato, con riferimento agli strumenti
stessi, il duplice requisito di cui all'articolo 44, comma
2, lettera b), ed in particolare che:
- si tratti di partecipazioni al capitale o al patrimonio
di società o enti non residenti;
- la relativa remunerazione, se corrisposta da una società
residente, sia totalmente indeducibile dal reddito d'impresa
ai sensi dell'articolo 109, comma 9, lettera b), del nuovo
TUIR.
2.3. Requisiti di applicazione
L'articolo 87, al comma 1, lettere da a) a d), definisce
i quattro requisiti che debbono sussistere affinchè
la plusvalenza possa fruire del regime di participation
exemption. In particolare, si richiede:
"a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo
mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando
cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più
recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo
di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in
uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato
conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto
decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della società partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo
55. Senza possibilità di prova contraria si presume
che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni
in società il cui valore del patrimonio è
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli
immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente
diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e
dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa
gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni
su cui la società partecipata svolge l'attività
agricola".
Mentre i primi due requisiti (lettere a) e b)) possono definirsi
"soggettivi" in quanto vanno verificati in capo
al partecipante, gli altri (lettere c) e d)) possono essere
qualificati come "oggettivi" in quanto attengono
a caratteristiche proprie della società partecipata.
2.3.1. Periodo minimo di possesso
L'articolo 87, comma 1, lettera a), richiede che in capo
al cedente si verifichi l'"ininterrotto possesso dal
primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta
cessione considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data più recente".
La norma riportata postula che:
1. il possesso ininterrotto interessi i dodici mesi completi
che precedono quello in cui la partecipazione è stata
ceduta. Pertanto:
- si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza
derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata
nel mese di aprile dell'anno n, se la stessa era posseduta
almeno dal 1 aprile dell'anno n-1;
- non si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza
derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata
nel mese di aprile dell'anno n, se la stessa era posseduta
solo dal 2 aprile dell'anno n-1. In tal caso infatti per
godere della esenzione la cessione deve avvenire a partire
dal 1 maggio dell'anno n.
2. nel caso di cessione di una partecipazione acquisita
in date differenti, occorre utilizzare il criterio LIFO
per individuare quale partecipazione sia stata ceduta per
prima, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data più recente.
Da ciò deriva che, al momento della cessione di una
partecipazione acquisita in più tranche, occorrerà
verificare se la plusvalenza realizzata si qualifichi in
tutto o in parte per il regime di esenzione.
Si vedano, a tal proposito, gli esempi da 1 a 3, riferiti
alla seguente situazione di partenza:
PARTECIPAZIONE
ACQUISITA IN PIU' TRANCHE
|
Numero azioni o quote
|
Data di acquisto |
Costo |
Determinazione del costo
medio ponderato*
|
250 |
05/10/2001 |
1000 |
|
400 |
10/03/2002 |
1500 |
|
350 |
10/06/2003 |
1800 |
|
TOTALE 1000 |
|
|
euro 4,3 |
* Nel caso in cui il costo
medio ponderato sia il metodo di valutazione utilizzato
per la movimentazione dei titoli
Nel corso del 2004, la società cede la partecipazione.
A seconda della data in cui si verifica la cessione, si
avranno le conseguenze illustrate negli esempi che seguono:
ESEMPIO N. 1 Cessione avvenuta in data 5 luglio 2004 (e
quindi, decorsi dodici mesi dall'acquisto dell'ultima tranche)
- Corrispettivo di cessione euro 6.300
- Costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000
- Plusvalenza esente euro 2.000
ESEMPIO N. 2 Cessione avvenuta in data 25 giugno 2004 -
Corrispettivo di cessione euro 6.300
- Costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000
> Plusvalenza esente, in quanto riferibile alle prime
due tranche (05/10/2002 e 10/03/2003) euro 1.300
> Plusvalenza tassata, in quanto imputabile all'ultima
tranche (10/06/2003) euro 700
La società, nell'esempio n. 2, al fine di determinare
se le partecipazioni cedute si qualifichino o no per il
regime di esenzione, individua con il criterio LIFO la tranche
che non è in possesso del requisito temporale, e
con riferimento a tale porzione determina quale sia la plusvalenza
tassabile (adottando il criterio ordinariamente adottato
per la valutazione dei titoli, che negli esempi riportati
è il costo medio ponderato).
In sostanza, la plusvalenza sarà totalmente esente
solo nel caso in cui dall'applicazione del criterio LIFO
risulti che per tutte le tranche, di cui è composta
la partecipazione, sia verificato il requisito del possesso
ininterrotto.
E' necessario sottolineare che, come emerge dalla lettera
della norma, l'applicazione del criterio LIFO è richiesta
al solo fine di verificare la stratificazione delle partecipazioni
nel caso in cui le stesse siano state acquisite in momenti
diversi.
I contribuenti, pertanto, restano liberi di determinare
il costo della partecipazione ceduta (ai fini del calcolo
della plusvalenza) applicando il criterio di valutazione
ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli. Si
veda, in proposito, il seguente esempio:
ESEMPIO N. 3 Cessione di una parte del pacchetto azionario
Il 10 giugno 2004, la società cede il 50 per cento
della propria partecipazione (500 quote). Il contribuente
verifica, utilizzando il criterio LIFO, se tutta la quota
di partecipazione ceduta si qualifichi per l'esenzione,
e riscontra che solo 150 azioni soddisfano tutti i requisiti
di cui all'articolo 87. Infatti, sulla base del criterio
"ultimo entrato, primo uscito", le 350 azioni
acquisite in data 10 giugno 2003 (le prime ad essere vendute,
in applicazione del criterio LIFO) non hanno maturato l'ininterrotto
possesso a partire dall'inizio del dodicesimo mese che precede
quello in cui la partecipazione è stata ceduta.
A questo punto, la plusvalenza (sia la parte esente che
la parte tassata) è determinata contrapponendo al
corrispettivo il costo fiscalmente riconosciuto di 2.150
(dato da 500 (n. quote) x 4,3 (costo medio ponderato unitario)),
determinato utilizzando il metodo del costo medio ponderato,
ordinariamente adottato dal contribuente per la valutazione
dei titoli:
- Corrispettivo di cessione euro 3.000
- Costo fiscalmente riconosciuto euro 2.150
- Plusvalenza realizzata euro 850
> Plusvalenza esente, in quanto riferibile alla seconda
tranche (acquisita il 10/03/2003) euro 255
> Plusvalenza tassata, in quanto imputabile all'ultima
tranche (10/06/2003) euro 595
Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del
diritto di opzione attribuito in relazione ad azioni già
possedute si considerano acquisite alla data di acquisto
delle azioni o delle quote "sottostanti", delle
quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio
(vedi, in proposito, i principi contenuti nelle circolari
10 maggio 1985, n. 16, e 27 maggio 1994, n. 73/E). Conseguentemente,
in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto
possesso va verificato con riferimento alla data di acquisto
delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione.
Si ricorda che nel paragrafo 2.2.3.4 è stato già
precisato che la cessione di partecipazioni o strumenti
finanziari nell'ambito di operazioni di "pronti contro
termine" non interrompe il periodo di possesso, ai
fini della verifica del requisito in esame.
Considerata la tassatività del requisito dell'ininterrotto
possesso, non sono ammesse deroghe al rispetto del requisito
stesso, che deve, quindi, sussistere anche in capo alle
società costituite da meno di dodici mesi. In deroga
a tale principio, si rinvia al paragrafo 2.3.6 e seguenti
per quanto concerne il rispetto di tale requisito nel particolare
caso in cui la nascita di un nuovo soggetto sia frutto di
operazioni straordinarie.
2.3.2. Iscrizione tra le immobilizzazioni
finanziarie
L'articolo 87, comma 1, lettera b), richiede che la partecipazione
risulti classificata "nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo
di possesso".
In base a tale disposizione le partecipazioni acquistate,
ad esempio, nel mese di ottobre dell'anno n si qualificano
per l'esenzione se risultano iscritte nel bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre dello stesso anno n, e più
precisamente alla voce B, raggruppamento III, n. 1, del
relativo Stato Patrimoniale.
Seguendo le indicazioni fornite dalla circolare 19 dicembre
1997, n. 320/E, si ritiene che per i soggetti che redigono
il bilancio ai sensi del d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87,
in mancanza di una specifica voce di Stato Patrimoniale
che indichi l'iscrizione delle partecipazioni tra le Immobilizzazioni
o tra il Circolante, la classificazione deve essere desunta
dalla nota integrativa. In conformità a tale principio
anche per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio
ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1997, la classificazione
va desunta dalla nota integrativa.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio
secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo
2424 e seguenti del codice civile, dal d.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 87, e dal decreto legislativo n. 173 del 1997,
la condizione dell'iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie
si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni
risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi
certi e precisi della contabilità.
E' stato chiaramente specificato nella relazione che "l'iscrizione
della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo
di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude
qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni
presenti nell'articolo di cui trattasi anche qualora la
partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio
tra le immobilizzazioni finanziarie".
L'iscrizione tra le immobilizzazioni nel primo esercizio
rende pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni del
titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi,
con la conseguenza che la cessione di una partecipazione
iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà
sempre luogo (ricorrendone le altre condizioni) ad una plusvalenza
esente o ad una minusvalenza non deducibile.
Nel caso particolare in cui vengano cedute partecipazioni
iscritte nell'attivo circolante ed in tale comparto siano
presenti sia partecipazioni che si qualificano per la participation
exemption (perché sono state iscritte tra le immobilizzazioni
nel primo bilancio e perchè hanno già maturato
il periodo minimo di possesso), sia partecipazioni che non
si qualificano, occorre determinare in che modo operi il
regime di participation exemption. Si consideri, ad esempio,
il seguente caso:
31/03/2002: acquisto di 100 azioni K al prezzo unitario
di euro 1,2 iscritte fra le immobilizzazioni in quanto partecipazione
strategica vincolata a un patto di sindacato;
31/10/2004: acquisto di 20 azioni K al prezzo unitario di
euro 1,5 iscritte nell'attivo circolante;
31/12/2004: trasferimento di 10 azioni K dalle immobilizzazioni
all'attivo circolante in previsione della vendita motivata
da una revisione degli accordi tra i soci aderenti al patto
di sindacato.
Considerando che il contribuente applichi il criterio di
valutazione del costo medio ponderato sia per le immobilizzazioni,
sia per il circolante, la situazione delle partecipazioni
iscritte nell'attivo circolante al 31 dicembre 2004, è
la seguente:
Operazione |
Data |
Quantità |
Costo unitario |
Costo complessivo |
Acquisto |
31/10/04 |
20 |
1,5 |
30 |
Trasferimento da
Immobilizzato |
31/12/04 |
10 |
1,2 |
12 |
|
30 |
|
42 |
Costo medio
1,4 |
|
In caso di vendita, il 30/04/2005, di 10 delle azioni K
iscritte nell'attivo circolante al prezzo unitario di euro
1,7, il contribuente realizzerà un ricavo di euro
17 al quale si contrappone un costo di 14.
Per individuare le azioni cedute per prime e, quindi, verificare
se e in quale misura tale differenziale (pari a 3) possa
essere considerato plusvalenza esente, si applica il criterio
LIFO all'intero pacchetto azionario della società
K (120 azioni), senza attribuire rilevanza alla distinzione
tra attivo circolante ed immobilizzazioni.
Nel caso in esame, il differenziale di 3 sarà interamente
tassato, in quanto le ultime azioni "entrate"
(prime "uscite", in base al criterio LIFO), quelle
cioè acquistate il 31/10/2004, non sono qualificate
per l'esenzione. Non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'applicazione
del criterio richiamato, il trasferimento dei titoli dal
comparto immobilizzato a quello del circolante avvenuto
il 31/12/2004.
La disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 1, lettera
b), fa riferimento al primo bilancio "chiuso"
durante il periodo di possesso, che si presenti tale alla
data di cessione della partecipazione; la relazione di accompagnamento
precisa, in proposito, che "non è necessario,
quindi, che il bilancio risulti approvato dall'assemblea
dei soci" prima della cessione della partecipazione.
Per esemplificare, è possibile fruire nel periodo
di imposta 2005 dell'esenzione per una partecipazione acquistata
il 10 febbraio 2004 e ceduta il 20 marzo 2005, anche nel
caso che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre 2004 (con riferimento al quale deve essere riscontrato
il requisito dell'iscrizione in esame) sia approvato il
26 aprile 2005. E', tuttavia, necessario che l'approvazione
del bilancio intervenga entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta
valere l'esenzione.
Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate all'articolo
37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'articolo 2, comma
1, lettera e), del d.Lgs. n. 344 del 2003, tra gli atti,
i fatti, i negozi e le operazioni inopponibili all'Amministrazione
finanziaria, quando attraverso di essi si conseguono vantaggi
tributari altrimenti indebiti, sono state incluse anche
le classificazioni di bilancio.
Il citato articolo 37-bis, nella novellata lettera f), prevede,
infatti, che la norma antielusiva generale di cui al medesimo
articolo 37-bis, può trovare applicazione anche per
".....le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto
i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917".
Tale modifica all'articolo 37-bis è stata inserita
allo scopo di contrastare disegni elusivi attraverso l'utilizzo
strumentale delle nuove disposizioni in materia di participation
exemption. L'Amministrazione può, pertanto, disconoscere
i vantaggi fiscali indebiti derivanti da inappropriate classificazioni
in bilancio delle partecipazioni preordinate esclusivamente
alla fruizione della participation exemption.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del d.Lgs. n.
344 del 2003 prevede che per le "partecipazioni, gli
strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo
87, commi 1 e 3 (...) già posseduti o in essere all'inizio
del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni"
del nuovo TUIR, il requisito di cui allo stesso articolo
87, comma 1, lettera b), "sussiste se le partecipazioni,
gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano
classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie
nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente
a quello cui si applicano per la prima volta" le nuove
disposizioni.
Inoltre, per i titoli "acquisiti nel periodo d'imposta
anteriore a quello di entrata in vigore del medesimo testo
unico", il medesimo requisito sussiste "se ne
è effettuata la classificazione nella medesima categoria
nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta".
Tali disposizioni saranno illustrate nel paragrafo 7, riguardante
il regime transitorio.
SEGUE>>>>>
La redazione di megghy.com
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