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RIPARTIZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE
DELLE TERRAZZE A LIVELLO
Dott. Francesco Ferruccio Pittaluga
(Funzionario Direttivo Amministrativo in Savona)
Preliminarmente, occorre dire che l’elencazione delle
parti comuni degli edifici – ossia dei condomini –
è contenuta nell’art. 1117 lett. 1) c.c., salvo
le diverse previsioni del “titolo”, ossia del
regolamento di condominio.
Distinzione ontologica fra tetti e lastrici solari, terrazzi
e balconi, terrazzi a livello.
In base al combinato disposto della citata disposizione
codicistica e dell’art. 3 del regolamento di condominio
vigente, i “tetti e lastrici solari” sono sicuramente
parti comuni alla cui manutenzione, se non destinati ad
uso esclusivo da parte di alcuno dei condomini, tutti coloro
che ne fruiscono devono concorrere in proporzione delle
rispettive quote millesimali.
Negli edifici costituiti da un unico corpo di fabbrica,
alle spese necessarie per la manutenzione e ristrutturazione
del tetto e del lastrico solare – definibili come
le parti aventi collocazione terminale dell’edificio
e funzione esclusiva o comunque assolutamente preminente
la copertura del medesimo – concorrono tutti i condomini,
nessuno escluso, in proporzione delle rispettive quote millesimali,
indipendentemente dal piano in cui la relativa proprietà
è localizzata, e ciò per il fatto che detto
lastrico non è destinato all’uso esclusivo
di alcuna delle unità abitative costituenti il condominio
(ex art. 1123).
Qualora, all’opposto, dell’uso del lastrico
solare abbiano diritto esclusivo uno o alcuni dei condomini,
questi ultimi concorrono nella misura di 1/3 al sostentamento
delle relative spese, mentre i restanti 2/3 devono essere
sostenuti da tutti i condomini (ivi eventualmente compresi
quelli in precedenza citati) che fruiscono della copertura
comune in proporzione delle rispettive quote millesimali
(ex art. 1126).
Il lastrico solare quale superficie terminale dell'edificio
esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione
dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in
altri usi accessori, come quello del terrazzo. L'anzidetta
funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso
esclusivo di un solo condomino, come non fa venir meno la
sua destinazione primaria all'uso comune, così in
mancanza di un titolo contrario lascia inalterata la presunzione
di proprietà comune di cui all'art. 1117 c.c. (Cass.
civ., sez. II, 1 giugno 1990, n. 5162, Salina c. Pigli).
Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c, è
oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari
dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario
non risulta, in modo chiaro ed univoco, dal titolo, per
tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti
o delle altre unità immobiliari, nonché il
regolamento di condominio accettato dai singoli condomini
( Cass. civ., sez. II, 7 aprile 1995, n. 4060, Soc. Edilbas
c. Della Pittima e altri e Isidori e altri).
Il lastrico solare riveste, nel quadro della sua normale
destinazione, una duplice attitudine: quella tipica di copertura
del fabbricato sottostante e quella di superficie praticabile
- arg. ex art. 1126 cod. civ.. (Pret. civ. Torre Annunziata,
19 marzo 1982, n. 42, Vastola e altri c. Raiola, in Arch.
loc. e cond. 1982, 526).
Ciò – ovviamente – a meno che la manutenzione
non si riveli necessaria per eliminare un danno cagionato
con dolo o colpa da alcuno dei condomini.
All’opposto, invece, i terrazzi o balconi –
definibili come quegli elementi architettonici non aventi
funzioni precipue di copertura dei piani o porzioni di piano
inferiori ma finalità unica di garantire una ulteriore
comodità all’appartamento cui sono contigui
– non sono parti comuni del condominio ma, semmai,
parti comuni (limitatamente ai loro elementi strutturali)
del condomino fruente il terrazzo e del condomino posto
al piano immediatamente inferiore.
Questo per quanto riguarda i terrazzi non aventi funzione
di copertura di unità abitative – o parti di
esse – poste ai piani immediatamente inferiori.
Qualora, invece, si tratti di balconi aventi tale finalità,
questi assumono la definizione di terrazzi a livello e si
caratterizzano per il fatto di avere, per il proprietario
dell’unità abitativa posta al livello, la medesima
funzione dei normali terrazzi, e, per i proprietari posti
ai livelli inferiori, la medesima funzione del tetto o del
lastrico solare condominiale.
In mancanza di titolo di proprietà esclusiva, terrazza
a livello è, nel condominio, una superficie scoperta
posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso
piano di altri, dei quali costituisce parte integrante strutturalmente
e funzionalmente, nel senso che, per il modo in cui è
stata realizzata, risulta destinata non tanto e non solo
a coprire le verticali sottostanti - ché in tal caso
si tratterrebbe di lastrico solare - quanto, e soprattutto,
a dare un affaccio ed ulteriore comodità all'appartamento
cui è collegata e del quale costituisce in definitiva,
una proiezione verso l'esterno (Cass. civ., 28 marzo 1973,
n. 836).
In tema di condominio di edifici la terrazza a livello,
ossia quell'area scoperta alla quale si accede da un solo
appartamento e solo con questo in comunicazione, appartiene
al proprietario del contiguo appartamento di cui costituisce
la continuazione priva di copertura a meno che non risulti
diversamente dal titolo (Cass. civ., sez. II, 16 settembre
1991, n. 9629, Roggero c. Facincani).
Per terrazza a livello deve intendersi, in un edificio
condominiale, una superficie scoperta posta al sommo di
alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri,
dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e
funzionalmente, tale che deve ritenersi, per il modo in
cui è stata realizzata, che è destinata non
solo e non tanto a coprire una parte di fabbricato, ma soprattutto
a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità
all'appartamento del quale è contigua, costituendo
di esso una proiezione all'aperto; quando ricorre tale situazione
dei luoghi, la funzione della terrazza, quale accessorio
rispetto all'alloggio posto allo stesso livello, prevale
su quella di copertura dell'appartamento sottostante e,
se dal titolo non risulta il contrario, la terrazza medesima
deve ritenersi appartenente al proprietario del contiguo
alloggio, di cui strutturalmente e funzionalmente è
parte integrante (Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1990, n.
8394, Fioretto c. Fioretto).
Mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente
la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte
integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia
sotto il profilo giuridico, la terrazza a livello è
invece costituita da una superficie scoperta posta al sommo
di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri,
dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente,
nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta
destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti,
quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità
all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce
una proiezione verso l'esterno (Cass. civ., sez. II, 28
aprile 1986, n. 2924, AA. c. AA).
Le terrazze a livello si differenziano dai lastrici solari
non solo perché la loro funzione essenziale non è
quella di copertura dell'edificio, ma anche perché
sono delimitate da parapetti i quali servono soltanto a
rendere praticabile la terrazza, consentendone ai proprietari
l'affaccio ed il più sicuro passaggio. Ne deriva
che le spese di manutenzione e di riparazione dei parapetti
vanno poste a carico dei proprietari esclusivi delle terrazze,
unici beneficiari della loro presenza (Trib. civ. Salerno,
10 novembre 1989, in L'Ammin. 1991, n. 8).
A differenza dei lastrici solari, che disimpegnano essenzialmente
e principalmente il compito di copertura di un edificio,
a servizio presumibilmente comune dei proprietari dello
stesso, le terrazze a livello devono, invece, considerarsi
come facenti parte, strutturalmente e funzionalmente, degli
appartamenti da cui vi si accede, ed al cui uso esclusivo
esse sono destinate, quali appartenenze degli stessi, in
difetto di contrarie risultanze di un titolo.
(Cass. civ., 26 febbraio 1959, n. 563).
Le terrazze a livello, pertanto, hanno un regime giuridico
sui generis. In quanto, se dal punto di vista del diritto
dominicale, sono considerate bene del singolo condomino,
tanto è vero che sono commercializzate unitamente
all’unità abitativa cui accedono, dal punto
di vista fattuale sono considerate beni comuni in quanto
la loro funzione è comune sia al loro proprietario
sia ad alcuni o tutti degli altri condomini.
Va da sé, ovviamente, che, per poter essere considerata
“a livello”, la terrazza debba sporgere al di
fuori della sagoma del tetto o del lastrico solare condominiale
posto all’ultimo piano in quanto, in caso contrario,
è solo quest’ultimo ad avere funzione di copertura
di tutte le unità abitative poste ai piani inferiori
(o, in caso di condominio costituito da diversi corpi di
fabbrica, delle sole unità abitative poste in proiezione
verticale rispetto al tetto) mentre le singole terrazze
a livello non sono altro che elementi strutturali equiparabili
ai balconi.
Modalità di ripartizione delle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria concernenti i terrazzi a livello.
Premesso quanto sopra, particolare è il regime di
ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi alle terrazze a livello.
Fermo restando, infatti, che gli elementi costituivi i
frontini e gli altri elementi decorativi di tali pertinenze
costituiscono parti comuni dell’edificio ex art. 1117
lett. 3) c.c., e che pertanto le relative spese di manutenzione
devono essere suddivise fra tutti i condomini in proporzione
delle rispettive quote millesimali, per quanto riguarda
la manutenzione della soletta e dello strato isolante costituente
la terrazza e livello e della correlata pavimentazione la
giurisprudenza maggioritaria – ripeto, maggioriataria,
non univoca - ritiene non trovino applicazione le comuni
norme in materia di solai, di cui all’art. 1125 c.c.,
e di beni di proprietà individuale.
Infatti, per detta giurisprudenza le relative spese di
manutenzione devono essere ripartite conformemente a quanto
disposto dall’art. 1126 c.c., ossia:
nella misura di 1/3, dal proprietario dell’unità
abitativa cui la terrazza costituisce elemento accessorio;
nella misura dei 2/3, da tutti gli altri condomini (escluso
il precedente, in quanto “a livello”) per i
quali la terrazza a livello svolga le medesime funzioni
del lastrico solare.
Per individuare i condomini tenuti al concorso nella spesa,
pertanto,è necessario previamente determinare quali
sono le unità abitative poste al di sotto, in rigorosa
proiezione verticale, rispetto alla terrazza a livello e,
successivamente, dividere fra questi la spesa complessiva
in proporzione alle rispettive tabelle millesimali riparametrate
in base alla superficie di unità abitativa effettivamente
coperta dal latrico solare.
Nondimeno, in assenza di una unanimità dei singoli
condomini nella riparametrazione di detta tabella e sempre
che una tabella così riparametrata non sia già
allegata al regolamento di condominio, giova sottolineare
come non secondario sia il rischio di invalidità
della relativa delibera assembleare ex art. 1137 c. 2 c.c.,
Poiché il lastrico solare dell'edificio (soggetto
al regime del condominio) svolge la funzione di copertura
del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria
o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini,
all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua
ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso
con il proprietario superficiario o con il titolare del
diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati
all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua
provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione,
rispondono tutti gli obbligati inadempimenti alla funzione
di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato
art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico
serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il
titolare della proprietà superficiaria o dell'uso
esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella
misura del terzo residuo (Cass. civ., Sezioni Unite, 29
aprile 1997, n. 3672, Norsa c. Condominio di Via Borgognone
n. 31 in Milano, in Arch. Loc. e cond. 1997, 395).
E’ comunque opportuno dar conto della presenza di
una minoritaria giurisprudenza, invero risalente nel tempo,
che attribuisce alle terrazze a livello sporgenti al di
fuori della sagoma del tetto o del lastrico solare dell’edificio
la medesima qualificazione giuridica attribuita alle terrazze
o balconi come sopra meglio definiti, con conseguente applicazione
dei criteri di ripartizione di spesa di cui all’art.
1125 c.c. riassumentisi nella:
ripartizione in misura pari al 50%, fra i proprietari delle
unità abitative confinanti in linea verticale, delle
spese necessarie per il rifacimento della soletta e dello
strato coibentante della terrazza;
integrale sostentamento da parte del proprietario dell’unità
abitativa superiore dei costi necessari per la ripavimentazione;
integrale sostentamento da parte del proprietario dell’unità
abitativa inferiore dei costi necessari per la intonacatura
e tinteggiatura del “soffitto” del terrazzo
soprastante.
Casi particolari: elementi qualificabili in parte terrazze
a livello ed in parte balconi.
Vi sono alcuni condomini il cui corpo di fabbrica è
caratterizzato da una struttura “a scalare”
in conseguenza della quale i singoli elementi architettonici
possono essere solo in parte sussulti nella nozione di terrazze
a livello, e ciò in quanto queste solo in parte costituiscono
copertura per le unità abitative poste ai piani inferiori.
In particolare, la situazione statisticamente più
frequente è quella in forza della quale ciascuna
terrazza ha in realtà una doppia finalizzazione,
in quanto:
in parte, costituisce copertura dell’unità
abitativa posta al piano inferiore ed è, pertanto,
qualificabile terrazza a livello;
in parte, non svolge alcuna funzione di copertura ed è,
pertanto, qualificabile come semplice terrazza o balcone.
Ciò comporta ovvie conseguenze in materia di ripartizione
delle spese necessarie per la manutenzione di tali manufatti
in quanto, nel primo caso, trovano applicazione le disposizioni
di cui all’art. 1126 c.c. e, nel secondo, quelle di
cui all’art. 1125 c.c..
Incidenza sulle modalità di ripartizione della spesa
del motivo per cui questa si rende necessaria.
In ogni caso, però, argomento preliminare di discussione
è l’esatta individuazione della “genesi”
delle lesioni o delle infiltrazioni che comportano la necessità
di operare un intervento di ristrutturazione sulla terrazza
a livello.
Se queste, infatti, e sempre nell’ipotesi si tratti
di lesioni o infiltrazioni non rinvenienti da rottura di
parti comuni (ad esempio grondaie) o di parti private (ad
esempio pozzetti di spurgo) dovessero essere riconosciute
provenienti dalle parti di terrazze a livello immutate ovvero
manutenute da un appaltatore per conto dell’amministrazione
condominiale, il singolo condomino – salva ed impregiudicata
ogni diversa valutazione in tema di prescrizione, argomento
che qui non viene trattato - avrebbe teoricamente azione
di responsabilità sia nei confronti della ditta precitata,
salva la presenza di specifiche clausole di esclusione di
responsabilità comunque non efficaci in caso di dimostrato
dolo o colpa grave da parte di questa, sia nei confronti
dell’amministrazione condominiale in quanto committente
dei lavori di cui si tratta.
Viceversa, allorché le lesioni o le infiltrazioni
la cui presenza rende necessario l’intervento siano
ascrivibili a colpa del singolo condomino (colpa diretta
o “indiretta”, nel senso di conseguente all’effettuazione
non a regola d’arte di lavori commissionati direttamente
dal condomino ad un soggetto terzi), è chiaro che,
dimostrando la controparte la presenza e la provenienza
del danno, il condomino sia tenuto all’obbligo risarcitorio
ex artt. 2043 e 2051 c.c., salva dimostrazione del caso
fortuito.
Il proprietario di una terrazza a livello che abbia anche
funzione di copertura dell'edificio condominiale è
liberato dalla responsabilità per i danni derivati
ad appartamenti sottostanti per infiltrazioni di acqua dando
la prova del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto
del terzo, che può anche consistere nell'inerzia
colpevole del condominio (o degli organi preposti alla sua
amministrazione) che sia stato tempestivamente informato
dell'esistenza di guasti, vizi o difetti della terrazza
da cui il danno è derivato (Cass. civ., sez. III,
30 maggio 1988, n. 3696, Degiacomo c. Cond. V. Giotto 3
Mi).
In caso di lesioni o infiltrazioni dovute a caso fortuito
(ivi compresa la vetustà dell’immobile, e sempre
salvo il caso del difetto di ordinaria manutenzione), la
ripartizione della spesa deve essere operata con i criteri
già esaminati di cui all’art. 1126 c.c..
La redazione di megghy.com
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