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Con il D.M. 29 giugno 2004, è stato
indetto il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali relativo all'anno accademico 2004-2005.
Il concorso, a cui potranno partecipare fino ad un massimo
di 5030 candidati, si terrà il giorno 12.10.2004
su tutto il territorio nazionale presso le università
sedi delle facoltà di giurisprudenza.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'università, della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il
regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia
10 marzo 2001, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre
1999, n. 537;
Visto il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con
il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato
definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza
da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2004-2005;
Considerata la necessità di provvedere, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione
del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l'accesso
alle scuole nell'anno accademico 2004-2005 per il numero
complessivo di 5030 posti;
DECRETA:
Art. 1.
Indizione del concorso
Per l'anno accademico 2004-2005 è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999,
n. 537.
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a
5030 unità.
Il concorso si svolgerà il giorno 12 ottobre 2004
su tutto il territorio nazionale presso le università
sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto
allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono
indicati nel predetto allegato.
Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca sarà rideterminato, per gli eventuali
Atenei richiedenti, il numero dei posti assegnati al fine
di compensare le eventuali carenze di posti disponibili
nelle singole sedi che risultino a seguito dell'espletamento
della prova di ammissione, con quelli in esubero presso
altri atenei.
Art. 2.
Presentazione della domanda
Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito
il diploma di laurea in giurisprudenza di cui all'articolo
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in data anteriore
al 12 ottobre 2004. La domanda di partecipazione al concorso
dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà
di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all'allegato
1 entro il 17 settembre 2004. Può essere presentata
domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non
sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto
termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla
prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati
allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento
della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei
candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento
concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3.
Prova d'esame
La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio
nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale,
diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura
penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la
divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula
di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione
e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento
della prova è di novanta minuti.
Durante la prova non è ammessa la consultazione di
testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno
degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice
del concorso, composta da due professori universitari di
ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un
notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità
di ruolo ovvero, a parità di anzianità di
ruolo, dal più anziano di età. La commissione
è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento
delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro
degli elaborati, nonchè la verbalizzazione. La commissione
provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei
candidati ai sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto
è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il
responsabile del procedimento.
Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facoltà
di
giurisprudenza dell'Università «La Sapienza»
di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a
sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A
tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrità
dei plichi contenenti i tre elaborati.
Il numero dell'elaborato sorteggiato è comunicato
per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun
ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di
esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente
a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo
a disposizione decorre dal momento in cui la commissione
autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta
l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione
della commissione.
Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede,
o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso
il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 8 ottobre
2004. L'esito della correzione degli elaborati è
comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento
di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art.
5 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Valutazione della prova e dei titoli
Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione
ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui
all'articolo 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60
punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova
d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque
per il voto di laurea.
La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato
2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 giugno 2004
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca:
MORATTI
Il Ministro della giustizia:
CASTELLI
allegato 1
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI Atenei
Numero dei laureati da
ammettere
Bari 120
Bologna 200
Brescia 75
Cagliari 100
Campobasso 100
Catania 100
Catanzaro 200
Firenze 100
Foggia 100
Genova 100
Lecce 90
LUISS 100
LUM 50
LUMSA 100
Macerata (1) 100
Messina 100
Milano (2) 300
Milano Cattolica 100
Modena e Reggio Emilia 55
Napoli Federico II 400
II Università di Napoli 100
Padova (3) 200
Palermo 200
Parma 100
Pavia (4) 85
Perugia 100
Pisa 100
Reggio Calabria 100
Roma "La Sapienza" 300
Roma "Tor Vergata" 300
Roma Tre 100
Salerno 125
Sassari 80
Siena 85
Suor Orsola Benincasa - NA 55
Teramo 100
Torino 180
Trento e Verona (5) 55
Urbino 75
Totale 5030
(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione
con l'università di Camerino.
(2) La Scuola dell'università di Milano è
istituita in convenzione con l'università di Milano-Bicocca
e con l'università dell'Insubria.
(3) La Scuola dell'università di Padova è
istituita in convenzione con l'università di Ferrara,
Trieste e Venezia «Ca' Foscari».
(4) La Scuola dell'università di Pavia è istituita
in convenzione con l'università Bocconi di Milano.
(5) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione
tra i due Atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
allegato 2
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Valutazione del curriculum - (massimo 5 punti)
Laurea conseguita entro 5 anni accademici: 1 punto
Laurea conseguita oltre 5 anni accademici: 0 punti
Media curriculare:
30/30 - 4 punti
29/30 - 3 punti
28/30 - 2 punti
27/30 - 1 punto
Valutazione del voto di laurea - (massimo 5 punti)
110/110 e lode: 5 punti
110 - 109/110: 4 punti
108 - 107/110: 3 punti
106 - 105/110: 2 punti
104 - 102/110: 1 punto
La redazione di megghy.com
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