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Approvate, decreto-legge n. 240 del 13 settembre 2004,
le agevolazioni per i cittadini in sfratto che risultino
in condizioni economiche di disagio che siano o abbiano
nel proprio nucleo familiare portatori di handicap gravi
o ultrasessantacinquenni, che non dispongano di redditi
sufficienti o di altra abitazione, che siano beneficiari
della sospensione della procedura esecutiva di rilascio
dell'immobile.
DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n.240
Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di
conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente
a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche' integrazioni
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(GU n. 215 del 13-9-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai
provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi
a determinate categorie di locatari particolarmente svantaggiati
e che favoriscano al contempo la sottoscrizione di nuove
tipologie di contratti di locazione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre
le piu' marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori
assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano,
o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni
o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva
di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti
dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata
legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
Art. 2.
M i s u r e
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere
stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per
i quali e' prevista la corresponsione dei contributi di
cui agli articoli 3 e 4.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare con
i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura
esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80,
comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima
di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571
e seguenti del codice civile.
3. Gli enti locali possono stipulare, in qualita' di conduttori,
contratti di locazione, della durata fino a due anni non
rinnovabili ne' prorogabili per soddisfare le esigenze abitative
dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale
pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile
alla scadenza contrattuale prevista, nonche' il risarcimento
al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della
utilizzazione da parte del concessionario.
Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono
destinati, mediante concessione amministrativa di durata
massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati
all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti,
anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente
tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i
quali e' tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga
o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito
accordo delle parti contraenti.
4. Gli enti locali possono stipulare, in qualita' di conduttori,
contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile
di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei
soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale
pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile
alla scadenza contrattuale prevista, nonche' il risarcimento
al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della
utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati
nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante
concessione amministrativa di durata massima pari alla durata
dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per
tali contratti il canone e' stabilito secondo le modalita'
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive
modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio
concesso in locazione.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti
di locazione di durata triennale prorogabile di altri due
anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.
Per tali contratti il canone e' stabilito secondo le modalita'
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive
modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio
concesso in locazione.
6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente
contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili
fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito
accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571
e seguenti del codice civile.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite
gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti
comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di
uno «sportello emergenza sfratti», provvede
all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e al coordinamento
delle iniziative ed inoltre all'erogazione:
a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo
alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e
4, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti,
in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula,
gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario,
e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;
b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi
alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2,
5 e 6, a favore del locatore sulla base della domanda presentata
dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto
sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione,
i nominativi del proprietario e del locatario e l'importo
del canone da corrispondere.
8. L'erogazione di cui al comma 7 e' disposta con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del
comma 7, agli istituti ivi contemplati e' riconosciuto un
compenso pari all'1 per cento del contributo da erogare
in relazione a ciascun contratto stipulato.
Art. 3.
Incentivi
1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e' assegnato agli
enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato,
a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione
del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi
dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante
dalla sottoscrizione del contratto.
2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di
cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, e' corrisposta, a favore
del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto
di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica
soluzione, la somma determinata ai sensi dell'articolo 4
in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti
di cui all'articolo 1. Nel caso in cui l'importo complessivo
dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto
di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma
fissata all'articolo 4, il contributo spettante e' pari
a tale minore importo.
3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di
cui al comma 2 dell'articolo 2, e' corrisposta, a favore
del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto
di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione,
la somma prevista dall'articolo 4. Ferma restando la corresponsione,
da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto
dal precedente contratto di locazione, la predetta somma
e' corrisposta quale integrazione dell'importo del canone
previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori
incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti
dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto
l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente
contratto di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2,
risulti inferiore alla somma indicata all'articolo 4, il
contributo spettante e' pari a tale minore importo.
4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi
4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali
previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando
al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del
reddito imponibile, ferma restando l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro nella misura del 70 per cento.
5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi
3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali
previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni.
6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione
totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente
agli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2,
anche differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse
tipologie di contratto.
7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e della
somma di cui ai commi 2 e 3 e' disposta secondo l'ordine
cronologico derivante dalla data di stipula del contratto,
che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilita'
ai benefici, entro il 31 dicembre 2004.
Art. 4.
Misura del contributo
1. In relazione alla dimensione demografica del comune
in cui e' sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto
ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo
3 sono riconosciuti nella misura di:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore
a 500.000 abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000
e 500.000 abitanti;
c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore
a 100.000 abitanti.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo
3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia
di euro 105.040 per l'anno 2004, nonche' alle minori entrate
relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5
del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro
per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005,
in 16.250 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.550 migliaia
di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) per l'anno 2004, a valere sull'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191;
b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005 e 10.081
migliaia di euro per l'anno 2006, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e, quanto a 6.169 migliaia di euro per l'anno 2006, la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 6.
Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del
conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto
di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento
di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo
strettamente necessario alla stipula del contratto stesso
e comunque non oltre il 31 ottobre 2004.
2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 e' comunicata
alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata
con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario
procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale
giudiziario che ne redige processo verbale.
3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale
giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della
dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento
degli atti della procedura.
Art. 7.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: «i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2» sono
inserite le seguenti «nonche' dell'articolo 5».
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
«5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma
1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima
intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del
comma 6.».
Art. 8.
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni
fiscali negli stessi previste, fino al 31 dicembre 2004.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com
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