megghy.com
 Mondo Blu
Bookmark- StartPage- Giochi- Playstation- Freeware- Cartoline- Roccaforte del Greco- Link- @Mail- Forum- Guestbook
Poesie- Autori in erba- Aforismi- Gif animate- Collezioni- Sfondi- Musica- Mondo Bimbi- Fai da te- Spazio Ospiti- Conoscersi- Umor
CONDOMINIO E LOCAZIONE
HOME
Indietro
La consulta conferma, No a sfratti per soggetti disagiati
Corte costituzionale 62/2004
Indietro
 

Versione stampabile

 

La consulta conferma, No a sfratti per soggetti disagiati

Corte costituzionale

È legittima la norma che prevede la sospensione degli sfratti per gli inquilini che hanno in famiglia soggetti ultrasessantacinquenni o handicappati.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo a proposito dell'art.80, comma 20 della legge n.388 del 2000 (che appunto stabilisce tale sospensione).
Il giudice siciliano aveva denunciato la mancanza di un riferimento temporale relativamente al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della sospensione ex lege della procedura di sfratto; la Consulta lo ha chiarito: l'inserimento nel nucleo familiare dei soggetti disagiati indicati deve essere anteriore alla cessazione del rapporto di locazione.

Pignorabilità del contributo integrativo al canone di locazione ex art.11 L.431/98

Tribunale di Monza, sentenza n.438 del 4.2.2004

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONTRIBUTO EX ART. 11 LEGGE 431/1998 - NATURA NON ALIMENTARE - CONSEGUENZE - PIGNORABILITA' / SEQUESTRABILITA'

Il contributo di sostegno, erogato dai Comuni ex art. 11 l. 431/98, avendo lo scopo di integrare il reddito familiare nella misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi privati sottoposti al libero mercato e costituendo uno strumento di pianificazione della domanda di alloggi non rientranti nei programmi di edilizia residenziale pubblica, non può avere né struttura, né finalità alimentare per cui tale contributo è pignorabile e/o sequestrabile nella forma del pignoramento e/o sequestro presso terzi, non potendo lo stesso essere assimilato, con un'operazione di interpretazione analogica vietata nel caso specifico dall'ordinamento, ai crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

ESECUZIONE FORZATA - IMPIGNORABILITA' DEI CREDITI EX ART.545 C.P.C. - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART.2740 C.C. - CONSEGUENZE - DIVIETO DI INTERPRETAZIONE ANALOGICA

L'impignorabilità dei crediti di cui all'art. 545, commi 1 e 2 c.p.c. - al pari dell'impignorabilità dei beni mobili di cui all'art. 514 c.p.c - costituisce un'eccezione al principio della generale garanzia (responsabilità) patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c. Ne consegue che le norme in materia di impignorabilità dei crediti non possono che ritenersi norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

La redazione di megghy.com

 

 
   
 
Google
  Web www.megghy.com   
 
Indietro HOME
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati