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La consulta conferma, No a sfratti per soggetti
disagiati
Corte costituzionale
È legittima la norma che prevede la sospensione
degli sfratti per gli inquilini che hanno in famiglia soggetti
ultrasessantacinquenni o handicappati.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando infondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tribunale di Palermo a proposito dell'art.80, comma
20 della legge n.388 del 2000 (che appunto stabilisce tale
sospensione).
Il giudice siciliano aveva denunciato la mancanza di un
riferimento temporale relativamente al possesso dei requisiti
richiesti per beneficiare della sospensione ex lege della
procedura di sfratto; la Consulta lo ha chiarito: l'inserimento
nel nucleo familiare dei soggetti disagiati indicati deve
essere anteriore alla cessazione del rapporto di locazione.
Pignorabilità del contributo integrativo al canone
di locazione ex art.11 L.431/98
Tribunale di Monza, sentenza n.438 del 4.2.2004
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEQUESTRO
CONSERVATIVO - CONTRIBUTO EX ART. 11 LEGGE 431/1998 - NATURA
NON ALIMENTARE - CONSEGUENZE - PIGNORABILITA' / SEQUESTRABILITA'
Il contributo di sostegno, erogato dai Comuni ex art. 11
l. 431/98, avendo lo scopo di integrare il reddito familiare
nella misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi
privati sottoposti al libero mercato e costituendo uno strumento
di pianificazione della domanda di alloggi non rientranti
nei programmi di edilizia residenziale pubblica, non può
avere né struttura, né finalità alimentare
per cui tale contributo è pignorabile e/o sequestrabile
nella forma del pignoramento e/o sequestro presso terzi,
non potendo lo stesso essere assimilato, con un'operazione
di interpretazione analogica vietata nel caso specifico
dall'ordinamento, ai crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.
ESECUZIONE FORZATA - IMPIGNORABILITA' DEI CREDITI EX ART.545
C.P.C. - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART.2740 C.C.
- CONSEGUENZE - DIVIETO DI INTERPRETAZIONE ANALOGICA
L'impignorabilità dei crediti di cui all'art. 545,
commi 1 e 2 c.p.c. - al pari dell'impignorabilità
dei beni mobili di cui all'art. 514 c.p.c - costituisce
un'eccezione al principio della generale garanzia (responsabilità)
patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c. Ne
consegue che le norme in materia di impignorabilità
dei crediti non possono che ritenersi norme di stretta interpretazione
e non sono suscettibili di interpretazione analogica.
La redazione di megghy.com
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