Garante per la protezione dei dati personali
Comunicato Stampa
SMS ISTITUZIONALI SOLO IN CASI ECCEZIONALI, ATTENZIONE
A NON FARNE PRATICA DI USO CORRENTE
NEWSLETTER 12 - 18 luglio 2004
L'Autorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha adottato, sulla
base di numerose segnalazioni e reclami ricevuti, una decisione
riguardante gli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia
mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine
alle date e agli orari di apertura dei seggi.
L'Autorità richiama il proprio provvedimento generale
del 12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le
condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza
delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia
mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso
dell'interessato. In particolare, nel provvedimento si precisava
che si può ricorrere all'invio di messaggi in deroga
alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso
di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento
emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno aveva disposto che i fornitori
di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare,
anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati
e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva
motivato l'urgenza e il carattere di eccezionalità
ed emergenza del decreto con il riferimento alla novità
del calendario previsto per le votazioni, all'insufficiente
conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi
di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte
criticità come quelle determinatesi in occasione
delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi
in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla
consistente riduzione del contingente militare a presidio
dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine
pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all'esercizio
stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero
ha giudicato oggettivamente come eccezionali.
Il Garante ribadisce, come criterio generale, che "le
situazioni, poste a fondamento del provvedimento d'urgenza,
debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità
e di emergenza" e sottolinea l'esigenza di evitare
un'utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento
all'emergenza.
Dalle informazioni fornite dal Ministero dell'interno e
dai gestori è risultato che i messaggi sono stati
inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non
vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri
dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la firma del messaggio, essa va riferita,
secondo il Ministero dell'interno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con riguardo all'art. 3 della legge n. 150/2000.
Il Garante osserva che, nella specifica materia in questione,
non può assumere rilevanza la norma richiamata, la
quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione
di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione
richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto
istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.
Per quanto riguarda i minori, poiché le schede prepagate
e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono
intestate, di regola, a soggetti di maggiore età,
l'invio dei messaggi non ha comportato l'uso di dati di
minori.
Per quanto riguarda l'orario degli invii, quasi tutti i
gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati
ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo
da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella
decisione il Garante ha comunque richiamato anche al rispetto
da parte dei gestori di determinate cautele nell'invio degli
sms (evitando le ore notturne) e la necessità di
fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali
invii di emergenza. Su quest'ultimo punto, l'Autorità
si è riservata di accertare che gli operatori rendano
conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti.
Il Garante ha, infine, precisato che il controllo sui costi
dell'operazione è materia demandata alla Corte dei
conti. Per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti
i gestori hanno attestato che il messaggio non è
stato addebitato all'utente all'estero.
Roma, 13 luglio 2004
Garante per la protezione dei dati personali
Sms di pubblica utilità
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti i reclami e le segnalazioni pervenuti in ordine all'invio
di messaggi sms relativi agli orari e alle modalità
di voto in occasione delle elezioni del 12 e 13 giugno 2004;
PREMESSO:
1. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto
più di 4500 segnalazioni e reclami di privati cittadini,
associazioni e di alcuni parlamentari, in riferimento all'invio
di messaggi sms, firmati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con i quali si comunicavano a tutti gli utenti
di telefonia mobile gli orari e le modalità per le
votazioni del 12 e 13 giugno 2004.
Nella maggior parte delle note ricevute, le lamentele hanno
riguardato i costi sostenuti dal soggetto pubblico per gli
invii, la mancanza o la "non condivisione" del
presupposto di ordine pubblico e l'impossibilità
di poter esercitare i propri diritti presso il numero di
servizio dal quale sono stati trasmessi i messaggi.
Al fine di acquisire gli elementi necessari alla valutazione
del caso, il Garante ha richiesto informazioni al Ministero
dell'interno ed agli operatori di telefonia mobile. Il Ministero
dell'interno ha risposto con nota del 28 giugno 2004; gli
operatori hanno fornito riscontro entro il termine previsto
del 9 luglio 2004.
2. Il Garante, con provvedimento generale del 12 marzo
2003, aveva già indicato i presupposti per l'invio
degli sms per scopi istituzionali. In tale provvedimento
sono specificate le condizioni in presenza delle quali è
possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare
messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato;
in particolare si precisa che "tale evenienza potrebbe
ricorrere in caso di disastri e calamità naturali
nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina
della protezione dei dati sia specificamente disposto da
un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi
di legge un provvedimento d'urgenza, con ordinanza o altro
provvedimento contingibile ed urgente emanato da un'autorità
centrale o locale, ad esempio ai sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s.
(per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)
dell'art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) o dell'art. 50, comma 5, del d.lg.
n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali)".
3. Con decreto del 9 giugno 2004 -emanato in base all'art.
1, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121- il Ministro
dell'interno ha disposto che i fornitori di servizi di telefonia
mobile fossero tenuti "ad inviare, anche in deroga
alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte
ricaricabili un messaggio sms", del quale sono stati
definiti contenuto e firma. Il Ministro dell'interno ha
motivato il decreto attraverso il riferimento a specifiche
ragioni di ordine pubblico, ed in particolare alla "non
sufficiente conoscenza da parte degli elettori delle novità
introdotte sulle giornate e gli orari di voto", che
avrebbe potuto causare eccessivi affollamenti ai seggi nelle
ultime ore di apertura della giornata di domenica, provocando
"come già accaduto in analoghe circostanze,
disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine pubblico",
oltre che rischi di distorsione nell'espressione del voto
(in base all'eventuale conoscenza dei primi risultati degli
scrutini in altri Paesi europei, o degli exit-poll interni),
se non addirittura impedimenti all'esercizio stesso del
diritto di voto.
CONSIDERATO:
4. Nella predetta nota del 28 giugno 2004, il Ministero
dell'interno si è dichiarato "ben consapevole
della delicatezza del provvedimento emanato" e ne ha
sottolineato il "carattere eccezionale". Le ragioni
d'ordine pubblico e d'urgenza assunte a presupposto del
decreto sono state così chiarite dal Ministero:
a) novità del calendario previsto per le votazioni;
b) insufficiente conoscenza tra i cittadini di tale novità,
accertata attraverso "i sondaggi effettuati in tal
senso dalla stessa Presidenza del Consiglio", nonostante
l'intensificazione delle campagne informative e la reiterata
diffusione di comunicati (peraltro sollecitati alla Presidenza
medesima con apposita lettera del Ministro dell'interno
già in data 21 maggio 2004);
c) "timore di situazioni di forte criticità",
analoghe a quelle determinatesi in occasione delle elezioni
del 13 maggio 2001, con il rischio di affollamento in prossimità
della chiusura dei seggi e conseguente possibilità
che "un numero consistente di elettori, scoraggiato
o estenuato dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare
il diritto di voto", incidendo così "sul
regolare svolgimento delle consultazioni";
d) "forti proteste e, in svariati casi, …tafferugli
e intemperanze" registratisi in occasione della riduzione
del 30% delle sezioni elettorali (disposta in occasione
delle predette elezioni europee, ma rimasta poi a regime),
non compensata dalla successiva normativa che ha istituito,
laddove possibile, la quarta cabina;
e) riduzione "quasi della metà " del contingente
militare posto a presidio dei seggi, "a causa dei molteplici
impegni delle FF.AA. sui vari scenari internazionali";
f) impossibilità di ricorrere ad un intervento rimesso
in forma coordinata ad organi periferici, e cioè
ai prefetti, "che si sarebbe presentato di più
complessa attuazione e avrebbe offerto, perciò, minori
garanzie sul piano del risultato";
g) preoccupazione per disagi e turbamenti sotto il profilo
dell'ordine pubblico, "il cui apprezzamento, ancorché
in forma prognostica, è apparso realistico e non
meramente congetturale o ipotetico", facendo così
ritenere esistente la conformità dell'atto "ai
principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto
all'evento da fronteggiare", e quindi risolvendo in
senso positivo lo "scrutinio sulla necessità
e l'urgenza del provvedere".
Conclusivamente, la nota del Ministero sottolinea che "si
è venuta profilando sul piano dell'ordine pubblico
una situazione di allarme, da fronteggiare con efficacia
ed immediatezza, concretandosi quelle condizioni emergenziali,
connotate da uno stato di necessità, a cui il parere
del Garante fa riferimento".
5. Le motivazioni indicate nel decreto, e ulteriormente
specificate nella nota del 28 giugno 2004, fanno riferimento
ad una serie di circostanze di fatto che il Ministero dell'interno
ha presentato e giudicato come eccezionali ed irripetibili.
Al riguardo, il Garante ribadisce che le situazioni, poste
a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare
effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza,
come esplicitamente sottolineato il 12 marzo 2003.
Il Garante sottolinea quindi il rischio che un'utilizzazione
estensiva ed impropria del riferimento all'emergenza ed
alle calamità possa condurre ad una "banalizzazione"
dell'invio di messaggi sms da parte dei diversi soggetti
istituzionali anche a livello locale, così contravvenendo
alle prescrizioni indicate, che debbono essere considerate
di stretta interpretazione. Eccezionalità, straordinarietà
delle circostanze ed analiticità della motivazione
debbono essere considerati elementi essenziali per la legittimità
degli interventi d'urgenza in questa materia.
Il Garante ricorda anche che alle modalità eccezionali
di comunicazione tramite messaggi Sms si può legittimamente
ricorrere solo quando siano preventivamente utilizzati tutti
gli altri mezzi disponibili. In materia elettorale, ad esempio,
l'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
dispone che "le emittenti radiotelevisive pubbliche
e private, su indicazione delle istituzioni competenti,
informano i cittadini delle modalità di voto e degli
orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali".
6. Per quanto attiene al profilo riguardante la firma del
messaggio, nella nota del Ministero dell'interno si precisa
che la decisione di indicare come "firmataria"
la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata
presa "avuto riguardo alla disposizione dell'art. 3
della legge n. 150/2000, in materia di comunicazione istituzionale,
in base alla quale risale alla competenza della stessa Presidenza,
che dispone anche delle relative risorse finanziarie, la
diffusione di messaggi di utilità sociale e di pubblico
interesse".
Il Garante osserva che nella specifica materia qui considerata
non può assumere rilevanza la norma richiamata, la
quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione
di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo).
Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede
che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale
che invia o fa inviare messaggi.
7. In relazione al lamentato invio dei messaggi nei confronti
di soggetti minori di età, il Garante osserva che
le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia
cellulare sono intestate, di regola, a soggetti maggiori
di età. L'invio dei messaggi in questione, per questo
motivo, non comporta il previo o contestuale trattamento
dei dati personali relativi a minori. Resta ferma, peraltro,
attesa l'impossibilità di accertare preventivamente
la maggiore età dell'effettivo soggetto ricevente,
la necessità che, anche in situazioni di emergenza,
si tenga conto delle potenziali caratteristiche dei destinatari,
anche minori, all'atto della predisposizione delle formalità
e del contenuto dei messaggi inoltrati.
8. Per quanto riguarda l'orario degli invii, quasi tutti
i gestori hanno attestato di aver inviato i messaggi solo
in determinate ore diurne (non oltre le 21,55 o le 22,30),
oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare
un certo orario nella tarda serata (ore 23,58), e che eventuali
ricezioni in altri orari potrebbero essere stati causati
da malfunzionamenti tecnici o da disservizi di rete. Solo
un gestore ha dichiarato di aver utilizzato, ma con minore
intensità nell'invio, anche le ore di una notte.
Le circostanze rappresentate (in particolare, la brevità
del termine a disposizione dopo la ricezione da parte dei
gestori del provvedimento del Ministero dell'interno) inducono
a ritenere che la ricezione in orari disagevoli può
essere dipesa anche da circostanze particolari dell'utenza
ricevente. Il Garante sottolinea l'esigenza che -a meno
che ricorrano specifiche situazioni legate a determinate
situazioni emergenziali- i gestori evitino l'invio e la
ricezione dei messaggi sms in questione nelle ore notturne,
anche attraverso l'adozione dei mezzi tecnici concernenti
questo tipo di mezzo di comunicazione (ad esempio riducendo,
come un gestore ha già attestato di aver fatto nella
circostanza, il parametro orario di "permanenza"
del messaggio inviato ad apparecchi non raggiungibili perché
fuori copertura o spenti).
9. Il Garante osserva che dalle informazioni fornite dal
Ministero dell'interno e dai gestori che hanno inviato direttamente
il messaggio sms agli utenti, non risulta che vi sia stata
alcuna comunicazione di dati personali relativi ai destinatari
del messaggio da parte dei gestori nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno o
di altro soggetto pubblico. Resta tuttavia fermo quanto
disposto dall'art. 7 del d.lg. n. 196/2003 in relazione
ai diritti esercitabili dagli interessati nei confronti
dei gestori e dei soggetti pubblici coinvolti.
10. Il provvedimento del 12 marzo 2003, in relazione ai
reclami all'epoca già pervenuti, teneva conto della
circostanza che l'informativa ai cittadini non può
essere agevolmente fornita attraverso lo stesso messaggio
sms d'emergenza, che ha peraltro un ridotto numero di caratteri.
Il Garante aveva quindi sottolineato già il diritto
degli interessati di essere informati preventivamente e
in modo non generico circa l'eventualità dell'invio
di messaggi sms in relazione ad emergenze o calamità,
a prescindere dalle delucidazioni che, come nel caso di
specie, possono essere fornite a posteriori agli utenti
attraverso i servizi di informazione alla clientela.
Nel caso di specie, i gestori hanno rappresentato che l'informativa
attualmente fornita agli interessati in relazione ai vari
trattamenti di dati legati alle relative utenze non menziona
ancora, anche per l'eccezionalità di questa forma
di comunicazione, la possibilità dell'invio di sms
per effetto di provvedimenti d'urgenza, oppure reca un riferimento
succinto a non meglio precisati obblighi di legge; alcuni
gestori hanno comunque osservato che il provvedimento del
Ministro dell'interno recava una generale clausola di deroga
alle norme vigenti.
L'Autorità, nel richiamare la sua precedente decisione,
si riserva di verificare in un apposito procedimento come
gli operatori integreranno la predetta informativa in conformità
al d.lg. n. 196/2003.
11. Per quanto riguarda i costi dell'operazione, il Garante
rileva che si tratta di materia demandata al controllo da
parte della Corte dei conti. Per ciò che attiene
al roaming all'estero, tutti i gestori hanno attestato che
il messaggio non è stato addebitato all'utente all'estero,
salvo che in due casi del tutto particolari rappresentati
da un gestore.
Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
TUTTO CIÓ PREMESSO:
nelle suesposte considerazioni è la decisione del
Garante.
Roma, 7 luglio 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
Il SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
La redazione di megghy.com
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