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Telecom: illegittimo addebito delle spese di spedizione fattura e risarcimento
( Giudice di Pace Cosenza, sentenza 21.04.2004 )
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Telecom s.p.a., addebitando le spese di spedizione della fattura all’utente, ha ottenuto un illecito arricchimento che comporta il diritto per il consumatore ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato, maggiorato degli interessi.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

Il Giudice di Pace di Cosenza, avv.Giliola Langher ha pronuciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°496/04/A R.G.A.C. vertente

TRA

V.M., rappresentato e difeso dall’ Avv.Loredana Veltri

ATTORE

E

TELECOM ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Patrizio Maria Raimondi Antonio Armentano

CONVENUTA

Oggetto : Risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, V.M. conveniva in giudizio la Telecom Italia S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di €. 21,56 a titolo di ripetizione d’indebito, ed altra somma da determinare in via equitativa e, comunque, entro il limite della competenza del giudice adito, a titolo di risarcimento dei danni. Premetteva l’attore, di essere titolare dell’utenza telefonica n. XXXX/XXXX, allacciata in borgo Partenope Ctr/da Cerze della Torre, e che, in esecuzione di tale contratto, aveva pagato regolarmente, negli ultimi 10 anni, n. 60 fatture, sulle quali la Telecom Italia S.p.A. aveva incassato indebitamente la somma di €. 21,56, a titolo di spese di spedizione fattura.

Argomentava, altresì, che la predetta maggiorazione era in contrasto con quanto previsto dall’art. 21 c.8 del D.P.R. n.633 /72 (legge Iva) e, conseguentemente, costituiva violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, sancito sia dall’art. 1175 cc. che dall’art. 1 della legge 281/98 che prevede, tra i diritti dei consumatori, “ il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.”

Si costiuiva la società convenuta eccependo, preliminarmente, l’improponibilità e/o improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dagli artt. 3 e 4 della delibera n. 182/02 Cons.; difetto di giurisdizione rispetto al giudice tributario; nullità della citazione per indeterminatezza della stessa; difetto di legittimazione attiva per non avere, parte attice, fornito la prova di essere titolare dell’utenza per la quale si controverte. Nel merito, contestava l’infondatezza della domanda.

Risultato infruttuoso il tentativo di bonario componimento, reputata la causa provata per tabulas, veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni precisate.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Va rigettata, preliminarmente, l’eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che la delibera n. 182/02 Cons., all’art. 3, prevede che” gli utenti singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’autorità e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio”: conseguentemente, la predetta normativa non può trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa.

Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d’interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo protetto da una norma di legge, come nel caso in esame (cfr. art.21 DPR 633/72 ed art 2033 cc).

Deve essere, altresì, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione posto che, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 546/92, ”appartengono alla giurisdizione triburaria le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e spese, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo al s.s.n. nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari”. Nel caso di specie, parte attrice non contesta il pagamento di un tributo bensì richiede la restituzione di una somma percepita indebitamente dalla Telecom per spese spedizione fatture. Pertanto, la competenza a decidere spetta al GdP.

Infine, vengono rigettate le eccezioni di nullità della citazione, per difetto di indicazione dell’anno di attivazione dell’utenza e della somma corrisposta alla società convenuta; e di carenza di legittimazione attiva per non essere stata provata la titolarità del contratto di abbonamento.

In ordine alla prima, nell’atto di citazione è stata richiesta la restituzione delle somme pagate “per spese di spedizione della fattura” che vengono specificate nelle fatture spedite dalla Telecom bimestralmente, prodotte in atti, e, quindi, le stesse sono chiaramente determinate nel loro ammontare.

In ordine alla seconda, parte attrice ha dimostrato, in maniera incontrovertibile, la sua legittimazione ad agire desunta dalla documentazione allegata, che copre l’intero arco temporale, nella quale, la società convenuta, indica la medesima quale utente a cui viene richiesto il pagamento del corrispettivo del servizio prestato.

Nel merito, di nessun pregio appare la difesa di parte convenuta quando assume che l’abbonato, nel sottoscrivere il contratto di utenza, abbia accettato l’onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa (art. 28 Reg. di Servizio), incluso le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche (art. 14 Condizioni generali di abbonamento).

Tali norme sono clausole contenute: una, in un regolamento che, se anche approvato con decreto ministeriale, è sempre una norma di rango inferiore alla legge; l’altra, in un contratto di massa, imposto dall’imprenditore-commerciale all’utente-consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, inefficace ai sensi dell’art. 1469 quinquies n. 3, costituendo una evidente clausola vessatoria. Entrambe, devono essere disapplicate perché in contrasto con l’art. 21 c.8 della c.d. legge sull’IVA: “Le spese di spedizione fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo:”

Ne consegue che la convenuta Telecom, addebitando le spese di spedizione della fattura all’utente, in violazione a quanto disposto dal legislatore, ha ottenuto un illecito arricchimento che comporta il diritto per il consumatore ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato, maggiorato degli interessi ma non della rivalutazione in quanto il maggior danno non risulta provato. Tale illecito comportamento, reiterato nel tempo, determinato dall’abuso di una posizione dominante, ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, integrando la violazione sia dell’art. 1175 cc che della legge 281/98 posta a tutela del consumatore e comportando, per lo stesso, il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato, ai sensi dell’art. 1226 cc., nella somma di €.100,00.

Concludendo la domanda viene accolta; le spese seguono la soccobenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cosenza, avv. Giliola Langher, definitivamente decidendo così provvede: accoglie la domanda attrice e per l’effetto condanna la Telecom Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.21,56, oltre accessori, a titolo di ripetizione di indebito, e di €.100,00 a titolo di risarcimento danni, a favore di V.M..

Condanna, altresì, la soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in €. 100,00 di cui € 60,00 per onorario, oltre IVA e CAP, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.

Esecutività come per legge.

Così deciso in Cosenza 21/4/2004

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giliola Langher

La redazione di megghy.com.

 

 

 
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