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Difesa
d'ufficio e concessione del termine a difesa
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II Penale, in composizione
collegiale,
Ordinanza 17 aprile 2001
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE PENALE
Nelle persone dei sottoindicati Magistrati
De Simone Maria Vittoria Presidente
Russo Nicola Giudice
Ciampaglia Sandro Giudice
Nel procedimento penale a carcio di A. C. + altri ha emesso
la seguente
ORDINANZA
Sull’eccezione proposta dall’Avv. Salegna -
designato quale difensore di ufficio in sostituzione dei
difensori di fiducia degli imputati D.B. F. e I. R., ai
sensi dell’art. 97, comma IV, c.p.p. – relativa
alla sua mancata indicazione per l’udienza odierna
quale difensore d’ufficio reperibile secondo i turni
predisposti ai sensi dell’art. 97, comma II, c.p.p.
come novellato dall’art. 1, comma I, della L. 6/3/2001
n° 60,
nonché sulla richiesta di concessione, in subordine,
di un termine a difesa ai sensi dell’art. 108 c.p.p.
come modificato dalla succitata L. n° 60/2001,
il Tribunale, ritiratosi in camera di consiglio,
OSSERVA
Premesso che l’Avv. Salegna ha dichiarato di essere
iscritta negli elenchi dei difensori di ufficio previsti
dall’art. 97, comma II, c.p.p. nel testo attualmente
vigente, va chiarita l’interpretazione dell’art.
97 c.p.p. alla luce delle modifiche introdotte dalla L.
6/3/2001 n° 60.
Detta disciplina, nel prevedere le modalità con
cui l’ufficio giudiziario debba procedere alla nomina
del difensore d’ufficio, introduce – a giudizio
del Collegio - meccanismi procedimentali differenziati a
seconda della situazione e della fase in cui insorga l’esigenza
di assicurare all’imputato l’assistenza difensiva
della quale sia privo.
Lo snodo ermeneutico fondamentale, in relazione al caso
che ci occupa, è offerto dalla lettera del comma
IV dell’art. 97 c.p.p..
Questa disposizione, infatti, distingue – nei casi
di sopravvenuta mancanza del difensore originariamente nominato
(di fiducia o d’ufficio) – l’attività
che deve essere compiuta dal Giudice, da un lato, e dal
Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, dall’altro,
per la sua sostituzione.
Invero, mentre è onere del Pubblico Ministero o
della Polizia Giudiziaria – nei casi di mancata comparizione
o reperimento o abbandono del difensore di fiducia o di
quello di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 commi
II e III c.p.p. – richiedere un altro nominativo di
difensore all’Ufficio predisposto ai sensi del comma
II della stessa norma, analogo incombente non è imposto
al Giudice.
Infatti l’art. 97, comma IV, c.p.p. prevede in questi
casi che il Giudice designi un altro difensore immediatamente
reperibile, con l’unico limite di scelta consistente
nell’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio
di quello designato in sostituzione.
Pertanto, la designazione dell’Avv. Salegna in sostituzione
dei difensori di fiducia assenti, ancorché non indicata
quale reperibile dai turni predisposti a tal fine per l’odierna
udienza, deve ritenersi correttamente operata alla stregua
dei criteri indicati dalla normativa di riferimento.
Per quanto attiene alla seconda questione proposta, ritiene
il Tribunale che la modifica introdotta nel testo dell’art.
108 c.p.p. abbia riguardato esclusivamente l’indicazione
dei soggetti legittimati a richiedere il termine a difesa,
ma non ha, in alcuna misura, voluto incidere (nel senso
di ampliarle) sulle situazioni nelle quali l’indicato
termine possa essere azionato.
Infatti, il presupposto in presenza del quale il nuovo
difensore nominato o quello designato d’ufficio può
chiedere il differimento dell’udienza rimane quello
tassativamente indicato nella prima parte dell’art.
108 c.p.p. che richiama le sole situazioni di rinuncia,
revoca, incompatibilità o abbandono della difesa.
Al di fuori di queste situazioni è rimessa solo
a valutazioni di discrezionalità del Giudice la concessione
di un termine, anche ad horas, per consentire al sostituto
l’esame degli atti.
Detta limitazione è, peraltro, in linea (nonostante
l’intervenuta modifica legislativa) con l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 108 c.p.p.
(cfr. Corte Cost., 30/12/97 n°450), secondo la quale
il riconoscimento del diritto di un termine a difesa va
assicurato in presenza di situazioni d’interruzione
definitiva del rapporto di assistenza difensiva e non anche
nelle situazioni di semplice e momentanea assenza del difensore
(di fiducia o d’ufficio) che continua ad esercitare
il suo mandato nell’interesse del suo assistito.
Sulla opportunità dell’assegnazione all’Avv.
Saligna di un termine ad horas per l’esame degli atti,
ritiene il Collegio che lo stato ancora iniziale dell’istruttoria
non richieda l’attribuzione di detta facoltà,
anche in considerazione dell’attività processuale
prevista per l’odierna udienza.
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione proposta dall’Avv. Saligna
anche in relazione alla richiesta di termine a difesa e
dispone procedersi oltre.
Torre Annunziata – Napoli Poggioreale aula Bunker
Ticino 4 lì 17/4/2001
I GIUDICI IL PRESIDENTE
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