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Con il Regolamento n. 772/2004 della Commissione del
27 aprile 2004 l'Unione Europea ha modificato la disciplina
comunitaria in materia di accordi di trasferimento di tecnologia.
Il provvedimento ha lo scopo di soddisfare la duplice
esigenza di assicurare una concorrenza effettiva e di offrire
alle imprese la necessaria certezza del diritto, semplificando
il quadro normativo e la sua applicazione.
Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile
2004
relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3,
del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento
di tecnologia
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0011 - 0017
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo
1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo
3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate(1),
in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni
dominanti,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione
il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo
81, paragrafo 3 del trattato CE a determinate categorie
di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano
soltanto due imprese ed alle corrispondenti pratiche concordate,
che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 1.
(2) A norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione
ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 240/96,
del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo
85, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi
di trasferimento di tecnologia(3).
(3) Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha pubblicato una
relazione valutativa sull'applicazione del regolamento (CE)
n. 240/96 riguardante l'esenzione per categoria di trasferimenti
di tecnologia(4). Alla pubblicazione ha fatto seguito un
dibattito pubblico sull'applicazione del regolamento (CE)
n. 240/96 e, più in generale, sull'applicazione dell'articolo
81, paragrafi 1 e 3, del trattato CE, agli accordi di trasferimento
di tecnologia. Nella loro reazione alla relazione valutativa,
gli Stati membri ed i terzi si sono espressi in generale
a favore di una riforma della politica di concorrenza comunitaria
in materia di accordi di trasferimento di tecnologia. È
pertanto opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 240/96.
(4) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza
di assicurare una concorrenza effettiva e di offrire alle
imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire
tali obiettivi, si deve tenere conto della necessità
di semplificare il quadro normativo e la sua applicazione.
È opportuno abbandonare l'impostazione basata sull'elenco
delle clausole esentate e definire invece le categorie di
accordi che sono esentati fino ad un determinato livello
di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole
che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta
è coerente con un'impostazione di tipo economico,
intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato
rilevante. Una simile impostazione richiede inoltre di operare
una distinzione tra accordi tra imprese concorrenti ed accordi
tra imprese non concorrenti.
(5) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per
oggetto la licenza di tecnologia. Tali accordi favoriscono
di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono
la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione
delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori
incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare
l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle
tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del
prodotto.
(6) La probabilità che tali effetti di incremento
dell'efficienza e di promozione della concorrenza superino
gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni
contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende
dal grado di potere di mercato delle imprese interessate
e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono
affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie
sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi.
(7) Il presente regolamento deve riguardare esclusivamente
gli accordi mediante i quali il licenziante consente al
licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza,
eventualmente successivamente ad ulteriore attività
di ricerca e sviluppo, per la produzione di beni o servizi.
Esso non deve riguardare gli accordi di licenza finalizzati
a subappaltare attività di ricerca e sviluppo. Esso
non deve neppure riguardare gli accordi di licenza finalizzati
alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire gli accordi
volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concedere
in licenza a terzi il pacchetto di diritti di proprietà
di beni immateriali in tal modo costituito.
(8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo
81, paragrafo 3, non è necessario definire gli accordi
di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel
campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Nella
valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo
81, paragrafo 1, si deve tenere conto di diversi fattori
ed in particolare della struttura e della dinamica dei mercati
rilevanti delle tecnologie e del prodotto.
(9) Il beneficio dell'esenzione per categoria stabilito
dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi
che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi
alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Al
fine di conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi
del trasferimento di tecnologia, il beneficio di cui al
presente regolamento deve applicarsi anche alle disposizioni
contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che,
pur non costituendo l'oggetto primario di tali accordi,
sono direttamente collegate all'applicazione della tecnologia
sotto licenza.
(10) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di
tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati
rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi
il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi
effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere
che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento
della produzione o della distribuzione e a riservare agli
utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
(11) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di
tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale
dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti
non superi il 30 % e gli accordi non contengano restrizioni
aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere
che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento
della produzione o della distribuzione e a riservare agli
utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
(12) Non è possibile presumere che, qualora la quota
di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento
di tecnologia rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo
81, paragrafo 1. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese
non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo
d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Non è
neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato
superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia
che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per un'esenzione.
Tuttavia, non si può neanche presumere che tali accordi
determinino di norma vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza
tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto
il profilo della concorrenza.
(13) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi
di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni
non indispensabili per il miglioramento della produzione
o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento
di tecnologia che contengano alcune restrizioni aventi effetti
anticoncorrenziali gravi, come la fissazione dei prezzi
praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio
della presente esenzione per categoria indipendentemente
dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso
di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell'accordo
deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.
(14) Al fine di tutelare gli incentivi ad innovare e l'adeguata
applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali,
talune restrizioni devono essere escluse dall'esenzione
per categoria. In particolare, devono essere esclusi gli
obblighi di retrocessione esclusiva per i perfezionamenti
separabili. Qualora una simile restrizione sia inclusa in
un accordo di licenza, soltanto la restrizione in questione
deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.
(15) Le soglie relative alla quota di mercato, l'esclusione
dall'esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia
contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni
escluse previste dal presente regolamento assicureranno
di norma che gli accordi cui si applica l'esenzione per
categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare
la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei
prodotti in questione.
(16) In casi particolari, in cui gli accordi rientranti
nel campo d'applicazione del presente regolamento producano
nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo
3, la Commissione deve poter revocare il beneficio dell'esenzione
per categoria. Ciò può avvenire in particolare
quando gli incentivi ad innovare vengono limitati o quando
l'accesso ai mercati è ostacolato.
(17) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16
dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(5),
autorizza le autorità competenti degli Stati membri
a revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in
relazione agli accordi di trasferimento di tecnologia che
producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo
3, sul territorio di uno Stato membro o in una parte di
esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico
distinto. Gli Stati membri devono assicurare che l'esercizio
di tale potere di revoca non pregiudichi né l'applicazione
uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza
all'interno del mercato comune, né la piena efficacia
delle misure adottate in attuazione di tali norme.
(18) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele
di accordi di trasferimento di tecnologia aventi effetti
restrittivi simili e che coprono più del 50 % di
un dato mercato, la Commissione deve poter dichiarare il
presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento
di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative
al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei
confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo
81.
(19) Il presente regolamento deve applicarsi soltanto agli
accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante
ed un licenziatario. Esso deve applicarsi agli accordi in
questione anche se contengono condizioni applicabili a più
livelli commerciali, come quando impongono al licenziatario
di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificano
gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre
ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. Tali
condizioni ed obblighi devono tuttavia essere compatibili
con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di
fornitura e di distribuzione. Gli accordi di fornitura e
di distribuzione conclusi tra un licenziatario ed i suoi
clienti non devono essere esentati dal presente regolamento.
(20) Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo
82 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) "accordo": un accordo, una decisione di un'associazione
di imprese o una pratica concordata;
b) "accordo di trasferimento di tecnologia": un
accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di
know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul
software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how
o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo
di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita
ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione
in licenza di altri diritti di proprietà di beni
immateriali o alla cessione di diritti di proprietà
di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni
non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano
direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali;
sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia
anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore
sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove
parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia
rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo
della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario
per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta,
dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione
della tecnologia in questione;
c) "accordo reciproco": un accordo di trasferimento
di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono
reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti,
una licenza di brevetto, una licenza di know-how, una licenza
di diritti d'autore sul software o una licenza mista di
brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software,
laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono
essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
d) "accordo non reciproco": un accordo di trasferimento
di tecnologia mediante il quale un'impresa concede ad un'altra
impresa una licenza di brevetto, una licenza di know-how,
una licenza di diritti d'autore sul software o una licenza
mista di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul
software, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente
una di tali licenze, laddove invece le licenze non riguardano
tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per
la produzione di prodotti concorrenti;
e) "prodotto": bene o servizio, inclusi sia i
beni e servizi intermedi sia i beni e servizi finali;
f) "prodotti contrattuali": prodotti realizzati
utilizzando la tecnologia sotto licenza;
g) "diritti di proprietà di beni immateriali":
diritti di proprietà industriale, know-how, diritti
d'autore e diritti affini;
h) "brevetti": brevetti, domande di brevetto,
modelli di utilità, domande di registrazione di modelli
di utilità, disegni, topografie di prodotti a semiconduttori,
certificati complementari di protezione per i medicinali
o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere
ottenuti tali certificati e certificati riguardanti le nuove
varietà vegetali;
i) "know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche
non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio
che è:
i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né
facilmente accessibile;
ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la
produzione dei prodotti contrattuali; e
iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde
ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
j) "imprese concorrenti": imprese che sono in
concorrenza tra loro sul mercato rilevante delle tecnologie
o sul mercato rilevante del prodotto, vale a dire:
i) imprese concorrenti sul "mercato rilevante delle
tecnologie", cioè imprese che concedono in licenza
tecnologie concorrenti senza violare i rispettivi diritti
di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi
sul mercato delle tecnologie); il mercato rilevante delle
tecnologie include le tecnologie considerate dai licenziatari
intercambiabili o sostituibili con la tecnologia sotto licenza,
in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui
sono soggette e dell'uso al quale sono destinate;
ii) imprese concorrenti sul "mercato rilevante del
prodotto", cioè imprese che, in assenza dell'accordo
di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati
rilevanti del prodotto e sui mercati geografici rilevanti
sui quali sono venduti i prodotti contrattuali senza violare
i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali
(concorrenti effettivi sul mercato del prodotto), o che
sono disposte, in base a considerazioni realistiche, ad
effettuare gli investimenti supplementari o a sostenere
gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di
penetrare al momento voluto, senza violare i rispettivi
diritti di proprietà di beni immateriali, sui mercati
rilevanti del prodotto e sui mercati geografici rilevanti
nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei
prezzi relativi (concorrenti potenziali sul mercato del
prodotto); il mercato rilevante del prodotto comprende i
prodotti considerati dagli acquirenti intercambiabili o
sostituibili con i prodotti contrattuali, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso
al quale sono destinati;
k) "sistema di distribuzione selettiva": un sistema
di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere
la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali solo
a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati
e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere
i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati;
l) "territorio esclusivo": un territorio nel quale
una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti
contrattuali utilizzando la tecnologia sotto licenza, fatta
salva la possibilità di consentire, all'interno di
quel territorio, ad un altro licenziatario di produrre i
prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando
questa seconda licenza era stata concessa per creare una
fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
m) "gruppo di clienti esclusivo": un gruppo di
clienti ai quali solo un'impresa è autorizzata a
effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati
utilizzando la tecnologia sotto licenza;
n) "perfezionamento separabile": un perfezionamento
che può essere sfruttato senza violare la tecnologia
sotto licenza.
2. I termini "impresa", "licenziante"
e "licenziatario" includono le imprese ad essi
rispettivamente collegate.
Per "imprese collegate" si intendono:
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene,
direttamente o indirettamente:
i) il potere di esercitare più della metà
dei diritti di voto; ovvero
ii) il potere di nominare più della metà dei
membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; ovvero
iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono
nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti
o i poteri di cui alla lettera a);
c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera
b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i
poteri di cui alla lettera a);
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme
con una o più imprese di cui alle lettere a), b)
o c), ovvero due o più di queste ultime imprese,
detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla
lettera a);
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla
lettera a) sono detenuti congiuntamente:
i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate
ai sensi delle lettere da a) a d); o
ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una
o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere
da a) a d) e da una o più imprese terze.
Articolo 2
Esenzione
L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è dichiarato
inapplicabile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE e conformemente alle condizioni previste nel
presente regolamento, agli accordi di trasferimento di tecnologia
conclusi tra due imprese, che permettono la produzione dei
prodotti contrattuali.
L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi
contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel
campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. L'esenzione
si applica fintantoché il diritto di proprietà
di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto licenza
non si sia estinto, non sia scaduto o non sia stato dichiarato
nullo o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché
il know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui
il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento
del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica
per la durata dell'accordo.
Articolo 3
Soglie relative alla quota di mercato
1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti,
l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione
che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti
non superi il 20 % dei mercati rilevanti delle tecnologie
e del prodotto interessati.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese
concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica
a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna
delle parti non superi il 30 % dei mercati rilevanti delle
tecnologie e del prodotto interessati.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 la quota di mercato di una
parte sui mercati rilevanti delle tecnologie è definita
in termini di presenza della tecnologia sotto licenza sui
mercati rilevanti del prodotto. La quota di mercato di un
licenziante sul mercato rilevante delle tecnologie è
la quota di mercato combinata sul mercato rilevante del
prodotto per i prodotti contrattuali realizzati dal licenziante
e dai suoi licenziatari.
Articolo 4
Restrizioni fondamentali
1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti,
l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi
che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente
con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno
per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare
i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;
b) la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni
della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario
in un accordo non reciproco o imposte ad uno solo dei licenziatari
in un accordo reciproco;
c) la ripartizione dei mercati o della clientela, eccetto:
i) l'obbligo imposto ai licenziatari di produrre utilizzando
la tecnologia sotto licenza solo in uno o più campi
tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del
prodotto;
ii) l'obbligo imposto al licenziante o al licenziatario,
in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando
la tecnologia sotto licenza in uno o più campi tecnici
di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto
o in uno o più territori esclusivi riservati all'altra
parte;
iii) l'obbligo imposto al licenziante di non concedere in
licenza la tecnologia ad un altro licenziatario in un determinato
territorio;
iv) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite
attive o passive del licenziatario o del licenziante nel
territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati
all'altra parte;
v) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite
attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo
di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro
licenziatario, a condizione che quest'ultimo non fosse un'impresa
concorrente del licenziante al momento della conclusione
del proprio accordo di licenza;
vi) l'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti
contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione
che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per
quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti
contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
vii) l'obbligo imposto al licenziatario in un accordo non
reciproco di produrre i prodotti contrattuali solo per un
determinato cliente, quando la licenza era stata concessa
per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per
quel cliente;
d) la restrizione della facoltà del licenziatario
di sfruttare la propria tecnologia o la restrizione della
facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività
di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione
sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del
know-how sotto licenza.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese
concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica
agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente
o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo
delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare
i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi,
fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo
di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione
che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o
un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate
o incentivi offerti da una delle parti;
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti
ai quali, il licenziatario può effettuare vendite
passive dei prodotti contrattuali, eccetto:
i) la restrizione delle vendite passive in un territorio
esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati
al licenziante;
ii) la restrizione delle vendite passive in un territorio
esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo assegnati
dal licenziante ad un altro licenziatario, nei primi due
anni in cui quest'ultimo vende i prodotti contrattuali in
quel territorio o a quel gruppo di clienti;
iii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente
per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non
sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita
attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di
ricambio per i propri prodotti;
iv) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per
un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa
per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per
quel cliente;
v) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali
da parte di un licenziatario operante al livello del commercio
all'ingrosso;
vi) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati
da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori
finali da parte di un licenziatario membro di un sistema
di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio,
fatta salva la possibilità di proibire ad un membro
di tale sistema di svolgere la propria attività a
partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.
3. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese
concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma
lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2
anziché il paragrafo 1 per l'intera durata dell'accordo,
salvo nel caso in cui l'accordo sia successivamente modificato
nei suoi elementi fondamentali.
Articolo 5
Restrizioni escluse
1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ai seguenti
obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:
a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di
concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo
designato dal licenziante per i perfezionamenti separabili
o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
realizzati dal licenziatario;
b) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di
cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo
designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti
separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto
licenza realizzati dal licenziatario;
c) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di
non contestare la validità dei diritti di proprietà
di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato
comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo
di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario
contesti la validità di uno o più diritti
di proprietà di beni immateriali sotto licenza.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese
concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica
a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che limiti la facoltà
del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o che
limiti la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere
attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando
quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare
la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.
Articolo 6
Revoca in casi individuali
1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio
dell'applicazione del presente regolamento qualora constati
che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento
di tecnologia al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo
2 produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni
di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e
in particolare qualora:
a) l'accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti
limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi
restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare
tecnologie di terzi;
b) l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti
limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi
restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere
licenze ad altri licenziatari;
c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente
valida, dallo sfruttare la tecnologia sotto licenza.
2. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo
di trasferimento di tecnologia cui si applica l'esenzione
di cui all'articolo 2 del presente regolamento produca effetti
incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato
CE nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di
esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico
distinto, l'autorità garante della concorrenza di
tale Stato membro può revocare il beneficio del presente
regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui
al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 7
Non applicazione del presente regolamento
1. A norma dell'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE,
la Commissione può dichiarare mediante regolamento
che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento
di tecnologia simili coprano più del 50 % di un mercato
rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi
di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni
relative a tale mercato.
2. Il regolamento adottato in virtù del paragrafo
1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua
adozione.
Articolo 8
Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato
1. Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota
di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni
di cui al presente paragrafo.
La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati
relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non
siano disponibili dati relativi al valore delle vendite,
la quota di mercato dell'impresa interessata può
essere determinata usando stime basate su altre informazioni
attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato.
La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati
relativi all'anno civile precedente.
La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo
1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita
in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono
i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo
2, secondo comma, lettera a).
2. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo
1 o all'articolo 3, paragrafo 2 non sia inizialmente superiore
rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi
tali livelli, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua
ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in
cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata
per la prima volta.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 240/96 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti
al presente regolamento.
Articolo 10
Periodo transitorio
Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE non si applica nel periodo dal 1o maggio 2004 al 31 marzo
2006 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2004
che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al
presente regolamento, ma che al 30 aprile 2004 rispondevano
alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE)
n. 240/96.
Articolo 11
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Esso si applica fino al 30 aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.
Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione
(1) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003,
pag. 1).
(2) GU C 235 dell'1.10.2003, pag. 10.
(3) GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2. Regolamento modificato
dall'atto di adesione del 2003.
(4) COM(2001) 786 def.
(5) GU L 1 del 4.1.2003. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004,
pag. 1).
La redazione di megghy.com
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