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Accordi di trasferimento di tecnologia
( Regolamento CE 27.04.2004 n° 772 )
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Con il Regolamento n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004 l'Unione Europea ha modificato la disciplina comunitaria in materia di accordi di trasferimento di tecnologia.

Il provvedimento ha lo scopo di soddisfare la duplice esigenza di assicurare una concorrenza effettiva e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto, semplificando il quadro normativo e la sua applicazione.


Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004
relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia


Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0011 - 0017

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate(1), in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia cui partecipano soltanto due imprese ed alle corrispondenti pratiche concordate, che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.
(2) A norma del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 240/96, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia(3).
(3) Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha pubblicato una relazione valutativa sull'applicazione del regolamento (CE) n. 240/96 riguardante l'esenzione per categoria di trasferimenti di tecnologia(4). Alla pubblicazione ha fatto seguito un dibattito pubblico sull'applicazione del regolamento (CE) n. 240/96 e, più in generale, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato CE, agli accordi di trasferimento di tecnologia. Nella loro reazione alla relazione valutativa, gli Stati membri ed i terzi si sono espressi in generale a favore di una riforma della politica di concorrenza comunitaria in materia di accordi di trasferimento di tecnologia. È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 240/96.
(4) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare una concorrenza effettiva e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi, si deve tenere conto della necessità di semplificare il quadro normativo e la sua applicazione. È opportuno abbandonare l'impostazione basata sull'elenco delle clausole esentate e definire invece le categorie di accordi che sono esentati fino ad un determinato livello di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico, intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante. Una simile impostazione richiede inoltre di operare una distinzione tra accordi tra imprese concorrenti ed accordi tra imprese non concorrenti.
(5) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza di tecnologia. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto.
(6) La probabilità che tali effetti di incremento dell'efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi.
(7) Il presente regolamento deve riguardare esclusivamente gli accordi mediante i quali il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza, eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo, per la produzione di beni o servizi. Esso non deve riguardare gli accordi di licenza finalizzati a subappaltare attività di ricerca e sviluppo. Esso non deve neppure riguardare gli accordi di licenza finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire gli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concedere in licenza a terzi il pacchetto di diritti di proprietà di beni immateriali in tal modo costituito.
(8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, non è necessario definire gli accordi di trasferimento di tecnologia che possono rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura e della dinamica dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto.
(9) Il beneficio dell'esenzione per categoria stabilito dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Al fine di conseguire i vantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasferimento di tecnologia, il beneficio di cui al presente regolamento deve applicarsi anche alle disposizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia che, pur non costituendo l'oggetto primario di tali accordi, sono direttamente collegate all'applicazione della tecnologia sotto licenza.
(10) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi il 20 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
(11) Per quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia tra non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti non superi il 30 % e gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, si può presumere che essi siano in genere atti a determinare un miglioramento della produzione o della distribuzione e a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
(12) Non è possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Un accordo di licenza esclusiva tra imprese non concorrenti, ad esempio, spesso non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Non è neppure possibile presumere che, qualora la quota di mercato superi dette soglie, gli accordi di trasferimento di tecnologia che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, non soddisfino le condizioni per un'esenzione. Tuttavia, non si può neanche presumere che tali accordi determinino di norma vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che essi determinano sotto il profilo della concorrenza.
(13) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, come la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell'accordo deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.
(14) Al fine di tutelare gli incentivi ad innovare e l'adeguata applicazione dei diritti di proprietà di beni immateriali, talune restrizioni devono essere escluse dall'esenzione per categoria. In particolare, devono essere esclusi gli obblighi di retrocessione esclusiva per i perfezionamenti separabili. Qualora una simile restrizione sia inclusa in un accordo di licenza, soltanto la restrizione in questione deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria.
(15) Le soglie relative alla quota di mercato, l'esclusione dall'esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti restrizioni anticoncorrenziali gravi e le restrizioni escluse previste dal presente regolamento assicureranno di norma che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti in questione.
(16) In casi particolari, in cui gli accordi rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione deve poter revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Ciò può avvenire in particolare quando gli incentivi ad innovare vengono limitati o quando l'accesso ai mercati è ostacolato.
(17) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(5), autorizza le autorità competenti degli Stati membri a revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in relazione agli accordi di trasferimento di tecnologia che producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. Gli Stati membri devono assicurare che l'esercizio di tale potere di revoca non pregiudichi né l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune, né la piena efficacia delle misure adottate in attuazione di tali norme.
(18) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione deve poter dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi di trasferimento di tecnologia che contengano specifiche restrizioni relative al mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 81.
(19) Il presente regolamento deve applicarsi soltanto agli accordi di trasferimento di tecnologia tra un licenziante ed un licenziatario. Esso deve applicarsi agli accordi in questione anche se contengono condizioni applicabili a più livelli commerciali, come quando impongono al licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione e specificano gli obblighi che il licenziatario deve o può imporre ai distributori dei prodotti realizzati sotto licenza. Tali condizioni ed obblighi devono tuttavia essere compatibili con le regole di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione. Gli accordi di fornitura e di distribuzione conclusi tra un licenziatario ed i suoi clienti non devono essere esentati dal presente regolamento.
(20) Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "accordo": un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
b) "accordo di trasferimento di tecnologia": un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali; sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione;
c) "accordo reciproco": un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente, nello stesso contratto o in contratti distinti, una licenza di brevetto, una licenza di know-how, una licenza di diritti d'autore sul software o una licenza mista di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, laddove le licenze riguardano tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
d) "accordo non reciproco": un accordo di trasferimento di tecnologia mediante il quale un'impresa concede ad un'altra impresa una licenza di brevetto, una licenza di know-how, una licenza di diritti d'autore sul software o una licenza mista di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, o mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente una di tali licenze, laddove invece le licenze non riguardano tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti concorrenti;
e) "prodotto": bene o servizio, inclusi sia i beni e servizi intermedi sia i beni e servizi finali;
f) "prodotti contrattuali": prodotti realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza;
g) "diritti di proprietà di beni immateriali": diritti di proprietà industriale, know-how, diritti d'autore e diritti affini;
h) "brevetti": brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, domande di registrazione di modelli di utilità, disegni, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati e certificati riguardanti le nuove varietà vegetali;
i) "know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:
i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;
ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
j) "imprese concorrenti": imprese che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante delle tecnologie o sul mercato rilevante del prodotto, vale a dire:
i) imprese concorrenti sul "mercato rilevante delle tecnologie", cioè imprese che concedono in licenza tecnologie concorrenti senza violare i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi sul mercato delle tecnologie); il mercato rilevante delle tecnologie include le tecnologie considerate dai licenziatari intercambiabili o sostituibili con la tecnologia sotto licenza, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggette e dell'uso al quale sono destinate;
ii) imprese concorrenti sul "mercato rilevante del prodotto", cioè imprese che, in assenza dell'accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti del prodotto e sui mercati geografici rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali senza violare i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi sul mercato del prodotto), o che sono disposte, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o a sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare al momento voluto, senza violare i rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali, sui mercati rilevanti del prodotto e sui mercati geografici rilevanti nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi (concorrenti potenziali sul mercato del prodotto); il mercato rilevante del prodotto comprende i prodotti considerati dagli acquirenti intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;
k) "sistema di distribuzione selettiva": un sistema di distribuzione nel quale il licenziante si impegna a concedere la licenza per la produzione dei prodotti contrattuali solo a licenziatari selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi licenziatari si impegnano a non vendere i prodotti contrattuali a distributori non autorizzati;
l) "territorio esclusivo": un territorio nel quale una sola impresa è autorizzata a produrre i prodotti contrattuali utilizzando la tecnologia sotto licenza, fatta salva la possibilità di consentire, all'interno di quel territorio, ad un altro licenziatario di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando questa seconda licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
m) "gruppo di clienti esclusivo": un gruppo di clienti ai quali solo un'impresa è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza;
n) "perfezionamento separabile": un perfezionamento che può essere sfruttato senza violare la tecnologia sotto licenza.
2. I termini "impresa", "licenziante" e "licenziatario" includono le imprese ad essi rispettivamente collegate.
Per "imprese collegate" si intendono:
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; ovvero
ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; ovvero
iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 2
Esenzione
L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra due imprese, che permettono la produzione dei prodotti contrattuali.
L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. L'esenzione si applica fintantoché il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto licenza non si sia estinto, non sia scaduto o non sia stato dichiarato nullo o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica per la durata dell'accordo.

Articolo 3
Soglie relative alla quota di mercato
1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 la quota di mercato di una parte sui mercati rilevanti delle tecnologie è definita in termini di presenza della tecnologia sotto licenza sui mercati rilevanti del prodotto. La quota di mercato di un licenziante sul mercato rilevante delle tecnologie è la quota di mercato combinata sul mercato rilevante del prodotto per i prodotti contrattuali realizzati dal licenziante e dai suoi licenziatari.

Articolo 4
Restrizioni fondamentali
1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;
b) la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni della produzione dei prodotti contrattuali imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte ad uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco;
c) la ripartizione dei mercati o della clientela, eccetto:
i) l'obbligo imposto ai licenziatari di produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza solo in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto;
ii) l'obbligo imposto al licenziante o al licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto o in uno o più territori esclusivi riservati all'altra parte;
iii) l'obbligo imposto al licenziante di non concedere in licenza la tecnologia ad un altro licenziatario in un determinato territorio;
iv) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive o passive del licenziatario o del licenziante nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte;
v) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario, a condizione che quest'ultimo non fosse un'impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione del proprio accordo di licenza;
vi) l'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
vii) l'obbligo imposto al licenziatario in un accordo non reciproco di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la restrizione della facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:
i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;
ii) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario, nei primi due anni in cui quest'ultimo vende i prodotti contrattuali in quel territorio o a quel gruppo di clienti;
iii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
iv) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
v) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso;
vi) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.
3. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma lo diventano successivamente, si applica il paragrafo 2 anziché il paragrafo 1 per l'intera durata dell'accordo, salvo nel caso in cui l'accordo sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali.

Articolo 5
Restrizioni escluse
1. L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia:
a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;
b) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;
c) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza.
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che limiti la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o che limiti la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.

Articolo 6
Revoca in casi individuali
1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e in particolare qualora:
a) l'accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi;
b) l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari;
c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare la tecnologia sotto licenza.
2. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento, su tale territorio, negli stessi casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7
Non applicazione del presente regolamento
1. A norma dell'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
2. Il regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.

Articolo 8
Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato
1. Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo.
La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato.
La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente.
La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).
2. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o all'articolo 3, paragrafo 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.

Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 240/96 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 10
Periodo transitorio
Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE non si applica nel periodo dal 1o maggio 2004 al 31 marzo 2006 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2004 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2004 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 240/96.

Articolo 11
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Esso si applica fino al 30 aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione

(1) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(2) GU C 235 dell'1.10.2003, pag. 10.
(3) GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(4) COM(2001) 786 def.
(5) GU L 1 del 4.1.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

 

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