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Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 19-25 luglio 2004
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LEGGI REGIONALI
Il diritto alla tutela della privacy non è regolabile
con norme regionali ed è di esclusiva competenza
statale
Il diritto alla protezione dei dati personali è un
diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e di esclusiva
competenza legislativa dello Stato. Non è, dunque,
regolabile con norme regionali.
Il principio è stato ribadito dall’Autorità
in un parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, con il
quale ha formulato una serie di rilievi riguardo alla legge
regionale n.11/2004 dell’Emilia Romagna, recentemente
approvata. La legge regionale prevede l’utilizzo integrato
delle basi di dati esistenti attraverso la collaborazione
con le altre pubbliche amministrazioni e la possibilità
sia di accesso che di cessione dei dati a privati e ad enti
pubblici economici.
I rilievi del Garante sono stati fatti propri dal Governo
e il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge
davanti alla Corte Costituzionale.
Secondo il Garante, la legge regionale approvata solleva
sia questioni di legittimità costituzionale, in merito
ai profili attinenti alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato in materia di protezione dei dati, sia aspetti
in contrasto con i principi fondamentali del Codice in materia
di protezione di dati personali (decreto legislativo n.196/2003).
Sul primo punto il Garante ha rilevato che il diritto alla
protezione dei dati personali è un diritto fondamentale
garantito dall’art. 2 della Costituzione e, dunque,
di esclusiva competenza legislativa dello Stato, che ha
regolato la materia con la legge n.675/1996 e successivi
decreti attuativi, oggi in buona parte confluiti nel Codice.
Le norme statali sulla privacy rappresentano l’esclusiva
fonte di disciplina sostanziale di diritti e garanzie e,
conseguentemente dei flussi dei dati. In questo senso non
risultava fondata la tesi, sostanzialmente formulata nella
legge regionale, che il Codice conterrebbe solo "principi
fondamentali o livelli di tutela" sui quali si potrebbe
innestare una disciplina concorrente o integrativa regionale.
L’incompetenza regionale a regolamentare tale materia
è peraltro desumibile - ha osservato il Garante -
anche dalla consultazione obbligatoria del Garante da parte
del Presidente del Consiglio e di ciascun Ministro in caso
di predisposizione di norme regolamentari e atti amministrativi
che incidono sulla protezione dei dati. Non a caso, tale
consultazione non è richiesta, invece, per progetti
di legge e regolamenti regionali in materia.
Il Garante ha messo in rilievo anche una serie di aspetti
sostanziali relativi alla generalizzata interconnessione
di archivi e ai flussi di dati.
In primo luogo, la legge regionale prevede, sulla base
dell’interscambio di dati, la produzione di una condivisione
indistinta delle informazioni pubbliche tra le varie amministrazioni,
con un riferimento solo generico alle loro funzioni istituzionali.
Il Codice della privacy prevede, invece, che i diversi soggetti
pubblici possano trattare dati personali solo per lo svolgimento
delle loro specifiche funzioni istituzionali. Inoltre essi
devono rispettare il principio di necessità, riducendo
cioè al minimo l’utilizzazione di dati personali
ed identificativi quando le finalità perseguite possono
essere altrimenti raggiunte. La possibilità, prevista
con l’approvazione di un successivo regolamento, di
rendere peraltro disponibile anche a terzi (privati ed enti
pubblici economici) questo patrimonio informativo, non sembra
coerente con la normativa vigente che stabilisce la predisposizione
di specifiche garanzie legislative statali per tutelare
i cittadini, riconoscendo ad essi, ad esempio, il diritto
di opporsi a tale cessione. In altre parole, i cittadini
devono essere adeguatamente, e previamente, informati sul
cambio di finalità nell’uso dei dati da essi
ceduti a seguito delle interconnessioni ed interscambi che
la nuova banca dati produrrebbe.
L’Autorità ha, infine, evidenziato la necessità
di adottare idonee misure di sicurezza per garantire l’adeguata
protezione ai dati che da trattare.
La redazione di megghy.com
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