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Abolizione della leva obbligatoria e disciplina dei volontari
( Legge 23.08.2004 n° 226, G.U. 31.08.2004 )
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Dal 1° gennaio 2005 sarà abolito il servizio militare obbligatorio.

LEGGE 23 agosto 2004, n.226

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.».


Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" e' sostituito dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" e' sostituito dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" e' sostituito dal seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" e' sostituito dal seguente: "5.924".


Nota all'art. 2:
Si riporta il testo della tabella A del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificata dalla presente legge:

«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
da conseguire alla data del 1° gennaio 2001

=============================================================
| Forza|armata |
=============================================================
Categorie | Esercito| Marina| Aeronautica
Ufficiali | 12.050| 4.500| 5.700
Sottufficiali | | |
Aiutanti | 2.400| 2.178| 3.000
Marescialli | 5.583| 5.774| 6.480
Sergenti | 16.108| 5.624| 16.800
Totale | 24.091| 13.576| 26.280
Volontari di truppa | | |
VSP | 56.281| 10.000| 7.049
VFP | 19.578| 5.924| 4.971
Totale | 75.859| 15.924| 12.020
Totale generale | 112.000| 34.000| 44.000}.


Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATADI UN ANNO

Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5.
(Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».


Art. 5.
(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.


Nota all'art. 5:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.


Art. 6.
(Modalita' di reclutamento)

1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.


Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.


Art. 8.
(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.


Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino)

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.


Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 11.
(Reclutamento)

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.


Note all'art. 11:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.


Art. 12.
(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.


Note all'art. 12:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.».


Art. 13.
(Modalita' di reclutamento)

1. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.


Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.


Art. 15.
(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.


Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 215/2001:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma). 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a L. 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio.».

Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 16.
(Concorsi)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.


Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi). - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».


Art. 17.
(Posti non coperti)

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.


Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili)

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell' anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.


Art. 19.
(Perdita del grado)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

CAPO V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".


Nota all'art. 20:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalita' tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».


Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "di grado" sono sostituite dalle seguenti: "nel servizio permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al grado di 1°
caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: "grado" e' sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".


Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e della tabella B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.

TABELLA B/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

---------------------------------------------------------------------
Formule di Grado avanzamento Requisiti Da a
---------------------------------------------------------------------
Caporal mag- Caporal mag- Anzianita' 5 anni di anzianita' giore capo giore scelto nel grado

Caporal mag- Caporal mag- Anzianita' 5 anni di anzianita' giore scelto giore capo nel grado

1 Caporal Caporal mag- Anzianita' 1 anno di anzianita' maggiore capo giore scelto nel servizio perma-
nente


Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa)

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, e' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2.


Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
nota all'art. 1.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:
«Art. 2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto».

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