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Dal 1° gennaio 2005 sarà abolito il servizio
militare obbligatorio.
LEGGE 23 agosto 2004, n.226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva
e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata,
nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento
con la normativa di settore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di
leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al
31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di
leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell'art.
3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta il testo dell'art.
7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le
chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese
a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre
2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche
in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i
soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva
e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati
ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente
ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito,
la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto,
e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto
il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.».
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale
volontario di truppa delle Forze armate)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496"
e' sostituito dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363"
e' sostituito dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400"
e' sostituito dal seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524"
e' sostituito dal seguente: "5.924".
Nota all'art. 2:
Si riporta il testo della tabella A del citato decreto legislativo
n. 215 del 2001, come modificata dalla presente legge:
«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
da conseguire alla data del 1° gennaio 2001
=============================================================
| Forza|armata |
=============================================================
Categorie | Esercito| Marina| Aeronautica
Ufficiali | 12.050| 4.500| 5.700
Sottufficiali | | |
Aiutanti | 2.400| 2.178| 3.000
Marescialli | 5.583| 5.774| 6.480
Sergenti | 16.108| 5.624| 16.800
Totale | 24.091| 13.576| 26.280
Volontari di truppa | | |
VSP | 56.281| 10.000| 7.049
VFP | 19.578| 5.924| 4.971
Totale | 75.859| 15.924| 12.020
Totale generale | 112.000| 34.000| 44.000}.
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti
categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATADI UN ANNO
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento)
1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti
di proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti
arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata
di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5.
(Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa,
contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica
il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».
Art. 5.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono
essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma
della durata di un anno.
Nota all'art. 5:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.
Art. 6.
(Modalita' di reclutamento)
1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno nonche' i criteri e le modalita' per
l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con
decreto del Ministro della difesa.
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni
in materia di stato giuridico previste per i volontari in
ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita',
il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere
scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.
I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono
mese dall'incorporazione.
Art. 8.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente
capo, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata
nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata
alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello
stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale
costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario
nelle zone tipiche di reclutamento alpino)
1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno
residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni
tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda,
ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.
E' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello
Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna
delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita', in
fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in
ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al
trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno
mensile di cinquanta euro.
Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari)
1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici
non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio
militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento
alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma
prefissata di un anno.
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 11.
(Reclutamento)
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento
dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio
o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori
seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento
del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere
prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo
di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente
necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti
delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi
fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma
2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata
al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata
dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione
ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo
dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Note all'art. 11:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4
aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate
le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad
altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche
mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande
musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche'
le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive,
con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi
sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti
nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato
sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi
e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive
sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche
in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione
ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande
musicali, della specifica professionalita' e di titoli di
studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita'
dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai
servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita'
istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni
di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione
delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.».
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.
Art. 12.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge,
per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui
all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono
essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma,
ciascuno della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari
in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei
ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione
nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.
Note all'art. 12:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate.».
Art. 13.
(Modalita' di reclutamento)
1. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione
alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto
del Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero
di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di
merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio
permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa. 3. La ripartizione in misura percentuale dei
posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in
servizio permanente tra le categorie di volontari di cui
al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa,
riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti
al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni
in materia di stato giuridico previste per i volontari in
ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale
con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere
scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire
il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere,
non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione
alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita',
il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma
biennale conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado
corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione
alla rafferma.
Art. 15.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella
B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero
dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa
speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale
dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare
l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio,
fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per
il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente
in materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita'
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa
in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale
e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti
al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico
cessa la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 215/2001:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma). 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico
con quello dei volontari in servizio permanente, al personale
volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita'
mensile pari a L. 200.000 volta anche a compensare l'attivita'
effettuata oltre il normale orario di servizio.».
Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA
AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA
CROCE ROSSA
Art. 16.
(Concorsi)
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia
di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del
10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere
dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del
personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della
Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati
sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole
predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni
interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero
della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata
di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II
della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso
alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione
al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al
comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna
delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa,
e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito.
Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono
conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto
e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti,
funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera
per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati utili. L'attuazione delle predette procedure
e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni
interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati
nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali
di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e
nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali
di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale,
nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo forestale dello Stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti
di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale,
la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le
modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del
Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche
e funzionali delle Forze annate e tenuto conto dell'ordine
delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari
in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno
2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al
comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati,
previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime
modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le
percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso
dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni,
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29
aprile 2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi). - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono
determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento
per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio
civile nelle attivita' istituzionali di detti corpi. A tal
fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione
previsti da ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari
di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».
Art. 17.
(Posti non coperti)
1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione
ai concorsi di cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo
dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti
sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso
successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore
al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente
non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano
i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili)
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo
16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano
disponibili, nell' anno di riferimento, ulteriori posti
rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante
concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti
requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo
16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili,
nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla
programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16,
alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo
16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva
in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso
dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo
16, comma 4, lettera b) ai volontari delle Forze armate
raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti
requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.
Art. 19.
(Perdita del grado)
1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto
dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della
Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante
il servizio nelle Forze armate.
CAPO V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n.
331)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge
14 novembre 2000, n. 331, le parole: "dei militari
volontari congedati senza demerito" sono sostituite
dalle seguenti: "dei volontari di truppa che hanno
prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita'
di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".
Nota all'art. 20:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art.
5, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari
congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito
delle direzioni generali del Ministero della difesa, una
struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale
e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita'
di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento
nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per
il perseguimento delle predette finalita' tale struttura
si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce
le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura
i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula
convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori
di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia
di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti
abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta
di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati
all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati
i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio
militare volontario rilevanti nell'ambito dell'istruzione
e della formazione professionale, ai fini del compimento
di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione
previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio
di specifiche professioni o mestieri.».
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole:
"di grado" sono sostituite dalle seguenti: "nel
servizio permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente
al grado di 1°
caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni,
la parola: "grado" e' sostituita dalle seguenti:
"servizio permanente".
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e della tabella
B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti,
che abbia un anno di anzianita' nel servizio permanente,
e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita',
espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal
maggiore scelto e gradi corrispondenti.
TABELLA B/1
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA
IN SERVIZIO PERMANENTE
---------------------------------------------------------------------
Formule di Grado avanzamento Requisiti Da a
---------------------------------------------------------------------
Caporal mag- Caporal mag- Anzianita' 5 anni di anzianita'
giore capo giore scelto nel grado
Caporal mag- Caporal mag- Anzianita' 5 anni di anzianita'
giore scelto giore capo nel grado
1 Caporal Caporal mag- Anzianita' 1 anno di anzianita'
maggiore capo giore scelto nel servizio perma-
nente
Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa)
1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge
e nel rispetto del principio di invarianza della spesa,
il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative
dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
in relazione al termine di sospensione del servizio di leva
stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie
di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II
e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico
relative alle categorie di volontari in ferma prefissata
istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative
ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati
con le disposizioni previste per il paritetico personale
in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, e' richiesto il parere
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel
medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma
2.
Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
nota all'art. 1.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli
agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato»,
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta il testo dell'art.
2, comma 1:
«Art. 2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri
si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri
scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri
scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato,
nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto».
CONTINUA>>>>>>>>
La redazione di megghy.com
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