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CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23.
(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica)
1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del
personale militare non direttivo in servizio permanente
e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla
tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro
della difesa.
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020
le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con
il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento
coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti
per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata
alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro
i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili
nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche
in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle
Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi
organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della
medesima Forza armata e dello stesso personale militare
non direttiva.
4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari
in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere
la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata
al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata
dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno
2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze
stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata
alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di cui al comma 2, e' computato un contingente di personale
militare determinato annualmente nelle misure progressivamente
decrescenti di seguito indicate:
a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti,
1.743 volontari in servizio permanente;
b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli,
200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli,
150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5. Al fine di compensare il personale in formazione non
impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall'anno
2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze
stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata
alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari
in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle
misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del citato
decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate).
- 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
e' fissata a 190.000 unita' a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2007.
2. (Omissis).
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000
unita', secondo un andamento delle consistenze del personale
in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata
nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n.
331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella
A di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni
organiche dal personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica.».
- Si riporta il testo della tabella A della citata legge
n. 331 del 2000:
«Tabella A (articolo 3, comma 1, lettera a)
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi di lire)
Anno | Onere 2000 | 43 2001 | 362 2002 | 618 2003 | 649
2004 | 681 2005 | 717 2006 | 752 2007 | 790 2008 | 830 2009
| 871 2010 | 915 2011 | 960 2012 | 978 2013 | 997 2014 |
1.013 2015 | 1.031 2016 | 1.045 2017 | 1.060 2018 | 1.078
2019 | 1.093 2020 | 1.096 }.
Art. 24.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari)
1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari
in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I
e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' bandito entro il
31 dicembre 2004.
2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili
per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno e' riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio
o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato
senza demerito il servizio di leva in qualita' di ausiliario
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente
non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei
predetti requisiti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in
ferma breve e' corrisposto il trattamento economico previsto
dall'articolo 15, comma l.
4. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma
breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari
in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia
di accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale,
le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento
volontario in ciascuna Forza armata.
Note all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia,
dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
- Il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n.
114, concernente: «Regolamento recante norme in materia
di accertamento dell'idoneita' al servizio militare»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 107 del 10 maggio 2000.
Art. 25.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)
1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatti
salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili
non derivanti da incremento degli organici sono riservati
a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva
in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede
secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei
prescritti requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori
posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici
si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo
16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso
dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo
16, camma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze
armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti
requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma
2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo,
relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per
cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4,
per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e
di cui ai' numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b),
relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le
modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate
che hanno completato senza demerito la ferma triennale.
I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali
delle relative amministrazioni.
Note all'art. 25:
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 281 del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art.
1, comma 3:
«Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici).
-
1.-2. (Omissis).
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo
professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno
e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste
dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura
dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31
dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere
una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento
dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso
gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri
del personale volontario che alla data del bando abbiano
prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del
reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). -
1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, che abbia gia' ultimato la ferma triennale senza
demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
di cui all'art. 1 e non si applicano nei suoi confronti
i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 10.
2. Analoga domanda puo' essere presentata, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza
demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.
3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, durante il secondo anno di servizio puo' presentare
domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale,
nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e nelle amministrazioni di cui all'art. 1.
4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri
centri e commissioni di selezione.
5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti
elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di
eta' che e' elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata
od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni
di cui all'art. 1, perde il grado eventualmente rivestito
al momento del transito nella nuova carriera.».
Art. 26.
(Reclutamenti straordinari)
1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge
in materia di transito del personale in ferma prefissata
quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere
dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze
organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono
partecipare:
a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso
per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno
il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla
stessa data sono in congedo da non piu' di due anni;
b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando
di concorso per la presentazione della domanda sono risultati
non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli
9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data
sono in congedo da non piu' di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi
nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima
del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di
volontari in ferma breve.
Note all'art. 26:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»,
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 9 (Avanzamento dei volontari e immissione nel
servizio permanente delle Forze armate). - 1. I volontari
in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneita',
i gradi riportati nella tabella A in allegato 4 al presente
regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle
Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei
volontari in servizio permanente della stessa Forza armata
nella quale svolgono la ferma triennale e' predisposta dalle
competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente
disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito
elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione
dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti
dal comma. 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive
Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale,
o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore
della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza,
rispettivamente dello Stato maggiore e della Direzione generale
del personale della Forza armata di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie
per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari
che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti
dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto
dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella
ferma breve;
c) qualita' morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.».
«Art. 10 (Immissione dei volontari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni).
- 1. L'immissione del volontari nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di
cui all'art. 1 e' predisposta dalle commissioni per l'immissione
dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni,
sulla base della programmazione quadriennale di cui all'art.
2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni.
Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art.
9, comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente,
nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono
composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente,
della Direzione generale del personale della Forza armata
di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento
militare e civile e amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo
anno della ferma triennale, a conferma della preferenza
espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze
armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni
per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno,
a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del
mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli
di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni
avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta
e da' luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito
durante il servizio nelle Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve
risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti
dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono
i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo
le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.».
CAPO VII
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 27.
(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie
di porto)
1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva e' attivato, nel triennio
2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari
di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze
dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni
organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, sono cosi' rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 1995:
«Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto;
b) Marina:
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto;
c) Aeronautica:
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente e' cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei
volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione
di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere
devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari
in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7.».
«Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1.
Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo
le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti
alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di
porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza
demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica.».
Art. 28.
(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie
di porto)
1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015,
ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui
all'articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria
di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
sono annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella
E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in
una delle categorie di volontari possono essere devolute,
senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze
delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti
delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno
di riferimento.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non
impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall' anno
2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze
stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata
alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di cui al comma 1, e' computato un contingente di volontari
in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie
di porto, nelle misure di seguito indicate:
a) 200 unita' nell'anno 2005;
b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007;
c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Art. 29.
(Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo
delle capitanerie di porto)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle
capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico
di cui all'articolo 8.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto
e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
15, comma 1.
3. A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa
in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto
e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
15, comma 2.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma
breve del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto
il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma I.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma
breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in
servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 3, e 15, comma 2.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate
categorie)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25,
sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di
assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive modificazioni;
c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e successive modificazioni;
d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni;
e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
e successive modificazioni.
Note all'art. 30:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 158 del 10 giugno 1982. Si riporta il testo dell'art.
6, commi 5 e 6:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis).
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito
delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti,
nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti
alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi',
al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli,
qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze
di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio,
con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante:
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990,
n. 395, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992. Si riporta il testo
dell'art. 5, comma 4-bis:
«Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4.
(Omissis).
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito
delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti,
nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti
alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma
2.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo e' stato
modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 30 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:
«Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi
allievi carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per
allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite
della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti,
nonche' i fratelli, qualora unici superstiti del personale
delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, e non si trovino
nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi',
al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai fratelli, qualora
unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative
individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino,
in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente
militari, una particolare esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale
decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
(Omissis).
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione
a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle,
qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma
1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi',
al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o
alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del
Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta
per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali
di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto
del Ministro delle finanze, che comportino, in conseguenza
dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari,
una particolare esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il
testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater:
«Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1.-4.-bis (Omissis).
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita'
da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare
il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti,
degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta
per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano
in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali
di pace.».
- Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
v. nota all'art. 11.
Art. 31.
(Relazione al Parlamento)
1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di
cui al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento
degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari
ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e sullo
stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
militare della Croce Rossa".
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
331 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Relazione al Parlamento). - 1. A decorrere
dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta
al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina
militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate
in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale
in particolare riferisce sul livello di operativita' delle
singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale
militare volontario femminile e sull'azione della struttura
di cui al comma 1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce
quelle di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, ed all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al
comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento
degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari
ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e sullo
stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
militare della Croce rossa.».
Art. 32.
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni
di cui al Capo VII, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII,
e' autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004,
di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031
a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantona-mento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 33.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4233):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 30 luglio
2003;
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente,
il 22 settembre 2003 con il parere delle commissioni I,
II, V, VIII, XI, XII e XIII;
Esaminato dalla IV commissione il 30 settembre 2003;
1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;
Esaminato in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato il
5 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2572):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente,
il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª
e 12ª;
Esaminato dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003;
l'11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile
2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato
con modificazioni, il 21 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4233 B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente,
il 22 luglio 2004 con parere delle commissioni I, V, VIII,
IX, XI e XII;
Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio
2004.
TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006
---------------------------------------------------------------------
Forze annate Anno 2005 Anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Primi marescialli 14.578 14.023
Marescialli 50.784 50.311
Sergenti 11.353 12.633
Volontari in servizio permanente 33.176 35.853
Volontari in ferma breve/prefissata
di quattro anni 34.550 32.571
Volontari in ferma prefissata di
un anno 23.659 19.686
---------------------------------------------------------------------
TABELLA B
(v articolo 8, comma I)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente)
---------------------------------------------------------------------
Volontario in ferma
prefissata di un anno
GRADO e in rafferma annuale
---------------------------------------------------------------------
Soldato, comune di 2a classe, aviere 60 per cento
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Volontario in ferma
prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 aviere 70 per cento
TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2005 392.999.573,06
2006 392.996.596,78
2007 392.890.034,23
2008 392.845.104,00
2009 392.877.594,60
2010 389.102.583,23
2011 344.176.466,82
2012 335.143.557,80
2013 331.324.911,14
2014 322.232.193,54
2015 312.789.792,14
2016 304.788.156,21
2017 298.898.670,81
2018 286.098.679,28
2019 267.427.682,18
2020 229.046.477,63
2021 180.973.393,36
TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)
CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO SERVIZIO FERMA BREVE E FERMA
PERMANENTE PREFISSATA PREFISSATA DI
QUADRIENNALE UN ANNO
E IN RAFFERMA
---------------------------------------------------------------------
2004 1.355 1.420 0
2005 2.245 1.300 1.730
2006 3.500 1.215 560
TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)
ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI
---------------------------------------------------------------------
2004 169.119,36
2005 48.287.301,26
2006 76.476.030,64
2007 76.437.689,08
2008 76.404.162,91
2009 75.993.137,67
2010 75.188.592,32
2011 75.106.850,08
2012 75.022.475,62
2013 74.943.322,41
2014 74.867.621,25
2015 74.787.401,19
2016 (regime) 74.703.881,29
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