PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
DECRETO 8 luglio 2005
Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita'
agli strumenti informatici.
(GU n. 183 del 8-8-2005)
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
2005, n.
75, recante regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio
2004, n.
4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
117 dell'11 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e ambito d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) accessibilita': capacita' dei sistemi informatici, nelle
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce
utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e
software disponibili sul computer;
c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio
Java, che puo' essere inserito in una pagina Web per fornire
informazioni o funzionalita';
d) applicazione: programma informatico che consente all'utente
di svolgere specifici compiti;
e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie
Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText
Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio
a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language)
per la presentazione e la struttura dell'informazione;
f) browser: programma informatico che consente di accedere
alle risorse presenti su un sito Web;
g) CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) e DVD (Digital
Versatile Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;
h) em: unita' di misura tipografica che prende a riferimento
la larghezza del carattere M;
i) esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma
di laurea, anche triennale, comprendente un anno di formazione
in discipline ergonomiche, quali ergonomia dell'ambiente,
ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia,
che abbia svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;
l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in
possesso di diploma di laurea, anche triennale, esperto di
problematiche di comunicazione e di utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, che abbia maturato
un'esperienza professionale biennale nel settore;
m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche
dell'accessibilita';
n) focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;
o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale e' possibile
separare i contenuti di una pagina Web dalle modalita' tipografiche
con le quali essi vengono presentati;
p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o
piu' parti indipendenti;
q) fruibilita': caratteristica dei servizi di rispondere a
criteri di facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di
rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
r) gestore di evento: parte di programma informatico che si
attiva al verificarsi di un evento logico o dipendente dal
dispositivo di input;
s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili,
che svolgono compiti assegnati dall'esperto di fattori umani
per l'effettuazione della verifica soggettiva;
t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all'utente
quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;
u) interattivita': caratteristica del programma informatico
che richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue
funzionalita';
v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce
l'output e l'input dell'utente da e verso un computer in modo
interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata
su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso
comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);
z) interfaccia di programmazione (API, Application Program
Interface): insieme di programmi che consentono ad applicazioni
diverse di comunicare tra loro;
aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia
di protocolli di comunicazione TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol);
bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli
di Internet, riservata all'uso esclusivo di una organizzazione,
o gruppo di utenti;
cc) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004, recante disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
dd) linguaggio a marcatori: modalita' di rappresentazione
delle informazioni che utilizza indicatori (marcatori) per
qualificare l'informazione stessa;
ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali
l'utente interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo
specifiche informazioni;
ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web,
realizzato mediante un linguaggio a marcatori che puo' contenere
oggetti testuali e multimediali ed immagini;
gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi
anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;
hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1°
marzo 2005, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
101 del 3 maggio 2005;
ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione
che puo' essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalita'
aggiuntive;
ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato
per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente
definito anche sito Internet;
mm) task: compito specifico che l'esperto di fattori umani
assegna ad un componente del gruppo di valutazione per simulare
situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;
nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere
alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall'ISO
e delle «Recommendation» del Consorzio W3C finalizzato
a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano
il protocollo http, comunemente definite anche tecnologie
Internet;
pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche
con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualita'
dei servizi, gia' giudicati accessibili tramite la verifica
tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche
disabile, sulla base di considerazioni empiriche.
Art. 2.
Requisiti tecnici e livelli di accessibilita'
1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e
D, che ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti
i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita',
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto
dei criteri e dei principi indicati dal regolamento.
2. Il primo livello di accessibilita' dei siti Web e' accertato
previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra
la conformita' delle pagine dei medesimi siti ai requisiti
tecnici elencati nell'allegato A, applicando la metodologia
ivi indicata.
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui
i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della legge forniscono
informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet
rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM,
DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato
alla rete.
4. Il secondo livello di accessibilita' riguarda la qualita'
delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito
Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualita';
tali livelli di qualita' sono accertati con la verifica soggettiva
attraverso i criteri di valutazione di cui all'allegato B,
applicando la metodologia ivi indicata.
Art. 3.
Accessibilita' per i personal computer, l'ambiente operativo,
le applicazioni e i prodotti a scaffale
1. I requisiti di accessibilita' per i personal computer
sono indicati nell'allegato C.
2. I requisiti di accessibilita' per l'ambiente operativo,
le applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati nell'allegato
D.
3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello
di conformita' del prodotto o servizio ai requisiti di cui
al presente articolo.
Art. 4.
Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti
valutatori
1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco
dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento
presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilita'
di risorse strumentali tali da consentire l'effettuazione
delle verifiche tecnica e soggettiva.
2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresi'
elementi idonei a comprovare la disponibilita' delle seguenti
risorse professionali, anche se non legate alle medesime da
rapporto di lavoro dipendente:
a) esperto di fattori umani;
b) esperto tecnico;
c) esperto di interazione con i soggetti disabili;
d) gruppo di valutazione.
Art. 5.
Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi
massimi dovuti dai soggetti privati
1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo
per l'attivita' svolta dai valutatori, sono determinati sulla
base dei costi sostenuti per lo svolgimento della verifica
tecnica e della verifica soggettiva.
2. Nella verifica tecnica l'esperto tecnico, applicando la
metodologia di cui all'allegato A, paragrafo 2:
a) svolge le attivita' previste alla lettera a) del medesimo
paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;
b) svolge le attivita' previste alle lettere b), c) e d) del
medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del
sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte
le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di
risposta, nonche' su un campione statistico di pagine, non
rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5%
delle stesse;
c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo
paragrafo 2.
3. La verifica soggettiva consta delle attivita', previste
dalla metodologia di cui all'allegato B, svolte dall'esperto
in fattori umani, dall'esperto di interazione con le persone
disabili e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo
della verifica tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle
tecnologie assistive impiegate.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b) del regolamento,
gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo
per l'attivita' svolta dai valutatori sono riportati nell'allegato
F che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6.
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso,
eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello
di qualita' del servizio sono indicati nell'allegato E che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 7.
Utilizzo del logo
1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene
presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie per via telematica tramite
il sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (Cnipa), ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
regolamento.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma
1 della legge ed i soggetti privati che intendono esporre
il logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
sul proprio sito Web si registrano preventivamente nell'apposita
sezione del sito Web del Cnipa.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e' corredata
dall'attestato di accessibilita', in formato elettronico,
relativo ad ogni pagina del sito esaminata, nonche' da copia
statica, riferita al momento della valutazione, di tutte le
pagine analizzate indicate all'art. 5, comma 2; il modello
di attestato di accessibilita' e' disponibile, per i soggetti
registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.
4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione
ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:
a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere
le richieste di registrazione;
b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma
1 e la documentazione di cui al comma 3;
c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti
autorizzati ad esporre il logo, dei codici elettronici di
riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della
registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta
di autorizzazione;
d) riferire gli esiti dell'istruttoria alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, sulla base dei risultati
dell'istruttoria di cui al presente articolo, rilascia l'autorizzazione
all'utilizzo del logo, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
Art. 8.
Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per le attivita' inerenti l'utilizzo
del logo e le funzioni ispettive
1. I soggetti privati che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo
del logo allegano alla richiesta la ricevuta del versamento
effettuato, anche in via telematica, quale rimborso delle
spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per le attivita' inerenti il rilascio dell'autorizzazione;
l'importo del versamento e' indicato nell'allegato F.
2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, in caso di riscontro
di un livello di accessibilita' inferiore a quello del logo
utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi
dell'avvenuta ispezione, nonche' una quota di partecipazione
ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive complessivamente
svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l'importo della quota,
comunque non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione,
e' indicato nell'allegato F.
3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1
e 2 sono aggiornati annualmente.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro: Stanca
La redazione di megghy.com |