INPS
CIRCOLARE N. 69 del 25.05.2005
OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Precisazioni e chiarimenti.
SOMMARIO: La circolare illustra i più recenti orientamenti
giurisprudenziali in materia di prescrizione ai sensi dell’art.
3, comma 9 della legge 335/1995.
1) Premessa.
Con circolari n. 262 del 13 ottobre 1995 e n.18 del 22 gennaio
1996 l’Istituto ha già fornito indirizzi interpretativi
in materia di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali
e assistenziali di cui all’articolo 3 commi 9 e 10 della
legge n. 335/95.
In materia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 2100
del 12 febbraio 2003, oggetto del messaggio n. 10 emesso dal
Coordinamento Generale Legale l’8 maggio 2003, ha costituito
l’unica deroga agli indirizzi espressi nelle circolari
citate in quanto affermava che i crediti contributivi maturati
prima del 1 gennaio 1996 non possono mai considerarsi prescrivibili
nel più breve termine dei cinque anni, ritenendo che
la durata del termine di prescrizione si dovesse determinare
in base al periodo di riferimento del credito.
Successivamente la Suprema Corte con le sentenze 17.12.2003
n. 19334, 7.01.2004 n. 46 e 6.04.2004 n. 6706 ha nuovamente
affermato e consolidato il precedente orientamento.
Si rende, pertanto, indispensabile fornire una interpretazione
corretta dei canoni essenziali della prescrizione del diritto
dell’ ente previdenziale ai contributi dovuti dai lavoratori
e dai datori di lavoro, secondo le regole poste dall'art.3,
commi 9 e 10 della legge 335/1995, così come interpretate
dalla giurisprudenza più recente.
1. Decorrenza della prescrizione ed efficacia degli atti interruttivi.
Si rammenta in primo luogo che, in materia di diversa durata
della prescrizione del credito contributivo, la legge n. 335
del 1995 distingue tra atti posti in essere ad iniziativa
dell’Ente ed atti posti in essere su denuncia del lavoratore,
principio che non contrasta con quello generale stabilito
dall'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo il
quale l'interruzione della prescrizione dei contributi per
l’ assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto
degli atti, indicati dall'art. 2943 codice civile, posti in
essere dall'INPS, titolare del relativo diritto di credito,
e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal
lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi
proposta nei confronti del datore di lavoro.
In base alla disposizione in parola, anche la denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a determinare
in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti
dell'INPS o degli altri Istituti previdenziali a condizione
che l’Ente emetta l’atto interruttivo di propria
competenza.
Si ricorda in proposito che la legge n. 335/95 è entrata
in vigore il 17 agosto 1995 ed ha posto la data del 1 gennaio
1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione a
cinque anni.
Quindi gli atti interruttivi notificati e le procedure intese
al recupero, iniziate prima del 17 agosto 1995, hanno efficacia
interruttiva della prescrizione diversa (per dieci o cinque
anni) a seconda del tipo di contribuzione; tali periodi vanno
poi aumentati del periodo di sospensione triennale di cui
all’art. 2 della legge n. 638/83.
Ne discende che attualmente si possono configurare tre differenti
situazioni per calcolare con certezza il decorso della prescrizione
del credito contributivo, a seconda del momento dell’eventuale
esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della
prescrizione stessa:
- la prima per il periodo fino al 31.12.1995 trascorso senza
compimento di atti interruttivi;
- la seconda per il periodo dal 17 agosto 1995 e fino al
31.12.1995 trascorso col compimento di atti interruttivi;
- l’ultima per periodi dal 01.01.1996.
Di conseguenza, la possibilità di recuperare i contributi
relativi ad anni precedenti si tradurrà in atti concreti
in modo diverso anche a seconda della data dell’ultimo
atto interruttivo dei termini (se posto in essere):
- se l’atto è stato compiuto prima del 17 agosto
1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti
ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati
alla prescrizione decennale ed alla sospensione triennale
prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (in questi termini
sentenza Cassazione 7.1.2004 n. 46);
- se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto
1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà
retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per
evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo
atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal
precedente.
In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi
riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la
denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte
del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore
coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale
sia decennale, sempre che l’Istituto provveda ad emettere
il proprio atto avente efficacia interruttiva.
I contributi minori ( DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono
in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in
quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
È opportuno rammentare che hanno efficacia interruttiva
della prescrizione relativamente al residuo debito, anche
i pagamenti in acconto di un debito già denunciato
come, ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione
dei condoni. In considerazione di ciò e per evitare
la prescrizione del debito residuo, le Sedi sono invitate
a definire, con le relative procedure, i condoni per i quali
risultano interrotti i pagamenti per oltre due rate e a diffidare
i debitori. Per l’area agricola, le diffide, relativamente
ai condoni, sono state emesse dalla Sede Centrale.
Prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli
esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi
iscritti alla Gestione separata.
I criteri di applicazione dell’istituto della prescrizione
in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti
e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
(c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini
introdotti dalla citata legge n. 335/1995, sono stati illustrati
dalla circolare n. 104 del 16 maggio 1996.
Con detta circolare, in riferimento agli artigiani ed ai
commercianti, veniva ribadito il principio, già espresso
in precedenti disposizioni, secondo il quale per la contribuzione
dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile
di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione inizia a decorrere
dalla data in cui l’Amministrazione finanziaria dello
Stato comunica all’Istituto il reddito prodotto dal
soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione
previdenziale. E ciò in considerazione dell’insussistenza
di norme che impongano al contribuente di comunicare all’Istituto
il proprio reddito e della disposizione contenuta nell’art.
2935 del Codice civile, in base al quale la prescrizione comincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere.
Si fa presente, a tal riguardo, che tale orientamento è
stato recentemente censurato da numerose sentenze di merito
che hanno evidenziato l’insussistenza, nella fattispecie,
di un’impossibilità giuridica di riscuotere,
ben potendo l’Istituto chiedere la denuncia dei redditi
agli interessati o all’Amministrazione finanziaria.
Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, anche
al fine di evitare la condanna dell’Istituto al pagamento
delle spese legali, si è giunti nella determinazione
di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota
di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri
in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale.
Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno
in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti
secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui
doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione
dei redditi dell’anno di riferimento.
Il nuovo indirizzo sarà applicato a tutte le situazioni
non definite alla data di emanazione della presente circolare,
ivi comprese quelle relative ai lavoratori autonomi di cui
all’art. 50 del TUIR. I contributi iscritti a ruolo
e prescritti saranno sgravati d’ufficio, mentre i ricorsi
amministrativi giacenti riguardanti l’argomento saranno
restituiti alle rispettive strutture che, verificata l’assenza
di atti interruttivi, adotteranno i conseguenti provvedimenti
di annullamento dell’imposizione.
Non appare superfluo evidenziare, a tal riguardo, che le
modalità di riscossione dei contributi introdotte dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con la conseguente
attribuzione di competenze all’Amministrazione finanziaria
dello Stato, sono pienamente compatibili con il criterio di
computo dei termini prescrizionali sin qui descritto.
L’attuale ripartizione delle attribuzioni tra l’INPS
e l’Agenzia delle Entrate limita, peraltro, l’intervento
dell’Istituto in materia alle sole fattispecie non coinvolte
dall’azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria.
La redazione di megghy.com |