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Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi

Decreto Ministero Attività produttive 10.06.2005, G.U. 21.06.2005

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2005

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21-6-2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi pevisti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2005;
Visto il proprio decreto 3 giugno 2004, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2004;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 3 giugno 2004, sono aggiornati nelle misure seguenti:

seicentosettantaquattro euro e settantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
trentanove euro e trentasette centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Ministro: Scajola

La redazione di megghy.com

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