MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 giugno 2005
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei
danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21-6-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo
2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta
legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi
pevisti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento
dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121
del 26 maggio 2005;
Visto il proprio decreto 3 giugno 2004, con il quale i predetti
importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese
di aprile 2004;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto
ministeriale 3 giugno 2004, applicando la maggiorazione dell'1,7%
pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere
dal mese di aprile 2005;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati
nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e
determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 3 giugno
2004, sono aggiornati nelle misure seguenti:
seicentosettantaquattro euro e settantotto centesimi per
quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto
di invalidita', di cui alla lettera a);
trentanove euro e trentasette centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta,
di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2005
Il Ministro: Scajola
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