LEGGE 28 gennaio 2005, n.5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti
per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica.
(Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra
le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e
biologica, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
22 NOVEMBRE 2004, N. 279
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: «, nonche' quelle convenzionali
e biologiche» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti:
«autorizzate ai sensi del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche,
al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente
naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica,
il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e
la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole da: «e senza che nessuna»
fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 2, le parole: «presenza occasionale»
sono sostituite dalle seguenti: «commistione tra
le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche»;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma
1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza
alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti
e senza comportare per esse l'obbligo di modificare
o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento.
E fatta salva ogni disposizione concernente le aree
protette»;
al comma 3, dopo la parola: «assicurare»
sono inserite le seguenti:
«agli agricoltori, agli operatori della filiera
ed» e le parole: «transgenici e non transgenici»
sono sostituite dalle seguenti: «convenzionali,
biologici e transgenici».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «transgeniche e non transgeniche,»
sono sostituite dalle seguenti: «transgeniche,
biologiche e convenzionali,», dopo le parole:
«Ministro delle politiche agricole e forestali»
sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»
e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»
sono inserite le seguenti:
«emanato previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «da adottarsi entro il
31 dicembre 2005»
sono soppresse e le parole: «, con particolare
riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni
e le modalita' per assicurare» sono sostituite
dalle seguenti: «per realizzare»;
al comma 3, le parole: «imprenditori agricoli»
sono sostituite dalle seguenti: «conduttori agricoli»,
la parola: «dirette» e' sostituita dalle
seguenti: «previste dal piano di coesistenza di
cui al comma 1» e le parole: «e non transgeniche»
sono sostituite dalle seguenti: «, convenzionali
e biologiche»;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome, al
fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali
danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza,
ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma
1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato
a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche
preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento
e' determinato con le modalita' stabilite dal decreto
di cui all'articolo 3, comma 1».
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti
individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo
4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo.
1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante
dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure
del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito.
Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato
i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza
di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale
di cui al comma 3 del presente articolo.
Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere
probatorio derivante dall'inosservanza delle misure
stesse. Analoga responsabilita' grava sui fornitori
dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori
della filiera produttiva primaria.
1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
sono individuate le diverse tipologie di risarcimento
dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti
da commistione non imputabile a responsabilita' soggettive.
Il decreto definisce inoltre le modalita' di accesso
del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarieta'
nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo.
Il decreto definisce altresi' le forme di utilizzo,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori
agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle
responsabilita' e dai danni disciplinati dal presente
articolo»;
al comma 2, le parole: «L'imprenditore»
sono sostituite dalle seguenti: «Il conduttore»
e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis»;
al comma 4, le parole: «l'istituzione» sono
sostituite dalle seguenti: «la raccolta».
All'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui
all'articolo 8 e' punito con l'arresto da uno a due
anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo la parola: «Comitato» e'
inserita la seguente:
«consultivo»;
al comma 2, dopo le parole: «nella materia»
sono inserite le seguenti: «e di documentata indipendenza
da soggetti portatori di interessi nelle materie di
cui al presente decreto» e sono aggiunte, in fine,
le parole: «, nonche' due designati dalla Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e due dal Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)»;
al comma 3, la parola: «predispone» e' sostituita
dalla seguente:
«propone» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini della predisposizione delle
linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti
delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228»;
al comma 4, le parole: «ed all'individuazione
delle tipologie di risarcimento dei danni» sono
soppresse;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto
alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto
ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione
del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato
e alle connesse attivita', il Ministero delle politiche
agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «destinate all'immissione
sul mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «, ad eccezione
di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione,».
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Norma finanziaria). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5463):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro delle politiche agricole
(Alemanno), dal Ministro dell'ambiente e territorio
(Matteoli) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano) il 29 novembre 2004.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII,
XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIII commissione il 9, 10, 13 dicembre
2004.
Relazione annunciata il 13 dicembre 2004 (atto n. 5463-A
relatore on. De Ghislanzoni Cardoli).
Esaminato in aula il 14 dicembre 2004; il 19 gennaio
2005 e approvato il 20 gennaio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3264):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in
sede referente, il 21 gennaio 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª 10ª, 12ª,
13ª, 14ª e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 gennaio 2005.
Esaminato dalla 9ª commissione il 25 gennaio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n.
280 del 29 novembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53.
La redazione di megghy.com
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