Garante per la protezione
dei dati personali
OBBLIGHI "ANTIRICICLAGGIO": IL PARERE DEL GARANTE
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le richieste di parere del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO che:
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il
parere del Garante in ordine a tre schemi di regolamento di
attuazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
che prevedono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio"
a carico, rispettivamente, di "intermediari abilitati"
(qui definito "schema A"), altri operatori non finanziari
("schema B") e alcuni professionisti ("schema
C").
Tali schemi riguardano la stessa problematica e il parere
è pertanto reso congiuntamente con il presente atto,
in riferimento ai profili rilevanti per la protezione dei
dati personali.
I medesimi schemi attuano la disciplina di derivazione europea
che estende la normativa antiriciclaggio, già applicata
nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria,
a categorie di liberi professionisti fra i quali gli avvocati,
i notai e i commercialisti (direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio del 4 dicembre 2001 n. 2001/97/CE, di modifica
della direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE; d.lg. n. 56/2004).
L'estensione segue quella operata in passato nei confronti
di alcune attività economiche ritenute dal legislatore
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, permettendo
l'accumulo o il trasferimento di cospicue risorse (agenzie
di recupero crediti; custodia e trasporto di valori; commercio
di cose antiche, di oro o di preziosi; case d'asta o da gioco;
mediazione creditizia e agenzie in attività finanziaria:
art. 4, comma 8, d. lg. 25 settembre 1999, n. 374).
In tale occasione il Garante aveva formulato alcune osservazioni
in sede di espressione del parere del 12 marzo 2003, qui richiamato
in particolare per quanto riguarda i possibili effetti del
crescente ampliamento della normativa antiriciclaggio a diverse
attività e professioni cui si rivolgono numerosi cittadini.
Tale linea di tendenza, destinata ad ulteriori sviluppi sul
piano europeo alla luce di una nuova proposta di direttiva
(c.d. "terza direttiva"), rafforza l'esigenza già
rappresentata dal Garante di attuare gli obblighi antiriciclaggio
in chiave di necessità e proporzionalità dei
trattamenti di dati personali.
OSSERVA:
1. Le garanzie in materia di protezione dei dati personali
Il d.lg. n. 196/2003 ha riunito nel Codice le disposizioni
più significative in materia di protezione dei dati
personali, riducendo la frammentazione delle fonti normative
in tema di adempimenti e cautele rispetto al trattamento dei
dati.
Nei tre decreti potrebbe risultare utile un richiamo riassuntivo
del Codice. Disposizioni in materia di protezione dei dati
andrebbero inserite nell'articolato se organiche ed aventi
un contenuto integrativo o specificativo delle norme di rango
primario del Codice.
Attualmente, disposizioni sulla protezione dei dati sono
presenti solo nello schema C (art. 8) e non negli schemi A
e B; esse riguardano, però, solo alcune previsioni
del Codice e potrebbero ingenerare alcuni equivoci riguardo
ad adempimenti non richiamati in materia di protezione dati
oppure, per il tenore della loro attuale formulazione letterale,
potrebbero essere ad esempio interpretate in chiave di eccezione
alla norma primaria, anch'essa di derivazione comunitaria,
secondo cui il trattamento illecito o non corretto dei dati
ingenera responsabilità (art. 8, comma 4, dello schema
C —"…salvo quanto previsto dal successivo
articolo 9 comma 3…" in riferimento all'art. 15
del Codice).
A parte un richiamo nel preambolo, l'art. 8 dello schema
C (e simili disposizioni andrebbero inserite negli altri due
schemi) potrebbe essere così riformulato:
"Art. 8 (Trattamento dei dati personali).
1. Il trattamento dei dati personali connesso all'adempimento
degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione
resta soggetto alle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda
l'informativa da fornire ai clienti, con una specifica avvertenza
circa le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
la designazione degli incaricati del trattamento e le istruzioni
da fornire alla loro attività, nonché per ciò
che attiene al rispetto delle misure di sicurezza e alla responsabilità
per illecito trattamento di dati non conforme alle disposizioni
del presente decreto.".
Il Garante si riserva di valutare, in sede di prima applicazione
dei decreti in esame, se alcune modalità di trattamento
debbano essere anche sottoposte dall'Autorità ad una
verifica preliminare ai fini dell'eventuale prescrizione di
specifici accorgimenti e misure (art. 17 del Codice).
2. Identificazione delle persone
La descrizione degli obblighi, in particolare di identificazione
e di registrazione della clientela, deve avvenire in termini
precisi e conformi alla normativa primaria di riferimento,
al fine di poter trattare solo dati pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite, e con modalità
proporzionate, sia per quanto riguarda i clienti interessati,
sia in relazione alle operazioni effettuate (art. 11 del Codice).
2.1. Soggetti per conto dei quali il cliente opera
Si ritiene necessario riformulare, in aderenza alla disciplina
europea, le analoghe previsioni degli schemi che individuano
i presupposti e le condizioni di identificazione (art. 6,
comma 2 dello schema A; art. 4, comma 2 dello schema B; art.
3, comma 5, primo periodo, dello schema C; art. 3, par. 7,
dir. 91/308/CEE, come modificata). La direttiva prevede che
i professionisti e gli altri operatori debbano adoperarsi
per identificare la persona per conto della quale il cliente
opera solo "qualora sia dubbio" che il cliente agisca
per proprio conto, ovvero "qualora sia certo" che
agisca per conto di altri. Gli schemi in esame, invece, generalizzano
le verifiche e prescrivono indistintamente a tutti i clienti
di fornire informazioni per identificare soggetti per conto
dei quali operano.
Questa considerazione non riguarda i casi in cui il cliente
agisca formalmente per conto di terzi, essendo in tal caso
doveroso che il cliente comprovi la sussistenza del potere
di rappresentanza (a tale proposito, si invita peraltro a
sostituire le parole: "per conto" o "in nome
o per conto" con le parole: "in nome e per conto"
(art. 6, comma 4, dello schema A; art. 4, comma 3, dello schema
B; art. 3, comma 5, secondo periodo dello schema C).
2.2. Operazioni frazionate
Due schemi sanciscono l'obbligo di identificare i clienti
"in presenza di operazioni frazionate", oppure "per
ogni operazione anche frazionata" (artt. 3, comma 2 dello
schema C, e 5, comma 1 dello schema A), intendendosi per frazionata
un'"operazione unitaria sotto il profilo economico".
Si invita il Ministero a valutare se tali disposizioni siano
conformi alla normativa primaria, in base alla quale l'obbligo
di identificare sussiste in un ambito più circoscritto:
quando, cioè, "per la natura e le modalità
delle operazioni poste in essere, si può ritenere che
più operazioni, effettuate in momenti diversi e in
un circoscritto periodo di tempo", possano essere considerate
parti di un'unica operazione (art. 13, comma 2, d.l. n. 625/1979,
art. 3, comma 1, d.lg. n. 56/2004).
3. Registrazione e conservazione dei dati
3.1. Modalità di tenuta degli archivi
Negli schemi è prevista l'adozione di un archivio
"unico" presso l'intermediario, l'operatore economico
o il professionista, nel quale raccogliere soltanto le informazioni
acquisite nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio,
in modo da facilitare la conservazione dei dati e i controlli
per tale finalità, come previsto dalla normativa di
rango primario e già indicato dal Garante nel parere
del 2003.
Per quanto riguarda lo schema A, si invita a valutare meglio
un'indicazione contraddittoria nel testo, ovvero l'effettiva
necessità di consentire che la registrazione dei dati
possa avvenire anche in più archivi informatici rispondenti
alle medesime finalità antiriciclaggio, anziché
solo in un archivio unico (art. 9, comma 4).
In riferimento, invece, agli schemi B e C, si rinnova l'invito
già formulato nel parere del 2003 ad evitare, ove possibile,
che la registrazione dei dati per finalità antiriciclaggio
possa essere eventualmente effettuata anche mediante registri
cartacei (art. 8 dello schema B; art. 6, comma 6, dello schema
C), oppure in archivi utilizzati anche per altre finalità,
come il registro della clientela o degli affari o i registri
dove sono conservate informazioni soggette a controlli di
pubblica sicurezza (art. 8, commi 8 e 9, dello schema B; art.
7 dello schema C).
L'uso dei registri cartacei potrebbe essere semmai consentito
ai soggetti che non dispongono di una struttura informatizzata,
stabilendo eventualmente un termine per l'adeguamento.
3.2. "Centri di servizio"
Nei tre schemi si prevede che i soggetti interessati (ad
esempio, gli intermediari facenti parte di un medesimo gruppo
o più professionisti) possano avvalersi, per la tenuta
e gestione dell'archivio, di "centri di servizio"
(art. 10, comma 3, schema A; art. 8, comma 2, schema B; art.
6, comma 7, schema C).
La delicatezza dei trattamenti di dati personali in esame
induce a rappresentare l'esigenza di prevedere il ricorso
a centri esterni di servizio —da designare quali responsabili
del trattamento- in termini selettivi tali da evitare un'eccessiva
concentrazione di informazioni, avendo cura di prevedere presupposti
che garantiscano la loro affidabilità, il pieno rispetto
della segretezza delle informazioni da parte del personale
incaricato ed una separazione fisica o logica tra i dati conservati
nell'interesse di differenti titolari del trattamento. Sotto
quest'ultimo profilo, potrebbe essere inserita nelle pertinenti
disposizioni degli schemi B e C una norma analoga a quella
contenuta nel secondo periodo della omologa disposizione dello
schema A ("deve essere comunque garantita la distinzione
logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun….").
3.3. Conservazione dei dati
Nel corso del decennio di conservazione previsto con norma
primaria potrebbe emergere la necessità di aggiornare
alcuni dati. Nei tre schemi andrebbe precisato che sono in
tal caso da conservare, decorso il decennio, solo i dati aggiornati
—eventualmente per il solo termine quinquennale previsto
sul piano comunitario-, anziché tutti gli altri dati
collegati alla posizione aggiornata e conservati da diversi
anni.
In relazione ai richiamati compiti del Garante in attuazione
del citato art. 17 del Codice, i criteri e le modalità
per la registrazione e conservazione dei dati nell'archivio
informatico devono essere definiti dall'Ufficio Italiano cambi
previa ulteriore consultazione di questa Autorità (art.
6, comma 5, dello schema C).
4. Segnalazione di operazioni sospette
Lo schema C presenta alcuni profili di criticità per
quanto riguarda la proporzionalità e la selettività
degli adempimenti previsti, in particolare per la segnalazione
di operazioni sospette.
Il medesimo schema non reca una definizione precisa di "operazione"
e non consente al professionista di stabilire con certezza
la sussistenza dell'obbligo. A questo proposito si ricorda
che, tra le osservazioni rese dai consigli nazionali dei professionisti
interessati, si è suggerito di utilizzare la nozione
di "prestazione professionale".
L'indeterminatezza di alcuni criteri utilizzati dallo schema
non rende agevole individuare le "operazioni che appaiono
incongrue rispetto alle finalità dichiarate",
ovvero le "ingiustificate incongruenze rispetto alle
caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale
operatività " (art. 11, comma 5, lett. c) e d));
conseguentemente, potrebbero derivarne trattamenti di dati
erronei, incompleti o sovrabbondanti rispetto alle finalità
perseguite. E' necessaria quindi una maggiore specificità
dei criteri.
Tale maggiore specificità è opportuna anche
sotto altri due profili.
Lo schema prevede infatti la raccolta di alcune tipologie
non meglio definite di dati, relativi anche a precedenti operazioni
o a terzi, incentivando, attraverso comportamenti "investigativi"
del professionista, valutazioni che potrebbero richiedere
l'utilizzo di informazioni non pertinenti o raccolte per finalità
diverse rispetto all'esecuzione della prestazione professionale
richiesta dal cliente (ad esempio le "finalità
perseguite").
Inoltre, non sembra pienamente in linea con i descritti principi
di finalità e pertinenza dei dati trattati la necessità
per il professionista di valutare "con continuità
i rapporti intrattenuti con i clienti" (art. 11, comma
2, dello schema). Si richiama l'attenzione del Ministero circa
l'esigenza di circoscrivere tale obbligo ad incarichi o prestazioni
professionali connessi o collegati, individuando eventualmente
un arco temporale di riferimento.
Si ritiene infine necessario dettagliare gli elementi informativi
che devono essere valutati per individuare le operazioni sospette.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.
Roma, 12 maggio 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
La redazione di megghy.com |