REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
Registro Ordinanze: 334/05
Registro Generale: 253/2005
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
MAURO PEDRON Ref., relatore
STEFANO TENCA Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio dell’11 marzo 2005
Visto il ricorso 253/2005 proposto da:
S.E.T. SAFE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES SRL
rappresentata e difesa da:
BIAMONTE ALESSANDRO
IADANZA FRANCO
MOJANA LEONARDO
con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12
contro
ENELPOWER SPA
rappresentata e difesa da:
SALVADORI VITO
GRECO GUIDO
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA VITTORIO EMANUELE II, 4
presso
SALVADORI VITO
e nei confronti di
SOC. C. GAVAZZI SPA IN PROPRIO E PER ATI - AQUATECH INT CORP
SOCIETÀ IONIS ITALBA SPA
non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:
del provvedimento di esclusione dalla gara di cui al bando
n. I.AA.4.1.131, pubblicato sulla GUCE dell’11 novembre
2004 (fornitura in opera di 5 impianti di evaporazione –
cristallizzazione degli effluenti del trattamento spurghi
in altrettante centrali termoelettriche);
dei verbali e degli atti di gara;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
ENELPOWER SPA
Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì,
i difensori delle parti;
Considerato a un sommario esame:
Enelpower spa ha indetto una gara (bando n. I.AA.4.1.131,
pubblicato sulla GUCE dell’11 novembre 2004) per la
fornitura in opera di 5 impianti di evaporazione – cristallizzazione
degli effluenti del trattamento spurghi (desolforazione) in
altrettante centrali termoelettriche. La gara segue la forma
della procedura negoziata secondo la disciplina del Dlgs.
17 marzo 1995 n. 158. L’aggiudicazione avviene con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
la ricorrente ha partecipato alla gara come mandataria di
un’ATI costituenda con altre due imprese;
una nota di ENEL spa del 22 febbraio 2005 (riconducibile
a Enelpower spa sia attraverso la clausola in nome e per conto
sia per gli univoci riferimenti alla gara) ha informato la
ricorrente dell’esclusione dalla gara per mancanza dei
requisiti tecnici ed economici. Nella suddetta nota si fa
riferimento alla posizione della ricorrente quale mandataria
nell’ATI costituenda:
punto III.2.1.3. - 8a) del bando: la mandataria non avrebbe
progettato e fornito almeno tre sistemi di concentrazione
per il trattamento di reflui con le caratteristiche indicate
nel bando. I concentratori con gypsum seeded slurry per reflui
simili sarebbero soltanto due e comunque con portata inferiore
a quella richiesta;
punto III.2.1.3. – 8b) del bando: la mandataria non
avrebbe progettato e fornito almeno tre sistemi di cristallizzazione
per il trattamento di reflui con le caratteristiche indicate
nel bando;
punto III.2.1.3. – 8c) del bando: la mandataria non
avrebbe progettato e fornito almeno un sistema di concentrazione
- cristallizzazione installato in una centrale termoelettrica;
punto III.2.1.3. – 6 del bando: la mandataria non disporrebbe
di un fatturato nell’ultimo triennio pari al 60% dell’importo
complessivo indicato nel bando;
la nota è stata depositata in giudizio da Enelpower
spa in risposta al ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente
ha lamentato la mancanza di trasparenza della procedura e
la violazione del principio di concorrenzialità e massima
partecipazione;
dalla nota risulta che nella fase di prequalifica Enelpower
spa ha fatto una stretta applicazione delle norme del bando
sul riparto dei requisiti tecnici ed economici (in particolare
dei punti che concentrano nella mandataria la maggior parte
delle referenze). Questa soluzione appare in contrasto con
i principi comunitari che al contrario impongono di valutare
le referenze con riferimento all’intera ATI (art. 54
commi 5 e 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE, e
art. 47 comma 3 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE).
Benché tali direttive non siano ancora state recepite
e non sia ancora scaduto il termine di recepimento, le disposizioni
richiamate possono considerarsi applicabili in quanto ricognitive
di principi della materia, in parte già accertati dalla
giurisprudenza comunitaria (C.Giust. 2.12.1999 C-176/98).
Il bando di gara nella parte in cui contrasta con norme comunitarie
sufficientemente puntuali deve essere disapplicato. Parimenti
deve essere disapplicato l’art. 23 comma 12 del Dlgs.
158/1995, nella parte in cui consente ai soggetti aggiudicatori
di richiedere alcune referenze a una sola delle imprese dell’ATI.
Enelpower spa è quindi tenuta a ripetere la procedura
di prequalifica tenendo conto complessivamente dei requisiti
di tutte le imprese dell’ATI costituenda;
l’inquadramento di Enelpower spa nella categoria degli
organismi di diritto pubblico o in quella delle imprese pubbliche
non è rilevante sotto questo profilo e può essere
rinviata alla fase di merito;
l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione
dell’esclusione da parte delle imprese mandanti non
appare condivisibile, in quanto il ricorso può essere
inteso come uno strumento a disposizione della mandataria
per lo svolgimento del proprio mandato. Le mandanti potranno
decidere in un secondo tempo se avvalersi dell’eventuale
pronuncia favorevole;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare e conseguentemente ordina a
Enelpower spa di ripetere la procedura di prequalifica tenendo
conto complessivamente dei requisiti di tutte le imprese dell’ATI
costituenda, fermo restando medio tempore il divieto di sottoscrivere
il contratto di fornitura.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria della Sezione
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 11 marzo 2005
La redazione di megghy.com
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