IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- SEZIONE II -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1561/2004, proposto da
SOC C.A.P. - Cooperativa Autotrasporti Pratese e A.T.I.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Santoro e
Riccardo Farnetani ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Firenze, Via dei Conti n. 3;
c o n t r o
COMUNE DI IMPRUNETA ( PROV. DI FIRENZE)
costituitasi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv.
Maria Giulia Giannoni ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;
e nei confronti di
Ditta X.
costituitasi in giudizio, ANCHE RICORRENTE INCIDENTALE rappresentata
e difesa dall’Avv. Piera Tonelli ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Affari
Generali n. 382 del 07.06.04 con il quale veniva affidato
il servizio di trasporto scolastico comunale per un periodo
di tre anni alla ditta individuale X di Sant'Angelo dei Lombardi
(AV), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso
e consequenziale, e segnatamente dei verbali della Commissione
di gara 17.05.04 e 29.03.04 e del contratto di affidamento
in data 28.6.2004 per atto rogato dal Segretario Generale
- Direttore Generale del Comune di rep. 3928.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 GENNAIO 2005, designato
relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti
F. Farnetani, L. Gracili per M. Giannoni e Tonelli Piera;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorso espone quanto segue.
Con bando del 17.2.2004 il Comune di Impruneta indisse una
gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico comunale per il periodo 1.3.2004 - 28.2.2007.
Presentarono offerta due imprese ed l'A.T.I. ricorrente.
Nella seduta del 29.3.2004 il servizio fu provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta Individuale X di S. Angelo dei Lombardi.
Il Comune di Impruneta procedette poi alla verifica delle
dichiarazioni allegate all'offerta e, con nota 29.4.2004,
invitò l'impresa aggiudicataria a fornire la necessaria
documentazione.
La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria di
gara, chiedeva documenti sul possesso dei requisiti dell’aggiudicataria.
Con nota in data 29.4.2004 il Comune avviava un controllo
sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata
dalla ditta X ai sensi degli art. 46, 47 e 71 del dpr n. 445/2000;
la ditta rispondeva esibendo i certificati del casellario
e dei carichi pendenti, recanti la dicitura "nulla".
Avverso la aggiudicazione del servizio alla ditta X, la società
C.A.P. ha adito questo Tribunale (con atto notificato in data
20.7.04), domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo
motivi così riassumibili:
- Violazione e falsa applicazione del bando di gara, e segnatamente
del punto 15. Condizioni e prescrizioni, nonché dello
schema di istanza di ammissione costituente parte integrante
del bando;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.lgs.
n. 157 del 17.3.1995;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 46. 47 e 71
del D.P0.R. n. 445/2000;
- Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Successivamente il dirigente del Comune ha affidato il servizio
(delib. n. 382 del 7.6.04) ed avverso tale provvedimento la
ricorrente ha proposto un motivo aggiunto (atto notificato
alle controparti il 16.9.2004 e depositato il 25.9.04).
A sostegno di tali deduzioni principali ed aggiuntive sono
state svolte censure e considerazioni che si intendono qui
richiamate.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e
l'impresa controinteressata, resistendo al ricorso ed esponendo
in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Con atto notificato e depositato in data 25.11.04, la ditta
aggiudicataria ha altresì proposto ricorso incidentale,
deducendo a motivo la violazione del bando di gara, per i
profili ivi specificati (ammissione alla gara della impresa
ricorrente nonostante la falsa dichiarazione su possesso di
automezzo debitamente autorizzato alla circolazione).
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza
cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione
del provvedimento impugnato (ord. n. 1078/2004).
La ricorrente e la controinteressata hanno riassunto in varie
memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 25 gennaio
2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel
merito.
DIRITTO
- Precede la trattazione del merito del ricorso principale
l’esame del ricorso incidentale proposto dalla aggiudicataria
ditta X, (che deduce la carenza in capo alla ricorrente del
requisito in fatto specificato), il quale, se fondato, renderebbe
carente di interesse al ricorso principale da parte della
società CAP (non avendo in tal caso titolo a partecipare
alla procedura conclusasi con la censurata aggiudicazione);
il ricorso è tuttavia tardivo.
Prescrive l’art. 37 del t.u. n. 1054 del 1924 che il
termine per la proposizione del ricorso incidentale è
di trenta giorni dalla scadenza di quello del deposito del
ricorso principale; poiché questo scadeva a sua volta
il 19 settembre 2004 (essendo stato il ricorso principale
notificato il 20.7.04 ed applicandosi la sospensione feriale
ed il dimezzamento del termine di deposito ordinario di trenta
giorni, a sensi ai dell’art.23 bis, commi primo e secondo,
della legge n. 1034/71, introdotti dall’art. 4 della
legge n. 205/2000), il ricorso incidentale doveva essere notificato
entro il 19 ottobre 2004, mentre nel caso in esame è
stato proposto con notifica in data 25 novembre 2004.
- Passando all’esame del ricorso principale, il primo
ordine di censure lamenta, quale unico motivo di legittimità,
il fatto che il titolare della ditta aggiudicataria sia stato
condannato per reato attinente la moralità professionale
e che pertanto, in base al punto 15 del bando di gara, la
ditta individuale X. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura;
nel motivo aggiunto la società CAP deduce altresì
la violazione del bando di gara ove preclude l’aggiudicazione
per dichiarazioni mendaci in sede di offerta, per avere nella
specie taciuto, in sede di autocertificazione, sulla menzionata
condanna).
Il Collegio ritiene fondata la censura di violazione dell’art.12
del decreto leg.vo n. 157 del 1995 e che stabilisce l’applicabilità
anche ai servizi di trasporto delle disposizioni dell’art.
11 deL decreto leg.vo n.358/1992, ove si prevede (fra le altre
ipotesi) l’esclusione dalle procedure di quei soggetti
che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità
professionale. E' innanzi tutto pacifico in atti (per ammissione
dello stesso ricorrente, per irrilevanza dei certificati negativi
rilasciati non a richiesta di pubblica amministrazione e per
accertamento della stessa amministrazione nella nota n. 9925
del 29/4/04) che il ricorrente è stato condannato per
guida in stato di ebbrezza. Il Collegio è chiamato
dunque a verificare se tale fatto, alla stregua della legge
invocata dalla ricorrente, consentiva la partecipazione della
ditta X alla procedura in argomento. A tale questione deve
darsi esito negativo.
Il riferirsi della norma alla incidenza del reato sulla moralità
professionale comporta che nel procedere alle valutazioni
di propria competenza l’Amministrazione appaltante faccia
stretto riferimento non solo alla astratta tipologia dell’attività
svolta ma anche alle circostanze e modalità del suo
svolgimento; ma proprio in forza di tale principio, nella
fattispecie in esame il Collegio ravvisa una rilevante attinenza
tra il reato in questione (guida in stato di ebbrezza) e l’attività
professionale svolta dal titolare di un impresa individuale
di trasporto, poiché non sembra revocabile in dubbio,
anche in ragione dell’interesse dell’Amministrazione
alla migliore scelta ed al migliore esecuzione del servizio,
la necessità di escludere che la conduzione di mezzi
proprio nel caso di ditta individuale di trasporto di persone
(ed in particolare di bambini che si rechino a scuola) sia
affidata a persona che sia pure episodicamente risulti essere
stata sanzionata per la citata fattispecie delittuosa.
La incidenza sulla moralità professionale , in altri
termini, comporta un giudizio sulla condotta dell’imprenditore
individuale in rapporto alla specifica professionalità
richiesta e con cui l’attività deve e potrà
essere svolta, risolvendosi in tal modo anche in una valutazione
in tema di diligenza professionale, che appare certo più
rischiosa per l’interesse pubblico affermare ove (come
nel caso che ci occupa) la scelta ricada su persone la cui
condotta di veicoli è stata sanzionata per la specifica
ragione sopra evidenziata.
Se dunque proprio il considerare la norma "qualsiasi"
reato lascia all’Amministrazione un'ampia discrezionalità
valutativa e di apprezzamento delle singole fattispecie, di
talché correttamente si afferma che non si tratta di
un obbligo ma di una facoltà, le scelte debbono essere
compiute nel prevalente interesse pubblico con specifico riguardo
all’attività professionale svolta dai concorrenti
e proprio in rapporto al carattere peculiare della fattispecie
violata (principi affermato sia da CDS, V, n. 2129/2003 che
da CDS, V, n. 1660/2004).
Sotto tale aspetto l’affidamento del servizio de quo
all’impresa X non è conforme all’art. 12
del citato Decreto e, conclusivamente, il ricorso contro lo
stesso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione
impugnata e caducazione degli successivi atti della procedura
(ivi compreso il contratto).
- La sufficiente complessità delle questioni trattate
consente di disporre
la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione
Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe
- dichiara irricevibile il ricorso incidentale;
- ACCOGLIE il ricorso principale e, per l'effetto, annulla
l'aggiudicazione del servizio con conseguente inefficacia
del contratto;
- spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2005 dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario
Depositata in Segreteria il 17 marzo 2005.
La redazione di megghy.com |