Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 29 settembre 2005, n. 19040
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.D.B. si oppose all'ordinanza con cui il prefetto di Forlì-Cesena
gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 4.100.000
a titolo di sanzione amministrativa per avere emesso un assegno
bancario senza autorizzazione della banca trassata. Sostenne
l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione era inammissibile
poiché emanata senza la di lui previa audizione, nonostante
ne avesse fatto richiesta.
La prefettura replicò che l'art. 8-bis della l. 15
dicembre 1990, n. 386, non riconosce al trasgressore il diritto
di essere sentito.
L'adito Giudice di pace accolse il ricorso rilevando che,
ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981, l'interessato ha facoltà
di essere sentito prima della emanazione dell'ordinanza-ingiunzione
e che tale facoltà il D.B. aveva chiesto di esercitare
nello scritto difensivo inviato al prefetto. Non era condivisibile
la tesi secondo cui per l'art. 8-bis della l. 386/1990, prevedendo
la facoltà di depositare scritti difensivi, non sarebbe
necessaria l'audizione dell'interessato, atteso il rinvio
operato dalla norma alle disposizioni della l. 689/1981, tra
le quali l'art. 18, pienamente applicabile e compatibile con
la procedura in questione.
Di tale sentenza il ministero degli Interni e il prefetto
di Forlì-Cesena hanno chiEsto la cassazione in base
a un unico motivo, cui resiste, con controricorso, F.D.B.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, le amministrazioni ricorrenti denunziano
violazione degli artt. 18 della l. 689/1981 e 8-bis della
l. 386/1990. Deducono che quest'ultimo articolo, in tema di
procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
amministrative per gli illeciti previsti nella ridetta legge
e quindi anche per l'emissione di assegni senza autorizzazione,
non prevede l'audizione del trasgressore. In quanto norma
speciale prevale sull'art. 18 l. 689/1981 e, del resto, la
mancata previsione dell'audizione dell'interessato si spiega
con il fatto che nella procedura sanzionatoria delle infrazioni
previste dalla l. 386/1990 la prova è essenzialmente
documentale, sicché l'interessato vede pienamente tutelato
il suo diritto di difesa, presentando scritti difensivi e
documenti (come pacificamente avvenuto nella specie). La contraria
opinione indurrebbe un inutile aggravio della procedura amministrativa,
contrastante con i principi costituzionali in materia di azione
della P.A. Erroneamente, poi, il Giudice di pace ha ritenuto
invalida l'ordinanza, in quanto l'art. 18 l. 689/1981 non
prevede una simile conseguenza in caso di mancata audizione
del trasgressore.
Il ricorso è fondato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 8-bis della l. 386/1990,
aggiunto dall'art. 33 d.lgs. 507/1999, per la specificità
della disciplina del procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative, integra all'evidenza una disposizione
di carattere speciale, che trova giustificazione nella peculiarità
delle infrazioni amministrative sanzionate, e deroga pertanto
alla disciplina generale rappresentata dall'art. 18 della
l. 689/1981.
Si osserva, in secondo luogo, che il richiamo contenuto nell'art.
8-bis alle disposIzioni delle sezioni 1 e 2 del capo 1 della
l. 689/1981 e successive modificazioni opera "per quanto
non previsto dal presente articolo". Di contro, l'iter
procedimentale per l'applicazione della sanzione amministrativa
è dettagliatamente regolamentato dalla norma in questione.
La relativa, particolare disciplina è di per sé
autonoma e compiuta e, come tale, non necessita di eterointegrazioni.
Manca, quindi, in radice la condizione (assenza di previsione)
cui la norma subordina l'applicazione delle "disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della l. 689/1981 e successive
modificazioni".
In terzo luogo, come bene osserva l'avvocatura erariale,
la mancata previsione, nell'art. 8-bis, dell'obbligo procedimentale
costituito dall'audizione dell'interessato che ne abbia avanzato
espressa richiesta si spiega con il fatto che nella procedura
sanzionatoria delle infrazioni previste dalla l. 386/1990
la prova è essenzialmente documentale, sicché
l'interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa,
mediante la presentazione di documenti e scritti difensivi.
In altri termini, in dette procedure l'audizione dell'interessato
non sarebbe finalizzata a rendere più agevolmente possibile
la definizione della controversia in sede amministrativa,
né a tutelare in quest'ultimo ambito il diritto di
difesa dell'interessato medesimo anche attraverso la illustrazione
orale delle proprie ragioni.
Devesi, pertanto, affermare il principio secondo cui in tema
di procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
amministrative per gli illeciti previsti nella l. 386/1990,
disciplinato dall'art. 8-bis stessa legge, l'autorità
amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l'interessato.
La sentenza impUgnata che si fonda sul contrario principio
va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione
proposta dal D.B. avverso l'ordinanza-ingiunzione emanata
a suo carico dal prefetto di Forlì-CeSena in data 20
marzo 2001.
La novità della questione costituisce di per sé
giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell'intero
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e compensa
le spese dell'intero giudizio.
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