MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 aprile 2005
Assegno per il nucleo familiare.
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2005)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, relativo al beneficiario dell'erogazione dell'assegno
per il nucleo familiare;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, e successive modificazioni, che ha istituito l'assegno
per il nucleo familiare;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 che ha esteso la tutela della maternita' e gli assegni
per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata
presso l'I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 211, della legge 19 maggio 1975, n. 151 che attribuisce
al coniuge cui sono affidati i figli il diritto a percepire
gli assegni familiari anche nel caso in cui di essi sia titolare
il coniuge;
Ritenuto di dare attuazione al predetto art. 1, comma 559,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Decreta:
Art. 1.
1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare
il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato
dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali
tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione
al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le
modalita' indicate dal coniuge medesimo.
2. La domanda del coniuge puo' essere, altresi', inoltrata
in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali
tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma
1.
3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a
quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione
di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della
prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali
competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni
o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della legge
19 maggio 1975, n. 151.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2005 Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 19
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