INPS
CIRCOLARE N. 77 del 16.06.2005
OGGETTO: Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare
al coniuge dell’avente diritto.
SOMMARIO: L’assegno per il nucleo familiare viene erogato,
previa domanda, al coniuge non titolare di un autonomo diritto
alla corresponsione dell’assegno dal datore di lavoro
dell’altro coniuge o dall’Inps.
Come è noto, l’art. 1, comma 559 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno per
il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente
diritto. La stessa norma prevede che le relative disposizioni
attuative siano fornite mediante l’emanazione di un
decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni
di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge citata
che di seguito vengono illustrate.
Legittimato all’esercizio del diritto previsto dall’art.
1, comma 559 della legge n. 311/04, ai sensi del comma 1 dell’art.
1 del decreto, è il coniuge non titolare di un autonomo
diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro
dipendente ovvero non è titolare di pensione o di prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi restando
i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n.153.
Con ciò s’intende che l’accertamento dei
requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed
alla determinazione dell’importo dell’assegno
continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in
materia con riferimento all’avente diritto e che il
dettato del comma 559 riguarda esclusivamente l’erogazione
materiale della prestazione relativa all’intero nucleo
familiare.
Si sottolinea che tale diritto può essere esercitato
anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata
dei lavoratori autonomi, di cui all’art. 2, comma 26
della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l’art.
5, comma 1 del D.M 4 aprile 2002 ha esteso, a decorrere dal
1/1/98, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare
di cui alla legge n. 153/88 ai suddetti lavoratori.
Il coniuge dell’avente diritto che intenda avvalersi
della norma di cui trattasi deve presentare apposita domanda,
formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge
al datore di lavoro, nel caso in cui la prestazione sia erogata
da quest’ultimo per conto dell’Inps; nelle ipotesi
in cui l’Istituto eroga direttamente l’assegno,
la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps
per le diverse prestazioni. Nelle more dell’implementazione
di tali modelli, si utilizzerà il modello ANF/PREST
559, che andrà ad integrare i moduli inoltrati all’Inps,
e il modello ANF/DIP 559 che si affiancherà al modulo
ANF/DIP. I pensionati presenteranno i modd. ANF/PENS-B 559
e ANF/PENS-P 559, a seconda che intendano riscuotere l’assegno
presso la banca o presso la posta.
L’art. 1, comma 2 del decreto fa salva, inoltre, la
possibilità da parte del coniuge di cui trattasi di
esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559 della
legge 311/04, successivamente alla presentazione del modello
ANF/DIP e dei modelli inoltrati all’Inps, presentando
in via autonoma un’apposita domanda. In tal caso la
richiesta verrà redatta sui moduli ANF/PREST 559 e
ANF/PENS 559 per l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di
lavoro e dovrà contenere i dati necessari al pagamento
della prestazione. Pertanto la facoltà, prevista dal
comma 2 dell’art. 1 del decreto, può essere esercitata
solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui
diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda
presentata dall’avente diritto.
Spetterà al soggetto competente al pagamento, secondo
la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore
di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti
diretti), al quale deve essere presentata la domanda, erogare
la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto
alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità
indicate dallo stesso, per i pagamenti non ancora disposti
alla data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti
a cura dell’Istituto le procedure saranno implementate
opportunamente e verrà data comunicazione dell’aggiornamento
con specifici messaggi.
Il comma 3 dell’art. 1 disciplina, poi, l’ipotesi
in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti
per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che
incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, affidando
al datore di lavoro o all’Inps il recupero di tali importi
sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate. Il recupero
della prestazione indebitamente erogata o corrisposta in misura
superiore a quanto dovuto verrà effettuato secondo
i criteri vigenti per il recupero delle somme corrisposte
indebitamente a titolo di assegno per il nucleo familiare.
Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art.
211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza
che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge
cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al
coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere
l’assegno sia come soggetto direttamente tutelato, sia
in quanto fruente della medesima tutela accordata all’altro
coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria
posizione protetta. Resta pertanto esclusa, per il coniuge
non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto
di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.
I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 sono
pubblicati nella banca dati della modulistica on-line.
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