Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 12 settembre 2005, n. 18109
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 novembre 1999 A.G. proponeva
opposizione avanti al tribunale di Roma avverso il verbale
n. 524558 della Polizia municipale di Roma notificato il
18 ottobre 1999 con cui le era stata contestata la violazione
dell'art. 181 c.d.s. in quanto, quale comproprietaria dell'auto
tg. [omissis], il giorno 17 ottobre 1999 aveva esposto il
tagliando assicurativo Assitalia non leggibile.
Il Comune non si costituiva.
All'esito del giudizio il giudice unico con sentenza del
21 maggio-23 giugno 2001 rigettava la opposizione, compensando
le spese. Osservava che l'art. 181 c.d.s., imponendo l'obbligo
di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante
il pagamento relativo all'assicurazione obbligatoria e dovendo
la "ratio" individuarsi nell'esigenza di consentire
ai vigili accertatori di verificare la regolarità
del contrassegno, trovava applicazione anche nell'ipotesi,
come quella in esame, di illeggibilità del contrassegno.
Rilevava inoltre che non assumeva rilievo la circostanza
che l'autovettura si trovasse in una strada privata e non
poteva ritenersi quindi in circolazione ai sensi dell'art.
122 c.d.s., attesa la genericità della deduzione
e considerato che la norma non autorizza una tale interpretazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A.G.,
deducendo un unico motivo di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso A.G. denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 181 c.d.s. nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che
il giudice non ha considerato adeguatamente che il contrassegno
era regolarmente esposto sul parabrezza e che l'accertamento
era avvenuto nella oscurità della sera (17 ottobre
alle ore 20.40) ed inoltre che erroneamente ha ritenuto
applicabile la norma contestata (art. 181 c.d.s.) anche
in una ipotesi come quella in esame di scarsa leggibilità
per l'esposizione del contrassegno ai raggi solari.
Lamenta altresì che non abbia considerato che il
giorno successivo aveva fornito la prova della validità
dell'assicurazione.
La censura è infondata.
L'esposizione di un contrassegno non leggibile dell'assicurazione
equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione,
non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata
in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l'identificazione
del veicolo ed il giorno di scadenza.
Correttamente pertanto il giudice di merito ha rigettato
l'opposizione sul rilievo che anche in tale ipotesi, al
pari di quella della mancata esposizione, viene disattesa
la finalità della norma (art. 181 c.d.s.), costituita
dall'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni
di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno
esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa
del proprietario.
Del pari infondata è l'ulteriore deduzione, espressa
sotto il profilo del difetto di motivazione, con cui viene
lamentata la mancata valutazione da parte del tribunale
della circostanza, evidenziata in quella sede, relativa
alla scarsa visibilità esistente all'atto dell'accertamento
in considerazione dell'ora in cui esso è avvenuto
(alle 20,40 del 17 ottobre).
L'omesso esame di un fatto è riconducibile nell'ambito
del difetto di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
e comporta la cassazione della sentenza solo allorché
tale omissione possa essere decisiva e cioè tale
da determinare con certezza, e non già solo in termini
di probabilità, una diversa decisione.
Ma la censura, così come esposta, è a tal
fine tutt'altro che puntuale, non essendo stato precisato
se avanti al tribunale fosse stato dedotto e richiesto di
provare che la zona non fosse artificialmente illuminata
in modo sufficiente. Precisazione questa certamente necessaria
per valutare la decisività della circostanza relativa
all'ora dell'accertamento che da sola, vale a dire senza
gli ulteriori elementi idonei a chiarire l'effettiva situazione
di fatto, non può ritenersi esaustiva per pervenire
ad una decisione diversa da quella adottata.
Né rileva, ai fini della configurabilità
della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente
avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante
l'esistenza di una valida assicurazione, non essendo in
discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta
ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno
(cui è assimilabile come si è già sottolineato
l'esposizione di un contrassegno illeggibile) che può
ovviamente ravvisarsi anche in presenza di una tale copertura.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi
la controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
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