LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
SENTENZA n.24614/2005
(Presidente: T. Gemelli; Relatore: G. Fabbri)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9-2-2004 la Corte di Appello di Roma, giudicando
in sede di rinvio dopo l'annullamento, da parte della Core
di Cassazione, di una precedente sentenza di assoluzione,
condannava C.L. alla pena di giorni quindici di reclusione
per il reato di cui all'art.610 c.p.
La corte distrettuale, premesso che la Corte di Cassazione
aveva stabilito che il reato di cui all'art.610 c.p. resta
integrato ogni volta che la condotta dell'agente sia idonea
a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo
della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia,
osservava che la condotta del C., consistita nell'avere parcheggiato
la propria autovettura dietro quella di C.M. e nell'avere
posto un rifiuto all'invito di quest'ultimo di spostarla per
potersi allontanare, aveva imposto una cauzione ad un comportamento
non liberamente voluto.
Avverso la predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo
difensore, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione
e con il secondo la violazione di legge per l'incompleta applicazione
del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione,
sull'assunto che il giudice del rinvio non ha rivalutato il
merito e non ha spiegato perché la condotta dell'agente
ha integrato una coazione personale né quale è
stata la condotta alla quale la parte offesa è stata
costretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve
essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate
nel dispositivo non risultando l'assenza di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
Invero il provvedimento impugnato ha correttamente applicato
il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
- in forza del quale il reato ascritto doveva ritenersi integrato
in base ad ogni condotta idonea a costituire una coazione
della parte offesa - ed ha scrupolosamente individuato sia
la condotta attiva, costituita dall'avere parcheggiato la
propria autovettura in modo da bloccare quella della parte
offesa e nel rifiuto dell'invito a spostarla, sia la coazione
subita dal C., costretto ad un comportamento non liberamente
voluto (cioè a restare fermo, come risulta dal capo
di imputazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2005.
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