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Autoesclusione dalla società per il socio che non partecipa al ripianamento delle perdite

Tribunale Busto Arsizio, sentenza 25.01.2005 n° 98

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale di BUSTO ARSIZIO

Sezione civile


riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott. Antonino MAZZEO Presidente

Dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI Giudice

Dott.ssa Laura COSMAI Giudice rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella controversia civile iscritta al n. 872/03 R.G. degli affari contenziosi civili

promossa

da


CAIO, elettivamente domiciliato in XXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv.to XXXXX, per mandato a margine dell'atto di citazione;

-attore-

contro


Società MEVIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv.to XXXXX, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;


- convenuta -

Oggetto: impugnazione delibera assembleare


Data della decisione: 25.1.2005


Conclusioni per l'attore


Voglia il Tribunale accertare l'illegittimità della delibera societaria della Società MEVIA srl in data 30.10.2002 atto per Notaio Dott. XXXXXX rep. 9253/2002 per gli effetti dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e inefficacia con ogni conseguenza di legge.


Conclusioni per la convenuta:

Piaccia al Tribunale lll.mo, contrariis rejectis, così di giudicare:

PRELIMINARMENTE NEL MERITO: Dichiararsi, per i motivi esposti nella comparsa costituiva nonché nei successivi atti, la carenza di interesse ad agire dell'attore e conseguentemente rigettarsi le relative domande.

NEL MERITO: Respingersi, per i motivi esposti nella comparsa costituiva nonché nei successivi atti, le domande formulate dall'attore nell'atto di citazione, essendo infondate sia in fatto che in diritto.

IN OGNI CASO: Col favore delle spese, diritti e onorar! di causa; oltre il 12,5% per spese generali ex art. 14 L.P.; oltre IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 24.2.2003 CAIO conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Società MEVIA srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo che, accertata e verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, venisse dichiarata la nullità/ annullabilità ed in ogni caso l'inefficacia della delibera assunta dall'assemblea straordinaria in data 30.10.2002 , all'uopo assumendo da un lato che detta delibera, lungi dall'essere assunta nel corso dell'assemblea era stata preconfezionata in antecedenza, che l'assemblea non si era tenuta regolarmente attesa la presenza di soggetti estranei alla compagine sociale non legittimati a parteciparvi, che peraltro in tale assemblea era stato deliberato un aumento di capitale di € 50.000,000 senza che vi fosse alcuna motivazione laddove sarebbe stato sufficiente un aumento entro i limiti di legge, deliberazioni in concreto strumentale all'estromissione del socio attore dalla compagine sociale. Aggiungeva inoltre l'attore che il bilancio redatto in forma mista non poteva dirsi rappresentativo della reale situazione patrimoniale e finanziaria della società ma volto solo a far quadrare i conteggi; che il conto economico era stato redatto raggruppando le voci di costo e di ricavo e quindi non consentiva all'attore una corretta disamina delle perdite registrate dalla società; che il medesimo era stato posto nell'assoluta impossibilità di conoscere dell'esatto ammontare delle perdite della società, con la conseguenza che il richiesti conferimenti lungi dall’essere resi necessari dalla effettiva necessità di costruzione del patrimonio sociale avevano quale unico solo la sua estromissione dalla compagine medesima.

Chiedeva, quindi, che accertata la nullità / annullabilità o in ogni caso l'inefficacia della deliberazione la medesima venisse ritenuta improduttiva di effetti.


Costituitasi in giudizio la Società MEVIA srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , chiedeva il rigetto delle domande contro la stessa proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Evidenziava in particolare che con la deliberazione impugnata era stato posto all'ordine del giorno: a) la revoca dell'aumento di capitale già impugnata dal medesimo CAIO del 10.5.2002 e la conseguente restituzione ai soci dei versamenti in denaro dai medesimi effettuati in relazione all'aumento di capitale di cui alla revocata delibera; b) l’azzeramento del capitale e; c) il ripianamento delle perdite con ricostituzione del capitale sociale attraverso un aumento di capitale di € 50.000,00; che in adempimento delle deliberazioni assunte al socio CAIO erano stati restituiti € 3.735,00; che la società aveva comunicato al CAIO che gli era riservata la facoltà di sottoscrivere la quota in aumento del capitale pari a € 12.500,00 (pari al 25%) entro il 14.11.2002 con la precisazione che all'atto della sottoscrizione avrebbe dovuto versare oltre ai 3/10 dell'importo sottoscritto anche € 5.726,45 quale quota a carico dello stesso per la perdita di esercizio; che mentre il socio SEMPRONIO aveva versato l'importo di € 17.180,000 per il ripianamento delle perdite ed € 11.250,00 pari ai 3/10 dell'aumento di capitale, CAIO nulla aveva versato entro il termine previsto; che essendo le sue quote rimaste inoptate le stesse erano state sottoscritte da SVETONIA la quale aveva versato alla Società MEVIA srl l'importo di € 5.726,45 oltre ai 3/10; che la delibera impugnata era stata invero assunta in conformità della legge essendo del tutto infondate ed indimostrate le censure mosse dall'attore.

Disposta la comparizione della parti avanti il Tribunale di Gallarate ove la controversia era stata radicata, disposta la trasmissione degli atti ex art. 50 bis c.p.c. al Tribunale di Busto Arsizio, espletata l'istruttoria orale e documentale ritenuta necessaria, e precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza del 27.10.2004 la causa veniva dal giudice rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le repliche e definitivamente decisa nella Camera di Consiglio del 25.1.2005 allo spirare dei termini come sopra assegnati.


MOTIVI DELLA DECISIONE


All'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta ritiene il Collegio che la domanda proposta da'attore, in quanto rimasta sfornita del necessario supporto probatorio, debba essere respinta.

Giova invero osservare che l'attore ha impugnato la delibera dell'assemblea del 31/10/ 2002 , di cui ha chiesto dichiarasi la nullità ed in ogni caso l'inefficacia, sotto plurimi profili che possono essere così sintetizzati : a) irregolare costituzione dell'assemblea attesa la presenza di soggetti terzi estranei alla compagine sociale; b) precompilazione del contenuto delle statuizioni, essendo il Notaio già in possesso di un verbale predisposto; c) assenza di ogni e qualsiasi motivazione in relazione al disposto aumento di capitale, sintomatico della volontà di estromettere il socio di minoranza; d) erronea e non veritiera apposizione di voci di bilancio con eliminazione delle perdite relative ai pregressi esercizio; e) mancata osservanza nella redazione del bilancio del 31.8.2002 allegato alla delibera dei canoni di cui all'art. 2423 non essendo il medesimo stato redatto con la necessaria chiarezza tesa a rappresentare l'effettiva situazione economica della società.

Orbene le censure sopra elencate, in base alle quali CAIO ha dedotto la nullità ovvero l'annullabilità della deliberazione impugnata, sono rimaste del tutto sfornite di riscontro probatorio, con la conseguenza che la domanda va respinta.

Quanto al primo profilo (irregolare costituzione dell'assemblea attesa la presenza di soggetti terzi estranei alla compagine sociale) l'istruttoria orale svolta ha confermato che nessuna irregolarità è sul punto rivenibile dal momento che, tutti i soggetti che ebbero a partecipare all'assemblea erano legittimati ad assistervi, ivi compreso il Dott. XXXX - praticante dello studio notarile - il quale sebbene allontanato dall'assemblea alla luce delle contestazioni sollevate avuto riguardo alla sua presenza, ben avrebbe potuto assistervi essendo tale attività ricomprensibile tra quelle previste nel suo tirocinio. Né possono essere condivide le considerazioni mosse dall'attore circa l'illegittima partecipazione all'assemblea del Dott. XXXX il quale, consulente della società, venne invitato a partecipare all'assemblea dall'amministratore (socio di maggioranza) al fine di fornire le eventuali delucidazioni sull'andamento societario e sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Società MEVIA srl.

Ed infatti, a prescindere dalla considerazione che la partecipazione - rectius assistenza – del consulente della società all'assemblea non è contrario ad alcuna norma né viola alcun diritto dei soci trattandosi di una mera assistenza passiva, è peraltro certo che tale partecipazione, sicuramente funzionale alle esigenze di conoscibilità delle situazione societaria, è avvenuta con il consenso del socio di maggioranza.

Analogamente infondata appare la seconda censura mossa dall'attore (precompilazione del contenuto delle statuizioni, essendo il Notaio già in possesso di un verbale predisposto) dal momento che i testi escussi hanno escluso detta circostanza. Ed invero, a prescindere dal fatto che la stessa disamina del verbale di assemblea consente di escludere una predisposizione anteriore alla discussione - se così fosse non vi sarebbe traccia alcuna di quanto avvenuto in seno all'assemblea, delle contestazioni mosse in tale contesto dal Sig. XXXX, delegato dall'attore, e del suo successivo allontanamento - devesi evidenziare che i testi Dott. XXXX (consulente della società), Dott.ssa XXXX (notaio) e SEMPRONIO (socio di maggioranza), hanno escluso che il verbale fosse stato predisposto anteriormente, ossia che avesse un contenuto già predeterminato e formato. La circostanza che , come confermato dal Notaio Dott.ssa XXXX, la stessa avesse utilizzato uno schema di assemblea - ossia un modello di documento - non prova affatto l'assunto attoreo, trattandosi di metodo usuale diretto a sveltire la redazione del verbale attraverso l'utilizzo di un corpo fisso, ma con facoltà di adattamento del contenuto alla realtà deliberata.

Né maggiore dimostrazione di fondatezza hanno avuto le ulteriori censure mosse dall’attore. Ed invero è del tutto indimostrata la tesi di CAIO per il quale lo stesso oggetto fondamentale della deliberazione - aumento di capitale - avrebbe avuto il solo ed esclusivo scopo di estrometterlo dalla compagine sociale. Sul punto va invero osservato che tale estromissione non è stata deliberata dalla società per effetto della mancata adesione all'aumento di capitale, ma si è determinata per la mancata partecipazione dell'attore al necessario ripianamento delle perdite. Ed invero, come affermato anche dalla Suprema Corte, nel caso in cui - a seguito di azzeramento del capitale sociale e contestuale delibera di aumento di capitale - un socio non si dimostri in grado di sottoscriverlo, lo stesso perderà la propria qualità di socio essendo invero norma imperativa e obbligatoria quella di cui all’art. 2447 c.c.


Va inoltre escluso che il deliberato aumento di capitale non fosse necessario per le necessità economiche e finanziarie della società: tale situazione era talmente nota e condivisa dall'attore che il medesimo a seguito delle deliberazione, poi revocata, del 10.5.2002 ebbe a sottoscrivere l'aumento di capitale e a versare i 3/10 di spettanza poi restituitigli. In concreto, quindi, la società non ha privato l'attore della facoltà di esercitare il diritto di opzione sull'aumento di capitale, ma è stato lo stesso attore il quale, astenendosi dall'esercitare tale diritto e non provvedendo a versare quanto di competenza al fine del ripianamento delle perdite, si è di fatto autoescluso.

In proposito giova osservare che l'attore stesso avrebbe quanto meno dovuto provvedere al ripianamento delle perdite per la quota di propria spettanza e alla ricostituzione del capitale sociale minimo, cosa che non è in concreto avvenuta essendosi lo stesso limitato ad una strumentale impugnazione della delibera con giustificazione del proprio operato sulla pretesa non necessità di un aumento di capitale nei termini deliberati.

Sul punto osserva il Collegio che, anche a prescindere dal fatto che la legge impone la costituzione ed il mantenimento di un capitale sociale minimo, ma non esclude che il capitale possa eccedere i minimi legali, la circostanza che nel caso di specie la società abbia deliberato un aumento di capitale nei termini già indicati rientra tra le scelte insindacabili dell'assemblea.

Da ultimo e avuto riguardo alle censure circa 1'assenza di ogni e qualsiasi motivazione in relazione al disposto aumento di capitale 1'erronea e non veritiera apposizione di voci di bilancio con eliminazione delle perdite relative ai pregressi esercizi nonché alla mancata osservanza nella redazione del bilancio del 31.8.2002 allegato alla delibera dei criteri di cui all'art. 2423 c.c. osserva il Collegio che le stesse appaiono destituite di ogni fondamento. Ed invero a prescindere dal fatto che il bilancio a cui ci si riferisce è un bilancio intermedio che, diversamente dal bilancio di esercizio, deve fornire una rappresentazione limitata e funzionale alla deliberazione da assumere, e che può anche essere redatto in forma semplificata, non può non rilevarsi come affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso di assemblea ex art. 2446 e 2447 c.c. gli amministratori potrebbero anche presentare un solo documento - relazione patrimoniale - e non un bilancio in senso tecnico , relazione sulla situazione patrimoniale che, avuto riguardo a tutte le voci emerge in atti, risulta correttamente redatta anche avuto riguardo alla appostazione della voce relativa al "credito verso soci" per € 8.715,000 importo invero vantato dalla società nei confronti del CAIO, socio moroso, il quale non aveva provveduto a versare il 7/10 dell'aumento di capitale deliberato il 10.5.2002


La domanda va quindi respinta.


Alla soccombenza consegue la condanna dell'attore al pagamento in favore della società convenuta delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.245,44 oltre spese generali e cpa e iva di cui € 580,44 per spese, € 2.665,00 per diritti e € 4.000,00 per onorari.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 872/03, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,


rigetta


perché infondata e non provata la domanda proposta dall'attore;


condanna


CAIO al pagamento al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore della convenuta Società MEVIA srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in complessivi € 7.245,44 oltre spese generali cpa e iva di cui € 580,44 per spese, € 2.665,00 per diritti e € 4.000,00 per onorari.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Busto Arsizio il 25.1.2005


IL PRESIDENTE

Dott. Antonino MAZZEO

Il Giudice estensore

Dott.ssa Laura Cosmai

La redazione di megghy.com

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