REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale di BUSTO ARSIZIO
Sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott. Antonino MAZZEO Presidente
Dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI Giudice
Dott.ssa Laura COSMAI Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia civile iscritta al n. 872/03 R.G. degli
affari contenziosi civili
promossa
da
CAIO, elettivamente domiciliato in XXXXX, rappresentato e
difeso dall'Avv.to XXXXX, per mandato a margine dell'atto
di citazione;
-attore-
contro
Società MEVIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXXX, rappresentata
e difesa dall'Avv.to XXXXX, per mandato a margine della comparsa
di costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: impugnazione delibera assembleare
Data della decisione: 25.1.2005
Conclusioni per l'attore
Voglia il Tribunale accertare l'illegittimità della
delibera societaria della Società MEVIA srl in data
30.10.2002 atto per Notaio Dott. XXXXXX rep. 9253/2002 per
gli effetti dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
e inefficacia con ogni conseguenza di legge.
Conclusioni per la convenuta:
Piaccia al Tribunale lll.mo, contrariis rejectis, così
di giudicare:
PRELIMINARMENTE NEL MERITO: Dichiararsi, per i motivi esposti
nella comparsa costituiva nonché nei successivi atti,
la carenza di interesse ad agire dell'attore e conseguentemente
rigettarsi le relative domande.
NEL MERITO: Respingersi, per i motivi esposti nella comparsa
costituiva nonché nei successivi atti, le domande formulate
dall'attore nell'atto di citazione, essendo infondate sia
in fatto che in diritto.
IN OGNI CASO: Col favore delle spese, diritti e onorar! di
causa; oltre il 12,5% per spese generali ex art. 14 L.P.;
oltre IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.2.2003 CAIO conveniva
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Società
MEVIA srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
chiedendo che, accertata e verificata la ricorrenza dei presupposti
di legge, venisse dichiarata la nullità/ annullabilità
ed in ogni caso l'inefficacia della delibera assunta dall'assemblea
straordinaria in data 30.10.2002 , all'uopo assumendo da un
lato che detta delibera, lungi dall'essere assunta nel corso
dell'assemblea era stata preconfezionata in antecedenza, che
l'assemblea non si era tenuta regolarmente attesa la presenza
di soggetti estranei alla compagine sociale non legittimati
a parteciparvi, che peraltro in tale assemblea era stato deliberato
un aumento di capitale di € 50.000,000 senza che vi fosse
alcuna motivazione laddove sarebbe stato sufficiente un aumento
entro i limiti di legge, deliberazioni in concreto strumentale
all'estromissione del socio attore dalla compagine sociale.
Aggiungeva inoltre l'attore che il bilancio redatto in forma
mista non poteva dirsi rappresentativo della reale situazione
patrimoniale e finanziaria della società ma volto solo
a far quadrare i conteggi; che il conto economico era stato
redatto raggruppando le voci di costo e di ricavo e quindi
non consentiva all'attore una corretta disamina delle perdite
registrate dalla società; che il medesimo era stato
posto nell'assoluta impossibilità di conoscere dell'esatto
ammontare delle perdite della società, con la conseguenza
che il richiesti conferimenti lungi dall’essere resi
necessari dalla effettiva necessità di costruzione
del patrimonio sociale avevano quale unico solo la sua estromissione
dalla compagine medesima.
Chiedeva, quindi, che accertata la nullità / annullabilità
o in ogni caso l'inefficacia della deliberazione la medesima
venisse ritenuta improduttiva di effetti.
Costituitasi in giudizio la Società MEVIA srl, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore , chiedeva il rigetto
delle domande contro la stessa proposte in quanto infondate
in fatto ed in diritto.
Evidenziava in particolare che con la deliberazione impugnata
era stato posto all'ordine del giorno: a) la revoca dell'aumento
di capitale già impugnata dal medesimo CAIO del 10.5.2002
e la conseguente restituzione ai soci dei versamenti in denaro
dai medesimi effettuati in relazione all'aumento di capitale
di cui alla revocata delibera; b) l’azzeramento del
capitale e; c) il ripianamento delle perdite con ricostituzione
del capitale sociale attraverso un aumento di capitale di
€ 50.000,00; che in adempimento delle deliberazioni assunte
al socio CAIO erano stati restituiti € 3.735,00; che
la società aveva comunicato al CAIO che gli era riservata
la facoltà di sottoscrivere la quota in aumento del
capitale pari a € 12.500,00 (pari al 25%) entro il 14.11.2002
con la precisazione che all'atto della sottoscrizione avrebbe
dovuto versare oltre ai 3/10 dell'importo sottoscritto anche
€ 5.726,45 quale quota a carico dello stesso per la perdita
di esercizio; che mentre il socio SEMPRONIO aveva versato
l'importo di € 17.180,000 per il ripianamento delle perdite
ed € 11.250,00 pari ai 3/10 dell'aumento di capitale,
CAIO nulla aveva versato entro il termine previsto; che essendo
le sue quote rimaste inoptate le stesse erano state sottoscritte
da SVETONIA la quale aveva versato alla Società MEVIA
srl l'importo di € 5.726,45 oltre ai 3/10; che la delibera
impugnata era stata invero assunta in conformità della
legge essendo del tutto infondate ed indimostrate le censure
mosse dall'attore.
Disposta la comparizione della parti avanti il Tribunale
di Gallarate ove la controversia era stata radicata, disposta
la trasmissione degli atti ex art. 50 bis c.p.c. al Tribunale
di Busto Arsizio, espletata l'istruttoria orale e documentale
ritenuta necessaria, e precisate dalle parti le conclusioni
trascritte in epigrafe all'udienza del 27.10.2004 la causa
veniva dal giudice rimessa al Collegio per la decisione previa
assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle
comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le repliche
e definitivamente decisa nella Camera di Consiglio del 25.1.2005
allo spirare dei termini come sopra assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta ritiene
il Collegio che la domanda proposta da'attore, in quanto rimasta
sfornita del necessario supporto probatorio, debba essere
respinta.
Giova invero osservare che l'attore ha impugnato la delibera
dell'assemblea del 31/10/ 2002 , di cui ha chiesto dichiarasi
la nullità ed in ogni caso l'inefficacia, sotto plurimi
profili che possono essere così sintetizzati : a) irregolare
costituzione dell'assemblea attesa la presenza di soggetti
terzi estranei alla compagine sociale; b) precompilazione
del contenuto delle statuizioni, essendo il Notaio già
in possesso di un verbale predisposto; c) assenza di ogni
e qualsiasi motivazione in relazione al disposto aumento di
capitale, sintomatico della volontà di estromettere
il socio di minoranza; d) erronea e non veritiera apposizione
di voci di bilancio con eliminazione delle perdite relative
ai pregressi esercizio; e) mancata osservanza nella redazione
del bilancio del 31.8.2002 allegato alla delibera dei canoni
di cui all'art. 2423 non essendo il medesimo stato redatto
con la necessaria chiarezza tesa a rappresentare l'effettiva
situazione economica della società.
Orbene le censure sopra elencate, in base alle quali CAIO
ha dedotto la nullità ovvero l'annullabilità
della deliberazione impugnata, sono rimaste del tutto sfornite
di riscontro probatorio, con la conseguenza che la domanda
va respinta.
Quanto al primo profilo (irregolare costituzione dell'assemblea
attesa la presenza di soggetti terzi estranei alla compagine
sociale) l'istruttoria orale svolta ha confermato che nessuna
irregolarità è sul punto rivenibile dal momento
che, tutti i soggetti che ebbero a partecipare all'assemblea
erano legittimati ad assistervi, ivi compreso il Dott. XXXX
- praticante dello studio notarile - il quale sebbene allontanato
dall'assemblea alla luce delle contestazioni sollevate avuto
riguardo alla sua presenza, ben avrebbe potuto assistervi
essendo tale attività ricomprensibile tra quelle previste
nel suo tirocinio. Né possono essere condivide le considerazioni
mosse dall'attore circa l'illegittima partecipazione all'assemblea
del Dott. XXXX il quale, consulente della società,
venne invitato a partecipare all'assemblea dall'amministratore
(socio di maggioranza) al fine di fornire le eventuali delucidazioni
sull'andamento societario e sulla situazione finanziaria e
patrimoniale della Società MEVIA srl.
Ed infatti, a prescindere dalla considerazione che la partecipazione
- rectius assistenza – del consulente della società
all'assemblea non è contrario ad alcuna norma né
viola alcun diritto dei soci trattandosi di una mera assistenza
passiva, è peraltro certo che tale partecipazione,
sicuramente funzionale alle esigenze di conoscibilità
delle situazione societaria, è avvenuta con il consenso
del socio di maggioranza.
Analogamente infondata appare la seconda censura mossa dall'attore
(precompilazione del contenuto delle statuizioni, essendo
il Notaio già in possesso di un verbale predisposto)
dal momento che i testi escussi hanno escluso detta circostanza.
Ed invero, a prescindere dal fatto che la stessa disamina
del verbale di assemblea consente di escludere una predisposizione
anteriore alla discussione - se così fosse non vi sarebbe
traccia alcuna di quanto avvenuto in seno all'assemblea, delle
contestazioni mosse in tale contesto dal Sig. XXXX, delegato
dall'attore, e del suo successivo allontanamento - devesi
evidenziare che i testi Dott. XXXX (consulente della società),
Dott.ssa XXXX (notaio) e SEMPRONIO (socio di maggioranza),
hanno escluso che il verbale fosse stato predisposto anteriormente,
ossia che avesse un contenuto già predeterminato e
formato. La circostanza che , come confermato dal Notaio Dott.ssa
XXXX, la stessa avesse utilizzato uno schema di assemblea
- ossia un modello di documento - non prova affatto l'assunto
attoreo, trattandosi di metodo usuale diretto a sveltire la
redazione del verbale attraverso l'utilizzo di un corpo fisso,
ma con facoltà di adattamento del contenuto alla realtà
deliberata.
Né maggiore dimostrazione di fondatezza hanno avuto
le ulteriori censure mosse dall’attore. Ed invero è
del tutto indimostrata la tesi di CAIO per il quale lo stesso
oggetto fondamentale della deliberazione - aumento di capitale
- avrebbe avuto il solo ed esclusivo scopo di estrometterlo
dalla compagine sociale. Sul punto va invero osservato che
tale estromissione non è stata deliberata dalla società
per effetto della mancata adesione all'aumento di capitale,
ma si è determinata per la mancata partecipazione dell'attore
al necessario ripianamento delle perdite. Ed invero, come
affermato anche dalla Suprema Corte, nel caso in cui - a seguito
di azzeramento del capitale sociale e contestuale delibera
di aumento di capitale - un socio non si dimostri in grado
di sottoscriverlo, lo stesso perderà la propria qualità
di socio essendo invero norma imperativa e obbligatoria quella
di cui all’art. 2447 c.c.
Va inoltre escluso che il deliberato aumento di capitale non
fosse necessario per le necessità economiche e finanziarie
della società: tale situazione era talmente nota e
condivisa dall'attore che il medesimo a seguito delle deliberazione,
poi revocata, del 10.5.2002 ebbe a sottoscrivere l'aumento
di capitale e a versare i 3/10 di spettanza poi restituitigli.
In concreto, quindi, la società non ha privato l'attore
della facoltà di esercitare il diritto di opzione sull'aumento
di capitale, ma è stato lo stesso attore il quale,
astenendosi dall'esercitare tale diritto e non provvedendo
a versare quanto di competenza al fine del ripianamento delle
perdite, si è di fatto autoescluso.
In proposito giova osservare che l'attore stesso avrebbe
quanto meno dovuto provvedere al ripianamento delle perdite
per la quota di propria spettanza e alla ricostituzione del
capitale sociale minimo, cosa che non è in concreto
avvenuta essendosi lo stesso limitato ad una strumentale impugnazione
della delibera con giustificazione del proprio operato sulla
pretesa non necessità di un aumento di capitale nei
termini deliberati.
Sul punto osserva il Collegio che, anche a prescindere dal
fatto che la legge impone la costituzione ed il mantenimento
di un capitale sociale minimo, ma non esclude che il capitale
possa eccedere i minimi legali, la circostanza che nel caso
di specie la società abbia deliberato un aumento di
capitale nei termini già indicati rientra tra le scelte
insindacabili dell'assemblea.
Da ultimo e avuto riguardo alle censure circa 1'assenza di
ogni e qualsiasi motivazione in relazione al disposto aumento
di capitale 1'erronea e non veritiera apposizione di voci
di bilancio con eliminazione delle perdite relative ai pregressi
esercizi nonché alla mancata osservanza nella redazione
del bilancio del 31.8.2002 allegato alla delibera dei criteri
di cui all'art. 2423 c.c. osserva il Collegio che le stesse
appaiono destituite di ogni fondamento. Ed invero a prescindere
dal fatto che il bilancio a cui ci si riferisce è un
bilancio intermedio che, diversamente dal bilancio di esercizio,
deve fornire una rappresentazione limitata e funzionale alla
deliberazione da assumere, e che può anche essere redatto
in forma semplificata, non può non rilevarsi come affermato
dalla Corte di Cassazione, nel caso di assemblea ex art. 2446
e 2447 c.c. gli amministratori potrebbero anche presentare
un solo documento - relazione patrimoniale - e non un bilancio
in senso tecnico , relazione sulla situazione patrimoniale
che, avuto riguardo a tutte le voci emerge in atti, risulta
correttamente redatta anche avuto riguardo alla appostazione
della voce relativa al "credito verso soci" per
€ 8.715,000 importo invero vantato dalla società
nei confronti del CAIO, socio moroso, il quale non aveva provveduto
a versare il 7/10 dell'aumento di capitale deliberato il 10.5.2002
La domanda va quindi respinta.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'attore al pagamento
in favore della società convenuta delle spese processuali
che si liquidano in complessivi € 7.245,44 oltre spese
generali e cpa e iva di cui € 580,44 per spese, €
2.665,00 per diritti e € 4.000,00 per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni
assunte dalle parti nella controversia civile n. 872/03, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa,
rigetta
perché infondata e non provata la domanda proposta
dall'attore;
condanna
CAIO al pagamento al pagamento delle spese processuali che
si liquidano, in favore della convenuta Società MEVIA
srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
in complessivi € 7.245,44 oltre spese generali cpa e
iva di cui € 580,44 per spese, € 2.665,00 per diritti
e € 4.000,00 per onorari.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione
civile del Tribunale di Busto Arsizio il 25.1.2005
IL PRESIDENTE
Dott. Antonino MAZZEO
Il Giudice estensore
Dott.ssa Laura Cosmai
La redazione di megghy.com |